REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 31 luglio 2008, n. 9160

Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di Parma - Domande 4/11/1998 e 14/8/2000 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso consumo umano, dal subalveo del torrente Tarodine in comune di Albareto, localita' Rifugio e dalle sorgenti Lavaccini - Faggeta, in localita' Nola, nel comune di Borgo Val di Taro, per alimentazione della rete acquedottistica "Nola - Frasso" a servizio del Capoluogo di Borgo Val di Taro. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(omissis)	determina:
a) di assentire alla Agenzia di Ambito per i Servizi pubblici di
Parma, numero di codice fiscale 92114950345, con sede in Parma,
Piazzale Barezzi n. 3, e legalmente domiciliata presso la sede del
comune di Borgo Val di Taro (PR), la concessione complessiva a
derivare acqua pubblica dal subalveo del torrente Tarodine in comune
di Albareto, localita' Rifugio, e da una serie di 12 sorgenti in
localita' Nola, nel comune di Borgo Val di Taro, senza restituzione,
da destinare ad uso consumo umano, nella quantita' stabilita fino ad
un massimo e non superiore a 0,30 mod. (30 l/s), per un volume
complessivo di circa 730.000 mc/anno d'acqua;
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2015, con
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui all'art. 27 del
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle
condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte
integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel
disciplinare medesimo;
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 30 l/s, pari
a 0,30 moduli massimi;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
determina n. 9160 in data 31/7/2008
(omissis)
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva
autorizzazione del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po,
che potra' concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e
dara' le opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.
(omissis)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
G. Larini

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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