REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2008, n. 1224

Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm. e DM del 17/10/2007

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli
selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le
quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e
vegetali, nonche' gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli
Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza
Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori
piu'idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita
"Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione
della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120,
con i quali, unitamente alla Legge 157/92, si da' applicazione in
Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 3 settembre 2002 che approva le "Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000" predisposte dal Ministero
dell'Ambiente e Tutela del Territorio;
- il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale
(ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data
25/3/2005;
- il Decreto Ministeriale "Elenco delle Zone di Protezione Speciale
(ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE", emanato dal
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare in
data 5/7/2007;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi
per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali
di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)"
pubblicato nella GU n. 258 del 6/11/2007;
- la L.R. n. 7 del 14/4/2004 denominata "Disposizioni in materia
ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei
diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria
92/43/CEE, nonche' gli strumenti e le procedure per la gestione dei
siti della Rete Natura 2000;
- la L.R. n. 6 del 17/2/2005 denominata "Disciplina della formazione e
della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e
dei siti della Rete Natura 2000" e successive modifiche;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 167 del 13/2/2006, n. 456
del 3/4/2006 e n. 869 dell'11/6/2008, con le quali sono stati
individuati e aggiornati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le
Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive CEE
"Uccelli" e "Habitat";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 17/10/2006,
"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione
Speciale (ZPS), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR
357/97 e ss.mm." e le successive modifiche (DGR  1935/06 e 1288/07),
che definisce le Misure generali di conservazione per le ZPS;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30/7/2007
"Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per
l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei
SIC e delle ZPS, nonche' le linee guida per l'effettuazione della
valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. 7/04"
con la quale si definiscono le procedure amministrative per la
proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di
nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle
misure di conservazione: quello generale, di competenza regionale, e
quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti;
preso atto:
- che le aree SIC e ZPS in regione Emilia-Romagna attualmente sono 148
e ricoprono una superficie complessiva pari a 255.574 ettari, dei
quali 222.648 ettari come SIC (n. 129) e 176.357 ettari come ZPS (n.
77), parzialmente sovrapposti fra loro;
- che una parte cospicua delle ZPS ricade all'interno di Aree protette
statali, quali Parchi nazionali e Riserve statali, di Aree protette
regionali, quali Parchi e Riserve naturali, e di aree contigue ai
Parchi regionali;
considerato:
- che l'Unione Europea ha aperto nei confronti dello Stato italiano la
procedura di infrazione n. 2006/2131 avente ad oggetto: Decisioni
della Commissione del 28 giugno 2006, Procedura di infrazione
2006/2131 ex art. 226 Trattato CE: Non conformita' alla Direttiva n.
79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, con la
quale ai punti 10 ed 11 di pag. 4 della suddetta decisione si richiede
che, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie
nelle loro aree di distribuzione, le competenti autorita' tengano
conto dei criteri ornitologici individuati all'art. 4 della Direttiva
n. 79/409/CEE ed ancora che le misure idonee di prevenzione non
riguardino solo le Zone di Protezione Speciale, ma anche gli habitat
esterni a queste zone;
preso atto che il DM del 17/10/2007, pubblicato nella GU n. 258 del
6/11/2007, demandava alle Regioni il suo recepimento entro 3 mesi,
attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle
predette aree;
preso, altresi', atto che con ordinanza in sede cautelare, sia il TAR
Lazio, Sez. II, n. 6856/05, sia il Consiglio di Stato, Sez. VI, n.
823/06, hanno ritenuto sussistere la competenza delle Regioni ad
adottare misure di conservazione efficaci per la tutela delle specie e
degli habitat naturali;
ritenuto, pertanto, che fosse compito della Regione adottare le Misure
generali di conservazione per le Zone di Protezione Speciale, tese a
tutelare le specie protette dalla Direttiva n. 79/409/CEE, tenendo
conto dei criteri ornitologici contenuti nella stessa, nonche' i loro
abitate dei contenuti del DM del 17/10/2007;
valutato, quindi, che le suddette Misure generali di conservazione per
la salvaguardia degli habitat e delle specie presenti nelle ZPS della
regione Emilia-Romagna, al fine di renderle piu'complete, pertinenti e
coerenti con i contenuti del DM del 17/10/2007, pubblicato nella GU n.
258 del 6/11/2007, tengono conto dei criteri ornitologici fissati
dall'art. 4 della Direttiva n. 79/409/CEE e sono articolate anche
sulla base delle cinque tipologie ambientali di cui all'Allegato 2;
dato atto che nei mesi scorsi e' stata svolta una fase di
consultazione, sia con gli Enti gestori dei siti, sia con le
principali organizzazioni rappresentanti i portatori di interesse
coinvolti dall'applicazione delle Misure generali di conservazione,
nonche' con le diverse strutture regionali; fase che si e' sostanziata
in numerosi incontri e nella raccolta di diverse osservazioni
scritte;
ritenuto opportuno, infine:
- non individuare le Misure generali di conservazione delle ZSC (Zone
Speciali di Conservazione), in quanto il DM del 2007 sopra citato
all'art. 2, comma 3, indica che tali Misure dovranno essere assunte
nei sei mesi successivi alla loro designazione che al momento non e'
ancora stata disposta da parte dello Stato italiano;
- prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato attraverso la
deliberazione della Giunta regionale n. 258 del 7/11/2007 per
l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei SIC e delle
ZPS da parte degli Enti gestori di siti Natura 2000;
- individuare gli Enti gestori delle singole ZPS, in quanto il DM del
2007 sopra citato all'art. 3 dispone che le Regioni individuino gli
Enti gestori delle ZPS (Allegato 5);
- definire un modello regionale coordinato di segnaletica tipo delle
ZPS in modo tale che gli Enti gestori dei siti, qualora intendano
tabellare i confini delle medesime, adottino una soluzione grafica
comune in tutta la regione, cosi' come indicato nell'Allegato 6;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.
Giuseppe Bortone, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R.
43/01 e della deliberazione di Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie
presenti nelle ZPS dell'Emilia-Romagna di cui al sito web:
www.regione.emilia-romagna.it/natura2000  ed i Principali elementi che
compongono il quadro conoscitivo di cui all'Allegato 1, parte
integrante del presente atto;
2) di approvare la classificazione delle singole ZPS presenti in
regione Emilia-Romagna in funzione delle tipologie ambientali di cui
all'Allegato 2, parte integrante del presente atto;
3) di approvare le "Misure generali di conservazione per la tutela
delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n.
79/409/CEE, del DPR n. 357/97 e ss.mm e del DM del 17/10/2007", di cui
all'Allegato 3, parte integrante del presente atto;
4) di approvare le "Azioni da promuovere e/o da incentivare
prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e
degli habitat di specie, nonche' la perturbazione delle specie
tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente
stato di conservazione le ZPS dell'Emilia-Romagna", di cui
all'Allegato 4, parte integrante del presente atto;
5) di stabilire che le Misure generali di conservazione di cui
all'Allegato 3, parte integrante del presente atto, qualora
piu'restrittive, superino le norme contenute in provvedimenti
regionali o locali;
6) di stabilire che qualora le ZPS ricadano all'interno di aree
naturali protette, istituite ai sensi della legislazione vigente, si
applicano le Misure generali di conservazione di cui all'Allegato 3,
parte integrante del presente atto, qualora piu'restrittive rispetto
alle norme di salvaguardia ed alle previsioni normative definite dai
rispettivi strumenti istitutivi e/o di pianificazione;
7) di stabilire che, nel caso di ZPS assegnate ad un'unica tipologia
ambientale, si applicano le Misure di conservazione individuate per la
tipologia specifica, oltre a quelle valide per tutte le ZPS, mentre
nel caso di ZPS assegnate a due o piu'tipologie ambientali, si
applicano le Misure di conservazione individuate per ognuna delle
tipologie specifiche, oltre a quelle valide per tutte le ZPS;
8) di stabilire che le Misure generali di conservazione di cui
all'Allegato 3 sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi
di ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o
relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente,
nel qual caso si potra' provvedere all'autorizzazione di interventi o
progetti eventualmente in contrasto con le Misure generali di
conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso e' necessaria
la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa
atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso
di valutazione di incidenza negativa significativa e' necessario
procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di
parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR
1191/07; qualsiasi deroga alle presente Misure di conservazione venga
autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva,
deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna;
9) di prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato dalla DGR
1191/07 per gli Enti preposti alla gestione dei siti Natura 2000 (SIC
e ZPS) per l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei
siti Natura 2000 di propria pertinenza, fatte salve eventuali
ulteriori proroghe concesse dalla Regione dietro richieste
adeguatamente motivate;
10) di sottolineare che la sorveglianza circa il rispetto delle norme
e dei divieti contenuti nel presente provvedimento e' effettuata dai
soggetti di cui all'art. 55 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6
"Disciplina della formazione e delle gestione del sistema regionale
delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000" e da quelli di
cui all'art. 15 del DPR 357/97 e ss.mm.;
11) di ribadire che le sanzioni da applicare in caso di mancata
osservanza delle norme e dei divieti previsti nel presente
provvedimento sono quelle indicate nell'art. 60 della sopra citata
L.R. 6/05 e successive modifiche e integrazioni;
12) di stabilire che il rispetto delle Misure generali di
conservazione di cui all'Allegato 3 del presente atto non comporta
automaticamente l'esclusione della procedura di valutazione di
incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.;
13) di stabilire che gli Enti gestori delle singole ZPS sono quelli
indicati nell'Allegato 5, parte integrante del presente atto;
14) di stabilire che, qualora gli Enti gestori delle ZPS intendessero
tabellare le medesime, la segnaletica che potranno utilizzare dovra'
tenere conto del modello grafico tipo indicato nell'Allegato 6, parte
integrante del presente atto;
15) di stabilire che le Misure di conservazione delle ZSC (Zone
Speciali di Conservazione) saranno adottate entro sei mesi dalla
designazione delle medesime;
16) di stabilire che la presente deliberazione sostituisce
integralmente sia la DGR 1435/06, sia le successive deliberazioni di
modifica e di integrazione (DGR 1935/06, DGR 1288/07);
17) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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