REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2007, n. 2055

Criteri di riparto delle risorse e requisiti per l'assegnazione delle borse di studio agli allievi del I triennio delle scuole secondarie di II grado. A.s. 2007/08 - L.R. 26/01

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita - Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10";
richiamato l'articolo 4, ed in particolare:
- il comma 4, ove si stabilisce che la Giunta regionale individua i
beneficiari delle borse di studio e l'importo massimo erogabile,
eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e
per fasce di reddito;
- il comma 5, ove si stabilisce che la Giunta regionale, a garanzia di
uniformita' di trattamento nella concessione dei benefici di legge
agli aventi diritto, determina le modalita' attraverso le quali le
Province, di intesa con i Comuni, provvedono all'assegnazione delle
borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole;
vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa n.136 del 24 ottobre
2007 avente per oggetto: Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto
allo studio e all'apprendimento per tutta la vita - Abrogazione Legge
regionale 25 agosto 1999, n. 10 (art. 7). Approvazione degli indirizzi
triennali per il diritto allo studio per gli aa.ss. 2007/08, 2008/09,
2009/10. Proposta all'Assemblea legislativa"(proposta con propria
deliberazione in data 8/10/2007, n. 1466);
vista la preventiva comunicazione effettuata alla Commissione
assembleare competente in data 19/12/2007, ai sensi della predetta
deliberazione dell'A.L. 136/07;
valutato pertanto opportuno stabilire i criteri e le modalita' per la
concessione delle borse di studio per l'a.s. 2007-2008, secondo quanto
espresso all'Allegato A parte integrante della presente
deliberazione;
dato atto che l'ammontare complessivo delle risorse statali di cui
alla L. 62/00, assegnate alla Regione Emilia-Romagna con decreto 17
luglio 2007 del Direttore generale del Dipartimento per l'istruzione -
Direzione generale per lo studente - del Ministero della Pubblica
Istruzione, per l'erogazione di borse di studio relative all'a.s.
2007/2008 e' pari ad Euro 4.520.701,00;
ritenuto opportuno prevedere, ad integrazione delle risorse statali,
il ricorso a risorse regionali, secondo le disponibilita' evidenziate
nel Bilancio regionale per l'esercizio 2008, finalizzate alla
copertura del fabbisogno di borse di studio al fine di contrastare
l'abbandono e la dispersione scolastica;
sentita la Conferenza regionale per il sistema formativo, di cui
all'art. 49 della L.R. 12/03, nella seduta del 12 dicembre 2007;
sentita inoltre la Commissione regionale Tripartita di cui all'art. 51
della L.R. 12/03, nella seduta del 17/12/2007;
sentito il gruppo di lavoro interistituzionale istituito per
semplificare e rendere omogenee le modalita' attuative delle LL.RR.
26/01 e 12/06, cui partecipano le Province ed i Comuni Capoluogo, in
data 10 dicembre 2007;
viste:
- la L.R. n. 21 del 29/12/2006 di approvazione del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2007 e
Bilancio pluriennale 2007-2009;
- la L.R. n. 14 del 26/7/2007 di assestamento del Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2007 e
Bilancio pluriennale 2007-2009;
- la L.R. 40/01 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
dato atto che all'assunzione dell'impegno di spesa della quota
relativa alle risorse statali per l'a.s. 2007/2008, nonche' delle
risorse regionali che si renderanno disponibili sul Bilancio regionale
2008, si provvedera' con successivo atto a consuntivo del processo di
determinazione del complessivo fabbisogno comunicato dalle Province;
richiamati l'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e la propria
delibera n. 450 del 3 aprile 2007, recante "Adempimenti conseguenti
alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati
con delibera 447/03 e successive modificazioni";
richiamate inoltre le proprie delibere n. 1057 del 24 luglio 2006 e n.
1150 del 31 luglio 2006;
dato atto ai sensi della predette legge e deliberazioni:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina Balboni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che si ritengono
qui integralmente riportate, l'Allegato A parte integrante della
presente deliberazione, contenente le disposizioni per la concessione
delle borse di studio per l'anno scolastico 2007-2008;
2) di dare atto che all'assegnazione, all'impegno e alla liquidazione
a favore delle Province delle risorse statali per le borse di studio
di cui alla L. 62/00, pari a Euro 4.520.701,00, assegnate alla Regione
Emilia-Romagna per l'a.s. 2007/2008 con decreto 17 luglio 2007 del
Direttore generale del Dipartimento per l'istruzione - Direzione
generale per lo studente - del Ministero della Pubblica Istruzione,
provvedera' con successivo atto il dirigente regionale competente per
materia, in esito alla definizione del fabbisogno da parte delle
Province, come risultante dalle eventuali opzioni per la detrazione
fiscale;
3) di prevedere il ricorso, ad integrazione delle risorse statali, a
risorse regionali, secondo le disponibilita' evidenziate nel Bilancio
regionale per l'esercizio 2008, finalizzate alla copertura del
fabbisogno di borse di studio al fine di contrastare l'abbandono e la
dispersione scolastica;
4) di stabilire che all'assegnazione, all'impegno e alla liquidazione
a favore delle Province delle risorse di cui al punto 3) si
provvedera' con successivo atto in esito alla definizione ed alla
comunicazione alla Regione del fabbisogno da parte delle Province;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna per garantirne la piu' ampia diffusione.
ALLEGATO A
Borse di studio
Al termine del secondo triennio di attuazione della L.R. 26/01, e'
possibile svolgere una riflessione piu' approfondita sull'efficacia
dell'intervento di concessione delle borse di studio.
A fronte di un'area del disagio sociale in forte espansione,
testimoniata dalla costante crescita del numero dei beneficiari delle
borse di studio e pur nella consapevolezza che il disagio scolastico
e' prodotto da molteplici ragioni, da un'indagine svolta dal
Dipartimento di Scienze Economiche dell'Universita' di Bologna (nel
quadro del Protocollo d'intesa a tal fine sottoscritto con la Regione)
non emerge una correlazione certa tra l'erogazione della borsa di
studio e la permanenza del ragazzo all'interno del percorso
scolastico.
Tenendo conto di tali considerazioni ed alla luce dell'innovazione
normativa introdotta con la L. 296/06 (Finanziaria 2007) riguardante
l'innalzamento dell'obbligo di istruzione a 16 anni, si ritiene
pertanto necessario concentrare le risorse disponibili per la
concessione delle borse di studio agli studenti dei primi tre anni
delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di sostenere le
ragazze ed i ragazzi nel periodo considerato piu' critico per la
prosecuzione degli studi.
In considerazione, inoltre, della natura dell'intervento, finalizzato
a sostenere gli allievi in disagiate condizioni economiche, quindi
piu' esposti al rischio di dispersione e di abbandono, nel
perseguimento del percorso formativo intrapreso e nella conseguente
permanenza all'interno del sistema scolastico, si valuta importante
connettere la concessione della borsa di studio anche al completamento
dell'anno scolastico di riferimento ed ai risultati scolastici
raggiunti.
Poiche' la dinamica della domanda si presenta in continua crescita,
non appare possibile stabilire in via preventiva gli importi delle
borse di studio, a fronte di risorse definite, pur circoscrivendo
l'ambito di assegnazione delle borse di studio ai primi tre anni della
scuola secondaria di II grado; con il presente atto, si provvede
pertanto alla determinazione dei criteri per l'attribuzione delle
stesse.
Nel rispetto degli obiettivi e dello spirito della L.R. 26/01, che
individua quale priorita' la copertura del fabbisogno delle famiglie
rientranti nella I fascia ISE, si stabilisce pertanto di destinare le
risorse disponibili alle famiglie rientranti in tale fascia, rinviando
la definizione dell'importo delle borse di studio ad una successiva
deliberazione della Giunta regionale che verra' assunta a seguito
della comunicazione, da parte delle Province, dei dati definitivi
degli aventi diritto.
Nell'intento di soddisfare integralmente tutte le domande ammissibili,
il valore delle borse di studio sara' determinato dal rapporto tra il
numero complessivo delle domande ammissibili e le risorse
disponibili.
1. Criteri per l'individuazione dei destinatari
Sono destinatari di borsa di studio tutti gli alunni residenti sul
territorio regionale, frequentanti uno dei primi tre anni delle scuole
secondarie di II grado rientranti nel sistema nazionale di istruzione,
in possesso dei requisiti di legge con riferimento alla situazione
economica della famiglia di appartenenza e che risultino aver
completato l'a.s. di riferimento.
Per gli studenti residenti in una regione diversa dalla regione
Emilia-Romagna, che applichi il criterio della frequenza, competente
all'erogazione della borsa di studio e' la Provincia sul cui
territorio si trova la scuola frequentata dallo studente; qualora lo
studente risieda in una regione diversa dalla regione Emilia-Romagna,
che applichi il criterio della residenza, la domanda dovra' essere
trasmessa al Comune di residenza e per conoscenza (quindi in copia)
alla Regione di residenza.
Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, gli
alunni immigrati privi di residenza si considerano residenti nel
comune in cui sono domiciliati.
1.A - Requisito della situazione economica
Per l'a.s. 2007-2008, i potenziali beneficiari devono presentare, con
riferimento alla famiglia di appartenenza, un valore ISE (Indicatore
della situazione economica), riferito all'anno 2006, non superiore a
Euro 21.691,19, per un nucleo familiare di tre componenti.
1.B - Requisito del merito
Hanno diritto al beneficio tutti coloro che presentano un valore ISE
fino a Euro 21.691,19 riferito all'anno 2006 per un nucleo familiare
di tre componenti, indipendentemente dal requisito del merito.
L'aver conseguito nell'anno precedentemente frequentato la media del
sette (o votazione equivalente qualora diversamente espressa) da'
diritto ad una borsa di studio di importo maggiorato del 25% rispetto
a quella di chi non ha conseguito tale media. Nel caso di alunni
promossi con la media del sette e con la contestuale evidenza di
debiti formativi, il requisito del merito si ritiene soddisfatto
qualora il numero dei debiti non sia superiore a uno.
Per gli studenti in situazione di handicap certificato, si prescinde
dal requisito del merito; tali studenti avranno comunque diritto alla
borsa di studio di importo piu' elevato, ferma restando la condizione
di aver completato l'a.s.
2. Opzione per la detrazione fiscale
La Legge 62/00 prevede che il beneficiario di borsa di studio possa
usufruirne anche attraverso la detrazione fiscale. Coloro che
intendono esercitare l'opzione a favore dell'assegnazione della borsa
di studio tramite la detrazione fiscale dovranno indirizzare formale
richiesta in tal senso alla Provincia e per conoscenza alla Regione
Emilia-Romagna, i quali provvederanno ai successivi adempimenti nei
confronti dei Ministeri competenti.
3. Modalita' per la concessione delle borse di studio
Tutte le comunicazioni pubbliche o rivolte a scuole, famiglie e
studenti dovranno riportare il logo della Regione Emilia-Romagna.
3.1 - Le modalita' di presentazione delle domande
La domanda per la borsa di studio viene presentata da uno dei genitori
o da chi ha la rappresentanza del minore o dallo studente stesso,
qualora maggiorenne, compilando in autocertificazione i moduli
predisposti e diffusi dalla Provincia.
Per la compilazione dei moduli nella parte relativa all'indicatore
ISE/ISEE il richiedente puo' fare riferimento al Comune di residenza,
alla Direzione provinciale dell' INPS della propria Provincia o
rivolgersi ad un Centro di assistenza fiscale (CAF) o a soggetti
indicati dalla Provincia.
3.2 - Il bando
Il bando dovra' contenere i requisiti di cui al presente atto,
l'esplicito riferimento all'attivazione da parte della Provincia di
controlli a campione sulle domande ritenute ammissibili, in
collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' il termine entro il quale gli eventuali
beneficiari dovranno provvedere al ritiro della borsa di studio,
secondo le modalita' specificate nel bando.
Il bando sara' emanato dalla Provincia il 21 gennaio 2008 e dovra'
rimanere aperto fino al 22 febbraio 2008, termine ultimo per la
presentazione delle domande.
Qualora la Provincia acquisisca la collaborazione delle scuole nella
distribuzione della modulistica e nella raccolta delle domande, si
precisa che le scuole dovranno trasmettere le domande alla Provincia
entro e non oltre il 29 febbraio 2008. Le domande trasmesse
successivamente saranno considerate fuori termine: si invitano
pertanto le Province e le istituzioni scolastiche a porre la massima
attenzione a tale indicazione, da rispettare tassativamente.
Le Province provvederanno all'istruttoria delle domande ed alla
predisposizione dei relativi elenchi di beneficiari. I dati consuntivi
relativi al numero dei beneficiari dei primi tre anni delle scuole
secondarie di II grado dovranno pervenire ai competenti uffici
regionali entro il 16 aprile 2008, al fine di consentire lo
svolgimento degli adempimenti successivi, con particolare riferimento
alla predisposizione della delibera di Giunta regionale relativa alla
determinazione dell'importo delle borse di studio.
L'erogazione del beneficio avverra' previa verifica del completamento
da parte dello studente beneficiario dell'a.s. 2007-2008, da
comunicarsi da parte della scuola frequentata.
3.3 - Criteri per la determinazione delle condizioni economiche
Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, le condizioni
economiche delle famiglie vengono determinate facendo riferimento alle
disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni ed
integrazioni e al DPCM 106/01, di attuazione della L. 62/00.
In particolare, in analogia con quanto disposto dall'art. 3 del citato
DPCM 106/01, le soglie di reddito netto per un nucleo familiare di tre
persone stabilite ai commi 2 e 3 dell'art. 4 della L.R. 26/01 sono
incrementate del quaranta per cento al fine della corrispondenza
all'Indicatore della situazione economica di un nucleo familiare di
identica numerosita'.
In tale logica, pertanto, la situazione economica annua non superiore
a 15.493,71 Euro netti per un nucleo familiare di tre persone
corrisponde ad un Indicatore della situazione economica (ISE) pari a
Euro 21.691,19.
Pertanto, per accedere ai benefici di cui all'art. 4 comma 2 della
L.R. 26/01, l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
del richiedente non potra' essere superiore a Euro 10.632,94. Dove ISE
ed ISEE sono calcolati come segue:
ISE (Indicatore della situazione economica) = reddito complessivo ai
fini IRPEF dei membri del nucleo familiare + reddito delle
attivita' finanziarie (ISR) + 20% indicatore della situazione
patrimoniale (ISP).
ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) =
ISE/Parametro tratto dalla scala di equivalenza sottoindicata che
tiene conto del numero dei componenti del nucleo familiare e delle
condizioni particolari che rendono il calcolo piu' vantaggioso.
Scala di equivalenza
N. Componenti 	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Sono inoltre previste le seguenti maggiorazioni:
- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori
e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n.
104 o di invalidita' superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui
entrambi i genitori abbiano svolto attivita' di lavoro e di impresa
per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della
dichiarazione sostitutiva. Questa maggiorazione si applica anche a
nuclei familiari composti esclusivamente da figli minori e da un unico
genitore che ha svolto attivita' di lavoro e di impresa nei termini
suddetti.
Per istruzioni piu' dettagliate circa il calcolo di ISR, ISP, ISE e
della composizione del nucleo familiare, si rimanda in ogni caso alle
disposizioni di cui al DLgs 109/98 e successive modificazioni,
integrazioni e disposizioni attuative ed in particolare alla "Guida
alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica" pubblicata in
allegato al DPCM 18 maggio 2001 nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2001.

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