REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1211

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva CEE 79/409. Autorizzazione al prelievo per la stagione venatoria 2008/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che le problematiche connesse con i danni arrecati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in
Emilia-Romagna, data la preponderante economia agricola che
caratterizza il territorio regionale;
- che gli oneri derivanti dai suddetti danni - ed in particolare
quelli ascrivibili ad avifauna protetta tra cui figurano alcune specie
di passeriformi, di columbiformi e di uccelli ittiofagi - sono di
notevole entita' e tali da determinare importanti situazioni di
sofferenza a carico delle colture agricole specializzate, assai
diffuse sul territorio, o di allevamenti ittici;
viste in proposito:
- la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio in data 2 aprile 1979 relativa
alla conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art.
9, comma 1, lett. a), in base al quale e' consentito derogare al
divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette,
proprio al fine di prevenire i gravi e ricorrenti danni dalle stesse
arrecati alle produzioni agricole;
- la Legge 3 ottobre 2002, n. 221 "Integrazioni alla Legge 11 febbraio
1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di
prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della Direttiva
79/409/CEE" che demanda alle Regioni la disciplina dell'esercizio
delle deroghe, in conformita' alle disposizioni contenute nella Legge
medesima ed alle prescrizioni dell'art. 9 della Direttiva;
- la L.R. 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe
previste dalla Direttiva 79/409/CEE", che, nel dare completa
attuazione alle sopracitate disposizioni, prevede che la Giunta
regionale autorizzi il prelievo venatorio in deroga con specifico
provvedimento, di validita' non superiore ad un anno, avendo valutato
la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste
pervenute dalle singole Province circa l'esigenza di dare attuazione,
nei rispettivi territori, a tale forma di prelievo e previo
espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere
dell'INFS;
richiamata la propria deliberazione n. 1278 del 27/8/2007, con la
quale - sulla base delle richieste pervenute dalle singole Province
relativamente alla stagione venatoria 2007/2008 - si e' provveduto ad
autorizzare, per la medesima stagione e secondo le modalita'
specificate nella deliberazione stessa, i prelievi in deroga  delle
seguenti specie selvatiche: Storno, Passeri, Tortora dal collare,
Cormorano;
considerato:
- che i risultati ottenuti per effetto di quanto stabilito con la
citata deliberazione, valutati sotto il profilo del contenimento dei
danni arrecati dalle suddette specie alle coltivazioni, sono stati
decisamente soddisfacenti in alcune realta' territoriali, mentre non
hanno sortito analoghi effetti in altre;
- che pertanto la valutazione effettuata dal competente Servizio
regionale Territorio rurale e relativa alle autorizzazioni richieste
per la prossima stagione venatoria 2008/2009 si e' particolarmente
incentrata sulle ragioni che hanno determinato tali risultati, al fine
di modulare in modo piu' incisivo tempi, luoghi e modalita' di
prelievo;
preso atto che le Province hanno trasmesso alla Regione le proprie
richieste relative ai prelievi in deroga, da effettuarsi in
corrispondenza della prossima stagione venatoria 2008/2009, fornendo
tutte le motivazioni e gli elementi di valutazione previsti all'art.
3, comma 2, della citata L.R. 3/07, con particolare riferimento
all'inefficacia della messa in opera di sistemi preventivi di
dissuasione o di controllo;
ritenuto, alla luce dell'esame compiuto sulla documentazione
presentata e trattenuta agli atti del predetto Servizio e
dall'istruttoria analitica effettuata, che sussistano i presupposti
contemplati dalla Direttiva 79/409 per fare ricorso nuovamente al
prelievo in deroga secondo le specie, i tempi, i luoghi e le modalita'
di applicazione definite per ciascuna Provincia;
dato atto che l'individuazione delle aree territoriali su cui
intervenire mediante l'attuazione dei prelievi in deroga e' rapportata
- oltre che ai danni verificatisi durante l'anno precedente, cosi'
come previsto dalla L.R. 3/07 - anche alla consistente presenza nelle
aree medesime di coltivazioni (in particolare vigneti, frutteti e,
seppur in misura inferiore, oliveti, coltivazioni sementiere ed
orticole) ad alto reddito, suscettibili di gravi danni da parte di
passeriformi fra cui in particolare lo storno,  nonche' di allevamenti
ittici oggetto di predazione da parte dei cormorani;
attesa l'opportunita', in linea con le disposizioni comunitarie, di
limitare, in via generale, i suddetti prelievi alle adiacenze degli
appezzamenti caratterizzati dalla presenza di colture danneggiabili
dalle specie selvatiche sopraindicate o, nel caso del cormorano, dei
bacini di allevamento ittico, al fine di rendere maggiormente efficace
l'azione preventiva intervenendo nelle zone di maggior concentrazione
dei selvatici;
considerato, peraltro:
- che tale limitazione "spaziale" non risulta sempre facilmente
applicabile relativamente alla specie storno, in quanto le
coltivazioni maggiormente suscettibili di danneggiamento - vigneti,
frutteti e oliveti - in alcune realta' del territorio regionale sono
diffuse a mosaico ed in modo frammentato, tale da richiedere strategie
di intervento piu' articolate nelle modalita' di esecuzione e piu'
generalizzate quanto alla estensione territoriale;
- che soprattutto nella parte occidentale della regione i danni
provocati dallo storno hanno raggiunto, nonostante la messa in atto di
specifici piani di controllo da parte delle Province, livelli tali da
suggerire modalita' di prelievo decisamente piu' incisive di quelle
adottate nella precedente stagione venatoria;
- che, nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente
suscettibili di danneggiamento, la popolazione di storni presente sul
territorio regionale risulta particolarmente numerosa, in quanto
composta da un contingente migratorio che si aggiunge alla frazione
nidificante e quindi stanziale;
attesa pertanto la necessita' di adottare - cosi' come peraltro
previsto anche dalla "Guida interpretativa" della Direttiva e
precisamente al punto 3.5.13 della medesima - differenziate
metodologie di intervento rapportate alle diverse specie selvatiche
interessate, stabilendo come criterio generale di effettuazione dei
prelievi una limitazione dell'ambito di applicazione ai luoghi in cui
insistono colture danneggiabili od alle loro immediate adiacenze e
consentire per contro, in ragione di quanto piu' sopra espresso,
limitatamente alla specie Storno (Sturnus vulgaris) e nei contesti
provinciali nei quali si realizzano le condizioni produttive
sopradescritte, il prelievo su tutto l'areale individuato dalle
Province ed interessato dalla presenza di colture a rischio o con
pregressi danni consistenti;
ritenuto, altresi', indispensabile, per quanto attiene a questa
specie, disciplinare il prelievo non solo differenziandolo tra i
territori provinciali sulla base delle caratteristiche produttive e
dell'incidenza dei danni arrecati, ma articolandolo con modalita' e
tempistiche differenziate anche nel medesimo ambito provinciale, al
fine di ottimizzare i prelievi massimizzandoli nei periodi in cui la
specie risulta piu' impattante;
ravvisata quindi, per quanto precedentemente illustrato, la necessita'
di disciplinare il prelievo in deroga delle specie selvatiche
responsabili di arrecare gravi e ricorrenti danni all'agricoltura,
secondo quanto specificato nella presente deliberazione e
nell'allegato alla medesima quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che si e' provveduto, cosi' come stabilito all'art. 3 della
L.R. 3/07, a trasmettere alle Province, alle organizzazioni
professionali agricole, alle associazioni venatorie ed alle
associazioni di protezione ambientale la proposta di deliberazione
concernente l'applicazione dei prelievi in deroga da effettuarsi nel
corso della stagione venatoria 2008/2009, e valutate le osservazioni
che dalle medesime sono pervenute;
acquisito altresi', ugualmente ai sensi di quanto previsto dall'art. 3
della citata L.R. 3/07, il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica;
ritenuto di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge
11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 13, comma 1;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007, recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei
citati articolo di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del
suolo e della costa, Protezione civile, Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di consentire, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni
agricole, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, art. 9, comma 1, lett.
a), nell'ambito della stagione venatoria 2008/2009, nelle
sottoelencate Province - nelle giornate e negli orari previsti per
l'esercizio venatorio - il prelievo in deroga delle specie per
ciascuna di esse indicate, secondo periodi, luoghi e modalita'
individuati e definiti nell'allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2) di autorizzare, per tale prelievo, l'uso dei mezzi di cui alla
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 13, comma 1;
3) di non consentire l'uso di richiami vivi;
4) di stabilire che i quantitativi dei capi prelevati devono essere
indicati, a cura dei cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo
previsto nel tesserino venatorio regionale, che dovra' essere inviato
alla Provincia di residenza entro il 28 febbraio 2009; le Province
elaborano detta documentazione ed entro il 30 aprile 2009 la
trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre la relazione
finale di applicazione del presente provvedimento per i competenti
Organi statali e l'INFS, ai fini dei controlli previsti dalla
Direttiva 79/409/CEE;
5) di dare atto che la vigilanza e' esercitata ai sensi dell'art. 27
della Legge n. 157 del 1992 e degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8 del
1994 e successive modifiche;
6) di prevedere fin d'ora la possibilita' di sospensione del prelievo
in deroga di una o piu' specie oggetto del presente atto deliberativo
su richiesta dell'INFS, qualora siano accertate gravi diminuzioni
della loro consistenza numerica.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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