COMUNE DI SERRAMAZZONI (Modena)

COMUNICATO

Modifiche statutarie

Variazione effettuata allo statuto del Comune di Serramazzoni con la
deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 15/4/2008 ad oggetto:
"Approvazione modifiche statutarie per introduzione di deroghe alle
situazioni di ineleggibilita' ed incompatibilita' degli amministratori
comunali ed abrogazione comma 5, art. 23".
"CAPO IV
Art. 21 bis
Cause di incompatibilita' ed ineleggibilita'
degli amministratori comunali
1. Le cause di incompatibilita' o di ineleggibilita' degli
amministratori locali sono stabilite dalla legge.
2. Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del
mandato elettivo locale, gli amministratori di societa' costituite o
partecipate dall'ente locale ed aventi per oggetto l'assunzione e
gestione di partecipazioni in societa' che erogano servizi pubblici e
servizi di pubblica utilita', ovvero l'espletamento di compiti
amministrativi delegati - in virtu' di norme di legge - dall'ente
locale, sono scelti fra gli amministratori dell'ente locale.
3. Le fattispecie indicate al precedente comma, relative a forme di
organizzazione dell'ente locale, sono previste anche ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 67 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.
e successive modifiche ed integrazioni.".
"Art. 23
Sessioni e Convocazioni
1. L'attivita' del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e
straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del
Bilancio e del Conto Consultivo nei tempi stabiliti dalla legge.
3. Ai fini delle convocazioni, sono comunque ordinarie le sedute nelle
quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti
all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio
di previsione e del rendiconto di gestione.
4. il Consiglio, oltre le modalita' previste dalla legge, e' convocato
dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori,
secondo le norme del Regolamento. Il Regolamento del Consiglio
comunale ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
5. (Abrogato)
Per l'adozione delle deliberazioni, oltre che nei casi previsti dalla
legge, e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati, relativamente ai seguenti argomenti:
a) approvazione della convenzione e dello statuto dei Consorzi e
Aziende speciali e affidamento di funzioni proprie e servizi della
Comunita' Montana;
b) regolamenti ed altri atti normativi;
c) statuti delle aziende speciali;
d) bilancio preventivo;
e) Piano regolatore generale, varianti e convenzioni di interesse
urbanistico non disciplinati dalle norme di attuazione al PRG;
f) nomina del Difensore civico;
g) materia referendaria;
h) istituzione di Commissioni.
6. La prima seduta del Consiglio neo eletto deve essere convocata
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via
sostitutiva il Prefetto su informazione del Segretario comunale.
7. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede nell'ordine:
a) alla verifica delle condizioni di eleggibilita' e compatibilita'
previste dalla legge ed alla convalida degli eletti nel numero dei
Consiglieri assegnati al Comune;
a/bis) a ricevere il giuramento del Sindaco di osservare lealmente la
costituzione italiana;
b) alla presa d'atto del provvedimento di nomina dei componenti la
Giunta comunale.
8. Ove taluni Consiglieri comunali non siano convalidabili il
Consiglio comunale procede nella stessa seduta alle necessarie
surroghe.".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arianna Gubertini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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