RICORSO
Ricorso n. 37 depositato il 23 luglio 2008 del il Presidente del Consiglio dei Ministri contro il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della Legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 28 maggio 2008, concernente "Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di accompagnamento turistico"
(Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a
norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
Ricorso n. 37 depositato il 23 luglio 2008 per il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi
n. 12, domicilia ex lege
contro
la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore,
per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della Legge
regionale n. 7 del 27 maggio 2008 pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 28 maggio 2008, concernente
"Norme per la disciplina delle attivita' di animazione e di
accompagnamento turistico".
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio
dei Ministri nella riunione del 4 luglio 2008 (si depositeranno
estratto del verbale e relazione del Ministro proponente), in quanto
la Legge regionale n. 7 del 27 maggio 2008 presenta diversi profili di
illegittimita' costituzionale.
Infatti, nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa
residuale in materia di "turismo", cosi' come stabilito dall'art. 117,
comma 4, Cost. e confermato da una consolidata giurisprudenza
costituzionale (cfr. sent. Corte Cost. 197/2003), il settore delle
professioni turistiche ricade nella materia delle "professioni", nella
quale Stato e Regioni esercitano una competenza legislativa
concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost. Cio' posto, in presenza della
materia concorrente delle professioni e in base alla configurazione
ampia che ne e' stata data dalla Corte costituzionale in varie
pronunce, e' inevitabile l'attrazione in siffatta materia anche del
settore in questione delle professioni turistiche che e', pertanto,
sottratta dalla materia residuale regionale del turismo.
Del resto, cio' e' stato confermato anche dal Consiglio di Stato che,
nel parere n. 3165/2003, chiamato a pronunciarsi su alcune
disposizioni del DPCM 13/9/2002, concernente il recepimento
dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui
principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema turistico, in attuazione della L. 135/2001, ha affermato, per
l'esigenza di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale ed in
applicazione del principio del "parallelismo invertito" espresso dalla
Corte costituzionale nella Sentenza n. 303/2003, che rientrano nella
competenza esclusiva statale: la disciplina e l'accertamento dei
requisiti per l'esercizio delle professioni turistiche tradizionali ed
emergenti, la loro qualificazione professionale, nonche' i criteri
uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio
delle professioni turistiche.
Sulla base del citato parere e' intervenuto il DPR 27/4/2004 con il
quale e' stato disposto il parziale annullamento del DPCM su
richiamato adeguandolo a quanto statuito dal Consiglio di Stato.
Pertanto, stabilito che il settore delle professioni turistiche
rientra nella nozione di "professioni", materia di competenza
legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, Cost., la Regione e'
tenuta a legiferare in materia nel rispetto dei principi fondamentali
dettati dal legislatore nazionale a cui, come detto spettano
l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed
ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi, come confermato
da una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (si
vedano le Sentenze nn. 355/2005, 153/2006, 424/2006, 57/2007 ed in
particolare le Sentenze nn. 423/2006, 449/2006).
E' da evidenziare che, in proposito e' intervenuto anche il
legislatore statale con il DLgs 30/06, contenente la "Ricognizione dei
principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi
dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131", con il quale,
riconfermando quanto statuito dal giudice costituzionale si prevede,
da un lato, che la potesta' legislativa regionale si esercita sulle
professioni individuate e definite dalla normativa statale (art. 1,
comma 3), e, dall'altro, che la legge statale definisce i requisiti
tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per
l'esercizio delle attivita' professionali che richiedono una specifica
preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela
compete allo Stato (art. 4, comma 2).
A fronte di tali permesse sono censurabili le seguenti disposizioni
della impugnata legge regionale:
- l'art. 3, comma 7, laddove si individua tra le professioni
turistiche, l'animatore turistico, ed il collegato comma 7
dell'articolo 3 della L.R. n. 4/2000 come novellato dall'articolo 4
della legge in esame. Tali disposizioni istituiscono una nuova
professione, stabilendo altresi' i requisiti per il relativo
esercizio. Detta nuova professione non trova alcun riferimento
nell'ambito della legislazione nazionale, di cui alla L. 135/2001
(Riforma della legislazione nazionale del turismo), che all'art. 7,
comma 5, definisce "professioni turistiche quelle che organizzano e
forniscono servizi di promozione dell'attivita' turistica, nonche'
servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei
turisti". Le norme regionali, quindi, istituendo una nuova figura
professionale e stabilendo i relativi requisiti di accesso alla
stessa, contrasta con l'art. 117, comma 3, Cost., che riconosce in
campo allo Stato ed alle Regioni competenza legislativa concorrente in
materia di professioni, un quanto violano il principio fondamentale
per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili, e' riservato allo Stato, come confermato dalla Corte
costituzionale nelle Sentt. nn. 353/2003, 319/2005 e 424/2005;
- l'articolo 4, che novella l'articolo 3 della L.R. n. 4/2000 della
legge in esame relativo alle condizioni per l'esercizio della
professione turistica, ai commi 1, lettera b) e 10 di tale ultimo
articolo, prevedendo che la Giunta regionale definisca le modalita'
attuative per il conseguimento dell'idoneita' all'esercizio delle
previste professioni, eccede dalla competenza regionale concorrente in
materia di professioni di cui all'art. 117, comma 3, Cost., e viola il
principio fondamentale in base al quale spetta allo Stato non solo
l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e
la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio
delle professioni stesse, come confermato dalla recente giurisprudenza
costituzionale. Infatti la Corte costituzionale, (si vedano in
particolare le Sentt. nn. 153/2006 e 57/2007) ha statuito che
"l'indicazione di specifici requisiti per l'esercizio delle
professioni, anche se in parte coincidenti con quelli gia' stabiliti
dalla normativa statale, viola la competenza dello Stato, risolvendosi
in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina dei
titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente
principio fondamentale della materia e quindi di competenza statale,
ai sensi anche dell'art. 4, comma 2 del DLgs 30/2006, contenente "la
ricognizione dei principi fondamentali in materia";
- gli artt. 5 e 6, che attribuiscono alle Province le funzioni
concernenti la programmazione ed autorizzazione delle attivita'
formative relative alle professioni turistiche ed alla tenuta ed
istituzioni degli elenchi provinciali delle professioni stesse. Come
piu' volte affermato dalla Corte costituzionale (cfr. Sentt. nn.
355/2005, 153/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006), rientrano nella
competenza statale sia l'individuazione delle figure professionali,
con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia l'istituzione di
nuovi albi ed altresi', esulano dalla competenza regionale la
disciplina dell'organizzazione di corsi abilitanti di aggiornamento e
riqualificazione delle professioni. Per di piu' le autorizzazioni
devono avere validita' sull'intero territorio nazionale e non possono
essere circoscritte al solo territorio regionale, come previsto invece
dalla disposizione regionale (art. 6, commi 2 e 4). Tale limitazione,
infatti comporta una lesione al principio della libera prestazione dei
servizi, di cui all'art. 49 del Trattato CEE e pertanto la violazione
del rispetto del vincolo comunitario di cui all'art. 117, comma 1,
Cost., nonche' della libera concorrenza la cui tutela rientra nella
competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, comma 2, lettera
e), Cost.
P.Q.M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 7 del 27 maggio 2008, con ogni
consequenziale statuizione.
Roma, li' 14 luglio 2008
IL CANCELLIERE L'AVVOCATO DELLO STATO
R. Milana Pierluigi Di Palma