NOTE
Note all'articolato
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 che concerne Riforma del sistema regionale e locale è il seguente:
"Art. 149 - Deleghe ai comuni
1. Sono delegati ai comuni:
a) le funzioni previste dall'art. 11 della Legge 1 novembre 1965, n.
1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio
degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la
concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;
b) le funzioni previste dall'art. 4 della Legge 5 agosto 1978, n. 457,
ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia
residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di
certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti
beneficiari;
c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato
cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di
cui alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi
edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e
regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a campione,
i comuni possono avvalersi delle strutture tecniche regionali.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le
funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre
1923, n. 3267, già delegate alle province a norma della lett. e) del
comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate
ai comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al
comma 9 dell'art. 150. Per i comuni di minore dimensione demografica,
le attività preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti
territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui
all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui
all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere
esercitate dalle province.".
NOTE ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 52 - (L) Tipo di strutture e norme tecniche (Legge 2 febbraio
1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1).
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia
private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione
del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme tecniche
riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto
con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione
del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera,
nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle
costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di
sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri generali e
le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri,
costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di
tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.".
2) Il testo dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 60 - (L) Emanazione di norme tecniche (Legge 5 novembre 1971, n.
1086, art. 21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone,
modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.".
3) Il testo dell'articolo 83 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 83 - (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità (Legge 2
febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93,
comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del
1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai
sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre
che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme
tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del
Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di
concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la
Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per
l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato
dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono
alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del
presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel
rispetto dei criteri generali di cui al comma 2.".
NOTE ALL'ART. 9
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia è il seguente:
"Art. 18 - Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo
abilitativo
1. Le modifiche, a denunce di inizio attività o a permessi di
costruire, che si rendono necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono
soggette rispettivamente alla presentazione di denuncia di inizio
attività o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire
qualora riguardino anche una sola variazione tra quelle definite
all'art. 23, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), ovvero modifichino
in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla
struttura.
2. I titoli abilitativi di cui al comma l sono presentati o rilasciati
se conformi agli strumenti di pianificazione e alla normativa
urbanistica ed edilizia, previa acquisizione, in caso di interventi su
immobili vincolati, degli atti di assenso necessari, secondo le
modalità previste rispettivamente dagli articoli 10 e 13, fatto salvo
il preventivo deposito del progetto, previsto dall'art. 3, ottavo
comma, della L.R. n. 35 del 1984 , nei casi in cui la variante
modifica in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla
struttura.
3. In tali casi la denuncia di inizio attività o il permesso di
costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo
abilitativo e sono presentati o richiesti prima della realizzazione
delle opere ed entro il termine di validità del titolo abilitativo
originario.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia è il seguente:
"Art. 10 - Disciplina della denuncia di inizio attività
1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la
denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori, presenta allo Sportello unico per l'edilizia la denuncia,
accompagnata dagli elaborati progettuali richiesti dal R.U.E. e da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri, ai sensi
dell'art. 481 del Codice penale, il rispetto delle norme di sicurezza
e di quelle igienico-sanitarie, nonché la conformità delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al R.U.E.
e alla valutazione preventiva, ove acquisita.
2. La denuncia di inizio attività è accompagnata altresì dalla
quantificazione e dal versamento del contributo di costruzione,
secondo quanto previsto dal Titolo V della presente legge.
3. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del
direttore dei lavori e dell'impresa a cui si intendono affidare i
lavori ed è sottoposta al termine massimo di validità pari a tre anni,
decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia
stessa. L'interessato è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei
lavori. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il
termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola
volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà
dell'interessato. La realizzazione della parte dell'intervento non
ultimata è soggetta a nuova denuncia di inizio attività.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
Amministrazione comunale, il termine di trenta giorni decorre dal
rilascio del relativo atto di assenso, da rendersi comunque entro
trenta giorni dalla presentazione della denuncia, ovvero
dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri di
annullamento dell'autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti non sono
favorevoli, la denuncia è priva di effetti.
5. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo la cui tutela non compete all'Amministrazione comunale ed il
parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla
denuncia, spetta allo Sportello unico per l'edilizia, entro dieci
giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il
rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il
responsabile dello Sportello unico per l'edilizia convoca una
conferenza di servizi. In tali casi il termine di trenta giorni per
l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero
dall'esito della conferenza. La denuncia di inizio attività è priva di
effetti se l'assenso è negato ovvero se la conferenza ha esito non
favorevole.
6. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulta la data di ricevimento
della stessa da parte dell'Amministrazione comunale, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre
Amministrazioni eventualmente necessari.
7. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono contenuti nel
cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal
R.U.E.
8. La realizzazione delle trasformazioni con denuncia di inizio
attività è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista
dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle corrispondenti
opere.".
3) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia è il seguente:
"Art. 13 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire sottoscritta
dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello
unico per l'edilizia, corredata da un'attestazione concernente il
titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal
R.U.E.
2. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista
abilitato che, ai sensi dell'art. 481 del Codice penale, assevera la
conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati
ed approvati ed al R.U.E., alle norme di sicurezza ed
igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove
acquisita.
3. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti
integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità
dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa
acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto
dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia a
decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il
responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i
prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle
Amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso
necessari al rilascio del provvedimento. Il responsabile del
procedimento acquisisce altresì il parere della commissione di cui
all'art. 3, nei casi in cui è richiesto, prescindendo comunque dallo
stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine di sessanta
giorni. Acquisiti tali atti, formula una proposta di provvedimento,
corredata da una relazione.
5. Nel caso di inutile decorrenza del termine per il rilascio degli
atti di assenso da parte di altre Amministrazioni, il responsabile del
procedimento convoca la conferenza di servizi.
6. Qualora il responsabile del procedimento, nello stesso termine di
sessanta giorni, ritenga di dover chiedere chiarimenti ovvero accerti
la necessità di modeste modifiche, anche sulla base del parere della
Commissione di cui all'art. 3, per l'adeguamento del progetto alla
disciplina vigente può convocare l'interessato per un'audizione.
7. Al termine dell'audizione viene redatto apposito verbale nel quale
sono concordati tempi e modalità per modificare il progetto
originario. Il termine di sessanta giorni resta sospeso fino alla
presentazione della documentazione concordata.
8. Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal responsabile
dello Sportello unico per l'edilizia entro quindici giorni dalla
proposta formulata dal responsabile del procedimento ovvero dalla
conclusione della conferenza di servizi, di cui al comma 5, e deve
essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data
notizia sull'Albo pretorio. Gli estremi del permesso sono contenuti
nel cartello esposto presso il cantiere.
9. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono raddoppiati per i comuni con
più di 100 mila abitanti nonché per progetti particolarmente complessi
indicati dal R.U.E.
10. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provvedimento,
la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta.
11. I comuni, con il R.U.E., possono disciplinare autonomamente il
procedimento di rilascio del permesso di costruire, fermo restando il
rispetto del termine di sessanta giorni di cui al comma 4, del termine
di cui al comma 8 e degli effetti dell'inutile decorrenza dello stesso
indicato dal comma 10. Fino all'emanazione delle norme regolamentari
comunali trovano applicazione le disposizioni del presente
articolo.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n.
31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia è il seguente:
"Art. 7 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo non trovano applicazione:
a) per le opere, gli interventi e i programmi di intervento da
realizzare a seguito della conclusione di un accordo di programma, ai
sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 40
della L.R. n. 20 del 2000;
b) per le opere pubbliche, da eseguirsi da Amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale, da realizzarsi dagli
enti istituzionalmente competenti;
c) per le opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;
d) per le opere pubbliche dei comuni.
2. I progetti relativi alle opere ed agli interventi di cui al comma 1
sono comunque approvati previo accertamento di conformità alle norme
urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e
di tutela ambientale e paesaggistica.".
NOTE ALL'ART. 11
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 61 - (L) Abitati da consolidare (Legge 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano
intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di
consolidamento di abitato ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n. 445
e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun
lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del
competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con
ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono
eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine
di cinque giorni dall'inizio dei lavori.".
2) Il testo dell'articolo 20, comma 5 del decreto legge 31 dicembre
2007, n. 248 che concerne Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria è il
seguente:
"Art. 20 - Regime transitorio per l'operatività della revisione delle
norme tecniche per le costruzioni.
(omissis)
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, della citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003,
ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle
norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei
rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via
prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2.
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 1, comma 1 della legge 28 febbraio 2008, n.
31 che concerne Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia
finanziaria è il seguente:
"Art. 1
1. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in
materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
(omissis)".
4) Il testo dell'articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 90 - (L) Sopraelevazioni (Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art.
14)
1. E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché
nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al
presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e
precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso
della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
(omissis)".
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è già
citato alla nota 1) dell'art. 11.
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 90, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 90 - (L) Sopraelevazioni (Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art.
14)
(omissis)
2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente
ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani
che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della
struttura esistente a sopportare il nuovo carico.".
NOTE ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia è il seguente:
"Art. 93 - (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di
costruzioni in zone sismiche (Legge n. 64 del 1974, articoli 17 e
19)
(omissis)
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente
ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed
accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle
strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni
dei particolari esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla
fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti
nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli
svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazioni, in quanto necessari.
(omissis)".
Comma 9
2) Il testo dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 che concerne Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 è il seguente:
"Art. 24 - Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con
altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che
un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di
garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica,
al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le
domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli
adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle
concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in
modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello
sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono
avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti
pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori
del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area,
l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione
dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile
del patto o del contratto.".
3) Il testo dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 che concerne Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I
della Legge 15 marzo 1997, n. 59 è il seguente:
"Art. 25 - Procedimento
1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione
all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per
oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela
ambientale e della sicurezza.
2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi
dell'articolo 20, comma 8 , della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si
ispira ai seguenti principi:
a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per
l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del
progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;
d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il
rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in
conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione
favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purché abbia ottenuto la concessione edilizia;
e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di
falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o
integrazioni;
f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di
amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui
alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni
sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 15 maggio 1997, n.
127;
g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il
consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e
opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle
osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi
della Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non
collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o
indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità
organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il
collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità
previste dalla legge.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.".
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia è già citato alla nota 1) dell'articolo 12.
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge
regionale 25 novembre 2002, n. 31 che concerne Disciplina generale
dell'edilizia è il seguente:
"Art. 11 - Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio
attività
1. Il dirigente preposto allo Sportello unico per l'edilizia, entro il
termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività, provvede esclusivamente:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 25
novembre 2002, n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia è
il seguente:
"Art. 13 - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(omissis)
3. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro
quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti
integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità
dell'Amministrazione comunale ovvero non possano essere dalla stessa
acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto
dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia a
decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
(omissis)".
Comma 5
4) Il testo dell'articolo 11, commi 3 e 4 della legge regionale 25
novembre 2002, n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia è
il seguente:
"Art. 11 - Controllo sulle opere eseguite con denuncia di inizio
attività
(omissis)
3. Il R.U.E. stabilisce le modalità di controllo di merito dei
contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività
e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di
realizzazione o ultimata a quanto asseverato dal professionista
abilitato, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici
mesi dalla comunicazione di fine dei lavori ovvero, in assenza di tale
comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori
indicato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a
certificato di conformità edilizia e agibilità il controllo è comunque
effettuato entro la data di presentazione della domanda di rilascio
del medesimo certificato;
b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno
una percentuale del 30 per cento degli interventi edilizi eseguiti o
in corso di realizzazione.
4. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione
del R.U.E. trovano comunque applicazione le modalità di controllo
previste al comma 3 e le procedure di applicazione delle sanzioni
previste dalla legge statale.".
5) Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia è il seguente:
"Art. 17 - Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire
1. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attività edilizia, lo
Sportello unico verifica la corrispondenza delle opere in corso di
realizzazione al permesso di costruire, secondo le modalità definite
dal R.U.E.
2. Qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle
modalità di intervento contenute nel permesso il responsabile dello
Sportello unico assume i provvedimenti sanzionatori degli abusi
accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Vanno comunque eseguiti controlli su un campione almeno del 20 per
cento degli interventi realizzati, includendo nel campione gli
interventi attuati ai sensi dell'art. 13, comma 10.".
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 65 - (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a
struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica (Legge n. 1086 del 1971,
articoli 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a
trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori
e del costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista,
dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e
quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le
caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno
impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso
della presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre
alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono
essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo
sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente
articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione,
redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione
inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei
relativi verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma
6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere
una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 2
1) Il testo dell'articolo A-9, comma 1 dell'Allegato alla legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 che concerne Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio è il seguente:
"Articolo A-9 - Edifici di valore storico-architettonico, culturale e
testimoniale
1. Il P.S.C. individua gli edifici di interesse
storico-architettonico, tra cui quelli compresi negli elenchi di cui
al Titolo 1 del DLgs n. 490 del 1999, e definisce gli interventi
ammissibili negli stessi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e
straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento
conservativo.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 103, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 103 - (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche (Legge
2 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui
all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e
geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli
uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali
e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio
dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che
chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in
possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico
della regione a norma degli articoli 61 e 94.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 96 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 96 - (L) Accertamento delle violazioni (Legge 2 febbraio 1974,
n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103,
appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme,
compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente
ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo
verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.".
Comma 2
3) Il testo dell'articolo 103, comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 103 - (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
(omissis)
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le
costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità
delle presenti norme.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 19
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che concerne Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia è il
seguente:
"Art. 62 - (L) Utilizzazione di edifici (Legge 2 febbraio 1974, n. 64,
art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in
cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è
condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi
dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n.
23 che concerne Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed
applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L.
30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 è il seguente:
"Art. 17 - Accertamento di conformità
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di
inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei
termini di cui agli articoli 13, comma 3, e 14, comma 1, e comunque
fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile può richiedere il
rilascio del permesso in sanatoria o presentare una denuncia di inizio
attività in sanatoria, rispettivamente nel caso di interventi soggetti
a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, se
l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda.
2. Fatti salvi gli effetti penali dell'illecito, il permesso e la
denuncia di inizio attività in sanatoria possono essere altresì
ottenuti, ai soli fini amministrativi, qualora l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento
della presentazione della domanda.
3. Il permesso e la denuncia in sanatoria nei casi previsti dai commi
1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione:
a) nelle ipotesi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia,
del contributo di costruzione in misura doppia ovvero, in caso di
esonero a norma dell'articolo 30 della legge regionale n. 31 del
2002, in misura pari a quella prevista dalla normativa regionale e
comunale, e comunque per un ammontare non inferiore a 2.000 Euro;
b) nelle ipotesi di interventi edilizi di recupero, anche in caso di
esonero dal contributo di costruzione, del contributo di costruzione
previsto dalla normativa regionale e comunale per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, e comunque per un ammontare non inferiore a
1.000 Euro;
c) nei restanti casi, di una somma, da 500 Euro a 5.000 Euro,
stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione
all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo
21, comma 2.
4. La richiesta del titolo abilitativo in sanatoria è accompagnata
dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti, ai sensi
dell'articolo 481 del codice penale, le necessarie conformità. Sulla
richiesta del permesso o della denuncia di inizio attività in
sanatoria è acquisito il parere della Commissione per la qualità
architettonica e il paesaggio per gli interventi edilizi per i quali
il parere è richiesto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale
n. 31 del 2002.".
NOTE ALL'ART. 23
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 149, comma 1, lettera d) della legge
regionale 21 aprile 1999, n. 3 che concerne Riforma del sistema
regionale e locale è il seguente:
"Art. 149 - Deleghe ai comuni
1. Sono delegati ai comuni:
(omissis)
d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi
edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e
regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a campione,
i comuni possono avvalersi delle strutture tecniche regionali.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 25 novembre 2002,
n. 31 che concerne Disciplina generale dell'edilizia è il seguente:
"Art. 37 - Pareri sugli strumenti di pianificazione urbanistica nelle
zone sismiche
1. Nei comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica
sismica, la Provincia esprime il parere sul POC e sul PUA nonché, in
via transitoria, sulle varianti al piano regolatore generale e sugli
strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla
compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di
pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.
2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di
assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del
procedimento di approvazione dello strumento urbanistico medesimo. Nei
casi in cui la legge non preveda l'intervento della Provincia nel
procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, il parere è
reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta
dell'Amministrazione comunale.
3. In caso di inutile decorrenza del termine per l'espressione del
parere secondo quanto previsto dal comma 2, il responsabile del
procedimento convoca una conferenza di servizi.".
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 è il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entità della spesa da eseguire.".