REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2008, n. 184

Stato di crisi regionale dovuto agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 18 maggio al 15 giugno 2008 sul territorio regionale (art. 8, L.R. n. 1/2005)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che nel periodo dal 18 maggio al 15 giugno 2008 il territorio
centro-settentrionale italiano e' stato interessato da precipitazioni
diffuse a carattere temporalesco che hanno colpito la gran parte del
territorio della regione Emilia-Romagna ed hanno provocato ingenti
danni;
dato atto che:
- con propria nota, prot. n. PG 155219 del 24 giugno 2008, si
richiedeva al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione
di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 225/92 stante
la necessita' di affrontare questa situazione di emergenza con mezzi e
poteri straordinari, al fine di attivare interventi urgenti per il
ripristino dei danni e per mettere in sicurezza il territorio
regionale;
- con nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n.
DPC/CG/0047495 del 15 luglio 2008, veniva comunicato che la situazione
determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in premessa non
presentava quei caratteri di estensione e intensita' tali da
legittimare il ricorso a mezzi e poteri straordinari ai sensi della
Legge 225/92, ma piuttosto fosse da ricondurre nell'ambito delle
azioni da porre in essere in sede di pianificazione regionale,
mediante l'utilizzo di pertinenti finanziamenti;
dato atto altresi' che:
- con successiva propria nota, prot. n. PG 184537 del 29 luglio 2008,
si provvedeva ad inviare una relazione tecnica descrittiva contenente
informazioni di dettaglio sulle caratteristiche fisiche degli eventi,
specificando gli ambiti territoriali e illustrando nel particolare i
danneggiamenti e le situazioni di urgente criticita' a livello di
sicurezza territoriale;
- con nota del Dipartimento della Protezione Civile, prot. n.
DPC/CG/0052664 del 6 agosto 2008, si avvisava della necessita' di
provvedere all'espletamento delle azioni necessarie al ripristino
delle condizioni di normalita' nell'ambito dei poteri e delle
competenze regionali, mediante l'utilizzo delle risorse presenti sul
bilancio regionale;
visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale di Protezione civile", ed in particolare l'art. 2 che, alle
lettere a), b) e c) del comma 1, individua e distingue gli eventi
calamitosi in relazione anche all'assetto dei poteri e delle
attribuzioni di Enti ed Amministrazioni;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare l'art. 108 che attribuisce alle Regioni, tra le altre, le
funzioni relative all'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 225/92;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria
2001)", ed in particolare l'art. 138, comma 16, che ha istituito il
Fondo regionale di protezione civile - di seguito Fondo regionale -
per gli interventi delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti
locali, diretti a fronteggiare le esigenze urgenti per le calamita'
naturali di livello b) di cui all'art. 108 del DLgs 112/98, nonche'
per potenziare il sistema di protezione civile delle Regioni e degli
Enti locali;
- il DL 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare
il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile" convertito, con modificazioni, dalla Legge 9
novembre 2001, n. 401;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile
e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione
civile";
visti, in particolare, i seguenti articoli della L.R. 1/05:
- articolo 2, ai sensi del quale, ai fini della razionale ripartizione
delle attivita' e dei compiti di protezione civile tra i diversi
livelli di governo istituzionale, in applicazione anche dei principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza organizzativa delle
Amministrazioni interessate, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con attivita' umane che possono essere
fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti ed i
poteri di cui dispone ogni singolo Ente ed Amministrazione per
l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
b) eventi naturali o connessi con attivita' umane che per natura ed
estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in
raccordo con gli organi periferici statali, di piu' Enti ed
Amministrazioni a carattere locale;
c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attivita'
umane che, per intensita' ed estensione, richiedono l'intervento e il
coordinamento dello Stato ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n.
225;
- articolo 8, ai sensi del quale, al verificarsi o nell'imminenza
degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della medesima
legge regionale nonche' all'art. 2, comma 1, lettera b) della Legge
225/92, che per natura ed estensione necessitano di una immediata
risposta della Regione, il Presidente della Giunta regionale decreta
lo stato di crisi regionale, determinandone durata ed estensione
territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al
Consiglio regionale;
richiamata la deliberazione 30 luglio 2004, n. 1565, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale la Giunta regionale, al fine di
regolamentare l'accesso alle risorse del Fondo regionale, ha definito
le modalita' operative per accertare, in relazione alla sua gravita'
ed estensione, il rilievo regionale o meramente locale di un evento
calamitoso, stabilendo in particolare che:
- al verificarsi di un evento calamitoso, ciascun Comune interessato
dell'Emilia-Romagna provvede a darne comunicazione al Presidente della
Provincia di riferimento e al Presidente della Regione oltre che alle
strutture organizzative delle stesse Amministrazioni, competenti in
materia di protezione civile, ed a richiedere, ove l'evento possa
presumibilmente qualificarsi di rilievo regionale e sentita la
Provincia di riferimento, appositi sopralluoghi in sito;
- il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi la sussistenza
delle condizioni previste dall'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge
225/92 e dalle altre norme connesse (art. 138, comma 16, della Legge
388/00; art. 108 del DLgs 112/98) adotta apposito atto da pubblicarsi
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna con il quale
l'evento calamitoso, in esito ai sopralluoghi tecnici eseguiti nel
territorio dei comuni colpiti, viene dichiarato di rilievo regionale
in attuazione delle medesime norme;
dato atto che la richiamata deliberazione della Giunta regionale
1565/04, adottata durante la previgente L.R. 18 aprile 1995, n. 45
"Disciplina delle attivita' e degli interventi della Regione
Emilia-Romagna in materia di protezione civile", e' applicabile per
tutto quanto non diversamente stabilito dalla sopravvenuta L.R. 1/05;
considerato:
- come da verbali acquisiti agli atti dell'Agenzia regionale di
Protezione civile, che nelle aree colpite dagli eventi specificati in
premessa, sono stati eseguiti vari sopralluoghi tecnici e che sia
dalle risultanze di questi ultimi sia dall'analisi comparata dei dati
pluviometrici di questo periodo e di quelli storici che hanno
interessato le predette aree e' emerso il carattere di notevole
intensita' degli effetti dell'evento di cui in premessa;
- che per gli eventi calamitosi in parola, l'Agenzia regionale di
protezione civile ha attivato le procedure di cui all'art. 10 della
L.R. in materia di Protezione civile 1/05;
- che in applicazione del citato art. 10, L.R. 1/05 sono stati
autorizzati finanziamenti a favore dei Comuni di Zola Predosa (BO),
Monterenzio (BO), Pievepelago (MO),  Sassuolo (MO), Fiorano Modenese
(MO), Casina (RE), Castellarano (RE) e Comacchio (FE), colpiti
dall'evento calamitoso di cui in premessa, per l'esecuzione immediata
nei rispettivi territori degli interventi di ripristino di strutture
ed infrastrutture pubbliche danneggiate nonche' per ulteriori
attivita' di assistenza e superamento della situazione emergenziale in
atto ritenuti urgenti e indifferibili anche alla luce delle verifiche
tecniche effettuate durante i sopralluoghi;
ritenuto, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2,
comma 1, lett. b), della Legge 225/92, dall'art. 2, comma 1, lett. b),
e dall'art. 8 della L.R. 1/05, di dichiarare di rilievo regionale gli
eventi calamitosi in parola ai fini dell'accesso all'annualita' 2008
delle risorse del Fondo regionale e di fissare al 31 dicembre 2008 la
cessazione dello stato di crisi;
ritenuto di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 1/05,
all'Assessore alla "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della
costa. Protezione civile" il compito di provvedere al coordinamento
istituzionale delle attivita' necessarie per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nei comuni colpiti, all'adozione di
eventuali atti di indirizzo, fatte salve le attribuzioni spettanti ai
Sindaci ed alle altre Autorita' di protezione civile, nonche'
all'approvazione di un apposito piano per la programmazione degli
interventi strutturali finalizzati al ripristino delle strutture ed
infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate, su
proposta del Comitato istituzionale da costituirsi ai sensi dell'art.
9 della L.R. 1/05;
ritenuto necessario rinviare ad un proprio successivo atto:
- l'individuazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi
indicati in premessa e l'indicazione dei termini per la presentazione
delle segnalazioni dei danni e la domanda di contributi dei soggetti
privati e attivita' produttive danneggiati;
- ad un proprio successivo atto la costituzione del Comitato
istituzionale di cui all'art. 9, comma 2, della L.R. 1/05, per lo
svolgimento dei compiti ivi previsti;
ritenuto altresi' necessario rinviare ad un successivo atto
dell'Assessore delegato la programmazione complessiva degli interventi
sopraindicati, sia per ragioni di vincoli di bilancio sia per le
ragioni esplicitate nella citata deliberazione della Giunta regionale 
1565/04, ovvero per la possibilita' che nel corso dell'anno 2008 si
verifichino nel territorio regionale altri eventi calamitosi rispetto
ai quali potrebbe rendersi necessario procedere alla dichiarazione
dello stato di crisi regionale e al conseguente reperimento delle
risorse necessarie a farvi fronte;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre
2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per
l'attivazione dell'Agenzia regionale di protezione civile ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n.
1", con la quale l'ing. Demetrio Egidi e' stato nominato Direttore
dell'Agenzia regionale di Protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 dell'11 dicembre
2006 "Agenzia regionale di Protezione civile: modifica della propria
deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di
organizzazione e contabilita';
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal dott.
Maurizio Mainetti, Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione
emergenze, in sostituzione del Direttore dell'Agenzia di Protezione
civile, ing. Demetrio Egidi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma,
della L.R. 43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 1769/06
e 450/07, nonche' della nota del Direttore dell'Agenzia regionale di
Protezione civile prot. n. NP.2007.147 del 28 dicembre 2007 "Incarico
di sostituzione, in caso di assenza o impedimento temporaneo, del
Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile";
decreta:
per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che
qui si intendono integralmente richiamate:
1) di dichiarare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 1/05, di
rilievo regionale gli eccezionali eventi atmosferici caratterizzati da
precipitazioni diffuse a carattere temporalesco di elevata intensita'
che hanno colpito la gran parte del territorio regionale nel periodo
dal 18 maggio al 15 giugno 2008, e di fissare al 31 dicembre 2008 la
cessazione dello stato di crisi che lo ha interessato;
2) di rinviare ad un proprio successivo atto:
2.a) l'individuazione dei territori dei comuni interessati dagli
eventi di cui in premessa e l'indicazione dei termini per la
presentazione delle segnalazioni dei danni e le domande di contributi
dei soggetti privati e attivita' produttive danneggiate;
2.b) la costituzione del Comitato istituzionale di cui all'art. 9,
comma 2, della L.R. 1/05 per l'espletamento dei compiti ivi previsti;
3) di delegare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 1/05,
all'Assessore regionale a "Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e
della costa. Protezione civile" il compito di provvedere al
coordinamento istituzionale delle attivita' necessarie per favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nei comuni colpiti,
all'adozione di eventuali atti di indirizzo, fatte salve le
attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre Autorita' di
protezione civile, nonche' all'approvazione di un apposito piano, da
finanziarsi con le risorse del Fondo regionale di protezione civile di
cui alla Legge 388/00 (art. 138, comma 16), per la programmazione
degli interventi strutturali finalizzati al ripristino delle strutture
ed infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico danneggiate, su
proposta del Comitato istituzionale di cui al precedente punto 2.b);
4) di informare tempestivamente del presente atto la Giunta e
l'Assemblea legislativa regionale;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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