REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1151

L. 206/1997 e L.R. 15/1999 - Contributi alle aziende agricole per abbattimento di drupacee colpite da Sharka. Intervento 2008. Approvazione criteri e modulistica e contestuale apertura bando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DM 29 novembre 1996 recante "Lotta obbligatoria contro il virus
della vaiolatura delle drupacee (Sharka)";
- la Legge 1 luglio 1997, n. 206 "Norme in favore delle produzioni
agricole danneggiate da organismi nocivi", che ha introdotto un
intervento contributivo in favore delle aziende tenute
all'estirpazione di piante infette, tra l'altro, da Sharka e situate
in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi del decreto
ministeriale sopra citato;
- la L.R. 27 luglio 1999, n. 15 "Interventi urgenti per la prevenzione
dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka" che autorizza la
Regione ad intervenire con proprie risorse nei confronti
esclusivamente delle aziende tenute all'abbattimento di piante di
drupacee infette da Sharka utilizzando, come previsto al comma 2
dell'art. 1, i criteri stabiliti per l'attuazione della Legge 206/97;
- la Legge 17 agosto 1999, n. 307 "Disposizioni in materia di
interventi del Fondo di solidarieta' nazionale in favore delle aziende
agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravita'" che ha
disposto il rifinanziamento della sopra citata Legge 206/97;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001), in particolare l'art. 129, comma 1, che prevedeva
per gli anni 2001 e 2002 stanziamenti, tra gli altri, per interventi
strutturali e di prevenzione negli impianti frutticoli colpiti da
Sharka;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali n.
100.522 del 9 aprile 2001 concernente le modalita' di attuazione degli
interventi strutturali e di prevenzione di cui alla Legge 388/2000 per
l'eradicazione delle infezioni, tra le altre, di Sharka nei frutteti;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3 "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che
prevede, fra le funzioni della struttura fitosanitaria regionale, la
prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della
protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie
e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;
dato atto:
- che al fine di dare attuazione alla citata Legge 206/97, con
deliberazione n. 1782 del 12 ottobre 1998, ratificata dal Consiglio
regionale con atto n. 1021 del 23 novembre 1998, si e' provveduto a
definire specifici criteri;
- che le risorse assegnate alla Regione in base alle citate Leggi
206/97 e 307/99 sono state integralmente utilizzate nel rispetto dei
predetti criteri;
richiamata la deliberazione n. 1775 del 30 settembre 2002, ratificata
dal Consiglio regionale con atto n. 413 del 29 ottobre 2002, con la
quale - al fine di consentire la corretta attivazione della linea di
finanziamento rappresentata dalla Legge 388/00 e la prosecuzione degli
interventi finanziari previsti dalla L.R. 15/99 - si e' provveduto ad
apportare le necessarie modifiche ai criteri gia' stabiliti con la
citata deliberazione 1782/98;
rilevato:
- che in applicazione della Legge 388/00 sono state disposte a
tutt'oggi nei confronti della Regione Emilia-Romagna assegnazioni per
complessivi Euro 1.016.885,39;
- che le predette risorse sono state gia' in parte utilizzate per il
finanziamento delle graduatorie degli aventi titolo con riferimento
alle estirpazioni accertate con verbali degli ispettori fitosanitari
datati entro il 22 ottobre 2007;
preso atto che le attuali linee di finanziamento per interventi in
favore delle aziende frutticole colpite da Sharka sono rappresentate -
sulla base di quanto stabilito nella L.R. 21 dicembre 2007, n. 25, di
approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2008 e pluriennale 2008-2010 - dalla L.R. 15/99 e dalla Legge 388/00,
attive nel bilancio regionale per l'esercizio in corso sui seguenti
capitoli di spesa:
- Capitolo 12027 "Contributi a favore di aziende tenute
all'abbattimento di piante di drupacee infette da Sharka (L.R. 27
luglio 1999, n. 15)", compreso nell'Unita' previsionale di base
1.3.1.2.5300 "Prevenzione danni alla frutticoltura" per un importo
pari ad Euro 250.000,00;
- Capitolo 12025 "Contributi alle aziende per l'estirpazione ed il
reimpianto di drupacee e rosacee colpite rispettivamente dalle
infezioni di Sharka e di Erwinia amylovora (Legge 1 luglio 1997, n.
206) - Mezzi statali", compreso nell'Unita' previsionale di base
1.3.1.3.6100 "Sussidi alle aziende per la distruzione ed il reimpianto
di piante inidonee - Risorse statali" per un importo pari ad Euro
490.564,65 quale risulta dalle effettive chiusure contabili
dell'esercizio 2007;
atteso che i due predetti capitoli si differenziano esclusivamente
quanto alla fonte di finanziamento e non sussiste fra i medesimi
alcuna relazione di cofinanziamento ne' di proporzionalita';
dato atto pertanto che puo' disporsi l'apertura dei termini per la
presentazione di domande afferenti le estirpazioni attestate dagli
ispettori fitosanitari con verbali datati successivamente al 22
ottobre 2007;
considerato:
- che la Commissione Europea - per assicurare completa coerenza tra i
contributi concessi nell'ambito della politica agricola comune e della
politica di sviluppo rurale rispetto agli aiuti previsti dai singoli
Stati membri nei propri provvedimenti a favore del settore primario
per il periodo di programmazione 2007/2013 - ha adottato il documento
"Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e
forestale" (G.U.U.E. 2006/C 319/01);
- che, in detto documento, la Commissione ha definito i criteri
generali per l'istituzione di nuovi regimi di aiuto e per
l'adeguamento dei regimi esistenti, in stretta connessione con le
misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (CE) n.
1698/2005 e con le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006
relativamente agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese attive nella produzione di prodotti agricoli;
- che la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta n. 1903
del 3 dicembre 2007, ha disposto di adeguare ai predetti Orientamenti
la propria attivita' amministrativa relativamente ai regimi di aiuto
previsti dalla normativa regionale vigente, fra i quali gli aiuti
destinati alla lotta contro le fitopatie;
dato atto che gli "Orientamenti comunitari" relativamente alle
fitopatie stabiliscono, tra l'altro:
- che i regimi di aiuto possono essere introdotti nell'ambito di un
programma pubblico a livello comunitario, nazionale o regionale per la
prevenzione, il controllo o l'eradicazione delle fitopatie in
questione;
- che gli aiuti stessi devono essere versati entro quattro anni dal
verificarsi delle spese o delle perdite;
ritenuto necessario - al fine di consentire la corretta attuazione del
regime di aiuto introdotto dalla Legge 206/97 nel rispetto degli
Orientamenti comunitari vigenti adeguare i criteri stabiliti nella
deliberazione 1782/98 e gia' modificati con successiva deliberazione
1775/02;
atteso che tale adeguamento comporta, in particolare, modifiche ai
termini di realizzazione del reimpianto stabiliti nei criteri fissati
con i citati atti deliberativi 1782/98 e 1775/02;
considerato che la prosecuzione degli interventi contributivi rende
necessario, in particolare ai fini del calcolo del contributo,
disciplinare i casi concernenti estirpazioni effettuate dalla stessa
azienda in superfici o periodi di tempo diversi, stabilendo che il
contributo concedibile sia calcolato valutando complessivamente il
danno subito, prioritariamente nel rispetto dei parametri economici
definiti in sede di prima applicazione della Legge 206/97;
ritenuta, pertanto, l'opportunita' di approvare nella formulazione
allegata al presente atto, del quale e' parte integrante e
sostanziale, i criteri per l'attuazione dell'intervento contributivo
di che trattasi - con riferimento alle estirpazioni attestate nel
periodo compreso tra il 23 ottobre 2007 ed il 2 ottobre 2008 -
disponendo altresi', in funzione dell'economicita' del procedimento,
anche l'apertura dei termini per la presentazione delle domande e
l'approvazione della relativa modulistica;
ritenuto, inoltre, di prevedere che il Responsabile del Servizio
Fitosanitario provveda con propri atti formali all'approvazione della
graduatoria delle istanze presentate e ritenute ammissibili, alla
concessione - nei limiti delle disponibilita' recate dal bilancio
regionale - dei contributi spettanti da liquidare secondo le modalita'
stabilite nel presente atto, nonche' all'assunzione del conseguente
impegno di spesa;
ritenuto di stabilire che gli aiuti di cui alla presente deliberazione
non possono essere cumulati - per le medesime superfici - con altre
forme di aiuto finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti
previste dalla normativa comunitaria vigente in materia di
organizzazione comune dei mercati;
vista la L.R. 15 novembre 2001, n. 40, recante "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977,
n. 31, e 27 marzo 1972, n. 4";
viste, altresi':
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto, ai sensi del citato art. 37, comma 4, della citata L.R.
43/01 e della predetta deliberazione 450/07, del parere di regolarita'
amministrativa espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott.
Valtiero Mazzotti;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di dare atto che il regime di aiuto in favore delle aziende
frutticole per l'eradicazione delle infezioni di Sharka prevede
interventi strutturali e di prevenzione da attuare secondo i principi
fissati dalla Legge 206/97, fra i quali sussiste l'obbligo di
reimpiantare specie frutticole in sostituzione delle drupacee
estirpate, fatte salve le limitazioni imposte alle aziende da norme o
provvedimenti specifici, che vietano in ogni caso il reimpianto;
3) di dare atto, altresi', che per l'attuazione del citato regime di
aiuto sono disponibili sul Bilancio regionale per l'esercizio 2008 le
seguenti risorse:
- Euro 250.000,00 stanziati sul Capitolo 12027;
- Euro 490.564,65 stanziati sul Capitolo 12025;
4) di stabilire che le predette risorse siano destinate al
finanziamento delle domande di aiuto riferite alle estirpazioni
attestate dagli ispettori fitosanitari con verbali di accertamento
datati nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2007 ed il 2 ottobre
2008;
5) di approvare nella formulazione allegata al presente atto, quale
sua parte integrante e sostanziale, i criteri per l'applicazione del
regime di aiuto di che trattasi per le estirpazioni indicate al
precedente punto 4);
6) di disporre con il presente atto, in funzione dell'economicita' del
procedimento, anche l'apertura dei termini per la presentazione delle
domande nonche' l'approvazione della relativa modulistica quale
appendice ai criteri di cui al precedente punto 5);
7) di stabilire che il Responsabile del Servizio Fitosanitario
provvedera' con propri atti:
a) ad approvare la graduatoria delle istanze presentate e ritenute
ammissibili, a concedere ai soggetti utilmente collocati nella
graduatoria medesima, nei limiti delle disponibilita' finanziarie
indicate al precedente punto 3), i corrispondenti contributi e ad
assumere il conseguente impegno di spesa;
b) a liquidare i contributi concessi come segue:
per le aziende tenute al reimpianto:
• un acconto pari all'80% del contributo concesso ad esecutivita'
dell'atto di approvazione della graduatoria;
• il saldo ad avvenuto accertamento da parte del Servizio
Fitosanitario della realizzazione dei reimpianti previsti;
per le aziende per le quali il reimpianto sia comunque vietato:
• in unica soluzione ad esecutivita' dell'atto di approvazione della
graduatoria;
8) di stabilire che gli aiuti di cui al presente atto non possono
essere cumulati con altre forme di aiuto finalizzate alla
realizzazione di nuovi impianti previste dalla normativa comunitaria
vigente in materia di organizzazione comune dei mercati;
9) di stabilire che il procedimento amministrativo relativo alle
domande presentate sui bandi afferenti gli estirpi verbalizzati entro
la data del 22 ottobre 2007 resti disciplinato dai criteri approvati
con deliberazione 1782/98 come modificata dalla successiva
deliberazione 1775/02;
10) di pubblicare la presente deliberazione, completa dei relativi
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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