REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 luglio 2008, n. 176

Direttiva in materia di rapporti di lavoro autonomo nell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna (proposta n. 166)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Premesso che:
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per l'anno
2008), le cui disposizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 162,
costituiscono "norme di coordinamento della finanza pubblica per gli
Enti territoriali", e' intervenuta, con diverse disposizioni, a
definire ulteriormente il regime delle collaborazioni esterne nelle
pubbliche Amministrazioni, con l'obiettivo di limitarle ad ipotesi
eccezionali, anche per ragioni di spesa pubblica, consolidando cosi'
la tendenza emersa con le leggi finanziarie degli anni precedenti;
- la Legge 244/07, in particolare ha apportato modificazioni in
materia di affidamento di incarichi professionali:
a) stabilendo, all'art. 3, comma 76 "Requisiti per il conferimento di
incarichi individuali a soggetti esterni alla P.A." che al comma 6
dell'articolo 7 del DLgs 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "di provata
competenza" fossero sostituite dalle seguenti: "di particolare e
comprovata specializzazione universitaria";
b) prevedendo, all'art. 3, comma 18, che i contratti di consulenza
siano efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo
del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul
sito istituzionale dell'Amministrazione stipulante;
- il DL 4 luglio 2006, n. 23, convertito con Legge 248/06 aveva gia'
significativamente novellato l'art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, per
la parte relativa alle collaborazioni esterne (commi 6 e seguenti), le
cui disposizioni costituiscono principi di indirizzo anche per le
Regioni a statuto ordinario;
- il DL 25 giugno 2008, n. 112, con l'art. 46 ha nuovamente novellato
l'art. 7 del DLgs 30/3/2001, n. 165, per la parte relativa alle
collaborazioni esterne (commi 6 e seguenti), le cui disposizioni
costituiscono principi di indirizzo anche per le Regioni a statuto
ordinario;
- l'articolo 7, commi 6 e seguenti, del DLgs 165/01, a seguito delle
modifiche apportate dalle leggi sopra richiamate, prevede:
1) al comma 6, che "per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti
presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione conferente;
b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione;
si prescinde  dal requisito  della  comprovata  specializzazione
universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per
attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in
ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita' di
accertare la maturata esperienza nel settore.
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori
come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa
per il Dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo
dell'articolo 1, comma 9, del DL 12 luglio 2004, n. 168 e'
abrogato.";
2. 6-bis. le Amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono
pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il
conferimento degli incarichi di collaborazione;
3. 6-ter. i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo
Unico di cui al DLgs 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi
di cui al comma 6;
4. 6-quater. le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si
applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei
nuclei di valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della Legge 17 maggio 1999,
n. 144;
- l'art. 27, comma 3, L.R. 31 marzo 2005, n. 13 - Statuto della
Regione Emilia-Romagna;
- l'art. 12 ("Prestazioni professionali") della L.R. 26 novembre 2001,
n. 43, "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna", disciplina nel nostro
ordinamento le condizioni e le modalita' per il conferimento, a
soggetti esterni alla Regione, di incarichi per prestazioni
professionali, prevedendo che:
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
disciplinano, per esigenze speciali o per casi eccezionali, e al fine
di rispondere ad esigenze di integrazione delle professionalita'
esistenti nell'organico regionale, i criteri ed i requisiti per il
conferimento di incarichi di prestazioni professionali a soggetti
esterni alla Regione da parte dei Direttori generali e per la
determinazione dei compensi. I relativi atti devono indicare i termini
e le condizioni per l'espletamento della prestazione;
2. la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
inoltre:
a) predispongono all'inizio di ogni anno un documento di previsione
del fabbisogno di massima di incarichi di prestazioni professionali da
parte delle direzioni generali, con specificazione di obiettivi,
motivazioni, tipologie e quantificazione di cui all'articolo 33, comma
2, lettera c);
b) redigono un documento consuntivo annuale di tutti gli incarichi di
prestazioni professionali conferiti;
c) inviano alla competente Commissione consiliare copia dei documenti
di cui alle lettere a) e b) e di ogni singolo atto di incarico. Il
documento di cui alla lettera a) viene aggiornato dopo l'approvazione
della legge di assestamento del bilancio di previsione annuale;
3. gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale possono essere
conferiti esclusivamente a persone, di specifica e comprovata
competenza tecnico-scientifica, che non appartengono al ruolo
regionale o che non hanno con la Regione rapporto di servizio a
qualunque titolo;
4. gli incarichi di prestazioni professionali a soggetti esterni per
il supporto delle strutture speciali sono conferiti dalla Giunta
regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per i
rispettivi ambiti di competenza, fermo restando quanto previsto per i
gruppi consiliari dall'articolo 6, comma 4 della L.R. 8 settembre
1997, n. 32;
5. gli atti di conferimento di incarichi sono pubblicati per estratto
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ha dato attuazione
all'art. 12 della L.R. 43/01, disciplinando criteri e modalita' per il
conferimento degli incarichi di prestazioni professionali a soggetti
esterni da parte del Direttore generale dell'Assemblea legislativa,
con delibera 13/02, modificata e integrata dalla delibera 92/04;
visti inoltre:
- l'art. 1, comma 11 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge
finanziaria 2005), in base al quale "l'affidamento di incarichi di
studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'Amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle
competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere
adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. L'affidamento
di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale";
- l'art. 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge
Finanziaria 2006) che prevede che gli atti di spesa relativi ad
incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 Euro
devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti
per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione;
- le delibere della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006, n.
4/AUT/2006 che approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1,
comma 173 della Legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) nei
confronti delle Regioni e degli Enti locali" e del 15 febbraio 2005 n.
6, recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle
disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005)
in materia di affidamento d'incarico di studio o di ricerca ovvero di
consulenza (art. 1, commi 11 e 42);
- l'art. 1, comma 1180 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) che, modificando l'articolo 9-bis del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28
novembre 1996, n. 608, ha introdotto l'obbligo, anche per le
Amministrazioni pubbliche, in caso di instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego
competente per territorio, entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa di trasmissione;
- la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto
"Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di
collaborazioni esterne", che ha chiarito e dato indicazioni, anche con
la predisposizione di uno schema di regolamento tipo, a tutte le
pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del
novellato art. 7 del DLgs 165/01, con particolare riguardo ai seguenti
aspetti:
a) distinzione tra collaborazioni occasionali e collaborazioni
coordinate e continuative;
b) requisito della specializzazione universitaria;
c) profili di responsabilita', sia per gli Enti che per i singoli
dirigenti;
d) esclusioni dalla applicazione della norma di cui trattasi;
e) procedure comparative per la scelta del collaboratore esterno;
ritenuto necessario adottare una direttiva-quadro ai fini di
aggiornare, alla luce della sopravvenuta normativa nazionale, gli atti
generali di indirizzo in materia di incarichi professionali
individuali a soggetti esterni, conferiti con contratti di lavoro
autonomo, occasionali o in forma coordinata e continuativa,
sostituendo, anche a fini di semplificazione per gli operatori, la
disciplina, frammentaria e ormai in parte inattuale, contenuta nelle
proprie deliberazioni 13/02 e 92/04, sopra richiamate;
ritenuto, in particolare, di dover disciplinare, al fine di rispettare
i principi sanciti dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del DLgs 165/01,
come novellato dal DL 223/06, dalla Legge 244/07 e dal DL 112/08, le
norme dell'art. 12 della L.R. 43/01 e tutte le altre disposizioni
sopra richiamate:
a) l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e i presupposti
generali per la legittima stipulazione di contratti di lavoro autonomo
con l'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna;
b) le procedure di scelta comparativa del collaboratore esterno, cosi'
come prescritto dal comma 6-bis dell'art. 7 sopra citato, nonche'
l'individuazione di forme semplificate di scelta, per ragioni di
celerita', oltre che casi motivati di esclusione, dalla intera
disciplina o da parti della stessa;
c) la procedura di adozione dell'atto di conferimento dell'incarico
professionale e l'indicazione delle clausole che i contratti di lavoro
autonomo, in forma occasionale o di collaborazione coordinata e
continuativa, devono obbligatoriamente riportare;
d) la regolamentazione dettagliata di tutti gli adempimenti prescritti
dall'ordinamento (in particolare: trasmissione di atti alla Corte dei
Conti; pubblicazioni, anche sul sito web istituzionale dell'Ente;
trasmissione di copie di atti alla Commissione consiliare competente;
comunicazioni al Centro per l'impiego e agli Istituti
previdenziali/assicurativi; comunicazioni all'Anagrafe delle
prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica);
ritenuto a tale scopo di approvare l'Allegato A avente ad oggetto
"Direttiva in materia di contratti di lavoro autonomo nell'Assemblea
legislativa regionale dell'Emilia-Romagna", che costituisce parte
integrante del presente atto;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale, dott. Luigi Benedetti, ai sensi dell'art. 37 della
L.R. 43/01 e della delibera dell'Ufficio di Presidenza 173/07;
a voti unanimi, delibera:
1) di approvare l'allegato A recante "Direttiva in materia di
contratti di lavoro autonomo nell'Assemblea legislativa regionale
dell'Emilia-Romagna";
2) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce la
disciplina contenuta nelle proprie deliberazioni 13/02 e 92/04;
3) di stabilire che l'allegata direttiva si applica a decorrere dalla
data di adozione del presente provvedimento dando atto che ai rapporti
di lavoro autonomo in corso, fino alla loro naturale scadenza, si
applica la disciplina previgente;
4) di stabilire infine che il presente provvedimento in ragione del
particolare rilievo e del contenuto indicato e' soggetto a
pubblicazione integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna nonche' sul sito web dell'Assemblea legislativa.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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