REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2008, n. 1511

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa al progetto integrato denominato "Fornace" in comune di Baiso (RE) - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la Valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto integrato denominato "Fornace" per la
produzione di energia idroelettrica, la protezione e salvaguardia
idraulica, la realizzazione di un osservatorio sulle fonti rinnovabili
e di un laboratorio naturalistico sul fiume Secchia in comune di Baiso
(RE), presentata da S.E.A. Srl, poiché l'intervento previsto e',
secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il
giorno 30 luglio 2008, nel complesso ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto di cui al
punto a) a condizione siano rispettate le prescrizioni indicate ai
punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito riportate:
 1) la linea elettrica ricadente nel territorio del comune di Toano
dovra' essere interrata nelle zone di particolare pregio paesaggistico
o in prossimita' di fabbricati esistenti, alcune delle quali gia'
puntualmente definite dall'Ufficio Tecnico comunale;
 2) le opere in previsione dovranno essere realizzate con tutte le
cautele atte ad evitare che i manufatti idraulici esistenti, comprese
le loro parti complementari, possano subire qualsiasi tipo di
danneggiamento. A tal fine S.E.A. Srl dovra' presentare il progetto
esecutivo delle opere - costituito da planimetrie, piante, prospetti e
sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei
particolari esecutivi delle strutture, etc. - al Servizio Tecnico
Bacini Affluenti del Po: i lavori saranno svolti sotto la vigilanza
dello stesso Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po;
 3) a monte e a valle dei manufatti che si andranno a realizzare,
S.E.A. Srl e' tenuta ad assicurare la corretta manutenzione
dell'alveo, effettuando periodicamente il taglio delle piante
esistenti all'interno dell'alveo e l'eventuale ricalibratura dello
stesso, in modo da favorire il regolare deflusso delle acque;
 4) i lavori dovranno essere condotti con massima celerita' per
ridurre al minimo la possibilita' di concomitanze con periodi di
piena; l'alveo e la golena fluviale, dopo l'ultimazione dei lavori,
dovranno essere ripristinate e profilate secondo le disposizioni che
saranno impartite dal Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po;
 5) il quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire in alveo
(DMV) e' stabilito in 1,00 m3/s. Si rammenta che detto valore potra'
essere aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il
mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualita' definiti
dal PTA per il corso d'acqua interessato, senza che cio' possa dar
luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
Amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del
canone demaniale di concessione;
 6) prima dell'entrata in esercizio dell'impianto la Societa'
proponente dovra' produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione,
documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate
(strumentazione, modalita' di registrazione e trasmissione dati) al
fine della verifica sul rispetto del DMV e delle portate derivate. La
stessa documentazione dovra' essere trasmessa, per opportuna
conoscenza, al Servizio Tecnico Bacino Affluenti del Po, alla
Provincia di Reggio Emilia ed all'ARPA territorialmente competente;
 7) con riferimento ai sistemi di sicurezza anti uomo, dovra' essere
impiegato il sistema di griglie posto immediatamente a valle delle
paratoie di presa in quanto offre maggior garanzia di sicurezza,
impedendo l'ingresso di persone direttamente in corrispondenza della
sezione di presa dell'impianto;
 8) dovra' essere effettuato il monitoraggio della funzionalita' dei
dispositivi di rimonta della fauna ittica per almeno due annualita'
dall'entrata in esercizio dell'impianto:
- il suddetto monitoraggio dovra' essere preventivamente concordato
con il competente Servizio della Provincia di Reggio Emilia, cui sono
attribuiti compiti di validazione dei risultati;
- sulla base dei risultati del monitoraggio, S.E.A. Srl dovra'
provvedere a realizzare, previa approvazione del competente Servizio
della Provincia di Reggio Emilia, le eventuali modifiche, attuabili
nell'ambito della flessibilita' del progetto proposto, che si
rendessero necessarie per adeguare la funzionalita' dei dispositivi;
- al fine di assicurare la continuita' biologica nel tratto di fiume
sotteso dall'impianto e qualora i risultati del suddetto monitoraggio
confermassero la funzionalita' dei dispositivi di rimonta della fauna
ittica (tal quali o con le modifiche di cui al punto precedente),
S.E.A. Srl dovra' elaborare progettualmente e realizzare, a propria
cura e spese, una terza scala di risalita per pesci presso l'ultima
briglia di valle sottesa dall'impianto;
- qualora i risultati del monitoraggio fossero negativi circa la
funzionalita' dei dispositivi, S.E.A. Srl e' tenuta alla rimozione dei
dispositivi ed al ripristino dell'alveo fluviale;
 9) l'impianto idroelettrico non potra' entrare in esercizio prima del
completamento dei lavori inerenti le n. 2 scale di rimonta della fauna
ittica previste in progetto;
10) con riferimento al territorio di competenza della Comunita'
Montana dell'Appennino Modena Ovest, dovra' essere preventivamente
comunicato al Servizio competente della stessa Comunita' Montana, il
periodo in cui verranno effettuati i tagli in area boscata necessari
per la realizzazione e successivamente per la manutenzione
dell'elettrodotto;
11) la linea elettrica ricadente nel territorio del comune di Toano
dovra' essere realizzata secondo le modalita' che seguono:
a) la linea elettrica in localita' La Valle nei tratti 2-3-4 e parte
del V, in localita' La Lobia-Margine nei tratti 24-25 e in localita'
Torre di Massa nei tratti 34-35-36 dovra' essere realizzata
completamente interrata;
b) considerato che in localita' La Valle e' in atto l'esecuzione di un
intervento convenzionato per il recupero dell'area artigianale, la
ditta costruttrice dovra' raccordarsi strettamente, durante
l'esecuzione dei lavori, con il progettista dell'intervento
convenzionato;
c) prima dell'inizio dei lavori dovranno essere depositate in Comune,
planimetrie su cui dovranno essere indicati tutti i servizi a rete
gia' esistenti nelle aree interessate agli scavi, inoltre prima
dell'esecuzione di qualsiasi lavoro dovra' essere contattato l'ufficio
tecnico comunale e tutti gli Enti preposti alla gestione di servizi
stessi;
d) l'autorizzazione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti
dei terzi e con l'obbligo per il Concessionario di tenere sollevata ed
indenne il Comune di Toano da qualsiasi pretesa o molestia, anche
giudiziaria, che per dato e fatto del presente provvedimento potesse
da chiunque provenirle e con l'obbligo da parte del titolare di
riparare tutti i danni derivanti dalle opere effettuate;
e) il presente provvedimento si intende accettato integralmente nel
caso in cui non siano pervenute opposizioni, in forma scritta, entro
30 giorni dal suo ricevimento; il decorso del termine senza che siano
presentate opposizioni tiene luogo, inoltre, dell'autodenuncia
prevista dall'art. 50, comma 1 del DLgs 507/93;
f) durante l'esecuzione dei lavori di costruzione o della successiva
manutenzione dovra' recarsi il minimo disturbo al transito;
g) durante l'esecuzione dei lavori e' vietato, salvo diverse
disposizioni previste nel progetto esecutivo, l'ingombro della sede
stradale e sue pertinenze con materiali, mezzi di trasporto od altro;
h) qualora la concessione comporti lavori e depositi sulle strade, il
titolare deve ottemperare a quanto disposto dalle norme vigenti in
materia ed in particolare dall'art. 21 del C.d.S. e dei relativi
articoli del regolamento di attuazione;
i) il titolare della concessione dovra' in qualunque tempo (anche
successivo all'ultimazione dei lavori) e a totale sue spese, a
semplice richiesta del Comune, apportare alle sue opere le
modificazioni che si rendessero necessarie in occasione e per causa di
lavori da eseguire nel pubblico interesse;
j) se l'esecuzione di eventuali lavori da parte del Comune sulle aree
ad uso pubblico comportasse la necessita' di modifiche della rete
elettrica di cui alla concessione, con spese od oneri di varia natura,
questi resteranno ad esclusivo carico della ditta titolare della
concessione stessa;
k) l'esecuzione delle opere deve avvenire nel pieno e completo
rispetto delle norme fissate nel provvedimento autorizzativo;
l) la manutenzione delle opere realizzate e' sempre a carico del
titolare, il quale sara' tenuto ad eseguirle dandone idoneo preavviso
al Comune e seguendo le indicazioni che il medesimo eventualmente
impartira';
m) l'inottemperanza a tali prescrizioni puo' comportare la revoca del
provvedimento, con risarcimento dei danni causati e l'obbligo del
ripristino dei luoghi;
n) le opere autorizzate dovranno essere iniziate ed ultimate nei
termini fissati dal provvedimento autorizzativo; in caso di comprovata
necessita', il titolare puo' chiedere una proroga al termine fissato
per l'ultimazione dei lavori, detta richiesta seguira' le procedure
previste dal provvedimento di autorizzazione; scaduti i termini di cui
sopra, eventuali opere eseguite successivamente saranno da ritenersi
abusive;
o) il titolare e' tenuto a custodire il provvedimento e ad esibirlo ad
ogni richiesta; in caso di sottrazione, smarrimento o distribuzione,
il titolare e' tenuto a darne adeguata informazione e a chiedere il
rilascio del duplicato, con rimborso delle relative spese;
p) in caso di successione o di subentro, a qualunque titolo, di altra
persona od Ente, nella concessione, l'avente causa dovra' renderne
edotto tempestivamente l'Ente autorizzatore e il Comune mediante
comunicazione scritta, producendo copia degli atti comprovanti
l'avvenuta successione o subentro;
q) le concessioni o autorizzazioni possono essere in qualunque momento
revocate per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prevalenti,
senza l'obbligo di corresponsione di alcun indennizzo;
r) e' riconosciuta la facolta' di rinunciare alla concessione
attenuta;
s) in caso di revoca o di rinuncia, il titolare e' tenuto a restituire
il provvedimento e a ripristinare, a proprie spese, l'area occupata,
secondo le modalita' e nel termine stabilite. La rinuncia non da'
diritto alla restituzione delle tasse eventualmente gia' pagate;
t) le opere dovranno essere realizzate secondo i tracciati indicati
nei disegni allegati alla domanda, posizionando le tubazioni a una
profondita' non inferiore a mt. 1.00 dalla sommita' della sede
stradale o dal piano di campagna; in caso di modeste variazioni dei
tracciati da concordare preventivamente dal Comune e che non
costituiscano variante sostanziale, dovranno essere prodotte
planimetrie aggiornate e quotate;
u) gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti con scavo a
cielo aperto, a meta' larghezza stradale per volta, mantenendo ed
assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata
stradale, con il divieto di procedere alla escavazione della seconda
meta', se prima non sia stato ricostruito in condizioni di agevole
transitabilita' il piano viabile della prima meta';
v) prima di procedere all'escavazione della sede stradale, il manto
bitumato dovra' essere rotto con martello pneumatico o con analoga
macchina che non effettui un taglio netto e levigato;
w) sia per gli attraversamenti che per le sezioni longitudinali alla
strada il riempimento dovra' essere eseguito, per i primi 20 cm. con
sabbia lavata, quindi con posa in opera di stabilizzato compattato e
successivo bauletto in calcestruzzo dosato a q.li 1,00/1,50 di cemento
per mc., fino a cm. 10 dalla quota del piano stradale; la restante
parte dovra' essere immediatamente colmata con conglomerato bituminoso
tipo binder, e cilindrato a perfetta ricostruzione della
pavimentazione stradale;
x) il ripristino degli scavi in cunetta stradale dovra' essere
eseguito per i primi 20 cm. con sabbia lavata, indi con pietrisco
stabilizzato ben compattato e successiva ricostruzione di cunetta in
cls. Rck 250 dello spessore di cm. 15/20;
y) nel periodo compreso tra 6 e 12 mesi decorrenti dall'esecuzione del
ripristino in conglomerato bituminoso, dovra' essere realizzato un
tappeto di usura dello spessore minimo di cm. 3/4 compressi; detto
tappeto, nel caso di attraversamento perpendicolare alla sede viaria,
dovra' avere una larghezza pari alla sede medesima e una lunghezza
minima di mt. 10.00; nel caso di scavi longitudinali alla strada il
tappeto dovra' riguardare l'intera lunghezza interessata e dovra'
avere una larghezza almeno pari alla meta' della carreggiata; dovranno
inoltre essere emulsionati i bordi del nuovo tappetino con emulsione
acida al 65% e sabbiati con "filler" o materiali equivalenti;
z) dovranno essere immediatamente riprese, con pietrischetto bitumato
(o materiali simili), eventuali danneggiamenti del piano bitumato
procurate dai mezzi d'opera durante i lavori;
aa) il richiedente a proprie cure e spese, anche a seguito di semplice
richiesta verbale degli agenti stradali, dovra' provvedere alla
immediata ripresa di abbassamenti che dovessero avvenire
successivamente in corrispondenza dei lavori eseguiti;
bb) eventuali pozzetti o chiusini di ispezione dovranno essere
preferibilmente collocati al di fuori della sede bitumata della strada
e comunque a quota perfettamente corrispondente a quella del piano
viabile;
cc) qualora, nel corso dei lavori, venga riscontrata la necessita' di
opere suppletive, per motivate cause accertabili esclusivamente in
corso d'opera, la ditta e' tenuta all'esecuzione completa delle stesse
secondo i dettami impartiti ed i canoni d'esecuzione della buona
regola d'arte;
dd) qualora, a causa dei lavori autorizzati, la sede della carreggiata
destinata al transito risulti inferiore a mt. 5,60, e' obbligatorio
istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, ai sensi del
comma 3 dell'art. 42 del Regolamento del Codice della Strada;
ee) il richiedente e' obbligato a porre, durante l'intero corso dei
lavori e sino al completo ripristino del piano bitumato, la prescritta
segnaletica, in piena osservanza del C.d.S., compreso i regolamentari
cavalletti di sbarramento muniti dei dispositivi rifrangenti di colore
rosso e, durante l'oscurita' o in caso di scarsa visibilita', di
efficienti lanterne a luce rossa fissa, da porre nelle zone non
transitabili, nonché i cartelli triangolari di "Lavori in corso" da
porre a mt. 150 prima e dopo il cantiere di lavoro;
ff) si da' atto che, le relative occupazioni sono assoggettate alla
disciplina di cui all'art. 63 del DL 30/12/1999, n. 506, nei casi e
con le modalita' ivi previsti;
gg) resta inteso che l'Amministrazione comunale viene sollevata da
ogni e qualsiasi responsabilita' nei confronti di eventuali azioni di
privati e/o Enti terzi, coi quali la ditta richiedente dovra'
preventivamente siglare eventuali accordi o verso i quali dovranno
essere attivate le procedure previste dalle vigenti legge o
disposizioni regolamentari;
12) in ottemperanza alla vigente normativa sismica, prima dell'inizio
lavori, S.E.A. Srl dovra' presentre al Comune di Baiso ed al Servizio
Tecnico Bacini Affluenti del Po:
- asseverazione nella quale il professionista abilitato dichiari
espressamente la conformita' del progetto dell'opera alla normativa
tecnica prevista dal DM 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le
costruzioni" o dalla normativa previgente sulla medesima materia L.
1086/71 e L. 64/74 e relativi decreti attuativi;
- progetto esecutivo composto da planimetrie, piante, prospetti e
sezioni, relazione tecnica, fascicolo dei calcoli delle strutture
portanti, sia in fondazione sia in elevazione, di disegni dei
particolari esecutivi delle strutture con "allegata una relazione
sulla fondazione (. . .) corredata da grafici e da documentazioni, in
quanto necessari (. . .) nella quale devono essere illustrati i
criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi
assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di
fondazione", in conformita' a quanto disposto dall'art. 93 commi 3, 4,
5, del DPR 380/01 (ex art. 17, della L. 64/74);
13) con riferimento all'interferenza tra l'opera in progetto ed il
metanodotto di proprieta' di ENIA SpA, i lavori di spostamento della
tubazione del gas dovranno essere eseguiti esclusivamente nel periodo
estivo (fra maggio e settembre): S.E.A. Srl dovra' farsi carico di
indennizzare gli oneri che ENIA SpA dovra' sostenere in fase
autorizzativa ed esecutiva;
14) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e
dell'art. 35 del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, in caso di rinuncia o
cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione di derivazione con
contestuale dismissione dell'impianto, la Societa' titolare e' tenuta,
a propria cura e spese, alla rimozione delle opere ed al ripristino
dello stato dei luoghi;
15) per consentire i controlli di competenza, la Societa' proponente
dovra' dare, obbligatoriamente e con congruo anticipo, comunicazione
dell'avvio dei lavori al Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po,
alle Province di Reggio Emilia e Modena, ai Comuni di Baiso, Toano e
Montefiorino, all'ARPA - Sez. prov.le di Reggio Emilia e Sez. prov.le
di Modena, all'AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano e
all'AUSL di Modena - Distretto di Sassuolo;
16) con riferimento all'impatto acustico atteso in fase di esercizio,
la Societa' proponente, tramite tecnico competente, dovra' predisporre
un collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori
abitativi individuati, con misura dei livelli assoluti e differenziali
negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo; la relazione di
collaudo, dovra' essere presentata al Comune di Baiso e ad ARPA
territorialmente competente entro 60 giorni dalla attivazione degli
impianti;
17) con riferimento alla necessita' che nel tratto del fiume Secchia
sotteso dalla derivazione sia garantito il mantenimento delle
caratteristiche qualitative del corpo idrico derivato cosi' come
presenti a monte del prelievo, prima dell'entrata in esercizio
dell'impianto, la Societa' proponente dovra' predisporre apposito
programma di monitoraggio che dovra' essere approvato dall'ARPA
territorialmente competente; il funzionamento dell'impianto, in
particolare, non dovra' provocare un aumento della temperatura
naturale delle acque superiore a 1,5°C (misurata a valle del punto di
scarico al limite della zona di mescolamento); le risultanze di detto
monitoraggio dovranno essere trasmesse periodicamente, da parte di
ARPA, al Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua della Regione
Emilia-Romagna ed alla Provincia di Reggio Emilia;
18) nella realizzazione dell'impianto di trattamento reflui previsto
per il servizio igienico da realizzarsi presso il laboratorio sulle
fonti rinnovabili, dovranno essere rispettate le norme tecniche
costruttive previste in proposito dalla delibera di Giunta regionale
1053/03 - Allegati A e B; lo scarico, classificato dalla normativa
vigente di tipo "domestico", dovra' essere preventivamente autorizzato
dal Comune di Baiso;
19) i rifiuti raccolti dallo sgrigliatore, cosi' come i fanghi del
sedimentatore, dovranno essere gestiti e smaltiti in conformita' alla
normativa vigente;
20) per limitare gli impatti attesi in fase di cantiere, si reputa
necessario impartire le seguenti prescrizioni:
- bagnatura periodica dell'area di cantiere e delle piste non
asfaltate con frequenza congrua al periodo meteorologico;
- realizzazione di dispositivi per la pulizia delle ruote all'ingresso
e all'uscita dai cantieri;
- asfaltatura delle piste di cantiere in prossimita' degli accessi
sulla viabilita' locale garantendone l'eventuale ripristino alla
condizione precedente il cantiere in rapporto alla loro destinazione
d'uso;
- utilizzo dei mezzi destinati al trasporto dei materiali di
approvvigionamento e di risulta dotati di idonei teli di copertura;
- delimitazione o copertura delle aree destinate allo stoccaggio dei
materiali a possibile diffusione di polveri;
- utilizzo di camion e mezzi meccanici conformi alle ordinanze
comunali e provinciali, nonché alle normative ambientali relative alle
emissioni dei gas di scarico degli automezzi;
- obbligo di velocita' ridotta sulla viabilita' di servizio al fine di
contenere il sollevamento delle polveri;
- utilizzo di recinzioni a maglia fitta per delimitare le zone di
cantiere o di pannelli mobili che oltre a limitare l'impatto sonoro
possono contribuire ad abbassare il livello di polverosita' nei pressi
dei ricettori;
21) per il funzionamento della turbina, dovranno essere utilizzati
lubrificanti ecologici e/o biodegradabili; a tale scopo dovra' essere
inviata preventivamente ad ARPA e AUSL territorialmente competenti,
per l'approvazione dell'uso, copia delle schede tecniche degli stessi
lubrificanti;
22) nella costruzione di basamenti, palificazioni e/o diaframmi si
dovranno utilizzare materiali che non interferiscano con le
caratteristiche chimiche dell'acquifero e del corso d'acqua
superficiale interessati; a tale scopo dovra' essere inviata all'ARPA
territorialmente competente, copia delle schede tecniche degli
eventuali additivi utilizzati, per l'approvazione dell'uso;
23) la movimentazione di materiali litici ed in particolare delle
ghiaie presenti all'interno dell'alveo demaniale, dovra' essere
realizzata in conformita' alle norme vigenti, con esclusione della
commercializzazione dei materiali;
c) di dare atto che il parere ai sensi dell'art. 18 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, espresso dai
Comuni di Baiso e Toano, e' contenuto all'interno del Rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere dovuto ai sensi dell'art. 18 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, delle
Province di Reggio Emilia e Modena, e del Comune di Montefiorino, non
intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;
e) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di
impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 29 dicembre
2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, di competenza della
Provincia di Reggio Emilia, non intervenuta in sede di Conferenza di
Servizi conclusiva;
f) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante ai
vigenti strumenti urbanistici dei Comuni di Baiso, Toano e
Montefiorino, qualora i rispettivi Consigli comunali ratifichino la
variante derivante dall'atto conclusivo della procedura di VIA entro
30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
g) di dare atto che, il parere favorevole sulla suddetta variante agli
strumenti urbanistici dei Comuni di Baiso e Toano, espresso ai sensi
di legge da ARPA - Sez. Prov. di Reggio Emilia, e' contenuto
all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di
Servizi;
h) di dare atto che, il parere favorevole in merito alla variante allo
strumento urbanistico del Comune di Montefiorino, espresso da AUSL di
Modena - Distretto di Scandiano, non intervenuta in sede di Conferenza
di Servizi conclusiva, e' stato acquisito agli atti della Regione
Emilia-Romagna ed e' richiamato all'interno del Rapporto conclusivo
dei lavori della Conferenza di Servizi;
i) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce i pareri favorevoli dovuti ai sensi di legge sulla
variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Baiso, Toano e
Montefiorino, da parte delle Province di Reggio Emilia e Modena, di
AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano e di ARPA - Sez.
Prov.le di Modena, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
j) di dare atto che, l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dal Comune di Baiso con atto prot.
n. 5026 del 18 settembre 2008, costituisce l'Allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
k) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce le autorizzazioni ambientali ex art. 159 del DLgs 22
gennaio 2004, n 42, da rilasciarsi da parte dei Comuni di Toano e di
Montefiorino, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
l) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il nulla-osta di cui all'art. 159 del DLgs 22 gennaio
2004, n. 42, di competenza della Direzione regionale per i Beni
culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, non intervenuta in sede
di Conferenza di Servizi conclusiva;
m) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il nulla-osta archeologico, da rilasciarsi, ai sensi del
DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, del DLgs 8 gennaio 2004, n. 3 e del DPR 8
giugno 2004, n. 173, da parte della Direzione regionale per i Beni
culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, non intervenuta in sede
di Conferenza di Servizi conclusiva;
n) di dare atto che, la concessione di derivazione di acqua pubblica
ad uso idroelettrico e la concessione per l'utilizzo di aree del
demanio idrico comprensiva del nulla osta idraulico, rilasciate - ai
sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, della L.R. 14 aprile 2004, n.
7 e del R.D. 30 giugno 1904, n. 523 - con unica determina dirigenziale
n. 10946 del 19 settembre 2008, costituiscono l'Allegato C, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
o) di dare atto che, il parere favorevole inerente la concessione di
derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espresso ai sensi
del R.R. 20 novembre 2001, n. 41, dal Servizio Tutela e Risanamento
risorsa acqua della Regione, é contenuto all'interno del Rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
p) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce i pareri favorevoli sulla concessione di derivazione di
acqua pubblica ad uso idroelettrico, da esprimersi ai sensi del R.R.
20 novembre 2001, n. 41, da parte dell'Autorita' di Bacino del fiume
Po e della Provincia di Reggio Emilia, non presenti in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva;
q) di dare atto che, con lettera acquisita al protocollo regionale con
n. 186777 del 31 luglio 2008, data successiva alla seduta conclusiva
di Conferenza di Servizi, la Comunita' Montana dell'Appennino Reggiano
ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi
previsti nel territorio di competenza, precisando per quali e'
necessaria l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su terreni
sottoposti a vincolo idrogeologico e per quali e' prevista la
comunicazione di inizio attivita': ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R.
18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il
presente atto sostituisce quanto dovuto, ai sensi della vigente
normativa di settore, da parte della Comunita' Montana dell'Appennino
Reggiano, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
r) di dare atto che, per la realizzazione della linea elettrica
ricadente nel territorio di competenza della Comunita' Montana
dell'Appennino Modena Ovest, non e' necessario il rilascio di alcuna
autorizzazione all'esecuzione di lavori su terreni sottoposti a
vincolo idrogeologico e contestuale autorizzazione al taglio di bosco,
come risulta dalla lettera della stessa Comunita' Montana prot. n.
2011 del 23 luglio 2008, riportata nel Rapporto conclusivo dei lavori
della Conferenza di Servizi;
s) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di
linea elettrica, da rilasciarsi, ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Provincia
di Reggio Emilia, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
t) di dare atto che, i pareri favorevoli inerenti l'autorizzazione
alla costruzione ed all'esercizio di linea elettrica, espressi ai
sensi dell'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e successive
modifiche ed integrazioni, dai seguenti Enti ed Amministrazioni:
- Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG Ufficio XXII;
- Aeronautica Militare - Comando I Regione Aerea;
- Ministero dei Trasporti - USTIF Uffici Speciali Impianti Fissi;
- AUSL di Modena - Distretto di Sassuolo;
- Comune di Toano;
- sono contenuti all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
u) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce i pareri favorevoli dovuti sempre ai sensi dell'art. 3
della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10, dai seguenti Enti ed
Amministrazioni, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva:
- Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici;
- Comune di Montefiorino;
- AUSL di Reggio Emilia - Distretto di Scandiano;
- ARPA - Servizio Prov.le di Modena;
- Comando Logistico Aeronautica Militare;
- Comando Reclutamento Forze di Completamento Regionale "Emilia
Romagna";
- ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile;
- ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo;
v) di dare atto che, con lettera acquisita al protocollo regionale con
n. 187204 dell'1 agosto 2008, data successiva alla conclusione dei
lavori di Conferenza di Servizi, il Ministero dello Sviluppo Economico
- Comunicazioni - Ispettorato territoriale Emilia-Romagna ha
rilasciato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10,
il proprio nulla-osta alla realizzazione della linea elettrica,
subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
- siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia per
le interferenze con impianti di comunicazioni elettroniche, secondo
quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Soc.
S.E.A. Srl con note del 31/1/2008, 30/6/2008 e 22/7/2008;
- tutte le opere siano realizzate in conformita' alla relativa
documentazione progettuale presentata;
w) di dare atto che, il permesso di costruire n. 261 del 18 settembre
2008 rilasciato ai sensi L.R. 25 novembre 2002, n. 31, dal Comune di
Baiso, costituisce l'Allegato D, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
x) di dare atto che il parere favorevole sul permesso di costruire,
espresso ai sensi di legge da ARPA - Sez. Prov. di Reggio Emilia, e'
contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della
Conferenza di Servizi;
y) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, dovuto ai
sensi di legge da parte di AUSL di Reggio Emilia - Distretto di
Scandiano, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi
conclusiva;
z) di dare atto che, ai sensi dell' art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce il nulla-osta alle interferenze con le infrastrutture di
competenza di Telecom Italia SpA, non intervenuta in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva;
aa) di dare atto che il nulla-osta all'interferenza con
l'infrastruttura di competenza di ENIA SpA, e' contenuto all'interno
del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
bb) di dare atto che l'approvazione del progetto di riutilizzo delle
terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell' art. 186 del
DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da
parte del Servizio Valutazione impatto e Promozione sostenibilita'
ambientale della Regione Emilia-Romagna, Autorita' competente allo
svolgimento della procedura di VIA, e' contenuta all'interno del
Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
cc) di dare atto che il progetto approvato nell'ambito della presente
procedura di VIA e' dichiarato, ai sensi del DLgs 29 dicembre 2003, n.
387, di pubblica utilita' anche ai fini dell'apposizione dei vincoli
espropriativi sulle aree interessate dall'opera ai sensi della L.R. 19
dicembre 2002, n. 37;
dd) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla Societa' proponente S.E.A. Srl;
ee) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Reggio Emilia;
alla Provincia di Modena; al Comune di Baiso; al Comune di Toano; al
Comune di Montefiorino; alla Direzione regionale per i Beni culturali
e paesaggistici dell'Emilia-Romagna; al Servizio Tecnico Bacini
Affluenti del Po; all'Autorita' di Bacino del Fiume Po; alla Regione
Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua; alla
Comunita' Montana dell'Appennino Reggiano; alla Comunita' Montana
Appennino Modena Ovest; ad ARPA - Sez. prov.le di Reggio Emilia; ad
ARPA - Sez. prov.le di Modena; ad AUSL di Reggio Emilia - Distretto di
Scandiano; ad AUSL di Modena - Distretto di Sassuolo; a Telecom Italia
SpA; ad ENIA SpA; al Ministero dello Sviluppo Economico - UNMIG
Ufficio XXII; ad USTIF Uffici Speciali Impianti Fissi; al Ministero
delle Comunicazioni; al Comando Logistico Aeronautica Militare; al
Comando Reclutamento Forze di Completamento Regionale "Emilia
Romagna"; a Aeronautica Militare - Comando I Regione Aerea; a ENAC -
Ente Nazionale Aviazione Civile; a ENAV - Ente Nazionale di Assistenza
al Volo; alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il
Paesaggio per le Province di Bologna, Modena e Reggio Emilia; alla
Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna; ad Enel
Distribuzione SpA;
ff) di fissare, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'efficacia
temporale della presente Valutazione di impatto ambientale in anni 3;
gg) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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