COMUNE DI COTIGNOLA (Ravenna)

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di variante '07 al piano di coltivazione e sistemazione finale per l'approfondimento di polo estrattivo Fornace di Cotignola - Area 2

L'Autorita' competente Comune di Cotignola (Ravenna) comunica la
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente
il progetto di "Variante '07 al piano di coltivazione e sistemazione
finale per l'approfondimento di polo estrattivo Fornace di Cotignola -
Area 2".
Il progetto e' presentato da ditta I.B.L. SpA - sede legale: Via Ponte
Pietra n. 11, 48010 Cotignola.
Il progetto e' localizzato: Comune di Cotignola - Via Peschiera e Via
Canale, foglio di mappa n. 24, mappali 166, 167, 168, 169, 185, 186,
233.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cotignola e della
provincia di Ravenna.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, il Comune di Cotignola (RA) con
delibera della Giunta comunale n. 87 del 31 luglio 2008, ha assunto la
seguente decisione:
di non assoggettare il progetto di "Variante '07 al piano di
coltivazione e sistemazione finale per l'approfondimento del polo
estrattivo Fornace di Cotignola - Area 2" presentato dalla ditta IBL
SPA e sito in Via Ponte Pietra n. 11 in comune di Cotignola (RA) ad
ulteriore procedura di VIA previsto dalla L.R. 9/99 e s.m.i., con le
seguenti prescrizioni.
1. Progetto definitivo
Al fine del rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione e il
ripristino dell'area 2B e 2C della cava nel polo "Fornace di
Cotignola" e il relativo ripristino, deve essere presentato un
progetto definitivo di dettaglio al Comune di Cotignola (il quale
chiedera' parere alla CTIAE), pienamente conforme sia alle
prescrizioni di seguito indicate che a quelle gia' indicate in
delibera di Giunta comunale n. 25 del 25/3/2005 per la medesima area
oggetto in questa sede di variante.
2. Piezometri
Poiché trattasi di una variante di un progetto precedentemente
autorizzato, per cui erano gia' stati installati i necessari
piezometri, in questa sede non si danno prescrizioni in merito.
3. Campionamento ante-operam
Come indicato peraltro nell'Allegato C punto 2 delle NTA del PAE di
Cotignola, deve esser previsto una campagna di analisi nei piezometri
esistenti, da effettuarsi prima dell'inizio di qualunque tipo di
attivita' connessa a quella estrattiva. Copia dei certificati di
analisi di tale acque dovra' essere inviata ad ARPA - Servizio
territoriale di Ravenna.
4. Piano di monitoraggio
Da quanto indicato nella documentazione presentata dalla ditta IBL SpA
(e peraltro nell'Allegato C punto 2 delle NTA del PAE di Cotignola),
deve essere eseguito un monitoraggio sia delle acque del lago di cava
che dei piezometri.
Per la gestione delle acque di fondo scavo si rimanda al successivo
punto 5 del presente atto, invece per le acque dei piezometri al
paragrafo successivo.
Dovranno essere eseguite nei piezometri le analisi della qualita'
delle acque nel rispetto delle indicazioni contenute nel DLgs 152/06 e
s.m.i., e con frequenza semestrale, nel periodo di massima
stratificazione termica estiva e dopo le piene autunnali. I parametri
sopra indicati dovranno essere preventivamente concordati con ARPA -
Servizio territoriale di Ravenna i quali saranno subordinati alle
caratteristiche dei rifiuti autorizzati al tombamento ed
indicativamente potranno essere i seguenti: temperatura, salinita',
PH, conducibilita', solidi totali e solidi sospesi, ossigeno
disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto
totale, fosforo ortofosfato e fosforo totale, calcio, magnesio, sodio,
potassio, cloruri, solfati, alcalinita' totale, metalli pesanti (As,
Pb, Cd, Ni, Cr tot, Cr IV, Zn).
Si ricorda che al termine della fase di coltivazione della cava e
tombamento, il monitoraggio verra' protratto oltre il termine delle
operazioni, di scavo e di tombamento, fino a quando i dati analizzati
non risulteranno costanti e comunque per non meno di 2 anni oltre il
termine delle operazioni.
Copia dei certificati di analisi di tali acque dovra' essere inviata
ad ARPA - Servizio territoriale di Ravenna.
5. Gestione delle acque di fondo scavo
Si rimanda alla fase di attivita' estrattiva, la valutazione sulle
caratteristiche chimiche delle acque di fondo scavo e del successivo
possibile recapito, fermo restando che tali acque non potranno essere
scaricate prima della loro caratterizzazione. Durante la fase di
coltivazione dell'area 2C, nel momento in cui verranno a giorno le
acque di falda, queste dovranno essere raccolte con le modalita'
indicate dal proponente e successivamente analizzate per verificarne
le loro caratteristiche chimiche che saranno da concordare
preventivamente con ARPA - Servizio territoriale di Ravenna.
La frequenza di tali campionamenti dovra' essere di 45 gg durante
tutto il periodo dell'attivita' estrattiva (3 anni), al fine di
verificare eventuali variazioni delle caratteristiche delle acque di
fondo scavo. La data dei campionamenti dovra' essere comunicata a
questo Servizio almeno 10 giorni prima per poter dare la possibilita'
ad ARPA di effettuare eventuali campioni in contraddittorio.
Dopo l'esito dei primi campionamenti, congiuntamente a questo
Servizio, sara' valutata la modalita' di scarico e di recapito di tali
acque, fermo restando che le stesse in caso di scarico in acque
superficiali dovranno sempre rispettare i valori limite di
accettabilita' previsti dalla tabella 3 Allegato 5 Parte III del DLgs
152/06 e s.m.i.
Copia dei certificati di analisi delle acque di fondo scavo dovra'
essere inviata ad ARPA - Servizio territoriale di Ravenna.
6. Stabilita' delle scarpate
Si consiglia di prescrivere un monitoraggio sulla stabilita' delle
scarpate di scavo in quanto, dai risultati ottenuti dal calcolo di
stabilita' delle scarpate di scavo, emerge che il fattore di sicurezza
e' prossimo al limite di 1,3 ed in particolare e' stato calcolato un
Fs=l,35 (considerando anche l'azione sismica). Si ricorda che,
in base all'Allegato B delle NTA del PAE di Cotignola al punto 2.1e),
deve essere valutata la stabilita' dei fronti di scavo che permetta di
definire un profilo del terreno sulle scarpate di escavazione con un
adeguato margine di sicurezza.
7. Cumuli
Il PAE di Cotignola non da' prescrizioni relativamente all'altezza dei
cumuli del materiale estratto. Si precisa comunque che la ditta IBL
SpA dovra' valutare e dare evidenza oggettiva in sede di C.T.I.A.E
della loro effettiva stabilita' e delle loro caratteristiche.
8. Rifiuti per il tombamento
Per quanto riguarda il riutilizzo di rifiuti inerti per il tombamento
e recupero della cava, la materia e' di competenza provinciale ai
sensi di quanto previsto dal DLgs 152/06 e s.m.i. e della legislazione
vigente in materia.
In considerazione della genericita' della proposta formulata in
proposito si ritiene che l'autorizzazione al riutilizzo di rifiuti
debba essere autorizzata dalla Provincia di Ravenna la quale dovra'
valutare, nel dettaglio e sulla base di dati piu' concreti e
circostanziati, le tipologie di rifiuti da riutilizzare.
In ogni caso dovranno essere fornite indicazioni, non tanto sui codici
CER dei rifiuti, ma piuttosto sulle tipologie che potranno essere
considerate piu' idonee sia per la compatibilita' dell'ambiente in cui
vengono depositati sia per la provenienza.
In particolare si richiedono informazioni sulla provenienza e sulle
caratteristiche dei materiali che si ipotizza di riutilizzare,
precisando fin da ora che i materiali da demolizioni, costruzioni e
scavi si possono ritenere idonei.
Altre tipologie di rifiuti saranno invece da valutare in maniera molto
approfondita e alla luce di elementi di compatibilita' non solo
rispetto alle loro caratteristiche ma anche rispetto alla presenza di
acqua sul fondo scavo, alle caratteristiche di impermeabilita' del
sito e, soprattutto, rispetto alla localizzazione della cava in un
territorio sensibile sotto l'aspetto ambientale.
9. Riutilizzo terreno superficiale
Nella documentazione presentata, e' indicato che prima dell'inizio dei
lavori di coltivazione verra' asportato il terreno superficiale, che
con il materiale sterile verra' riutilizzato nei lavori di
sistemazione degli argini. Tali operazioni risultano conformi alle
indicazioni del PAE, in quanto l'art. 35 delle NTA afferma che: "allo
scopo di consentire un rapido recupero agricolo o forestale, nelle
fasi di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario, per
uno spessore pari ad almeno 0,5 m deve essere conservato e depositato
nelle vicinanze della parte scavata per essere poi riutilizzato nella
fase di sistemazione finale". Per cui il materiale accantonato deve
essere riutilizzato solamente in situ, ovvero per l'area oggetto di
questo screening.
Nel caso in cui tale materiale fosse in eccesso e si rendesse
necessario un diverso riutilizzo sara' necessario sottostare ai
dettami dell'art. 186 del DLgs 152/06 modificato nel DLgs 4/08 che
fornisce disposizioni correttive ed integrative al DLgs 152/06. Tale
articolo infatti indica che:
a) le terre da scavo possono essere riutilizzate per rinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano impiegate
direttamente nell'ambito di interventi preventivamente individuati e
definiti;
b) ci deve essere la certezza dimostrata dell'integrale riutilizzo e
senza la necessita' di preventivo trattamento o trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti idonei a garantire che il loro
impiego non produca impatti ambientali diversi da quelli consentiti e
autorizzati per il sito di destinazione;
c) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale e soprattutto
sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad
interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della parte IV del
suddetto decreto;
d) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che
il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute
e la qualita' delle matrici ambientali.
Pertanto, nel caso in cui non fosse prevista la ricollocazione in
sito, sarebbe necessario, come lo prevede la norma, garantire un
elevato livello di tutela ambientale e compatibilita' con il sito
afferente e quindi dovra' essere effettuato un campione del terreno
accumulato ricercando tutta una serie di parametri da concordare con
ARPA.
10. Accorgimenti in fase di cantiere
Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli
effetti ambientali prodotti (ad esempio le emissioni diffuse e
puntuali di polveri, derivanti dalla movimentazione dei mezzi, possono
essere contenute attraverso l'umidificazione dei depositi dei
materiali temporanei, la bagnatura e copertura con teloni del
materiale trasportato, nonché la pulizia dei camion) e tutti gli
accorgimenti in materia di attivita' di cantiere indicati in delibera
della Giunta regionale 45/02.
11. Rumore in fase di attivita' estrattiva
a) Devono essere rispettate le indicazioni previste nella relazione al
fine di mitigare l'impatto acustico in merito all'adozione di elemento
schermante (terrapieno) da innalzarsi lungo il confine del lotto
interessato dalle lavorazioni;
b) le macchine in uso siano conformi al DLgs n. 262 del 4/9/2002 e DM
24/7/2006;
c) deve essere effettuata, a cava attivata, la verifica acustica
strumentale tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in
coerenza con le stime previsionali prodotte e nel caso prevedere che
vengano adottati ulteriori interventi di mitigazione. Gli esiti del
monitoraggio dovranno essere inviati all'Autorita' competente.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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