LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19
NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
TITOLO II - FUNZIONI IN MATERIA SISMICA
Art. 3 - Attribuzione delle funzioni
Art. 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
Art. 5 - Compiti della Provincia
TITOLO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
Art. 6 - Principi generali in materia di pianificazione
Art. 7 - Pianificazione provinciale
Art. 8 - Pianificazione comunale
TITOLO IV - VIGILANZA SU OPERE E COSTRU- ZIONI PER LA RIDUZIONE DEL
RISCHIO SISMICO
Art. 9 - Ambito di applicazione
Art. 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
Art. 11 - Autorizzazione sismica
Art. 12 - Procedimento di autorizzazione
Art. 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
Art. 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
Art. 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica
Art. 16 - Edifici di speciale importanza artistica
Art. 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche
Art. 18 - Vigilanza
Art. 19 - Collaudo statico
Art. 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie
TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 21 - Regime sanzionatorio
Art. 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23 - Abrogazioni
Art. 24 - Disposizioni transitorie
Art. 25 - Norma di rinvio
Art. 26 - Disposizione finanziaria
Art. 27 - Entrata in vigore
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge detta disposizioni in merito alle competenze in
materia sismica, al concorso degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle
modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché
all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative
sanzioni, nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia).
Art. 2
Finalità
1. La presente legge persegue l'obiettivo di una maggiore tutela della
pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia
sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la
disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.
2. Al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1
è previsto un periodo transitorio, di un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, per la definizione delle scelte organizzative e
per la strutturazione dei servizi tecnici competenti; al termine del
periodo transitorio trovano applicazione le norme relative alla
vigilanza sulle costruzioni di cui al Titolo IV.
TITOLO II
FUNZIONI IN MATERIA SISMICA
Art. 3
Attribuzione delle funzioni
1. Le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149
della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le
esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali,
fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. I Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma
4, intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica,
in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione
apposito atto, entro il termine perentorio di novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, indicando i provvedimenti
di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che
decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita
struttura tecnica, nonché i tempi e le modalità di attuazione.
3. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano già effettuato il conferimento stabile ed integrato a loro
forme associative, entro il termine di cui al comma 2, comunicano la
volontà di continuare ad esercitare autonomamente le funzioni in
materia sismica, in conformità agli standard minimi di cui al comma
4.
4. La Giunta regionale definisce gli standard minimi per l'esercizio
delle funzioni in materia sismica, con riferimento in particolare alla
dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché
alle caratteristiche della struttura tecnica, in ordine alla dotazione
di personale avente adeguate competenze professionali per lo
svolgimento delle medesime funzioni.
5. La Giunta regionale, decorso il termine di cui al comma 2, adegua
il fabbisogno di personale da assegnare alle strutture tecniche
regionali per lo svolgimento delle funzioni sismiche e provvede alla
copertura dei posti vacanti, secondo le forme e le modalità previste
dal Capo I della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna).
6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i
Comuni, singoli o associati, provvedono all'attuazione dei
provvedimenti e delle misure secondo gli impegni assunti, ai sensi dei
commi 2 e 3.
7. La Giunta regionale svolge il monitoraggio delle attività comunali
di cui al comma 6, sollecitando il rispetto degli impegni assunti dai
Comuni singoli o associati. In caso di persistente inerzia delle
amministrazioni comunali o di grave ritardo, tali da compromettere il
corretto esercizio delle funzioni sismiche secondo i tempi definiti
dalla presente legge, la Giunta regionale assegna ai medesimi enti un
termine, comunque non inferiore a quindici giorni, per provvedere.
Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale assume i
provvedimenti sostitutivi, conferendo alle strutture tecniche
regionali l'esercizio delle funzioni in materia sismica.
8. L'avvalimento opera per un periodo non inferiore a dieci anni
dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale i Comuni
possono decidere di esercitare autonomamente, in forma singola o
associata, le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standard
di cui al comma 4 e utilizzando il personale regionale addetto, previo
confronto con le organizzazioni sindacali.
Art. 4
Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento
1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento
dell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un'adeguata
consulenza alle strutture tecniche competenti. Essa promuove altresì
indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla
definizione dei programmi di prevenzione sismica. A tale fine la
Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università, il CNR e
altri Centri specializzati. Per lo svolgimento dei propri compiti la
Regione si avvale di un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS),
composto da esperti in materia sismica.
2. La Giunta regionale provvede altresì:
a) a definire i criteri uniformi per la formazione e l'aggiornamento
del personale da assegnare alle strutture tecniche competenti in
materia sismica, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e
collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in
materia sismica;
b) a promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato, che
costituisca il supporto tecnologico alla rete delle strutture
comunali, provinciali e regionali competenti in materia sismica e che
consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche.
3. E' istituito il Comitato regionale per la riduzione del rischio
sismico, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico
istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i
soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad
una maggior tutela dell'incolumità pubblica, attraverso la riduzione
del rischio sismico. Il Comitato ha funzioni consultive e ne fanno
parte l'assessore regionale competente per materia, che lo presiede, i
rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza
Regione-Autonomie locali, nonché i rappresentanti delle categorie
professionali e degli operatori privati che svolgono compiti e
attività disciplinati dalla presente legge. La partecipazione al
Comitato è senza oneri per la Regione. La Giunta regionale, con
apposito atto deliberativo, regola la composizione e le modalità di
funzionamento del Comitato.
4. Gli atti di indirizzo previsti dalla presente legge sono
predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la
riduzione del rischio sismico e sono approvati dalla Giunta regionale
sentito il parere della Commissione assembleare competente.
Art. 5
Compiti della Provincia
1. La Provincia esprime il parere sul Piano strutturale comunale
(PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico
attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, sulle varianti al Piano
regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del
vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni
con le condizioni di pericolosità locale del territorio.
2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di
assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del
procedimento di approvazione dello strumento urbanistico. Nei casi in
cui la legge non preveda l'intervento della Provincia nel procedimento
di approvazione dello strumento urbanistico, il parere è reso entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione
comunale. In caso di inutile decorrenza del termine per l'espressione
del parere, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di
servizi.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la Provincia può
stipulare apposita convenzione, prevedendo un congruo rimborso per le
spese sostenute dalle strutture tecniche regionali.
TITOLO III
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E URBANISTICA
Art. 6
Principi generali in materia di pianificazione
1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica
concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di
pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano
le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la
realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione
del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica
attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.
2. Le previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici
generali in attuazione del presente Titolo sono prevalenti sulle
disposizioni attinenti al rischio sismico contenute negli atti di
pianificazione previsti dalle normative di settore.
Art. 7
Pianificazione provinciale
1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fornisce
indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base
delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento
alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle
attività produttive e delle reti infrastrutturali.
2. A tale scopo, il PTCP individua le aree a maggiore rischio e
definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili.
Art. 8
Pianificazione comunale
1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli
indirizzi e i criteri stabiliti dal PTCP:
a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del
territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio
urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;
b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico,
fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i
limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di
trasformazione.
2. I Comuni adeguano il proprio Regolamento urbanistico ed edilizio
(RUE) alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo
agli interventi che, interessando elementi strutturali dell'edificio,
ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. I
regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici
possono introdurre limitazioni all'altezza degli edifici in funzione
della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le
costruzioni, di cui agli articoli 52, 60 e 83 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La Giunta regionale può
stabilire appositi indirizzi per coordinare e rendere omogenea la
disciplina comunale indicata dal presente comma.
TITOLO IV
VIGILANZA SU OPERE E COSTRUZIONI
PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Art. 9
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti i lavori
di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e
di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o
di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti
sostanziali ai progetti presentati.
2. La variante al progetto è da considerare sostanziale, ai sensi
dell'articolo 18 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31
(Disciplina generale dell'edilizia), quando comporta variazioni degli
effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della
loro duttilità.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo gli
interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai
fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta
nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli
articoli 10 e 13 della legge regionale n. 31 del 2002.
All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici,
analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di
rilevanza ai fini sismici.
4. La Giunta regionale, prima dell'entrata in vigore del presente
Titolo, assume appositi indirizzi per individuare gli interventi privi
di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le
varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere
sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la
ricorrenza di tali ipotesi.
5. Le disposizioni del presente Titolo trovano applicazione anche per
la realizzazione di interventi nell'ambito di opere pubbliche e di
pubblica utilità ad esclusione delle opere progettate dalle strutture
tecniche regionali competenti in materia sismica, per le quali la
validazione del progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
tiene luogo dell'autorizzazione o del deposito di cui agli articoli 11
e 13 della presente legge.
Art. 10
Rapporto con il titolo abilitativo edilizio
1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono
essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata
l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente
dagli articoli 11 e 13.
2. Per le opere non soggette a titolo abilitativo ai sensi
dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2002, la validazione
del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione
sismica o dopo il deposito del progetto esecutivo riguardante le
strutture.
3. Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si
sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio
sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la
denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente,
da una delle seguenti documentazioni:
a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito
del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli
11 e 13 e la relativa documentazione;
b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione
strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo
che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e
delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve
essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte
progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel
progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi
agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di
tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito
atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del
presente Titolo IV.
Art. 11
Autorizzazione sismica
1. Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa
sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati
dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di una
autorizzazione sismica.
2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se
ricadenti in Comuni a bassa sismicità:
a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001;
b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle
norme antisismiche;
c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle
opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,
nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale
collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31
dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito
con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio
2008, n. 31;
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura
tecnica competente in materia sismica anche per il rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 61 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e per la vigilanza sui
relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di cui
al comma 2, lettera a), del presente articolo assorbe e sostituisce
quella prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001.
4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli
edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui
all'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001.
5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere
dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a
seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative
o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo
che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto
stabilito dalla vigente normativa.
Art. 12
Procedimento di autorizzazione
1. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata
allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per
territorio. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo
riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche
per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi
3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del
progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche
per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la
congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello
architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le
strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di
indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente
Titolo IV.
2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione
degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura
competente in materia sismica fornisce, su richiesta degli
interessati, chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme
tecniche per le costruzioni.
3. Lo Sportello unico per l'edilizia trasmette immediatamente la
documentazione di cui al comma 1 alla struttura tecnica competente, la
quale ne verifica la regolarità e completezza.
4. Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una
sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche
convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari,
l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle
irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione
presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il
termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il
quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento
degli atti richiesti.
5. L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della struttura
tecnica competente, a seguito della verifica della conformità del
progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali
prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni,
decorrente dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento
conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è
comunicato per iscritto al richiedente e trasmesso allo Sportello
unico per l'edilizia del Comune competente per territorio.
7. Il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un
provvedimento negativo comunica tempestivamente ai richiedenti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno
il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Il termine per concludere il procedimento:
a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di
presentazione delle osservazioni;
b) è sospeso e continua a decorrere per il periodo residuo se entro il
termine non sono presentate osservazioni.
8. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è
ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro
trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in
attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e le relative
norme di attuazione, in materia di impianti produttivi.
Art. 13
Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, nei Comuni
della regione classificati a bassa sismicità l'avvio e la
realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è
subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia del
progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista
abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle
disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere
accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il
rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il
progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico,
nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione
degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura
competente in materia sismica, in via preliminare e su richiesta degli
interessati, fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione
delle norme tecniche per le costruzioni.
3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative
asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il
quale procede alla verifica di completezza e regolarità della
documentazione presentata, nell'ambito dell'attività di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 13, comma 3 della
legge regionale n. 31 del 2002, e restituisce all'interessato
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
4. La struttura competente, nel corso dei controlli sui titoli edilizi
previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della legge regionale n.
31 del 2002, procede all'esame dei progetti depositati nonché dei
lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme
tecniche per le costruzioni.
5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha
validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione
dell'avvenuto deposito. In merito alla decadenza del deposito trova
applicazione quanto disposto dall'articolo 11, comma 5. Trova altresì
applicazione quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, e dal comma
9 dell'articolo 12.
Art. 14
Verifica tecnica e valutazione di sicurezza
1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di
cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), è depositata presso lo
Sportello unico per l'edilizia che la trasmette alla struttura tecnica
competente.
2. La valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le
costruzioni è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia che
la trasmette alla struttura tecnica competente.
3. Qualora ad esito della verifica tecnica e della valutazione di
sicurezza sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato
provvede direttamente al deposito del progetto esecutivo riguardante
le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto
previsto dagli articoli 11, 12 e 13. In tali casi la verifica o la
valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante
le strutture.
Art. 15
Opere in conglomerato cementizio
ed a struttura metallica
1. Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto
esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 12 ovvero il
deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 13 produca gli effetti
della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché il progetto, la
denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti
previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle
opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura
metallica.
Art. 16
Edifici di speciale importanza artistica
1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per
l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o
manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse
archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati.
2. La medesima disciplina tecnica trova applicazione per i lavori di
natura antisismica negli edifici di interesse storico-architettonico
individuati dal PSC ai sensi dell'articolo A-9 comma 1 dell'Allegato
alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio).
Art. 17
Eliminazione delle barriere architettoniche
1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le
costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle
barriere architettoniche è sottoposta, in tutti i Comuni classificati
sismici, al deposito del progetto allo Sportello unico per
l'edilizia.
Art. 18
Vigilanza
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che sono stati
iniziati lavori in carenza di autorizzazione sismica o del deposito
del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi di cui agli
articoli 11 e 13, danno comunicazione del processo verbale di cui
all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001 allo Sportello unico per l'edilizia che, per i successivi
adempimenti, si avvale della struttura tecnica competente in materia
sismica.
2. Lo Sportello unico per l'edilizia svolge altresì i compiti di cui
al comma 2 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, avvalendosi della struttura tecnica
competente in materia sismica.
Art. 19
Collaudo statico
1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1, ad
esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che
interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo
statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi
avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito
atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi
edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente
eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli
elementi portanti principali siano ancora ispezionabili controllabili
e collaudabili ad opere ultimate.
2. Contestualmente all'istanza di autorizzazione, di cui all'articolo
12, ed alla denuncia di deposito, di cui all'articolo 13, il
committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore
scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.
3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà
comunicazione alla struttura tecnica competente in materia sismica ed
al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a
depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura
competente.
4. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche
del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le
costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001. Negli interventi in cui il certificato di
collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei
lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica
competente.
5. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti
abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal
direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo
diretto o indiretto, al costruttore.
Art. 20
Rimborso forfettario per le spese istruttorie
1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 e
per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 13, è dovuta,
decorso il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo
svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture
tecniche competenti.
2. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le
spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il
personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il
funzionamento delle strutture tecniche competenti.
3. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del
medesimo sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale.
TITOLO V
SISTEMA SANZIONATORIO
Art. 21
Regime sanzionatorio
1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova
applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV,
Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le
costruzioni.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova
inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II,
Capo II, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n.
380 del 2001.
3. Le funzioni amministrative attribuite alla Regione dalla disciplina
sanzionatoria richiamata dal comma 1 vengono svolte dai Comuni,
avvalendosi delle strutture tecniche competenti in materia sismica,
individuate in attuazione della presente legge.
Art. 22
Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie
1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui
all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23
(Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della
normativa statale di cui all'articolo 32 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24
novembre 2003, n. 326) è subordinata alternativamente
all'asseverazione del progettista abilitato che le opere realizzate
non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli
effetti dell'azione sismica sulle stesse, ovvero alla presentazione
della domanda di autorizzazione o al deposito del progetto esecutivo
dell'intervento riguardante le strutture, accompagnato
dall'asseverazione del progettista abilitato che le opere, realizzate
in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, rispettano la
normativa tecnica per le costruzioni.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3, decorso
il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogati i seguenti provvedimenti normativi:
a) la legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento
delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione
del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10
dicembre 1981, n. 741);
b) il regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni
regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle
zone sismiche in attuazione della legge regionale 19 giugno 1984, n.
35 come modificata ed integrata).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate
le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 149, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 3 del
1999;
b) l'articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002.
Art. 24
Disposizioni transitorie
1. Gli articoli di cui al Titolo IV trovano applicazione per i
procedimenti avviati dopo il termine di un anno dall'entrata in vigore
della presente legge.
2. I procedimenti in corso alla medesima data sono completati e
producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali
previgenti.
3. I procedimenti si intendono in corso qualora:
a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture
presso lo Sportello unico per l'edilizia;
b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione
sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa
previgente.
Art. 25
Norma di rinvio
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova
applicazione la normativa statale vigente in materia.
Art. 26
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante
l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi
capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31
e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad
eccezione degli articoli di cui al Titolo IV che entrano in vigore
dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 ottobre 2008 VASCO ERRANI