CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 12 dicembre 2007, n. 451

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6, comma 1, della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 febbraio 2006, depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 2006

In nome del popolo italiano la Corte Costituzionale composta dai
signori:
Franco Bile, Presidente; Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo
De Siervo, Paolo Maddalena, Alfio Finocchiaro, Alfonso Quaranta,
Franco Gallo, Luigi Mazzella, Gaetano Silvestri, Sabino Cassese,
Giuseppe Tesauro, Paolo Maria Napolitano, Giudici;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6, comma
1, della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23
(Disposizioni in materia tributaria), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 17 febbraio 2006,
depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006 ed iscritto al n. 24 del
Registro ricorsi 2006;
visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;
udito nell'udienza pubblica del 20 novembre 2007 il Giudice relatore
Franco Gallo;
uditi l'avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Rosaria Russo Valentini per la
Regione Emilia-Romagna;
RITENUTO IN FATTO
1) Con ricorso notificato il 17 febbraio 2006 e depositato il 21
successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ha promosso questioni di
legittimita' costituzionale:
a) dell'art. 5 della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre
2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della
Costituzione, in relazione all'allegato 1, tariffa C, del DPR 5
febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche), e successive modificazioni;
b) dell'art. 6, comma 1 della medesima legge regionale, per violazione
degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) ed "i)" (recte: l), e
119 Cost.
1.1) Il ricorrente censura, in primo luogo, il citato art. 5 della
citata Legge regionale Emilia-Romagna n. 23 del 2005, nella parte in
cui stabilisce che "rientrano nella classificazione prevista
nell'Allegato 1, tariffa C del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a
scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione siano
state apposte le annotazioni previste nello stesso decreto".
Il Presidente del Consiglio dei ministri premette, al riguardo, che la
tassa automobilistica regionale, in quanto istituita e disciplinata da
norme statali (cioe' dal menzionato DPR n. 39 del 1959 e successive
modificazioni; nonche' dall'art. 17, comma 10 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449, recante "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica"), non costituisce un "tributo proprio" delle Regioni, nel
senso di cui al vigente art. 119 Cost., e che, pertanto, deve
ritenersi a queste precluso modificarne la disciplina sostanziale, se
non nei limiti previsti dalla legge statale. Poiche' la disposizione
regionale impugnata estende a tutti gli autoveicoli adibiti a scuola
guida l'agevolazione tributaria prevista dalla normativa statale per
le sole autovetture aventi la suddetta destinazione (Allegato 1,
tariffa C del DPR n. 39 del 1953: "alla tassa (. . .) si applicano le
seguenti riduzioni: (. . .) per le autovetture adibite a scuola guida:
riduzione del 40 per cento (. . .)"), il legislatore regionale -
conclude la difesa erariale - avrebbe esercitato una potesta'
normativa che non gli compete, in violazione degli evocati parametri
costituzionali (artt. 117, secondo comma, lettera e, 119 Cost.).
1.2) Il ricorrente censura, in secondo luogo, l'art. 6, comma 1, della
medesima legge regionale, nella parte in cui, aggiungendo un ulteriore
comma al comma 1 dell'art. 7-bis della Legge della Regione
Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), dispone che il
termine di decadenza per l'accertamento delle violazioni previste
dalla disciplina statale e regionale sul deposito in discarica dei
rifiuti solidi decorre, "nel caso in cui venga esercitata l'azione
penale", dal "passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
giudizio penale", invece che dalla data di commissione della
violazione.
La difesa erariale afferma che la censurata disposizione - nel
differire la decorrenza del termine decadenziale per l'accertamento
delle violazioni tributarie sino al momento della formazione del
giudicato penale - risulterebbe innanzitutto intrinsecamente
irrazionale e, pertanto, violerebbe l'art. 3 Cost., sia perche'
sarebbe applicabile in ogni caso di esercizio dell'azione penale e,
quindi, anche nell'ipotesi in cui il procedimento penale non ha ad
oggetto gli stessi fatti costitutivi della violazione tributaria
ovvero fatti dal cui accertamento dipende quello di detta violazione;
sia perche' non sarebbe, invece, applicabile allorche' la sentenza che
definisce il giudizio penale non e' suscettibile di "passare in
giudicato" (come nell'ipotesi di sentenza di non luogo a procedere, ai
sensi dell'art. 425 del Codice di procedura penale); sia, infine,
perche' esporrebbe ingiustificatamente il contribuente alla potesta'
sanzionatoria tributaria per un periodo non predeterminato, posto che
la pendenza del procedimento penale non sospende i poteri di
accertamento e di controllo dell'Amministrazione finanziaria, e che
non sussiste alcuna pregiudizialita' penale rispetto all'accertamento
tributario (dati i limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato penale
derivanti dall'art. 654 Cod. proc. penale e dato il costante
insegnamento giurisprudenziale che esclude l'automatica estensione
degli effetti vincolanti della sentenza penale irrevocabile all'azione
accertatrice dell'Ufficio tributario: Cass. n. 10945 del 2005 e n.
9109 del 2002).
Con riferimento agli ulteriori parametri evocati (artt. 117, secondo
comma, lettere e e l, e 119 Cost.), il Presidente del Consiglio dei
ministri premette che il tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi (al pari della tassa automobilistica regionale
oggetto della precedente censura), in quanto istituito da una Legge
statale (art. 3, comma 24 della Legge 18 dicembre 1995, n. 549), non
costituisce un "tributo proprio" delle Regioni, nel senso di cui al
vigente art. 119 Cost., e, pertanto, a queste e' precluso modificare
la disciplina sostanziale del tributo, se non nei limiti previsti
dalla legge statale. Su tale premessa, l'Avvocatura dello Stato
afferma che l'impugnata disposizione di legge regionale si pone in
contrasto sia con i poteri attribuiti dalla Legge statale al
legislatore regionale in ordine al predetto tributo speciale - perche'
il comma 34 del citato art. 3 della Legge n. 549 del 1995 si
limiterebbe a rimettere alle Regioni solo "la regolamentazione degli
aspetti gestionali e applicativi della procedura di accertamento" del
tributo -; sia con i principi generali del sistema tributario statale,
al quale compete in via esclusiva disciplinare i rapporti tra
procedimento amministrativo tributario e processo penale. In
particolare, secondo, il ricorrente, la violazione degli evocati
parametri costituzionali deriverebbe dal contrasto tra l'impugnata
disposizione ed il principio generale espresso dalla normativa
statale, in base al quale il termine previsto per l'accertamento delle
violazioni tributarie opera "indipendentemente ed a prescindere dalla
pendenza e tanto piu' dall'esito dell'eventualmente coesistente
procedimento penale, come tale necessariamente irrilevante ai fini
della decorrenza del predetto termine". Il ricorrente afferma che
tale, principio, desumibile gia' dall'art. 20 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 (disposizione dettata in tema di termine per
l'"irrogazione" delle sanzioni amministrative tributarie), sarebbe
stato poi ribadito, in materia di imposte sui redditi e di IVA, dagli
artt. 20 e 21 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (i quali
stabiliscono, rispettivamente, che il provvedimento di accertamento
tributario ed il processo tributario non possono essere sospesi per la
pendenza di un procedimento penale e che le sanzioni amministrative
relative alle violazioni tributarie oggetto di notizia di reato sono
comunque irrogate dall'ufficio finanziario).
2) Si e' costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna, la quale ha
concluso per il rigetto della "sollevata questione" di legittimita'
costituzionale, in quanto "inammissibile ed infondata", precisando,
con successive memorie, di chiedere il rigetto della prima questione
di legittimita' costituzionale e la dichiarazione di cessazione della
materia del contendere relativamente alla seconda.
2.1) Con riguardo alla prima questione, avente ad oggetto la tassa
automobilistica regionale, la resistente assume che:
a) il disposto dell'Allegato 1, tariffa C, del DPR n. 39 del 1953,
invocato dal ricorrente quale norma interposta, va inteso, in base ad
una interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso che la
riduzione della tassa compete non solo alle "autovetture" adibite a
scuola guida (come risulterebbe in base alla lettera di detta
disposizione), ma anche a tutti gli autoveicoli aventi la medesima
destinazione, pena la violazione dell'art. 3 Cost., e cio' perche'
"ricondurre gli autoveicoli adibiti a scuola guida al medesimo regime
impositivo applicabile ai mezzi di trasporto destinati ad attivita'
produttive e commerciali, e correlativamente differenziare l'importo
della tassazione solo per le autovetture, significherebbe introdurre
nell'ordinamento una inammissibile ed illegittima disparita' di
trattamento fiscale in danno di operatori economici che svolgono
attivita' oggettivamente diversa";
b) rientra nei poteri delle Regioni (come si desumerebbe anche
dall'art. 11, comma 1, della Legge n. 212 del 2000, in tema di
interpello da parte del contribuente in ordine alla corretta
interpretazione di disposizioni tributarie) chiarire la portata
applicativa delle disposizioni in materia tributaria, anche attraverso
una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni
dettate dal legislatore statale e intervenire, attraverso atti
legislativi e regolamentari, per sanare situazioni di ingiustizia
sostanziale e disparita' di trattamento derivanti da una irragionevole
applicazione di norme di legge statali;
c) la norma regionale impugnata, uniformando il trattamento fiscale
degli autoveicoli adibiti a scuola guida a quello delle autovetture
destinate alla medesima funzione e riconoscendo espressamente una
agevolazione tributaria che gia' necessariamente doveva considerarsi
come il portato della lettura ragionevole e costituzionalmente
orientata dell'allegato 1, tariffa C, del DPR n. 39 del 1953, ha
"colmato un vuoto legislativo" senza operare alcuna modifica della
disciplina del tributo come configurato dal legislatore statale e,
pertanto, non eccede dalla competenza legislativa della Regione, quale
fissata, in materia di tassa automobilistica regionale, dall'art. 17,
comma 10, della Legge n. 449 del 1997 e dagli artt. 117 e 119 Cost.
2.2) Con riguardo alla seconda questione, avente ad oggetto il tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, la
resistente eccepisce l'intervenuta cessazione della materia del
contendere, perche' la disposizione impugnata e' stata abrogata
dall'art. 4 della Legge della Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006,
n. 19 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 185 del 20 dicembre 2006 ed entrata in
vigore il 21 dicembre 2006.
3) All'udienza di discussione, la Regione resistente ha prodotto un
documento a firma del Direttore generale centrale degli Affari
istituzionali e legislativi della Giunta della Regione Emilia-Romagna,
datato 16 novembre 2007, attestante che il censurato art. 6, comma 1,
della Legge regionale n. 23 del 2005 "non ha prodotto alcun effetto
sui rapporti tributari in essere". Sul punto, la difesa erariale ha
dichiarato, nella stessa udienza, che la questione "si puo' ritenere
superata".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il Presidente del Consiglio dei ministri, denuncia
l'illegittimita' costituzionale:
a) dell'art. 5 della Legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre
2005, n. 23 (Disposizioni in materia tributaria), pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 167 del 22 dicembre 2005, per
violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della
Costituzione, in relazione, all'allegato 1, tariffa C, del DPR 5
febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche), e successive modificazioni;
b) dell'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale, per
violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) ed "i)"
(recte: l) e 119 Cost. Il ricorrente propone, pertanto, due distinte
questioni di legittimita' costituzionale, che vanno esaminate
separatamente.
2 - La prima questione proposta riguarda l'art. 5 della suddetta legge
regionale, il quale, nello stabilire che "rientrano nella
classificazione prevista nell'Allegato 1, tariffa C, del DPR 5
febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida, a condizione
che sulla licenza di circolazione siano state apposte le annotazioni
previste nello stesso decreto", estende a tutti gli autoveicoli
adibiti a scuola guida l'agevolazione tributaria prevista dal citato
allegato 1, tariffa C, del DPR n. 39 del 1953 per le sole autovetture
adibite allo stesso scopo. Ad avviso del ricorrente, la disposizione
impugnata, estendendo la suddetta agevolazione a casi non previsti
dalla normativa statale, eccederebbe i limiti fissati in materia dal
legislatore, statale al legislatore regionale, il quale, pertanto,
avrebbe esercitato una potesta' normativa che non gli compete, cosi'
incorrendo nella violazione degli evocati parametri costituzionali
(artt. 117, secondo comma, lettera e, e 119 Cost).
La questione e' fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di ripartizione
delle competenze legislative concernenti la tassa automobilistica
regionale, il legislatore statale, pur attribuendo alle Regioni ad
autonomia ordinaria il gettito della tassa ed un limitato potere di
variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che
l'attivita' amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il
recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, non ha
tuttavia devoluto a dette Regioni il potere di disciplinare gli altri
elementi costitutivi del tributo. In questo quadro normativo, quindi,
la tassa automobilistica non puo' definirsi come "tributo proprio
della Regione", ai sensi del combinato disposto degli artt. 117,
quarto comma, e 119, secondo comma, Cost., dal momento che il gettito
della tassa e' stato "attribuito" alle Regioni, ma la disciplina di
detto tributo non rientra nella competenza legislativa residuale alle
stesse riservata dall'art. 117, quarto comma, Cost. Si deve quindi
confermare il principio, costantemente affermato da questa Corte, per
cui "allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse
automobilistiche rientra nella competenza esclusiva dello Stato in
materia di tributi erariali", ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione (sentenze n. 455 del 2005; n. 311, n.
297 e n. 296 del 2003).
Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente
illegittime, perche' invasive della esclusiva competenza, dello Stato,
norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa automobilistica
(sentenze n. 455 del 2005 e n. 296 del 2003) o modificavano la
disciplina dei termini per l'accertamento del tributo (sentenze numeri
296, 297 e 311 del 2003).
L'impugnato art. 5 della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2005
prevede per i veicoli adibiti a scuola guida casi di riduzione (nella
misura del 40 per cento del tributo) della tassa automobilistica non
contemplati dalla norma statale (allegato 1, tariffa C, del DPR n. 39
del 1953). Quest'ultima, infatti, consente di applicare la suddetta
agevolazione fiscale solo alle autovetture adibite a scuola guida e
cioe' ai veicoli a motore, destinati a tale scopo, con almeno quattro
ruote e diversi dai motoveicoli, destinati al trasporto di persone,
aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (art. 54,
comma 1, lettera a, del nuovo codice della strada). La norma
regionale, invece, estende l'agevolazione a tutti gli autoveicoli
adibiti a scuola guida, anche se diversi dalle autovetture quali
definite dal codice della strada (e quindi, ad esempio, anche agli
autobus, agli autoveicoli per trasporto promiscuo, agli autocarri, ai
trattori stradali, agli autotreni ed altro). La norma regionale
impugnata interviene, dunque, su aspetti della disciplina sostanziale
del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato.
A tale conclusione la Regione resistente ha obiettato che la norma
impugnata avrebbe portata soltanto interpretativa, in quanto si
limiterebbe a fornire una doverosa interpretazione secundum
Constitutionem della norma statale, la quale, se diversamente
interpretata, escluderebbe irragionevolmente, in violazione dell'art.
3 Cost., l'applicazione dell'agevolazione fiscale agli autoveicoli
adibiti a scuola guida diversi dalle "autovetture". L'obiezione e',
pero', infondata, perche' la Regione non potrebbe mai eccedere i
limiti della propria competenza legislativa intervenendo, con legge
interpretativa o innovativa, su una legge statale, neppure adducendo
la violazione, da parte di detta legge statale, di norme
costituzionali (nella specie, addirittura diverse da quelle che
regolano l'attribuzione della competenza legislativa dello Stato e
delle Regioni).
3 - La seconda questione ha ad oggetto l'art. 6, comma 1, della citata
legge regionale n. 23 del 2005, il quale, aggiungendo il comma 7-bis
all'art. 1-bis della legge della Regione Emilia-Romagna 19 agosto
1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti solidi), dispone che il termine di decadenza per
l'accertamento delle violazioni previste dalla disciplina statale e
regionale sul deposito in discarica dei rifiuti solidi decorre, "nel
caso in cui venga esercitata l'azione penale", dal "passaggio in
giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale", invece che
dalla data di commissione della violazione.
Al riguardo, va pero' rilevato che sono venute meno le ragioni della
controversia.
Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, la
disposizione impugnata e' stata abrogata dall'art. 4 della Legge della
Regione Emilia-Romagna 20 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in
materia tributaria), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
n. 185 del 20 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 21 dicembre 2006.
La Regione resistente, con documento prodotto in udienza e datato 16
novembre 2007, ha inoltre precisato che la medesima disposizione
censurata, "sin dal momento della sua entrata in vigore e fino al
momento della sua abrogazione, non ha prodotto alcun effetto sui
rapporti tributari in essere". Poiche' la stessa difesa erariale ha
affermato in udienza che, a seguito di tali dichiarazioni della
resistente, la questione "si puo' ritenere superata", deve constatarsi
che e' venuto meno l'interesse del ricorrente a coltivare il ricorso e
pertanto, in accoglimento della richiesta della Regione e in
conformita' alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi
cessata la materia del contendere, (ex plurimis, sentenza n. 289 del
2007; ordinanza n. 41 del 2007).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della Legge della
Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2005, n. 23 (Disposizioni in
materia tributaria), in relazione all'Allegato 1, tariffa C, del DPR 5
febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche), e successive modificazioni, nella parte in cui
stabilisce che "rientrano nella classificazione prevista nell'Allegato
1, tariffa C, del DPR 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi
sulle tasse automobilistiche) gli autoveicoli adibiti a scuola guida,
a condizione che sulla licenza di circolazione siano state apposte le
annotazioni previste nello stesso decreto";
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, della medesima legge
regionale, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettere e) e l), e 119
della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 12 dicembre 2007.
IL PRESIDENTE	IL REDATTORE
Franco Bile	(firma illeggibile)
IL CANCELLIERE
Maria Rosaria Fruscella
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2007

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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