DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2008, n. 1139
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) sul progetto per allargamento ed adeguamento funzionale ex SS 610 "Selice" lungo il tratto Massalombarda-Ponte Rosso, II lotto. Comuni di Massa Lombarda (RA) e Conselice (RA) (Titolo II, L.R. 9/99 e s.m.i.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) di escludere ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione
del limitato rilievo degli impatti attesi, il progetto "Allargamento e
adeguamento funzionale ex SS 610 'Selice' lungo il tratto Massa
Lombarda-Ponte Rosso - II Lotto" dalla ulteriore procedura di VIA con
le seguenti prescrizioni:
1) il progetto definitivo delle opere e le modalita' operative di
realizzazione dovranno ottenere l'approvazione del Consorzio di
Bonifica della Romagna Occidentale, che dovra' verificare la
compatibilita' idraulica delle opere previste anche in considerazione
dei maggiori apporti meteorici al reticolo scolante derivanti
dall'aumento della superficie stradale impermeabilizzata;
2) il sistema di raccolta delle acque di drenaggio della piattaforma
stradale, il cui recapito e' costituito dallo Scolo Zaniolo, dovra'
essere realizzato mediante canalette in terra inerbite in modo da
favorire un effetto filtro nei confronti degli inquinanti trasportati,
e dovra' prevedere presidi atti a confinare gli eventuali sversamenti
accidentali impedendo lo scarico nel corso d'acqua degli inquinanti
sversati; nel caso in cui il sistema di drenaggio della piattaforma
comporti, viceversa, lo scarico diretto nel corso d'acqua tramite
canalizzazioni/condotte a tenuta, andra' realizzato un sistema di
trattamento delle acque di prima pioggia mediante vasche
opportunamente dimensionate che prevedano una fase di sedimentazione
ed una di disoleatura; le caratteristiche dei presidi da realizzare
andranno concordate con il Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale, gestore dello scolo interessato;
3) al fine del riutilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di
scavo realizzate, andranno preventivamente verificate le
caratteristiche qualitative di detti materiali e la loro
compatibilita' con l'utilizzo previsto (rinterro, rilevato,
stendimento su terreno agricolo, ecc.) ai sensi dell'art. 186 del DLgs
152/06;
4) per limitare in fase di cantiere gli impatti legati alle emissioni
diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei
materiali da costruzione e dai mezzi di cantiere, si ritiene
necessario adottare i seguenti accorgimenti:
- prevedere l'umidificazione dei depositi temporanei di inerti;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura
dei cassoni con teloni;
- prevedere l'installazione di adeguate barriere mobili a protezione
delle abitazioni piu' prossime al tracciato;
5) dovra' essere rispettata la normativa vigente in materia di
inquinamento acustico sia durante la fase di realizzazione dell'opera
sia durante l'esercizio; in particolare, il riferimento normativo per
le immissione acustiche durante la fase di esercizio e' il DPR n. 142
del 30/3/2004 "Regolamento recante disposizioni per il contenimento e
la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico
veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n.
447";
6) una eventuale previsione di superamento dei limiti acustici durante
la fase di realizzazione dovra' comportare la richiesta di
autorizzazione alla deroga di tali limiti da presentare al Comune
competente e da sottoporre al parere dell'ARPA, come previsto dalla
L.R. 15/01 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
7) per il ripristino delle scarpate stradali, della banca e dei
rilevati arginali andra' utilizzato il terreno vegetale proveniente
dallo scotico, che si avra' cura di accumulare in spessori adeguati
separatamente dalle altre tipologie di materiale e del quale si
provvedera' alla manutenzione per evitarne la morte biologica;
8) lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti derivanti dal cantiere
dovra' essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;
9) l'approvvigionamento dei materiali da costruzione e l'eventuale
smaltimento dei materiali di risulta derivanti dagli scavi dovra'
essere effettuato utilizzando siti autorizzati, privilegiando a
parita' di idoneita' quelli piu' prossimi all'area di realizzazione al
fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto;
10) resta fermo che la realizzazione del progetto in esame e'
subordinata al rilascio da parte delle Autorita' competenti di tutte
le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
b) di trasmettere la presente delibera alla proponente Provincia di
Ravenna - Settore Lavori pubblici, al Comune di Massa Lombarda, al
Comune di Conselice, al Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale, all'Autorita' di Bacino del Reno e all'ARPA - Sezione
provinciale di Ravenna, all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.