REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 della Legge 6 aprile 2004, n. 101, e' il
seguente:
"Art. 3 - Portata di applicazione
Il presente Trattato verte sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il testo dell'art. 2 del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, e' il seguente:
"Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente Trattato, i termini che seguono hanno il
significato indicato nel presente articolo. Nelle definizioni non
rientra il commercio internazionale dei prodotti.
Per "conservazione in situ" si intende la conservazione degli
ecosistemi e degli habitat naturali, nonche' il mantenimento e la
ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nel loro ambiente
naturale e, nel caso delle specie vegetali coltivate, nell'ambiente in
cui si sono sviluppate le loro caratteristiche distintive.
Per "conservazione ex situ" si intende la conservazione delle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura al di fuori del loro
ambiente naturale.
Per "risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura" si
intende il materiale genetico d'origine vegetale che abbia un valore
effettivo o potenziale per l'alimentazione e l'agricoltura.
Per "materiale genetico" si intende il materiale d'origine vegetale,
compreso il materiale di riproduzione e di moltiplicazione vegetativa,
contenente unita' funzionali dell'eredita'.
Per "varieta'" si intende un insieme vegetale, appartenente a un taxon
botanico della piu' piccola categoria conosciuta, definito
dall'espressione riproducibile delle sue caratteristiche distintive e
di altre caratteristiche genetiche.
Per "raccolta ex situ" si intende una raccolta di risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura conservate al di
fuori del loro ambiente naturale.
Per "centro d'origine" si intende una zona geografica in cui una
specie vegetale, coltivata o selvatica, ha sviluppato per la prima
volta le sue caratteristiche distintive.
Per "centro di diversita' vegetale" si intende una zona geografica
caratterizzata da un alto livello di diversita' genetica per le specie
coltivate in condizioni in situ.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversita'
(1992) ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (che concerne
"Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con
annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992") e' il seguente:
"(omissis)
j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispettera',
preservera' e manterra' le conoscenze, le innovazioni e le prassi
delle comunita' indigene e locali che incarnano stili di vita
tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della
diversita' biologica e favorira' la loro piu' ampia applicazione con
l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze,
innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici
derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e
prassi;
(omissis).".
2) Il testo dell'art. 9 del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, e' il seguente:
"Art. 9 - Diritti degli agricoltori
9.1. Le Parti contraenti riconoscono l'enorme contributo che le
comunita' locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le regioni del
mondo, in particolare quelli dei centri di origine e di diversita'
delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare
alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche
che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola nel
mondo intero.
9.2. Le Parti contraenti convengono che, per quanto attiene alle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, la
realizzazione dei diritti degli agricoltori spetta ai governi. In
funzione delle proprie esigenze e priorita', ogni Parte contraente
deve, se necessario, e salvo quanto previsto dalla normativa
nazionale, adottare apposite misure per proteggere e promuovere i
diritti degli agricoltori e per garantire, tra l'altro:
a) la protezione delle conoscenze tradizionali che presentino un
interesse per le risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura;
b) il diritto di partecipare equamente alla ripartizione dei vantaggi
derivanti dall'utilizzazione delle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura;
c) il diritto di partecipare all'adozione di decisioni, a livello
nazionale, sulle questioni relative alla conservazione e all'uso
sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura.
9.3. Fatta salva la legislazione nazionale, nessuna disposizione del
presente articolo comporta una limitazione del diritto degli
agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o
materiale di moltiplicazione.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 3
1) Il testo degli artt. 22 e 23 della legge regionale 27 maggio 1994,
n. 24, e' il seguente:
"TITOLO III - DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE
CAPO I - Organi collegiali
Art. 22 - Nozione e ambito di applicazione
1. Ai fini del presente Capo per organi collegiali si intendono quelli
alla cui titolarita' sono preposti piu' soggetti e ai quali la legge o
il regolamento attribuiscono funzioni di amministrazione attiva o
consultiva.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano in assenza di
specifiche diverse disposizioni della legge istitutiva o dei
regolamenti interni degli organi collegiali.
3. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli organi
fondamentali della Regione e agli organi in cui si articola il
Consiglio regionale.
Art. 23 - Durata e funzionamento dei Collegi
1. I Collegi durano in carica quattro anni.
2. Il Presidente del Collegio convoca le sedute, determinando l'ordine
del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo
dei componenti. Egli presiede il loro svolgimento, assegnando la
parola e ponendo in votazione le deliberazioni.
3. Il segretario, scelto tra dipendenti regionali, cura l'attuazione
di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento
e, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni.
4. Il Collegio delibera con la presenza di almeno la meta' degli
aventi diritto al voto. Sono fatte salve le regole relative al
funzionamento dei Collegi in sede di esame di piani, programmi e atti
di indirizzo a carattere generale.
5. Se una questione all'ordine del giorno e' stata rinviata per
mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per
trattare dello stesso oggetto il Collegio puo' deliberare validamente
purche' siano presenti almeno 1/4 dei componenti (con arrotondamento
all'unita' superiore) e comunque non meno di due. Della circostanza
dev'essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.
6. Ove la legge o il regolamento interno non rendano decisivo il voto
del Presidente la parita' dei voti equivale al rigetto della
proposta.
7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano ai Collegi che,
per la loro natura, debbano necessariamente deliberare con la presenza
di tutti i loro componenti.".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3,
e' il seguente:
"Art. 2 - Autorizzazione regionale
1. Le attivita' di produzione e commercio dei vegetali e prodotti
vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al
possesso di apposita autorizzazione.
2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale
competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge
denominata struttura fitosanitaria regionale.
3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione,
comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere
ceduti a terzi a qualunque titolo, con l'esclusione di coloro che
moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita'
sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di
propagazione vegetale, escluse le sementi se gia' confezionate ed
etichettate da altri;
c) gli importatori da paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali
o di altri materiali comprese le sementi, di cui all'allegato V, parte
B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita', con sedi operative nel
territorio regionale;
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di
spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o
frutti di agrumi;
e) i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di
patate;
f) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui
all'allegato V, parte A, della direttiva 2000/29/CE, con sedi
operative nel territorio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f), possono
esercitare l'attivita' a decorrere dalla data di presentazione della
richiesta di autorizzazione.
5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre
piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle
sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno
della propria azienda deve preventivamente presentare alla struttura
fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie e i
quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la
relativa collocazione.
6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori
di piccoli quantitativi di vegetali destinati a superfici di limitata
estensione, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria
regionale.
7. L'autorizzazione e' personale e decade in caso di morte del
titolare o di variazione di titolarita' dell'impresa che implichi la
modifica del numero di partita IVA. Qualora, dopo la decadenza
dell'autorizzazione, l'attivita' prosegua, il successore a titolo
universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova
domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal subentro.
L'attivita' puo' proseguire fino al rilascio della nuova
autorizzazione o al diniego; possono altresi' essere utilizzate fino
ad esaurimento le confezioni, le etichette o altri documenti
riportanti il precedente numero di autorizzazione.
8. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 7, la struttura
fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale puo' essere
commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del
subentro.".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40, e' il seguente:
"CAPO III - Leggi di spesa e legge finanziaria
Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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