COMUNE DI RUSSI (Ravenna)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di ampliamento dell'area di cava ubicata all'interno del polo estrattivo "Ca' Babini" in comune di Russi

L'Autorita' competente Comune di Russi comunica la decisione relativa
alla procedura di verifica (screening) concernente il progetto di
ampliamento dell'area di cava ubicata all'interno del polo estrattivo
"Ca' Babini" in Comun edi Russi.
Il progetto e' presentato dalla ditta Gattelli SpA, con sede legale in
Via Faentina Nord n. 32 - 48026 Russi (RA).
Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4) - cave e
torbiere.
Il progetto e' localizzato: Via Torre n. 2 - S. Pancrazio di Russi
(RA).
Il progetto interessa il territorio del comune di Russi e della
provincia di Ravenna.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata
dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente Comune di
Russi, con deliberazione G.C. n. 106 del 29 luglio 2008, ha assunto la
seguente decisione
delibera:
di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, l'esito della
procedura di screening relativa al progetto di "coltivazione di una
nuova cava di argilla all'interno del polo estrattivo 'Ca' Babini' in
comune di Russi, localita' S. Pancrazio" come segue:
"verifica positiva ed esclusione dall'ulteriore procedura di VIA con
le prescrizioni di seguito riportate, cui tenere conto ai fini del
rilascio dell'autorizzazione all'attivita' estrattiva ed eventualmente
di tutte le autorizzazioni, pareri e nullaosta finalizzati alla
realizzazione del progetto:
1. Progetto definitivo:
Al fine del rilascio delle autorizzazioni per la coltivazione e il
ripristino ad uso agricolo della cava nel polo "Ca' Babini", deve
essere presentato un progetto definitivo di dettaglio al Comune di
Russi (il quale chiedera' parere alla CTIAE), pienamente conforme sia
alle prescrizioni di seguito indicate.
2. Piezometri
Da quanto indicato nella documentazione presentata devono essere
installati 2 piezometri e posizionati come indicato nella planimetria
allegata alla relazione, prima dell'inizio di qualunque tipo di
attivita' connessa a quella estrattiva (es. rimozione del terreno
vegetale, etc.).
Si rimanda alla successiva fase di autorizzazione del Comune di Russi,
previo parere della C.T.I.A.E., eventuali ulteriori valutazioni sulla
necessita' o meno di installare un numero superiore di piezometri,
come indicato nelle NTA del PAE del Comune di Russi (almeno tre).
3. Campionamento ante-operam
Come indicato nell'Allegato C punto 2 delle NTA del PAE di Russi, deve
esser previsto una campagna di analisi nei piezometri, da effettuarsi
prima dell'inizio di qualunque tipo di attivita' connessa a quella
estrattiva. Copia dei certificati di analisi di tali acque dovra'
essere inviata ad ARPA - Servizio territoriale di Ravenna.
4. Piano di monitoraggio
Da quanto indicato nella documentazione presentata (e peraltro
nell'Allegato C punto 2 delle NTA del PAE di Russi), deve essere
eseguito un monitoraggio sia delle acque del lago di cava che dei
piezometri.
Per la gestione delle acque di fondo scavo si rimanda al successivo
punto 5 del presente atto, invece per le acque dei piezometri al
paragrafo successivo.
Dovranno essere eseguite nei piezometri le analisi della qualita'
delle acque nel rispetto delle  indicazioni contenute nel DLgs 152/06
e s.m.i., ed con frequenza semestrale, nel periodo di massima
stratificazione termica estiva e dopo le piene autunnali. I parametri
sopra indicati dovranno essere preventivamente concordati con ARPA -
Servizio territoriale di Ravenna i quali saranno subordinati alla
caratteristiche dei rifiuti autorizzati al tombamento ed
indicativamente potranno essere i seguenti: temperatura, salinita',
PH, conducibilita', solidi totali e solidi sospesi, ossigeno
disciolto, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto
totale, fosforo ortofosfato e fosforo totale, calcio, magnesio, sodio,
potassio, cloruri, solfati, alcalinita' totale, metalli pesanti (As,
Pb, Cd, Ni, Cr tot, Cr IV, Zn).
Si ricorda che al termine della fase di coltivazione della cava e
tombamento, il monitoraggio verra' protratto oltre il termine delle
operazioni, di scavo e di tombamento, fino a quando i dati analizzati
non risulteranno costanti e comunque per non meno di 2 anni oltre il
termine delle operazioni.
Copia dei certificati di analisi di tale acque dovra' essere inviata
ad ARPA - Servizio territoriale di Ravenna.
5. Gestione delle acque di fondo scavo
Si rimanda alla fase di attivita' estrattiva, la valutazione sulle
caratteristiche chimiche delle acque di fondo scavo e del successivo
possibile recapito, fermo restando che tali acque non potranno essere
scaricate prima della loro caratterizzazione. Durante la fase di
coltivazione del primo lotto, nel momento in cui verranno a giorno le
acque di falda, queste dovranno essere raccolte con le modalita'
indicate dal proponente e successivamente analizzate per verificarne
le loro caratteristiche chimiche. Particolare attenzione dovra' essere
posta al parametro ferro e a tutta una serie di parametri (ad esempio
azoto ammoniacale, azoto nitrico e nitroso, cromo VI, idrocarburi
totali) da concordare con ARPA - Servizio territoriale di Ravenna.
La frequenza di tali campionamenti dovra' essere di 45 giorni durante
tutto il periodo dell'attivita' estrattiva (5 anni), al fine di
verificare eventuali variazioni delle caratteristiche delle acque di
fondo scavo. La data dei campionamenti dovra' essere comunicata a
questo Servizio almeno 10 gg prima per poter dare la possibilita' ad
ARPA di effettuare eventuali campioni in contradditorio.
Dopo l'esito dei primi campionamenti, congiuntamente a questo
Servizio, sara' valutata la modalita' di scarico e di recapito di tali
acque, fermo restando che le stesse in caso di scarico in acque
superficiali dovranno sempre rispettare i valori limite di
accettabilita' previsti dalla tabella 3 Allegato 5 Parte III del DLgs
152/06 e s.m.i. Copia dei certificati di analisi delle acque di fondo
scavo dovra' essere inviata ad ARPA - Servizio territoriale di
Ravenna.
6. Stabilita' delle scarpate
Si prescrive un monitoraggio sulla stabilita' delle scarpate di scavo
in quanto, dai risultati ottenuti dal proponente, emerge che il
fattore di sicurezza nelle condizioni piu' sfavorevoli e' prossimo al
limite di 1,3 ed in particolare e' stato calcolato un Fs=l,32
in condizioni drenate a lungo termine e un Fs=l,37 in
condizioni non drenate a breve termine con azione sismica. Inoltre e'
previsto, come si evince dalle cartografie allegate al progetto, che
il passaggio dei mezzi di trasporto del materiale avviene lungo la
fascia di rispetto, coincidente con il limite di proprieta' e distante
15 m dal ciglio della scarpata di scavo; pertanto risulta necessario
considerare il carico indotto da tali mezzi nelle verifiche di
stabilita' dei fronti di scavo.
Si ricorda infine che, in base all'Allegato B delle NTA del PAE di
Russi al punto 2.1 e), deve essere valutata la stabilita' dei fronti
di scavo che permetta di definire un profilo del terreno sulle
scarpate di escavazione con un adeguato margine di sicurezza.
7. Cumuli
Il PAE di Russi non da' prescrizioni relativamente all'altezza dei
cumuli del materiale estratto. Si precisa comunque che la proposta
della ditta Gattelli SpA di poter accumulare il materiale estratto in
cumuli di altezza massima di 8-9 m deve essere rivista e valutata in
sede di C.T.I.A.E, in quanto in relazione non e' data evidenza
oggettiva della loro effettiva stabilita'.
8. Rifiuti per il tombamento
Per quanto riguarda il riutilizzo di rifiuti inerti per il tombamento
e recupero della cava, la materia e' di competenza provinciale ai
sensi di quanto previsto dal DLgs 152/06 e s.m.i. e della legislazione
vigente in materia.
In considerazione della genericita' della proposta formulata in
proposito si ritiene che l'autorizzazione al riutilizzo di rifiuti
debba essere autorizzata dalla Provincia di Ravenna la quale dovra'
valutare, nel dettaglio e sulla base di dati piu' concreti e
circostanziati, le tipologie di rifiuti da riutilizzare.
In ogni caso dovranno essere fornite indicazioni, non tanto sui codici
CER dei rifiuti, ma piuttosto sulle tipologie che potranno essere
considerate piu' idonee sia per la compatibilita' dell'ambiente in cui
vengono depositati sia per la provenienza.
In particolare si richiedono informazioni sulla provenienza e sulle
caratteristiche dei materiali che si ipotizza di riutilizzare,
precisando fin da ora che i materiali da demolizioni, costruzioni e
scavi si possono ritenere idonei.
Altre tipologie di rifiuti saranno invece da valutare in maniera molto
approfondita e alla luce di elementi di compatibilita' non solo
rispetto alle loro caratteristiche ma anche rispetto alla presenza di
acqua sul fondo scavo, alle caratteristiche di impermeabilita' del
sito e, soprattutto, rispetto alla localizzazione della cava in un
territorio sensibile sotto l'aspetto ambientale.
9. Riutilizzo terreno superficiale
Nella documentazione presentata, e' indicato che prima dell'inizio dei
lavori di coltivazione verra' asportato il terreno superficiale e
riutilizzato nei lavori di sistemazione degli argini della cava
attualmente esaurita piu' a Sud di quella in oggetto. Tali operazioni
non risultano conformi alle indicazioni del PAE, in quanto l'art. 35
delle NTA afferma che: "allo scopo di consentire un rapido recupero
agricolo o forestale, nelle fasi di escavazione il primo strato di
terreno vegetale o agrario, per uno spessore pari ad almeno 0,5 m deve
essere conservato e depositato nelle vicinanze della parte scavata per
essere poi riutilizzato nella fase di sistemazione finale". Per cui il
materiale accantonato deve essere riutilizzato solamente in situ,
ovvero per l'area oggetto di questo screening e non per una adiacente,
anche se facente parte dello stesso polo.
Nel caso in cui tale materiale fosse in eccesso e si rendesse
necessario un diverso riutilizzo sara' necessario sottostare ai
dettami dell'art. 186 del DLgs 152/06 modificato nel DLgs 4/08 che
fornisce disposizioni correttive ed integrative al DLgs 152/06. Tale
articolo infatti indica che:
a) le terre da scavo possono essere riutilizzate per rinterri,
riempimenti, rimodellazioni e rilevati purche' siano impiegate
direttamente nell'ambito di interventi preventivamente individuati e
definiti;
b) ci deve essere la certezza dimostrata dell'integrale riutilizzo e
senza la necessita' di preventivo trattamento o trasformazioni
preliminari per soddisfare i requisiti idonei a garantire che il loro
impiego non produca impatti ambientali diversi da quelli consentiti e
autorizzati per il sito di destinazione;
c) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale e soprattutto
sia accertato che non provengano da siti contaminati o sottoposti ad
interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della Parte IV del
suddetto decreto;
d) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che
il loro riutilizzo nel sito prescelto non determini rischi per la
salute e la qualita' delle matrici ambientali.
Pertanto, nel caso in cui non fosse prevista la ricollocazione in
sito, sarebbe necessario, come lo prevede la norma, garantire un
elevato livello di tutela ambientale ed compatibilita' con il sito
afferente e quindi dovra' essere effettuato un campione del terreno.
10) Accorgimenti in fase di cantiere
Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a contenere gli
effetti ambientali prodotti (ad esempio le emissioni diffuse e
puntuali di polveri, derivanti dalla movimentazione dei mezzi, possono
essere contenute attraverso l'umidificazione dei depositi dei
materiali temporanei, la bagnatura e copertura con teloni del
materiale trasportato, nonche' la pulizia dei camion) e tutti gli
accorgimenti in materia di attivita' di cantiere indicati delibera
della Giunta regionale 45/02.
11) Rumore in fase di attivita' estrattiva
Le macchine in uso siano conformi al DLgs n. 262 del 4/9/2002 e DM
24/7/2006.
Deve essere effettuata, a regime, un monitoraggio del clima acustica
della durata di un turno lavorativo tesa a dimostrare il rispetto dei
valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte e nel
caso prevedere che vengano adottati interventi di mitigazione. Gli
esiti del monitoraggio dovranno essere inviati all'ARPA -  Servizio
territoriale di Ravenna.
12. Compatibilita' con le prescrizioni sopra elencate
Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 9/99: nei casi in cui il progetto sia
realizzato in parziale o totale difformita' dalle prescrizioni
contenute nell'atto conclusivo della procedura di verifica
(screening), l'Autorita' competente, previa eventuale sospensione dei
lavori, diffida il proponente ad adeguare l'impianto, opera o
intervento. Il provvedimento di diffida stabilisce i termini e le
modalita' di adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto
stabilito nella diffida, l'Autorita' competente revoca l'atto
conclusivo della procedura di verifica (screening) e dispone la
sospensione dei lavori nonche' la riduzione in pristino dello stato
dei luoghi e della situazione ambientale a spese e cura del
responsabile, definendone i termini e le modalita'. In caso di inerzia
l'Autorita' competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.
13. Scarichi nella rete consorziale
Prima dell'avvio dell'attivita' di cava dovra' essere richiesta, se
occorrente, la concessione dello scarico delle acque nella rete
consorziale interessata";
di dare atto che le spese di istruttoria, che il proponente dovra'
corrispondere alla Autorita' competente - Comune di Russi - ai sensi
dell'art. 28 della L.R. 9/99, ammontano complessivamente a Euro 132,00
 corrispondenti allo 0,02% del costo di realizzazione del progetto
pari ad Euro 660.000,00, comunicato dal proponente stesso nella
domanda di attivazione della procedura di verifica (screening);
di introitare la somma di Euro 26,4 al Cap. 2120 (Diritti di
segreteria per lo Sportello Unico) del bilancio di previsione del 2008
(Acc 226/08 );
di introitare la somma di Euro 105,6 al Cap. 5500 (Rimborso spese per
servizi per conto terzi) del bilancio di previsione del 2008 (Acc
227/08 );
di impegnare la somma di Euro 105,6 al Cap. 23500 (Spese per servizi
per conto terzi) del Bilancio di previsione del 2008 (Imp 1584/08 ) e
da liquidare dietro presentazione di regolare fattura a ARPA -
Servizio territoriale di Ravenna;
di dare mandato allo Sportello Unico per le Attivita' produttive del
Comune di Russi:
- di trasmettere la presente delibera al proponente e a tutte le
amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni,
autorizzazioni, licenze pareri, nulla osta, assensi comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto, in base alla
vigente normativa, nonche' agli Enti e agli organi competenti in
materia di controllo nelle materie ambientali;
- di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
per estratto, la decisione in merito alla procedura di verifica
(screening) ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni;
- di comunicare all'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna la somma di
loro competenza per la predisposizione del consuntivo;
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs n. 267 del 18/8/2000.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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