REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 settembre 2008, n. 1406

L.R. 24/2000. Modifiche ed integrazioni a delibera 2111/2007 recante disposizioni applicative concernenti le organizzazioni di produttori

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle organizzazioni di
produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agroalimentari", modificata con L.R. n. 14 del 9 maggio 2001;
visti, altresi:
- il DLgs 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della
Legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il DM 85/TRAV del 12 febbraio 2007, attuativo del predetto decreto
legislativo;
richiamate le seguenti deliberazioni regionali:
- n. 2111 del 20 dicembre 2007, recante "L.R. 24/00 e successive
modificazioni 'Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle
Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari'.
Disposizioni applicative concernenti le Organizzazioni di
Produttori";
- n. 342 del 17 marzo 2008, recante "L.R. 24/00. Modalita' operative
per elaborazione e presentazione elenchi soci O.P. e disposizioni in
ordine ad adeguamento tabelle settore/prodotti di iscrizione in elenco
 regionale", con la quale fra l'altro sono stati disciplinati gli
aspetti informatici della gestione dell'elenco delle O.P. e dei
relativi soci, prevedendo che le stesse O.P. utilizzino a tal fine
procedure informatiche appositamente predisposte e rese disponibili
dalla Direzione generale Agricoltura;
rilevato:
- che in sede di prima applicazione delle predette deliberazioni e'
emersa l'esigenza di fornire alle O.P., attraverso un'adeguata
integrazione alla citata deliberazione 2111/07, chiarimenti
interpretativi su diversi e significativi aspetti;
- che, in particolare, con tale deliberazione sono state introdotte
nuove prescrizioni circa le forme di utilizzo del personale coinvolto
nelle attivita' finanziate dalla citata L.R. 24/00, anche in relazione
alla necessita' del rispetto della normativa nazionale vigente in
materia di occupazione e mercato del lavoro;
- che la corretta applicazione di tale normativa, della quale alcuni
aspetti trovano applicazione a partire dal 2008, richiede chiarimenti
in ordine alle diverse tipologie e forme di lavoro (subordinato,
parasubordinato e altre tipologie), al ricorso a collaborazioni
professionali esterne ed alla rendicontazione delle relative spese;
- che appare inoltre opportuno - in funzione degli obiettivi
complessivamente perseguiti dalla L.R. 24/00 e del ruolo che le O.P.
sono chiamate a svolgere - limitare il ricorso a collaborazioni
esterne per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza
tecnico-economica, che in quanto strategica per l'O.P. presuppone
apposita strutturazione ed adeguata continuita' difficilmente
rinvenibili in un eccessivo ricorso a tale tipologia di rapporto;
ritenuto pertanto di stabilire che l'importo per prestazioni di
servizio e/o libero professionali inerenti la categoria di attivita'
"Attivita' di assistenza tecnico-economica" non possa superare il 60%
delle spese ammissibili per anno di attivita' relative a tale
categoria;
considerato altresi che e' emersa la necessita' di ulteriori
chiarimenti interpretativi, integrazioni e modifiche alle disposizioni
operative attualmente vigenti in ordine:
- all'ammissibilita'/inammissibilita', nell'ambito dei documenti di
programmazione triennale/annuale, di talune tipologie di spese ed ai
riflessi sulla documentazione da presentare, in sede preventiva e
consuntiva, allo scopo di rendere lineare la gestione di talune azioni
e trasparente la rendicontazione delle relative spese;
- alla presenza di soci sovventori, di partecipazione o finanziatori
nella compagine sociale delle O.P. e alla necessita' che lo statuto
e/o i regolamenti interni disciplinino tale situazione per garantire
ai soci produttori l'effettivo controllo sulle decisioni dell'O.P.;
- agli effetti sui documenti di programmazione triennale/annuale della
possibile fusione tra O.P., in funzione della necessaria
riparametrazione della spesa ammissibile;
- alle modifiche di procedure e documentali conseguenti alla effettiva
utilizzazione da parte dell'O.P. del programma informatico,
predisposto dalla Regione, di cui alla citata deliberazione 342/08;
- all'introduzione di alcune significative modifiche nella
documentazione da produrre in sede di rendicontazione (esempio: elenco
delle aziende beneficiarie dei servizi forniti per ciascuna azione
realizzata), necessarie per l'acquisizione di elementi di informazione
piu' approfonditi ed omogenei, l'effettuazione da parte della Regione
di efficaci controlli amministrativi - anche incrociati con altre
linee di finanziamento - e tecnici in itinere tesi a verificare la
corretta traduzione operativa dei contenuti del programma finanziato;
atteso che i chiarimenti interpretativi oggetto del presente atto
comportano integrazioni e modifiche che coinvolgono molteplici
passaggi del testo dell'allegato alla deliberazione 2111/07;
ritenuto pertanto opportuno riapprovare integralmente i criteri
applicativi della L.R. 24/00, nella formulazione allegata al presente
atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale, stabilendo
contestualmente:
- che il limite del 60% delle spese per prestazioni di servizi e/o
prestazioni libero professionali inerenti la categoria "Attivita' di
assistenza tecnico-economica" rispetto al totale delle spese
ammissibili per l'intera categoria di attivita' per ciascun anno, si
applichi alle domande di contributo riferite all'annualita' 2009 e
seguenti, ferma restando la facolta' delle O.P. di apportare le
eventuali variazioni al documento di programmazione triennale gia'
presentato alla Regione;
- che, in relazione alla natura meramente chiarificatrice di tutte le
modifiche introdotte con la presente deliberazione, tali modifiche
trovino applicazione a partire dall'attivita' 2008;
- che, relativamente alle domande di contributo annuale 2008, le
modifiche introdotte con il presente atto non comportino presentazione
da parte delle O.P. di adeguamenti alle domande medesime, fermo
restando che il Servizio competente potra' richiedere, in sede di
istruttoria, gli eventuali chiarimenti necessari;
- che eccezionalmente per l'anno 2008 i termini previsti ai punti 11.a
(presentazione dei documenti di programmazione triennale) e 11.b
(variazioni ai documenti di programmazione triennale) dell'allegato
alla presente deliberazione siano prorogati al 15/10/2008;
ritenuto infine di demandare ad atto formale del Responsabile del
Servizio Valorizzazione delle produzioni le modifiche ed integrazioni
alla modulistica nonche' l'eventuale proroga alle scadenze
disciplinate con il presente atto deliberativo;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007, recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche",
e successive modifiche;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso sul
presente atto dal Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero
Mazzotti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
predetta deliberazione 450/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di riapprovare integralmente - in considerazione del fatto che i
chiarimenti interpretativi oggetto della presente deliberazione
comportano integrazioni e modifiche su molteplici passaggi del testo
dell'allegato alla deliberazione 2111/07 -  i criteri applicativi
della L.R. 24/00 nella formulazione allegata al presente atto del
quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire contestualmente:
a) che il limite del 60% delle spese per prestazioni di servizi e/o
prestazioni libero professionali inerenti la categoria "Attivita' di
assistenza tecnico-economica" rispetto al totale delle spese
ammissibili, per tale categoria di attivita' per ciascun anno, si
applichi alle domande di contributo riferite all'annualita' 2009 e
seguenti, ferma restando la facolta' delle O.P. di apportare le
eventuali variazioni al documento di programmazione triennale gia'
presentato alla Regione;
b) che, in relazione alla natura meramente chiarificatrice delle
modifiche introdotte con la presente deliberazione, tali modifiche
trovino applicazione a partire dall'attivita' 2008;
c) che, relativamente alle domande di contributo annuale 2008, le
modifiche introdotte con il presente atto non comportino presentazione
da parte delle O.P. di adeguamenti alle domande medesime, fermo
restando che il Servizio competente potra' richiedere, in sede di
istruttoria, gli eventuali chiarimenti necessari;
d) che, eccezionalmente per l'anno 2008, i termini previsti ai punti
11.a (presentazione dei documenti di programmazione triennale) e 11.b
(variazioni ai documenti di programmazione triennale) dell'allegato
approvato con la presente deliberazione, siano prorogati al
15/10/2008;
4) di demandare ad atto formale del Responsabile del Servizio
Valorizzazione delle produzioni le eventuali modifiche ed integrazioni
alla modulistica nonche' l'eventuale proroga alle scadenze
disciplinate con il presente atto deliberativo;
5) di disporre che il presente atto venga integralmente pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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