REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1232

Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2008/2009 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGT e DOC, nonche' delle partite (CUVEES) atte a diventare vini spumanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamato il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo
all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare
gli Allegati V e VI;
visti dei predetti allegati:
- la Sezione C dell'Allegato V:
- che prevede, al punto 1, che - qualora le condizioni climatiche lo
richiedano - gli Stati membri possano autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino
nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da
tavola e del vino da tavola;
- che indica, al punto 2, il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo per i prodotti di cui al punto 1;
- che consente, al punto 3, per le zone viticole C, l'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale minimo ad un massimo di 2%
vol;
- la Sezione D del predetto Allegato V che fissa le modalita' per le
operazioni di arricchimento;
- la Sezione H del medesimo Allegato V che stabilisce, al punto 4, che
ogni Stato membro puo' autorizzare, per le Regioni e le varieta' per
le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuve'e" nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
- la Sezione F dell'Allegato VI che prevede, al punto 2, che - qualora
le condizioni climatiche lo richiedano - gli Stati membri possano
autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
(effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del
mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino, atti a diventare V.Q.P.R.D.;
- la Sezione I, punto 5, dell'Allegato V e la Sezione K, punto 11,
dell'Allegato VI che stabiliscono che anche nell'elaborazione dei vini
spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate (V.S.P.Q.R.D.)
sia possibile applicare la norma di cui alla Sezione H, punto 4,
dell'Allegato V sopra citato;
visti, inoltre:
- il Regolamento (CE) n. 423/2008 della Commissione dell'8 maggio 2008
che fissa talune modalita' di applicazione del predetto Regolamento
(CE) n. 1493/1999 che istituisce un codice comunitario delle pratiche
e dei trattamenti enologici;
- il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008
relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che
modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e
(CE) n. 1493/1999;
- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008
recante modalita' di applicazione del predetto Regolamento (CE) n.
479/2008 in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi
terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
- la Legge 10 febbraio 1992, n. 164 concernente la disciplina delle
denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 19, comma
1, che prevede compiti consultivi dei Consorzi volontari di tutela nei
riguardi della Regione;
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della
normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino";
- il decreto 4 agosto 2006 del MIPAAF, pubblicato nella G.U. n. 184
del 9/8/2006, recante "Disposizioni per le autorizzazioni all'aumento
del titolo alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei
prodotti della vendemmia";
preso atto:
- che il Titolo III, Capo II del citato Regolamento (CE) n.  479/2008,
relativo alle pratiche enologiche, si applica a decorrere dall'1
agosto 2009 e pertanto fino a tale data restano valide le disposizioni
previste dal Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal Regolamento (CE) n.
423/2008;
- che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
(MIPAAF) ha trasmesso alla Commissione Europea il Programma nazionale
di sostegno di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento (CE) n.
479/2008, (lettera protocollo n. 0001488 del 30 giugno 2008);
- che il Programma, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo comma,
del medesimo Regolamento (CE) n. 479/2008, entra in applicazione tre
mesi dopo la sua presentazione alla Commissione Europea;
- che il MIPAAF ha ritenuto di avvalersi della facolta' concessa agli
Stati membri dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 555/2008 di attuare
sotto la propria responsabilita' il Programma di sostegno, dando
applicazione agli artt. 32, 33 e 34 del medesimo Regolamento (CE) n.
555/2008;
- che il suddetto Programma prevede che, per le campagne 2008/2009 e
2009/2010, possa essere concesso il sostegno ai produttori di vino che
utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati
rettificati prodotti nella Comunita' per aumentare il titolo
alcolometrico fino ad un massimo di 1,5% vol.;
preso atto altresi':
- che l'art. 9, comma 2, della Legge 82/06 dispone che le Regioni e le
Province Autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento,
l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti
destinati a divenire vini da tavola, vini a Indicazione Geografica
Tipica (IGT), Vini di Qualita' Prodotti in Regioni Determinate
(VQPRD), nonche' delle partite dei vini spumanti, ivi compresi i Vini
Spumanti di Qualita' (VSQ), i Vini Spumanti di Qualita' Prodotti in
Regioni Determinate (VSQPRD) anche del tipo aromatico;
- che il citato DM 4/8/2006 prevede che - dalla campagna 2006/2007 -
le Regioni e Province Autonome autorizzino, previo accertamento della
sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il
ricorso, l'arricchimento dei prodotti della vendemmia e trasmettano
copia del provvedimento adottato al MIPAAF;
considerato che le condizioni climatiche in ambito regionale ed i
conseguenti effetti negativi sul ciclo vegetativo hanno compromesso
l'equilibrata maturazione delle uve e rendono tecnicamente opportuno
il ricorso all'arricchimento per mosti, vini per base spumante, vini
da tavola, vini da tavola a IGT e vini a Denominazione di Origine
Controllata (DOC) ottenuti dalla vendemmia 2008, come si evince anche
dalla relazione tecnica del Centro Ricerche Produzioni Vegetali
(CRPV), conservata agli atti del Servizio Produzioni vegetali della
Direzione generale Agricoltura;
atteso che l'esigenza di ricorrere all'arricchimento e' stata
manifestata anche dalle Centrali Cooperative della regione per i vini
da tavola, vini base spumante e vini IGT e dai Consorzi di tutela
relativamente ai vini V.Q.P.R.D.;
ritenuto pertanto opportuno consentire, per la campagna vitivinicola
2008/2009, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i
mosti, vini per base spumante, vini da tavola, vini da tavola a IGT e
vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC);
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare  art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
e relativamente alla campagna vitivinicola 2008/2009:
1) di consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale,
di cui al Regolamento (CE) n. 1493/1999 (di seguito denominato
arricchimento), per un massimo di 2% vol., secondo le modalita'
previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia,
delle uve, mosti e vini ottenuti dalle uve delle varieta' idonee alla
coltivazione in regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a
diventare:
- vini da tavola;
- vini a Indicazione Geografica Tipica;
- vini a Denominazione di Origine Controllata di seguito indicate -
fatte salve le misure piu' restrittive previste dagli specifici
disciplinari di produzione - per tutte le tipologie, sottozone e
menzioni geografiche aggiuntive: Bosco Eliceo, Cagnina di Romagna,
Colli di Parma, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e Canossa, Colli
Piacentini, Pagadebit di Romagna, Reggiano, Trebbiano di Romagna;
2) di consentire l'arricchimento per un massimo di 1,5% vol. per:
- vini da tavola IGT Modena, di Modena o Provincia di Modena;
- vini da tavola IGT Bianco di Castelfranco Emilia;
- vini DOC Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Reno,
Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco
Grasparossa di Castelvetro;
3) di consentire l'arricchimento per un massimo di 1% vol. per i DOC
Sangiovese di Romagna (tutte le tipologie) e Colli d'Imola (tutte le
tipologie);
4) di consentire l'arricchimento della partita (cuve'e) dei prodotti
atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualita' e vini
spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate a condizione
che:
- mosti e vini siano ottenuti da una o piu' varieta' di uve idonee
alla coltivazione nel territorio della regione Emilia-Romagna ed ivi
raccolti;
- le operazioni di arricchimento siano effettuate nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
- l'arricchimento sia effettuato secondo le modalita' previste dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale in materia e l'incremento
del titolo alcolometrico totale non superi il 2 %vol.;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, ad AGEA, ad AGREA,
all'Ispettorato Centrale per il controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari di Bologna, alle Amministrazioni provinciali, alle
Organizzazioni professionali regionali e ai Consorzi di Tutela Vini;
6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e di diffonderla sul sito Internet della
Regione all'indirizzo: http://www.ermesagricoltura.it/.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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