REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 2008, n. 1

TUTELA DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETA' LOCALI DI INTERESSE AGRARIO DEL TERRITORIO EMILIANO-ROMAGNOLO

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Finalita' e norme generali
Art.	1 -  Finalita'
Art.	2 -  Definizioni ed ambiti applicativi
Art.	3 -  Patrimonio delle risorse genetiche
Art.	4 -  Linee guida di intervento
CAPO II - Repertorio regionale ed altri strumenti di conservazione,
tutela e salvaguardia
Art.	5 -  Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche
agrarie
Art.	6 -  Iscrizione al Repertorio regionale
Art.	7 -  Registro anagrafico
Art.	8 -  Funzioni e composizione della Commissione
tecnico-scientifica
Art.	9 -  Conservazione ex situ delle risorse genetiche
Art.	10 -  Agricoltori custodi
Art.	11 -  Rete di conservazione tutela e salvaguardia
Art.	12 -  Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico e
riproduzione animale
Art.	13 -  Conservazione della memoria storica
Art.	14 -  Criteri di attuazione
CAPO III - Disposizioni finali
Art.	15 -  Trattamento di dati personali
Art.	16 -  Norma finanziaria
CAPO I
Finalita' e norme generali
Art. 1
Finalita'
1. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge del 6 aprile 2004, n. 101
(Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura), la Regione
Emilia-Romagna, nell'ambito delle politiche di sviluppo, promozione e
salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di
qualita', favorisce e promuove la tutela delle varieta' e razze locali
di interesse agrario, al fine di garantire la conservazione e la
valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura caratteristiche del proprio territorio.
2. Le varieta' e le razze locali appartengono al patrimonio naturale
di interesse agrario e zootecnico dell'Emilia-Romagna.
3. La Regione Emilia-Romagna promuove e garantisce l'utilizzazione
collettiva del patrimonio di varieta' e razze locali di interesse
agrario, ovvero delle risorse genetiche autoctone, attraverso la Rete
di conservazione tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11 della
presente legge.
4. La Regione assume iniziative dirette e favorisce iniziative
pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione
delle varieta' e razze locali di interesse agrario, con particolare
riguardo per quelle a rischio di erosione.
5. La Regione, mediante appositi programmi d'intervento, stabilisce e
incentiva le attivita' e le iniziative di cui al comma 4 del presente
articolo, determina i criteri e le modalita' di attuazione.
Art. 2
Definizioni ed ambiti applicativi
1. Ai fini della presente legge sono considerate risorse genetiche
indigene di interesse agrario:
a) razze, varieta', popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del
territorio emiliano-romagnolo;
b) razze, varieta', popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di
origine esterna al territorio emiliano-romagnolo sono stati introdotti
da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura
regionale;
c) razze, varieta', popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere
precedenti, attualmente scomparsi dal territorio regionale e
conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali,
banche del germoplasma pubbliche o private, Universita' e centri di
ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un
interesse a favorirne la reintroduzione.
2. Ai fini della presente legge valgono le definizioni contenute
nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Per conservazione
in situ si intende anche la conservazione delle risorse genetiche in
azienda (on farm).
3. Ai fini della presente legge, per ambito locale si intende la parte
del territorio regionale in cui e' o era presente una determinata
risorsa genetica.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono definiti
i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al
comma 1 del presente articolo, possono essere definite a rischio di
erosione genetica.
Art. 3
Patrimonio delle risorse genetiche
1. Fermi restando i diritti degli agricoltori su ogni pianta o animale
iscritti nel Repertorio di cui all'articolo 5, la Regione riconosce il
patrimonio di conoscenze, innovazioni e pratiche delle comunita'
locali, rilevanti per la conservazione e la valorizzazione delle
diversita' biologiche presenti nel territorio, ne promuove una piu'
vasta applicazione anche con il consenso dei detentori di tale
patrimonio, favorendo l'equa ripartizione dei benefici derivanti
dall'utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e pratiche
all'interno delle medesime comunita' locali, in attuazione
dell'articolo 8j della Convenzione di Rio sulla Biodiversita' (1992),
ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 e dell'articolo 9 del
Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura.
Art. 4
Linee guida di intervento
1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione
tecnico-scientifica di cui all'articolo 8, approva linee guida di
intervento per le attivita' inerenti la tutela delle risorse genetiche
di interesse agrario.
2. Sulla base delle linee guida di cui al comma 1 del presente
articolo, la Regione:
a) provvede, tramite affidamento a soggetti pubblici o privati di
comprovata esperienza, allo studio ed al censimento su tutto il
territorio regionale della biodiversita' animale e vegetale di razze e
varieta' locali di interesse agrario;
b) favorisce iniziative a carattere pubblico e privato tendenti alla
conoscenza, alla tutela ed alla conservazione della biodiversita'
indigena di interesse agrario, alla diffusione delle conoscenze e
delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varieta' e razze
locali, in particolare quelle soggette a rischio di erosione
genetica;
c) definisce iniziative specifiche e prioritarie volte alla tutela, al
miglioramento ed alla valorizzazione delle varieta' e razze locali,
nonche' alla loro riproduzione e messa a disposizione degli
agricoltori custodi.
CAPO II
Repertorio regionale ed altri strumenti
di conservazione, tutela e salvaguardia
Art. 5
Repertorio volontario regionale
delle risorse genetiche agrarie
1. Al fine di consentire la tutela delle risorse genetiche indigene,
e' istituito il Repertorio volontario regionale, suddiviso in sezione
animale e vegetale, al quale sono iscritti razze, varieta',
popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale di cui
all'articolo 2.
2. La sezione animale del Repertorio e' disciplinata in coordinamento
con la normativa nazionale vigente relativa ai Libri genealogici o
Registri anagrafici istituiti per le singole razze.
3. Il Repertorio regionale e' organizzato secondo criteri e
caratteristiche che consentono l'omogeneita' e la confrontabilita' con
analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed
internazionale.
4. Il Repertorio delle risorse genetiche e' pubblico ed e' gestito
dalla direzione generale competente in materia di agricoltura ed e'
consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.
Art. 6
Iscrizione al Repertorio regionale
1. Possono fare proposte di iscrizione enti ed istituzioni
scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e
singoli cittadini. Alla proposta di iscrizione deve essere allegata
una scheda tecnica corredata di tutta la documentazione a supporto per
ciascuna risorsa genetica.
2. La Regione puo', altresi', provvedere direttamente alla iscrizione
al Repertorio di risorse genetiche autoctone, avvalendosi per la
redazione delle relative schede della collaborazione di esperti di
comprovata esperienza nel settore.
3. L'iscrizione e' comunque subordinata all'istruttoria ed al parere
favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo
8.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 sono
disciplinate le modalita' e le procedure per l'iscrizione al
Repertorio.
Art. 7
Registro anagrafico
1. Al fine di tutelare le razze e le specie zootecniche iscritte nel
Repertorio di cui all'articolo 6 e non disciplinate dalla normativa
comunitaria o nazionale, possono essere istituiti Registri anagrafici
regionali.
2. I criteri e le modalita' per l'applicazione di quanto e' previsto
al comma 1 del presente articolo sono definiti con la deliberazione
della Giunta di cui all'articolo 14.
Art. 8
Funzioni e composizione
della Commissione tecnico-scientifica
1. La Commissione tecnico-scientifica e' organo consultivo e
propositivo della Giunta regionale. Essa ha il compito di:
a) esprimere parere in merito all'iscrizione e alla cancellazione dal
Repertorio regionale delle risorse genetiche di cui all'articolo 5, in
base ai criteri definiti dalla deliberazione di Giunta di cui
all'articolo 14;
b) esprimere parere sulle linee guida di intervento di cui
all'articolo 4;
c) proporre le priorita' e le tipologie di intervento relative alle
risorse genetiche.
2. La Commissione tecnico-scientifica, coordinata dalla struttura
regionale competente, e' istituita con apposito atto della Giunta
regionale. Essa e' composta da:
a) due funzionari della Direzione generale Agricoltura esperti della
materia, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un esperto di agrobiodiversita';
c) tre esperti del settore vegetale;
d) due esperti del settore zootecnico;
e) un esperto di conservazione di risorse naturali;
f) un esperto delle associazioni di volontariato che si occupano di
documentazione appartenenti al sistema bibliotecario nazionale.
3. La Commissione, in base alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli
organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale), si
dota di apposito regolamento per il suo funzionamento interno.
4. Ai componenti esterni alla Regione e' riconosciuto un compenso di
Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente
sostenute nei limiti della normativa vigente. La partecipazione dei
dipendenti regionali alla Commissione non comporta oneri a carico
della Regione.
Art. 9
Conservazione ex situ delle risorse genetiche
1. Al fine di garantire la salvaguardia mediante la conservazione ex
situ delle varieta' e razze locali, la Regione individua appositi
soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nel settore e
dotati di idonee strutture tecnico-organizzative cui affidare la
tutela e la conservazione ex situ delle risorse genetiche iscritte nel
Repertorio regionale.
2. L'affidamento e le modalita' di funzionamento delle strutture per
la conservazione ex situ sono disciplinate dalla deliberazione di
Giunta di cui all'articolo 14.
3. I soggetti individuati svolgono tutte le attivita' dirette a
salvaguardare il materiale da loro conservato da qualsiasi forma di
contaminazione, alterazione e distruzione.
4. Nelle strutture individuate ai sensi del comma 2 del presente
articolo confluiscono le risorse genetiche indigene iscritte nel
Repertorio regionale.
5. Presso la Direzione generale competente in materia di agricoltura
e' tenuto il registro pubblico informatizzato delle risorse genetiche
presenti nelle strutture che si occupano di conservazione ex situ,
consultabile anche attraverso strumenti informatici e telematici.
Art. 10
Agricoltori custodi
1. Ai fini della presente legge si definisce agricoltore custode colui
che provvede alla conservazione in situ o on farm delle varieta' e
razze locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui
all'articolo 5.
2. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14, sentito il
parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 8,
saranno definiti i criteri per il conferimento dell'incarico di
agricoltore custode, i compiti ad esso demandati ed il corrispettivo
spettante per le eventuali attivita' prestate.
3. Gli agricoltori custodi sono iscritti in un apposito Registro
pubblico, gestito dalla direzione generale competente in materia di
agricoltura e consultabile anche attraverso strumenti informatici e
telematici.
Art. 11
Rete di conservazione tutela e salvaguardia
1. La Regione istituisce e coordina la rete di conservazione tutela e
salvaguardia del germoplasma indigeno, di seguito denominata "Rete",
di cui fanno parte di diritto gli agricoltori custodi definiti
all'articolo 10 ed i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo
9, che svolgono per conto della Regione la conservazione ex situ delle
risorse genetiche.
2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, possono
aderire alla Rete le Province, i Comuni, le Comunita' montane, gli
Enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le
Universita', le associazioni, gli agricoltori singoli od in forma
associata che siano in possesso dei requisiti previsti dalla
deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14.
3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attivita' diretta a
mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche di interesse
agrario a rischio di erosione attraverso la conservazione ex situ ed
in situ e ad incentivarne la diffusione.
4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di
privativa varietale o brevettuale su di una varieta' essenzialmente
derivata da una varieta' iscritta nel Repertorio oppure su materiale
biologico da questa derivante, debbono chiedere preventiva
autorizzazione alla Regione.
Art. 12
Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico
e riproduzione animale
1. Al fine di consentire il recupero, il mantenimento e la
riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente
legge, i soggetti affidatari della tutela e conservazione ex situ
delle risorse genetiche vegetali di cui all'articolo 9, nonche' gli
agricoltori custodi di cui all'articolo 10, gli istituti sperimentali,
i centri di ricerca e le universita', che intendono svolgere attivita'
di riproduzione e moltiplicazione di materiale genetico devono
attenersi alle normative in materia fitosanitaria e di qualita' del
materiale da riproduzione, e munirsi dell'autorizzazione regionale di
cui all'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme
in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa
fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio
1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).
2. I soggetti che intendono gestire attivita' di riproduzione animale
e di produzione di materiale genetico animale devono attenersi alle
norme vigenti in materia.
3. Al fine di garantire un uso durevole delle risorse genetiche
autoctone e' consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e
la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica
quantita' di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e
riproduzione di varieta' locali indigene a rischio di erosione
genetica ed iscritte nel Repertorio volontario regionale.
4. Con la deliberazione di Giunta di cui all'articolo 14 e' definita
la modica quantita' con riferimento alla singola varieta'.
Art. 13
Conservazione della memoria storica
1. La Regione tutela e valorizza il patrimonio culturale di saperi,
tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversita' che le comunita'
rurali hanno storicamente praticato.
2. A tal fine la Giunta regionale e' autorizzata ad attivare, anche in
concorso con enti locali, associazioni ed altri organismi, specifiche
iniziative per il recupero e la conservazione della memoria storica
legata alla biodiversita' di interesse agrario.
Art. 14
Criteri di attuazione
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale con proprio atto approva:
a) i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui
all'articolo 2 sono considerate a rischio di erosione genetica;
b) le modalita' e le procedure per l'iscrizione al Repertorio delle
risorse genetiche indigene, ai sensi dell'articolo 6;
c) i criteri in base ai quali la Commissione tecnico-scientifica di
cui all'articolo 8, esprime parere in merito all'iscrizione ed alla
cancellazione dal Repertorio delle risorse genetiche indigene;
d) le modalita' di funzionamento delle strutture per la conservazione
ex situ di cui all'articolo 9, nonche' le modalita' di affidamento
delle attivita' di conservazione alle stesse;
e) i criteri per il conferimento dell'incarico di conservazione in
situ o on farm agli agricoltori custodi di cui all'articolo 10,
nonche' i compiti ad essi demandati e le modalita' di eventuali
rimborsi;
f) i requisiti che devono avere i soggetti di cui all'articolo 11,
comma 2, per l'adesione alla Rete;
g) la modica quantita' con riferimento alla singola varieta' di cui
all'articolo 12, comma 4.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 15
Trattamento di dati personali
1. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Giunta regionale
puo' diffondere, anche per via telematica, i dati relativi alle
strutture di conservazione ex situ di cui all'articolo 9, i dati
contenuti nel registro degli agricoltori custodi di cui all'articolo
10, nonche' i dati relativi ai soggetti aderenti alla Rete di
conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 11.
2. I dati oggetto di diffusione sono relativi a nome, cognome,
denominazione e sede del soggetto, persona fisica o giuridica, che
provvede alla conservazione della risorsa genetica. Per quanto
concerne i soggetti pubblici, i dati oggetto di diffusione sono
relativi alla denominazione e alla sede dell'Ente e/o Istituzione
nonche' all'eventuale sede di conservazione della risorsa genetica.
3. La Giunta puo', nei limiti, con le modalita' e le finalita' di cui
ai commi precedenti, effettuare operazioni di comunicazione per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la
Regione fa fronte, fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente
articolo, con l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della
necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio, a norma dell'articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
2. Agli oneri conseguenti a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4,
della presente legge si provvede nell'ambito dello stanziamento recato
dal Capitolo 10050 "Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di
presenza ed i compensi ai componenti, le indennita' di missione ed il
rimborso spese di trasporto ai membri esterni alla Regione di
consigli, commissioni e comitati - Spese obbligatorie" afferente alla
U.P.B. 1.2.1.1.100 "Compensi e rimborsi spettanti ai componenti di
organi collegiali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 2007 e
nell'ambito delle disponibilita' previste nel medesimo capitolo dai
bilanci degli esercizi successivi.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 29 gennaio 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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