DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n. 1016
Attuazione dell'art. 5, primo comma della Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4 recante "Disciplina degli accertamenti della disabilita'. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante "Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
Amministrazione", convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1,
Legge 9 marzo 2006, n.80, ove all'art. 6, 1 comma, si e' demandato
alle Regioni l'adozione di "disposizioni dirette a semplificare e
unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1
della Legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidita' civile, la
cecita', la sordita', nonche' quelle per l'accertamento dell'handicap
e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle
apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli
ambiti nei quali e' previsto un accertamento legale";
- la L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, recante "Disciplina degli
accertamenti della disabilita'. Ulteriori misure di semplificazione ed
altre disposizioni in materia sanitaria e sociale", con la quale si
e', tra l'altro, prevista una disciplina unitaria del percorso di
riconoscimento della disabilita', al fine di superare l'attuale
frammentazione della organizzazione degli accertamenti riguardanti le
condizioni di invalidita', cecita' e sordita' civili, dell'handicap di
cui alla Legge 104/92 e successive modifiche e al DPCM 185/06, nonche'
le condizioni per l'inserimento lavorativo delle persone con
disabilita' ai sensi della Legge 68/99.
atteso che nella relazione di accompagnamento al progetto di legge di
cui alla propria deliberazione 1171/07, si sottolineava come la
proposta di legge regionale si ponesse l'obiettivo di unificare la
eterogenea disciplina delle relative procedure prevedendone la
semplificazione anche tramite un'unica valutazione della disabilita',
effettuata da un'apposita Commissione, piu' snella, ma composta in
modo tale da assicurarne comunque una competenza multidisciplinare,
deputata a valutare i profili socio-sanitari dei bisogni, a cui gli
operatori dei servizi pubblici territoriali competenti partecipano in
orario di lavoro e nell'esercizio delle proprie competenze
istituzionali, in particolare attraverso:
- un'unica domanda, presentata in forma contestuale dalla persona
interessata per tutte le condizioni di disabilita';
- la riunificazione in un'unica Commissione aziendale dei numerosi
organismi gia' titolari delle funzioni previste per l'accertamento
delle condizioni stabilite;
- la determinazione di tempi certi ed uniformi per l'effettuazione
degli accertamenti necessari;
- le alternative a disposizione del cittadino interessato nel caso di
mancata condivisione del giudizio della Commissione;
ritenuto di dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 5, primo
comma, della citata L.R. 4/08 circa la necessita' di rendere coerente
l'esercizio delle funzioni di accertamento e di valutazione della
disabilita', facenti capo alle Aziende USL con i principi di
semplificazione sopra richiamati attraverso l'approvazione di n. 8
specifici allegati alla presente deliberazione, di cui costituiscono
parte sostanziale ed integrante, concernenti le modalita' di
presentazione della domanda e di espletamento degli accertamenti,
riguardanti:
a) il modello unico di domanda di riconoscimento della disabilita'
presentata dall'interessato;
b) le certificazioni mediche da allegare alla prima istanza e alla
eventuale domanda di adeguamento della valutazione, individuando gli
elementi essenziali che esse devono contenere;
c) la documentazione sanitaria (esami clinici, strumentali e di
laboratorio) da produrre per documentare le patologie e i relativi
deficit funzionali gia' certificati;
d) i compiti della segreteria amministrativa a supporto delle funzioni
di accertamento;
e) le indicazioni operative ai fini dell'informatizzazione delle
procedure di accertamento e di valutazione della disabilita';
f) le modalita' di svolgimento delle visite per delega e di
effettuazione delle visite domiciliari;
g) le modalita' di presentazione dell'istanza di riesame e
dell'espletamento dei relativi accertamenti
h) le modalita' e gli obiettivi per l'eventuale contenimento dei tempi
di attesa per l'effettuazione degli accertamenti;
ritenuto, al fine di rendere coerente l'esercizio delle funzioni di
accertamento e di valutazione della disabilita' facenti capo alle
Aziende USL con i principi di semplificazione sopra richiamati,
facilitando, in tal modo, l'accesso a tutti i percorsi agevolanti e di
integrazione anche alle procedure riguardanti l'accertamento delle
condizioni di disabilita', di dare attuazione a quanto stabilito
dall'articolo 3, ottavo comma, della citata L.R. 4/08 circa la
necessita' di far partecipare alle Commissioni di accertamento della
disabilita' gli operatori sanitari e sociali dei servizi pubblici
territoriali competenti in orario di lavoro e nell'esercizio delle
proprie competenze istituzionali, definendo, di conseguenza, l'entita'
dei compensi, da corrispondere ai soli medici rappresentanti delle
associazioni di categoria dei richiedenti, nella misura di una quota
fissa pari a Euro 30,00 per la partecipazione a ogni seduta della
Commissione, maggiorata da una quota pari a Euro 3,00 per ogni persona
effettivamente valutata;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Leonida Grisendi,
ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute Giovanni
Bissoni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per quanto in premessa esposto e che qui si richiama
integralmente, gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quali parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di stabilire l'entita' dei compensi, da corrispondere ai soli
medici rappresentanti delle associazioni di categoria dei richiedenti,
nella misura di una quota fissa pari a Euro 30,00 per la
partecipazione a ogni seduta della Commissione, maggiorata da una
quota pari a Euro 3,00 per ogni persona effettivamente valutata;
3) di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli
allegati, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)