REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Legge regionale 19 agosto 1996, n. 30. Approvazione dell'Accordo di Programma speciale d'Area "Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della citta' di Ferrara" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2006, n. 1020. (Proposta della Giunta regionale in data 28 luglio 2008, n. 1338)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1338 del 28
luglio 2008, recante in oggetto "L.R. 19 agosto 1996, n. 30.
Approvazione dell'accordo di Programma speciale d'Area 'Azioni per lo
sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della citta' di Ferrara'
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 17/7/2006, n. 1020 -
Proposta all'Assemblea legislativa" e che qui di seguito si trascrive
integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 19 agosto 1996, n. 30 ha dettato norme in materia di
programmi speciali d'area, riconoscendo alla Regione il compito di
promuoverli;
- che, in particolare, l'art. 3 della predetta legge ha affidato alla
Giunta regionale il compito di provvedere, sentita la Commissione
consiliare competente, alla prima definizione del territorio
interessato e degli obiettivi generali di programma d'area, nonche' il
compito di costituire gruppi di lavoro per la predisposizione delle
proposte di programma d'area;
richiamata la propria deliberazione in data 17 luglio 2006, n. 1020
recante "Proposte per l'attivazione di Programmi d'area e criteri per
la costituzione dei Gruppi di lavoro ai sensi dell'art. 3 della L.R.
30/96 'Norme in materia di Programmi d'area'", con la quale si e'
provveduto ad individuare gli obiettivi generali di massima e la prima
definizione del territorio interessato ed a costituire i previsti
gruppi di lavoro;
atteso che con la medesima deliberazione 1020/06 si e' stabilito:
- di affidare al Direttore generale Programmazione territoriale e
negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali, dott.
Enrico Cocchi, il compito di nominare i componenti dei gruppi di
lavoro in rappresentanza delle Direzioni generali individuate al punto
C) del dispositivo;
- di affidare al Direttore generale Programmazione territoriale e
negoziata, Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali, dott.
Enrico Cocchi, la funzione di responsabile per gli adempimenti
amministrativi e il coordinamento tecnico relativi al suddetto
Programma d'Area;
visti:
- il decreto del Presidente n. 17 del 6/2/2007 con il quale ha
integrato il Gruppo di lavoro del programma d'area "Azioni per lo
sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza della citta' di Ferrara"
con i soggetti privati e le parti sociali del territorio interessato;
- la determinazione n. 3976 del 29/3/2007 del Direttore generale
Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e
Relazioni internazionali con la quale sono stati nominati i componenti
del gruppo di lavoro in rappresentanza delle Direzioni generali
interessate;
dato atto:
- che il gruppo di lavoro al fine di attuare gli obiettivi generali di
massima definiti con la citata deliberazione 1020/06 ha elaborato il
documento programmatico, approvato in data 26 febbraio 2008;
- che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 244 del 3 marzo
2008 recante "L.R. 30/96. Assenso preliminare alla proposta del
Programma d'area 'Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di
eccellenza della citta' di Ferrara' e mandato a sottoscrivere
l'Accordo del programma" ha espresso assenso preliminare al suddetto
documento programmatico approvato dal Gruppo di lavoro a Ferrara il 26
febbraio 2008;
- che nel corso della Conferenza preliminare, tenutasi in data 17
giugno 2008 a Ferrara, tutti i partecipanti hanno condiviso la
proposta dell'Accordo del programma ai sensi della L.R. 30/96;
- che i soggetti partecipanti che hanno condiviso la proposta
dell'Accordo del programma sono i seguenti:
- Regione Emilia-Romagna;
- Provincia di Ferrara;
- Comune di Ferrara;
dato atto:
- che gli interventi oggetto dell'Accordo costituiscono un complesso
di interventi compresi sotto il nome di "Azioni per lo sviluppo
urbanistico delle aree di eccellenza della citta' di Ferrara" e che
gli stessi sono articolati in azioni progettuali, con la
specificazione, riferita ad ogni azione progettuale, dell'importo
complessivo dell'impegno finanziario a carico della Regione e degli
altri soggetti partecipanti, come specificato all'art. 5 della
proposta Accordo parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che l'individuazione degli interventi all'interno del complesso
delle azioni del programma della citta' di Ferrara ha reso necessario,
in rapporto alle prescrizioni imposte dalla legislazione vigente, una
specifica collocazione delle risorse finanziarie impiegabili dall'Ente
Regione rispetto a quanto indicato nella citata deliberazione 244/08;
- che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/96, il presente atto
costituisce strumento di programmazione economico finanziaria della
Regione in relazione agli interventi previsti con oneri a carico del
bilancio regionale;
- che la medesima proposta di Accordo definisce altresi' gli obblighi
dei soggetti partecipanti, i contenuti non sostanziali, le condizioni
per il diritto di recesso, le misure da adottare in caso di
inadempimento, cosi' come previsto dall'art. 5 e segg. della L.R.
30/96;
- che per quanto riguarda la specifica indicazione dei termini di
durata e dei tempi di attuazione degli interventi si fara' riferimento
a quelli previsti negli atti amministrativi di approvazione del PEG e
del piano triennale delle opere pubbliche dell'Amministrazione
comunale di Ferrara, dando atto che in fase di concessione dei
finanziamenti assegnati col presente provvedimento si procedera'
all'esatta individuazione degli elementi temporali di realizzazione
dei singoli interventi ai fini dei conseguenti adempimenti
amministrativo-contabili;
- che il decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione
dell'Accordo costituisce il provvedimento formale di approvazione
dell'Accordo definitivo;
- che con decreto del Presidente della Giunta regionale verra'
istituita, ai sensi dell'art. 8 della legge, la Conferenza di
Programma con il compito di sovrintendere alla realizzazione del
Programma d'Area e di vigilare sul tempestivo e completo adempimento
degli obblighi assunti dai partecipanti;
- che entro 30 giorni dall'approvazione dell'Accordo la Giunta
regionale nominera' il proprio responsabile dell'intero programma, che
svolge i compiti di cui agli articoli 6 e 10 della L.R. 30/96;
- che il sostegno finanziario della Regione Emilia-Romagna alle
diverse azioni in cui si articola il presente Programma speciale
d'Area, cosi' come risulta dalla proposta di Accordo allegato quale
parte integrante al presente atto, ammonta a complessivi Euro
7.948.440,00 ed e' destinato alla realizzazione di progetti per
l'attuazione delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2, della L.R.
40/98, rientranti fra le tipologie d'intervento previste all'art. 2
della legge regionale medesima;
- che gli interventi oggetto del contributo regionale sono individuati
nell'ambito degli articoli: 9 "Il sistema delle piazze centrali" e 10
"Il sistema delle vie turistico-commerciali, delle botteghe, dei 
percorsi  degli edifici e delle aree monumentali e delle mura della
citta'" della proposta di Accordo di cui all'Allegato 1 del presente
provvedimento;
richiamato l'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
verificato dal Servizio regionale Intese istituzionali e Programmi
speciali d'area, sulla base della documentazione trasmessa dal Comune
di Ferrara, che i suddetti  interventi rientrano nell'ambito della
tipologia delle spese d'investimento riconosciute ammissibili a
finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 18, lett. G) della Legge
350/03, trattandosi di opere destinate ad incrementare il patrimonio
pubblico del Comune di Ferrara;
richiamate:
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 24 "Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale 2008-2010";
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 25 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e Bilancio
pluriennale 2008-2010";
- la L.R. 25 luglio 2008, n. 12 "Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio
pluriennale 2008-2010. Primo provvedimento generale di variazione";
- la L.R. 25 luglio 2008, n. 13 "Assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2008 e del
Bilancio pluriennale 2008-2010 a norma dell'articolo 30 della L.R. 15
novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";
- la propria deliberazione n. 1170 del 28 luglio 2008 recante "L.R.
30/96. Programma speciale d'area 'Azioni per lo sviluppo urbanistico
delle aree di eccellenza della citta' di Ferrara'. Variazione di
bilancio ex art. 8, L.R. 21 dicembre 2007, n. 25, programmi speciali
d'area";
dato atto che la presente proposta di Programma d'Area prende le mosse
dal Piano di gestione UNESCO nel quale si prevede la salvaguardia e
valorizzazione del centro storico della citta' dichiarato patrimonio
dell'umanita', per il quale e' necessario intervenire su piu' fronti
quali quello della residenza, quello commerciale e quello della
mobilita', attivando gli strumenti amministrativi piu' idonei e
flessibili;
atteso che le risorse finanziarie regionali destinate agli interventi
previsti nell'ambito degli articoli 9 e 10 della proposta di Accordo,
riepilogate nella tabella di programmazione economico finanziaria,
come si evince dall'Allegato 1 e dall'Allegato 2, parti integranti e
sostanziali del presente atto, risultano, per l'ammontare complessivo
di Euro 7.948.440,00, allocate al Capitolo 70718 "Contributi in
c/capitale a Enti delle Amministrazioni locali per la costruzione, il
recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e
culturale nonche' per interventi, di miglioramento della fruibilita'
degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali
compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la
sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi - Progetti speciali
(art. 1, comma 2, art. 2, art. 3 comma 3, L.R. 1 dicembre 1998, n.
40)", afferente all'UPB 1.6.5.3.27520 "Recupero e restauro del
patrimonio artistico e culturale", del Bilancio di previsione
regionale per l'esercizio finanziario 2008;
ritenuto necessario, in considerazione degli obiettivi del Programma
d'area in oggetto, individuare, nel rispetto di quanto disposto dalla
L.R. 40/98, apposite modalita' di concessione dei contributi regionali
previsti  per interventi oggetto delle azioni progettuali di cui agli
artt. 9 e 10 della proposta di Accordo del programma d'Area cosi' come
precisate all'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
considerato che al momento della definizione dell'Accordo di programma
per ogni intervento in cui si articolano le azioni progettuali sono
stati indicati costi presunti sulla base di documenti di
programmazione degli Enti sottoscrittori e/o da progetti preliminari.
Tali costi potrebbero subire variazioni nelle successive fasi di
elaborazione progettuale sia sul versante tecnico-economico che
amministrativo-procedurale in base alle disposizioni di legge vigenti
in materia di lavori pubblici;
atteso inoltre che:
- l'ammontare delle risorse regionali assegnate per la realizzazione
dei singoli interventi, nell'ambito dell'Accordo di Programma, e'
stato concordato dai sottoscrittori e definito quale importo
indispensabile a consentire la effettiva realizzazione degli
interventi stessi ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati,
fermo restando il rispetto delle disposizioni normative fissate dalla
legge di settore;
- gli importi finanziari indicati nell'Allegato 1 riportano i costi
presunti degli interventi che possono  subire, per le ragioni sopra
espresse, ridefinizioni e che pertanto tali importi non devono essere
assunti come valore assoluto sul quale rapportare, in termini di
percentuale contributiva, l'effettivo ammontare del contributo
regionale assegnato;
ritenuto pertanto di convenire:
- che gli importi di contributo regionale, assegnati a parziale
copertura degli interventi  progettuali inseriti nell'ambito
dell'Accordo di programma, possano essere interamente concessi anche a
fronte di una minore spesa ammissibile accertata in sede di regolare
istruttoria dei progetti esecutivi e/o delle procedure di affidamento,
a condizione che siano rispettati i vincoli posti dalle disposizioni
dettate dalla legge di settore e siano raggiunti gli obiettivi
prefissati dall'azione progettuale;
- che il contributo regionale concordato nell'ambito dell'Accordo di
programma possa essere concesso anche a fronte della presentazione di
uno stralcio dell'intero progetto, purche' tale stralcio, autorizzato
dalla Conferenza del Programma, sia funzionale e propedeutico alla
successiva realizzazione di ulteriori stralci, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi prefissati per ogni singola azione
progettuale, realizzati dagli stessi Enti con propri fondi e/o da
altri soggetti pubblici;
valutato di condividere gli obiettivi, le azioni progettuali e gli
impegni di carattere finanziario e amministrativo indicati nella
Proposta di Accordo di cui ai gia' richiamati Allegati 1 e 2, tenuto
conto altresi' di quanto in precedenza specificato;
ritenuto, pertanto, di proporre all'Assemblea legislativa regionale
l'approvazione della Proposta dell'Accordo relativo al Programma
d'Area "Azioni per lo sviluppo urbanistico delle aree di eccellenza
della citta' di Ferrara", come sottoscritta dai soggetti partecipanti
in sede di Conferenza preliminare ed allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
dato atto che il provvedimento formale di approvazione dell'Accordo e'
costituito dal decreto del Presidente della Giunta regionale;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n.
1150 del 31 luglio 2006, n. 1063 del 27 novembre 2006 e n. 450 del 3
aprile 2007 e ss.mm.;
dato atto:
- del parere espresso, relativamente al presente atto, in ordine alla
regolarita' amministrativa, dal dott. Enrico Cocchi, Direttore
generale Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni
europee e Relazioni internazionali e dal dott. Luciano Pasquini
Direttore generale a Risorse finanziarie e Patrimonio  ai sensi della
propria deliberazione 450/07 e ss.mm.;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso
dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, dott.
Marcello Bonaccurso, ai sensi della sopra citata deliberazione 450/07
e ss.mm.;
su proposta del Presidente della Giunta e del Vice Presidente e
assessore a Finanze ed Europa;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre all'Assemblea legislativa regionale, sulla base di quanto
indicato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato,
l'approvazione del seguente partito di deliberazione:
A) di approvare il Programma speciale d'Area "Azioni per lo sviluppo
urbanistico delle aree di eccellenza della citta' di Ferrara" con i
contenuti sostanziali individuati nella Proposta d'Accordo predisposto
ai sensi della L.R. 30/96, Allegato 1 parte integrante della presente
deliberazione, ivi compreso il quadro riassuntivo degli impegni
finanziari a carico dei sottoscrittori ed in particolare per la
Regione Emilia-Romagna individuato in Euro 7.948.440,00, dando atto
che la copertura finanziaria dell'Accordo per la parte di competenza
regionale, si desume da quanto esposto in premessa e dalla Tabella di
programmazione economico finanziaria, Allegato 2 anch'esso parte
integrante e sostanziale del presente atto;
B) di dare atto che il Presidente della Giunta o suo delegato
sottoscrivera' l'Accordo definitivo in sede di conferenza conclusiva a
chiusura delle procedure relative agli strumenti di pianificazione
territoriale degli Enti locali sottoscrittori, e di apportare le
eventuali modifiche non sostanziali al testo anche in conseguenza
della fase di deposito e pubblicazione della procedura di variante
degli strumenti di pianificazione comunale;
C) di stabilire che la Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del
Programma d'area, nominera' il proprio responsabile del Programma, con
il compito di coordinare le attivita' dei responsabili del
procedimento individuati per ogni intervento previsto dal Programma
d'area, cosi come disposto dal comma 2, dell'art. 10 della L.R.
30/96;
D) di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della L.R.
30/96, la Direzione generale Programmazione territoriale e negoziata,
Intese. Relazioni europee e Relazioni internazionali provvedera' agli
eventuali ulteriori provvedimenti attuativi, mentre per gli atti di
concessione e impegno di spesa provvedera', ai sensi del comma 3
dell'art. 9 della L.R. 30/96, fatti salvi gli interventi che
richiedano specifica deliberazione della Giunta regionale, la
Direzione generale Cultura Formazione e Lavoro sulla base della
disciplina della legge di settore utilizzata;
E) di convenire, per quanto indicato in premessa e qui inteso
integralmente richiamato, che gli importi di contributo regionale,
assegnati a parziale copertura degli interventi  progettuali inseriti
nell'ambito dell'Accordo di programma, possano essere interamente
concessi anche a fronte di una minore spesa ammissibile accertata in
sede di regolare istruttoria dei progetti esecutivi e/o delle
procedure di affidamento, a condizione che siano rispettati i vincoli
posti dalle disposizioni dettate dalla legge di settore e siano
raggiunti gli obiettivi prefissati dall'azione progettuale;
F) di convenire inoltre che il contributo regionale concordato
nell'ambito dell'Accordo di programma possa essere concesso anche a
fronte della presentazione di uno stralcio dell'intero progetto,
purche' tale stralcio, autorizzato dalla Conferenza del Programma, sia
funzionale e propedeutico alla successiva realizzazione di ulteriori
stralci, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati per
ogni singola azione progettuale, realizzati dagli stessi Enti con
propri fondi e/o da altri soggetti pubblici;
G) di stabilire che, ove necessario, con successiva deliberazione
della Giunta regionale vengano ridefinite e/o integrate le procedure
amministrative e contabili previste con il presente provvedimento, al
fine di garantire, in conformita' alla legislazione vigente, una
maggiore aderenza alle finalita' del Programma d'Area;
H) di dare atto che la concessione e liquidazione dei contributi
regionali per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito
degli artt. 9 e 10 della proposta di Accordo del programma d'Area,
avverra' secondo le modalita' di cui all'Allegato 3, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
I) di dare atto che alla revoca del contributo regionale si
provvedera', con atto dirigenziale, qualora il soggetto beneficiario
non realizzi, in tutto o in parte, l'intervento ammesso a contributo,
nonche' nel caso in cui la realizzazione non sia conforme al progetto
presentato, o risultino accertate irregolarita' nella
contabilizzazione della spesa, o non siano rispettati i vincoli
temporali previsti dall'Accordo, o non risulti presentato entro 12
mesi dal termine dei lavori il certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, salvo casi di accertata forza maggiore autorizzati dalla
Conferenza di Programma;
J) eventuali economie, previa indicazione della Conferenza di
Programma, possono essere reimpiegate nel rispetto dei vincoli posti
dalla legislazione vigente.
(segue allegato fotografato)
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Bilancio Affari generali ed istituzionali" di questa
Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 23176 del 15 ottobre
2008;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 28 luglio 2008, progr. n. 1338, riportate nel
presente atto deliberativo.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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