CORTE COSTITUZIONALE

ORDINANZA 22 ottobre 2008, n. 353

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 della Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche - AERRS), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 26 settembre 2007, depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2007

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano la Corte costituzionale composta dai
signori:
Giovanni Maria Flick, Presidente; Francesco Amirante, Ugo De Siervo,
Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta, Franco Gallo,
Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Maria Rita Saulle, Giuseppe
Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giudici;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 della
Legge della Regione Emilia-Romagna del 27 luglio 2007, n. 19
(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione
dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche - AERRS), promosso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato il 26
settembre 2007, depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2007 ed
iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2007.
Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romgana;
udito nell'udienza pubblica  del 23 settembre 2008 il Giudice relatore
Francesco Amirante;
udito l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il
26 settembre 2007, ha impugnato - in riferimento agli artt. 117,
secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma della Costituzione,
nonche' agli artt. 3, 4 e 5 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'art.
1, comma 2 della Legge della Regione Emilia-Romagna 27 luglio 2007, n.
19 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'Associazione
dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche - AERRS), il quale
dispone: "Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio
culturale, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai
sensi dell'art. 64 dello Statuto, all'Associazione Emilia-Romagna
delle rievocazioni storiche (AERRS)";
che, a parere del ricorrente, la norma censurata si pone in contrasto
con l'evocato art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., nella parte
in cui si propone la finalita' della "tutela" dei valori ambientali e
culturali, riservata in via esclusiva allo Stato;
che inoltre, la disposizione stessa, nell'attribuire alla Regione
Emilia-Romagna facolta' in tema di tutela, non richiama espressamente
i procedimenti in tale materia previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
DLgs n. 42 del 2004, ai fini dell'esercizio indiretto delle funzioni
conferite alle Regioni dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali;
che, in tal modo, risulta violato anche il principio - di cui all'art.
118, terzo comma, Cost. - secondo il quale spetta alla legge statale
prevedere "forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali", disciplina dettata dai richiamati commi del
suddetto art. 5 del DLgs n. 42 del 2004, attribuitivi allo Stato
(titolare dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela) della
potesta' di valutare, sulla base dei principi di differenziazione e
adeguatezza, la praticabilita' di accordi per l'individuazione di
forme di coordinamento con le Regioni;
che un potere regionale in materia, previsto al di fuori dei limiti
sopra richiamati, rischia di entrare in conflitto con le statuizioni
del citato art. 5 del Codice, e di riflesso, anche con l'art. 118,
terzo comma, della Costituzione;
che, in conclusione, la disposizione regionale in esame appare al
ricorrente invasiva delle prerogative statali in materia e, ponendosi
in contrasto con gli artt. 3, 4 e 5 del Codice di beni culturali,
lesiva degli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 118, terzo comma
Cost.;
che si e' costituita la Regione Emilia-Romagna, evidenziando anzitutto
come la disposizione censurata preveda l'adesione della Regione, ai
sensi dell'art. 64 del proprio Statuto, all'AERRS, della quale fanno
parte anche quindici Comuni della Regione e, specificando come dette
rievocazioni siano manifestazioni attraverso le quali le citta' ed i
paesi ricordano il proprio passato, mediante sfilate in costume,
rappresentazioni di eventi storici particolarmente significativi ed
altre forme di celebrazione coreografica, musicale o di ogni altra
natura, rivolte a suscitare il ricordo del passato, per rafforzare il
senso di identita' della comunita' locale;
>che, inoltre, la norma censurata sarebbe estranea alla materia
"tutela dei beni culturali", considerati sia sotto il profilo della
tutela che sotto quello della valorizzazione, i quali sono definiti
dal Testo unico n. 42 del 2004 come cose materiali e cioe' oggetti
fisicamente individuati;
che, nel merito, la censura non sarebbe fondata in quanto la
disposizione impugnata non "disciplina" affatto le rievocazioni
storiche, ne' prevede alcun potere al riguardo, ma si limita a
consentire l'adesione della Regione ad una preesistente associazione,
nell'esercizio di facolta' o poteri di diritto comune;
che, infine, nell'imminenza dell'udienza la Regione ha depositato
ulteriore memoria in cui ribadisce le proprie conclusioni e sottolinea
l'intervenuta modifica della norma impugnata, ad opera della Legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 24, la quale all'art. 46, ha sostituito
le parole "Al fine di tutelare e valorizzare . . ." con le parole "Al
fine di valorizzare . . .", specificando come l'adesione all'AERRS non
sia ancora in concreto avvenuta, essendo condizionata (in base
all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge regionale n. 19 del 2007)
al conseguimento della personalita' giuridica da parte di quest'ultima
(non ancora verificatosi).
Considerato che, con atto notificato alla Regione Emilia-Romagna il 5
settembre 2008 e depositato presso la Cancelleria di questa Corte il
successivo 16 settembre, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, successivamente alla
sua proposizione, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 24 (legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio plurienale
2008-2010), con la quale, all'art. 46, e' stata eliminata dalla
disposizione precedentemente impugnata la parola "tutelare", lasciando
come fine unico perseguito la valorizzazione del patrimonio storico
culturale e facendo cosi' venir meno le motivazioni del ricorso
stesso;
che tale rinuncia e' stata formalmente accettata dal legale
rappresentante della Regione, con atto depositato presso la
Cancelleria di questa Corte in data 22 settembre 2008;
che, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi
dinanzi alla Corte costituzionale la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione della controparte, comporta l'estinzione del
processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta il 22 ottobre 2008.
IL PRESIDENTE	IL REDATTORE
Giovanni Maria Flick	Francesco Amirante
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2008.
IL CANCELLIERE
Maria Rosaria Fruscella

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina