REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 22 luglio 2008, n. 186

Legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 - Aggiornamento per il triennio 2008-2010 del programma triennale 2007-2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 7 luglio 2008, n. 1026)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, progr. n. 1026 del
7 luglio 2008, recante ad oggetto "Legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 - Aggiornamento per il triennio 2008-2010 del programma triennale
2007-2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale -
Proposta all'Assemblea legislativa";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilita'",
giusta nota prot. n. 16747 in data 16 luglio 2008,
- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione assembleare;
premesso:
- che, in attuazione della Legge 59/97 e del DLgs 112/98, la Regione
con L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche e integrazioni ha
provveduto ad individuare la rete viaria di interesse regionale, a
trasferire al demanio delle Province territorialmente competenti le
strade e le relative pertinenze gia' appartenenti al demanio statale e
ad individuare le funzioni della Regione e delle Province
relativamente alla rete delle strade di interesse regionale;
- che, tra le funzioni individuate, la Regione esercita anche quella
di programmazione, mediante il Programma triennale di intervento sulla
rete viaria di interesse regionale, di cui all'art. 164 bis della
citata L.R. 3/99 e s.m. e i.;
- che, in attuazione di tali disposizioni, con delibere  di Consiglio
regionale 310/01 e di Giunta regionale  143/02, 1315/02, 2316/03,
2093/04, 1608/05, 2343/05, 328/07 e 1128/07 sono stati assegnati
finanziamenti per complessivi Euro 392.086.084,35 per opere il cui
costo complessivo ammonta a Euro 554.441.361,84;
evidenziato che il comma 3 dell'art. 164 bis della L.R. 3/99 prevede,
ove necessario, l'aggiornamento annuale del programma triennale di
intervento disciplinato dallo stesso articolo;
ritenuto che allo stato attuale sia opportuno procedere, sulla base
degli approfondimenti effettuati dalla struttura dell'Assessorato
regionale competente, con le Province, all'approvazione
dell'aggiornamento per il triennio 2008-2010 del programma triennale
2007-2009 di intervento sulla rete viaria di interesse regionale,
approvato con delibera assembleare 97/07;
evidenziato che per effetto della normativa nazionale vigente lo Stato
provvede tuttora all'attribuzione diretta in favore delle Regioni
degli importi individuati dai DD.PP.CC.MM di trasferimento delle
risorse in materia di viabilita' (12 ottobre 2000, 12 novembre 2000,
22 dicembre 2000) che, tenuto conto delle compensazioni operate in
materia di demanio idrico dal DLvo 112/98 (art. 7, comma 2, lett. c),
ammontano per questa Regione a Euro 59.366.239,52 annui, per spese di
funzionamento e in capitale;
evidenziato inoltre:
- che per le annualita' 2001 e 2002, per effetto delle disposizioni di
cui all'art. 52, comma 6 della Legge 388/00 (Legge finanziaria 2001),
le assegnazioni di cassa sono state ridotte dell'importo complessivo
di Euro 850.088.055,90, corrispondente per questa Regione ad un minore
introito complessivo di Euro 65.116.745,08;
- che l'art. 138, comma 17, della citata Legge 388/00, ha ridotto
ulteriormente le risorse di cui all'art. 52, comma 6, della stessa
norma, per il triennio 2001-2003, quale concorso delle Regioni al
"Fondo regionale di protezione civile", istituito ai sensi del comma
16 dello stesso art. 138, per un importo complessivo di  Euro
309.874.139,45, corrispondente per questa Regione ad un minore
introito complessivo di Euro 23.736.359,07;
- che, per effetto di tali riduzioni, le risorse trasferite
effettivamente dallo Stato a questa Regione nel triennio 2001-2003
sono risultate inferiori, rispetto a quanto previsto, di Euro
88.853.104,15;
considerato:
- che la realizzazione del Programma Triennale di intervento sulla
rete viaria di interesse regionale, per il triennio 2008-2010, fara'
riferimento alla programmazione sul bilancio regionale delle risorse
derivanti:
a) dal trasferimento delle risorse statali in capitale, individuati
dai  DD.PP.CC.MM 12 ottobre 2000, 12 novembre 2000, 22 dicembre 2000,
artt. 52 e 138 della Legge 388/00, che, al netto delle compensazioni
ex art. 7, comma 2, lett. c) del DLvo 112/98, che trovano allocazione
sul Capitolo di spesa 45196 "Finanziamenti a Province per
riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande
infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e
ulteriore manutenzione straordinaria (artt. 99 e 101, DLgs 31 marzo
1998, n. 112 e art. 167, comma 2, lett. A) e B), L.R. 3/99 e
successive modifiche). Mezzi statali", afferente all'UPB 1.4.3.3.16201
del Bilancio regionale, per l'importo annuo di Euro 57.250.083,20;
b) dal trasferimento da parte dello Stato delle somme pregresse dovute
ai sensi del medesimo DPCM e non ancora erogate per il triennio
2001-2003, ammontanti complessivamente ad Euro 88.853.104,15, come
sopra specificato;
c) dalle risorse regionali disponibili, ammontanti ad Euro
3.000.000,00 che trovano allocazione sul Capitolo di spesa 45184
"Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento,
sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse
regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2,
lett. A) e B), L.R. 3/99 e successive modifiche)", di cui all'UPB
1.4.3.3.16200  del Bilancio regionale;
d) da eventuali ulteriori risorse regionali da iscriversi sul
corrispondente capitolo di spesa dei Bilanci regionali per gli
esercizi finanziari di riferimento;
premesso inoltre:
- che il PRIT 1998-2010, approvato il 22 dicembre 1999 dal Consiglio
regionale con delibera n. 1322, prevede una serie di interventi sul
sistema infrastrutturale stradale e in particolare per quanto riguarda
la viabilita' di interesse regionale la realizzazione o il
potenziamento di alcune direttrici, quali azioni fondamentali per
adeguare la struttura e le prestazioni dell'offerta viaria
dell'Emilia-Romagna in un sistema a rete;
- che tali azioni fondamentali possono essere ricondotte ai seguenti
sistemi:
- Sistema Cispadano
- Sistema Pedemontano
- Sistema viario di adduzione a Bologna e S. Vitale
- Interventi finalizzati alla sicurezza
- Sistema tangenziali e accessibilita' urbane
- Restante viabilita' di interesse regionale;
considerato:
- che, a seguito della ricognizione effettuata dall'Assessorato
regionale competente circa le esigenze delle Province, sono stati
individuati, nell'ambito dei sistemi sopra indicati, gli interventi
sulla rete viaria di interesse regionale che risulta opportuno
programmare nel triennio 2008-2010 e per i quali e' riportato nella
seguente Tabella A l'ammontare complessivo per sistema, secondo le
seguenti previsioni:
TABELLA  A (in Euro)
	Infrastrutture	Costo totale	Cofinanziamento	Costo a carico risorse
Stato e Regione
Sistema Cispadano	26.820.600,00	6.628.240,00	20.192.360,00
Sistema Pedemontano	115.385.551,29	51.821.778,56	63.563.772,73
Sistema viario di adduzione a Bologna e S.
Vitale	46.000.000,00	5.600.000,00	40.400.000,00
Interventi finalizzati alla
sicurezza	123.955.222,52	29.756.304,56	94.198.917,96
Sistema delle tangenziali e accessibilita'
urbane	189.195.276,97	66.850.000,00	122.345.276,97
Restante viabilita' di interesse
regionale	59.402.233,20	26.812.233,20	32.590.000,00
Totale	560.758.883,98	187.468.556,32	373.290.327,66
- che le opere appartenenti ai singoli sistemi, realizzabili anche per
stralci funzionali, sono quelle individuate nella Tabella B allegata
parte integrante della presente deliberazione;
- che, oltre alle opere indicate nella citata Tabella B, le Province
hanno indicato ulteriori interventi, elencati nella Tabella C allegata
parte integrante della presente deliberazione, che saranno presi a
riferimento per i successivi aggiornamenti del presente programma;
- che il presente provvedimento costituisce il riferimento di
carattere programmatico della Regione Emilia-Romagna per gli anni
2008-2010, per la realizzazione delle opere prioritarie, in
considerazione del disegno infrastrutturale individuato dal PRIT
1998-2010, restando lo stesso subordinato all'effettivo reperimento
delle risorse complessive;
ritenuto opportuno confermare le seguenti disposizioni gia' contenute
nelle deliberazioni assembleari di approvazione dei precedenti
programmi triennali:
- che la sequenza degli interventi di cui alla Tabella B sia puramente
indicativa e che pertanto, in termini tecnico-procedurali, l'ordine di
priorita' venga stabilito dalla Giunta regionale in sede di
assegnazione dei finanziamenti, sulla base dei criteri gia' stabiliti
con le precedenti deliberazioni consiliari;
- che la Giunta, qualora la posizione di un'opera nella graduatoria
per l'assegnazione sia sul limitare della quota regionale
complessivamente disponibile e, per l'entita' del finanziamento
richiesto, non possa rientrare nell'assegnazione stessa, sentita la
Provincia interessata (in merito alla possibilita' di effettuare uno
stralcio dell'opera e/o di integrare il cofinanziamento), possa
assegnare la quota parte di risorse rimanenti agli interventi che
seguono nella graduatoria stilata in fase istruttoria, stabilendo che
l'intervento escluso rientrera' nell'assegnazione successiva, sulla
base delle risorse che si renderanno disponibili;
- che la Giunta, in considerazione dei possibili scostamenti tra gli
importi delle opere presuntivamente indicati nella presente
programmazione e quelli derivanti dai successivi approfondimenti
progettuali, possa autorizzare assegnazioni finanziarie per importi
differenti da quelli previsti nel presente atto;
ritenuto altresi':
- che, al fine di favorire e sostenere il completamento dei lavori
avviati da ANAS, su strade trasferite, tali opere debbano intendersi
comunque comprese nel presente programma;
- che, al fine di garantire speditezza nella realizzazione di opere
sulla rete di interesse regionale per le quali soggetti privati e/o
operatori economici rendano disponibili cofinanziamenti, tali opere
debbano comunque intendersi comprese nel presente programma;
- che per garantire tempestivamente i finanziamenti regionali
necessari a perseguire le finalita' sopra indicate la Giunta regionale
possa procedere all'assegnazione degli stessi mediante approvazione di
apposite convenzioni con i soggetti interessati, che ne definiscano
entita', modalita', tempi e procedure di trasferimento;
dato atto che l'art. 167, comma 5 bis della L.R. 3/99, che autorizza
la Regione a introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di
infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della
progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o
connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse
regionale;
ritenuto al riguardo opportuno:
- confermare che tali finanziamenti, ai sensi dell'art. 167, comma 5
ter della richiamata L.R. 3/99, saranno trasferiti agli Enti sul cui
territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base
di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al citato art.
167, comma 5 bis, che ne definiscano entita', modalita', tempi e
procedure di trasferimento;
- stabilire che gli eventuali cofinanziamenti regionali che si
dovessero rendere necessari, ad integrazione delle somme trasferite
dai soggetti gestori di infrastrutture, per le opere di cui al citato
art. 167, comma 5 bis ricadenti sulla rete viaria di interesse
regionale, si intendono ricompresi nel presente programma e potranno
essere assegnati dalla Giunta nell'ambito delle citate convenzioni
attuative;
dato atto che ai provvedimenti di Giunta successivi, di attuazione del
presente programma, viene attribuita la funzione di assegnare, sulla
base di una ricognizione in termini finanziari delle risorse che si
renderanno via via disponibili, i finanziamenti regionali relativi
alle opere contenute nello stesso, tenuto conto del criterio
prioritario della cantierabilita' (gia' individuato nelle delibere
consiliari 310/01 e 464/03), nonche' degli ulteriori criteri stabiliti
con la citata deliberazione consiliare 551/04, ovvero con le
specifiche delibere approvative degli atti convenzionali eventualmente
da stipularsi con riferimento ad interventi relativi: a lavori su
viabilita' trasferita dallo Stato,  o su cui si rendano disponibili
finanziamenti da parte di soggetti privati e/o operatori economici, o
soggetti gestori di infrastrutture di cui all'art. 167, commi 5 bis e
5 ter della L.R. 3/99;
premesso altresi':
- che il PRIT '98-2010, nell'ambito della Grande Rete di collegamento
regionale-nazionale, avente funzioni di servizio nei confronti della
mobilita' regionale di piu' ampio raggio e nei confronti della
mobilita' nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio
regionale, rinviene nella realizzazione della Cispadana l'azione
fondamentale per introdurre un sistema di gronda (in stretta
connessione con la Nuova E55) alternativo all'asse centrale dato dalla
A1 e dalla A14, prevedendo all'orizzonte di piano (2010) la
realizzazione di una nuova infrastruttura a carreggiate separate a 2
corsie per senso di marcia e svincoli senza punti di conflitto sulle
tratte Ferrara Sud - Reggiolo (A22) - San Secondo Parmense (raccordo
A15/A22 TIBRE);
- che con deliberazione n. 64 del 5 luglio 2006 l'Assemblea
legislativa ha proceduto alla programmazione dell'autostrada regionale
Cispadana dal casello di Reggiolo - Rolo sulla A22 a quello di Ferrara
Sud sulla A13, ai sensi dell'art. 164 ter della L.R. 3/99 e s.m.i.
stabilendone il sistema di realizzazione mediante il ricorso
all'apporto progettuale, finanziario e gestionale di soggetti privati
in possesso di adeguate capacita' ed esperienze professionali ed
imprenditoriali;
- che pertanto, con atto n. 10172 del 20 luglio 2006 del Direttore
generale alla Programmazione territoriale e sistemi di mobilita', e'
stato approvato l'avviso indicativo di intervento realizzabile con
capitale privato relativo all'autostrada regionale Cispadana con le
procedure di cui all'art. 152 e seg. del DLgs163/06, poi pubblicato a
norma di legge;
- che, la Giunta regionale, con propria delibera n. 1149 del 27 luglio
2007 ha dichiarato di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 154 del
DLgs 163/06, la proposta presentata dalla A.T.I. Autostrada Del
Brennero SpA - Coopsette Soc. Coop. - Pizzarotti & C. SpA - Cordioli &
C SpA - Edilizia Wipptel SpA - Oberosler cav. Pietro SpA - Impresa di
Costruzioni geom. Collini SpA - Consorzio stabile Co.Seam Srl -
Consorzio ravennate - Mazzi impresa generale di costruzioni;
- che con il coordinamento delle Province interessate alla
realizzazione dell'autostrada Cispadana e' stato avviato un primo
confronto con i Comuni territorialmente interessati, al fine di
raccogliere suggerimenti, indicazioni e rilievi, tenendo conto degli
assetti urbanistici e degli sviluppi dell'integrazione dell'opera con
la rete viaria, utili alla Regione per ogni valutazione in merito alle
eventuali modifiche progettuali da richiedere al Promotore ai sensi
dell'art. 155, comma 1, lett. a), in vista dell'attivazione delle
successive fasi procedimentali finalizzate all'affidamento della
concessione;
- che a conclusione di tale attivita' di coordinamento e confronto, le
Province hanno formulato, con apposite note conservate agli atti del
Servizio Infrastrutture viarie e Intermodalita', alcune indicazioni e
suggerimenti, che hanno costituito il riferimento per la Regione ai
fini della formulazione delle richieste al promotore di adeguamento
della propria proposta;
- che con delibera di Giunta regionale n. 398 del 27 marzo 2008 sono
stati approvati i documenti e gli elaborati progettuali da porre a
base della procedura di cui all'art. 155 comma 1 lettera a) del DLgs
163/06 per l'aggiudicazione della concessione di costruzione e
gestione dell'Autostrada regionale Cispadana;
- che con successivo atto del Direttore generale alle Reti
Infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilita', e' stato approvato
il bando di gara per l'avvio della procedura ristretta di cui all'art.
155 comma 1, lett. a) del DLgs 163/06, pubblicato sulla GUCE e sulla
GURI rispettivamente in data 11 e 16 aprile 2008;
evidenziato:
- che nell'ambito del confronto svolto con i territori interessati
dall'autostrada regionale Cispadana sono altresi' emerse, da parte
delle Province e degli Enti locali, alcune ulteriori indicazioni
relative ad opere che, pur non risultando strettamente connesse
all'autostrada Cispadana, appaiono funzionali ad una migliore
distribuzione dei traffici ed alla riqualificazione dell'attuale
reticolo della viabilita' ordinaria e che pertanto necessitano di una
realizzazione autonoma, tramite apposite fonti di finanziamento
regionale;
- che pertanto con delibera n. 402 del 27 marzo 2008 la Giunta
regionale si e' impegnata a proporre all'Assemblea legislativa di
integrare la rete di interesse regionale definita all'art. 163, comma
2 della L.R. 3/99 e s.m.i. ricomprendendovi la viabilita' su cui
insistono le opere finalizzate ad una maggiore integrazione con
l'autostrada regionale Cispadana e funzionali ad una migliore
distribuzione dei traffici ed alla riqualificazione dell'attuale
reticolo della viabilita' ordinaria;
- che con la medesima delibera la Giunta si e' altresi' impegnata a
proporre all'Assemblea legislativa di individuare tale integrazione
nell'ambito dei successivi aggiornamenti dei Programmi triennali, nei
quali potranno conseguentemente essere previste, in apposita sezione,
sulla base dell'esito delle successive fasi approvative del progetto
autostradale e previa verifica tecnica da parte delle competenti
strutture regionali, le sopra citate  opere finalizzate ad una
maggiore integrazione con l'autostrada Cispadana;
considerato:
- che allo stato attuale risulta in corso di perfezionamento il
progetto preliminare dell'autostrada Cispadana, che sara' puntualmente
definito solo all'esito della citata procedura di individuazione del
concessionario e che pertanto devono essere ancora attivate le
procedure approvative delle successive fasi progettuali;
- che e' pertanto opportuno rinviare alla conclusione di tali fasi
approvative, previa verifica tecnica da parte delle competenti
strutture regionali, l'eventuale integrazione della rete di interesse
regionale definita dall'art. 163, comma 2 della L.R. 3/99 e s.m.i.
nonche' l'individuazione delle opere finalizzate ad una maggiore
integrazione con l'autostrada Cispadana;
evidenziato che, nell'ambito della ricognizione effettuata
dall'Assessorato regionale competente circa le esigenze delle Province
relative al presente aggiornamento del programma triennale sulla rete
viaria di interesse regionale, le Amministrazioni di Ferrara e Modena
hanno segnalato i seguenti due interventi finalizzati ad una maggiore
integrazione con l'autostrada Cispadana, ricadenti nella rete di
interesse regionale come gia' definita con la citata L.R. 3/99,
ritenuti strategici e necessari anche a prescindere dalla
realizzazione dell'autostrada ed alla precisa definizione del
tracciato della stessa, ancorche' ad essa strettamente connessi:
	Prov.	Asse	Intervento	Costo totale	Cofinanziamento	Finanziamento
regionale
	MO	Ex SS468	Variante di
Medolla	5.320.600,00	2.128.240,00	3.192.360,00
			Variante alla ex SS 255
			di Vigarano (II lotto
	FE	Ex SS255	riqualificazione Via Riolo
dalla	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
			Autostrada Cispadana alla ex SS255)
richiamata la necessita' che le Province, nella progettazione e
realizzazione delle opere, debbano avere come principale riferimento
le linee guida, gli indirizzi e le direttive del PRIT, con particolare
attenzione ad una migliore integrazione delle infrastrutture viarie
nei territori attraversati;
ritenuto a tal proposito:
- che, in particolare, le stesse Province debbano attivarsi per curare
un sostanziale miglioramento della qualita' della progettazione
stradale che dovra' integrare gli aspetti viabilistici (ivi compresa
la sicurezza stradale) con quelli relativi alla componente ambientale,
paesaggistica e antropica, come indicato dalle "Linee guida per una
progettazione integrata delle infrastrutture stradali", gia'
pubblicate da parte della Regione, da considerarsi quale strumento di
indirizzo per tutti i progettisti operanti nel settore;
- che inoltre le Province, di concerto con i Comuni interessati,
debbano prevedere, nel caso di nuove infrastrutture e di consistenti
varianti fuori sede, percorsi ciclabili che, in relazione ai vincoli
fisici o agli insediamenti preesistenti, potranno anche non correre in
affiancamento alla infrastruttura di nuovo impianto, ma eventualmente
utilizzare tratti di strada esistenti, opportunamente riqualificati
con particolare attenzione all'utenza debole (ad esempio studiando
opportuni accorgimenti per gli attraversamenti pedonali);
vista la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i.;
considerato che la Giunta regionale ha assunto il parere della
Conferenza Regione-Autonomie locali, espresso nella seduta del
7/7/2008;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 164 bis della L.R. 3/99 e s.m.i.,
quale riferimento di carattere programmatico della Regione
Emilia-Romagna per la realizzazione delle opere prioritarie, il
Programma triennale 2008-2010  di intervento sulla rete viaria di
interesse regionale, contenente gli interventi di riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale, come riportato nella Tabella A di cui
alle premesse e nella Tabella B di seguito allegata, e raggruppati per
Province destinatarie del finanziamento nella Tabella D, allegata
parte integrante della presente deliberazione, precisando che gli
interventi individuati in quest'ultima potranno essere realizzati
anche per stralci funzionali;
2) di stabilire che all'assegnazione dei finanziamenti degli
interventi di cui alla Tabella D del precitato punto 1), all'interno
del quadro programmatico disposto con il presente atto, provveda la
Giunta regionale, a seguito dell'avvenuta ricognizione in termini
finanziari delle risorse effettivamente disponibili per la
realizzazione del presente programma, sulla base dei criteri stabiliti
con le precedenti deliberazioni consiliari;
3) di confermare che la Giunta regionale, qualora la posizione di
un'opera nella graduatoria per l'assegnazione sia sul limitare della
quota regionale complessivamente disponibile e, per l'entita' del
finanziamento richiesto, non possa rientrare nell'assegnazione stessa,
sentita la Provincia interessata (in merito alla possibilita' di
effettuare uno stralcio dell'opera e/o di integrare il
cofinanziamento), possa assegnare la quota parte di risorse rimanenti
agli interventi che seguono nella graduatoria stilata in fase
istruttoria, stabilendo che l'intervento escluso rientrera'
nell'assegnazione successiva, sulla base delle risorse che si
renderanno disponibili;
4) di confermare che la Giunta regionale, in considerazione dei
possibili scostamenti tra gli importi delle opere presuntivamente
definiti in fase di programmazione e quelli derivanti dai successivi
approfondimenti progettuali, possa autorizzare assegnazioni
finanziarie per importi differenti da quelli previsti nel presente
atto;
5) di confermare che gli interventi il cui finanziamento gia'
assegnato sia eventualmente revocato dalla Giunta si intendono
ricompresi nel Programma in corso;
6) di stabilire, al fine di favorire e sostenere il completamento dei
lavori avviati da ANAS su strade trasferite, che tali opere, si
intendono comunque ricomprese nel presente programma;
7) di stabilire che al fine di garantire speditezza nella
realizzazione di opere sulla rete di interesse regionale per le quali
soggetti privati e/o operatori economici rendano disponibili
cofinanziamenti, tali opere debbano comunque intendersi comprese nel
presente programma;
8) di stabilire che per garantire tempestivamente i finanziamenti
regionali necessari a perseguire le finalita' di cui ai precedenti
punti 6) e 7), la Giunta regionale possa procedere all'assegnazione
degli stessi, mediante approvazione di apposite convenzioni con i
soggetti interessati, che ne stabiliscano entita', modalita', tempi e
procedure di trasferimento;
9) di confermare che gli eventuali finanziamenti regionali, che si
dovessero rendere necessari per la progettazione e realizzazione delle
opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla
rete viaria di interesse regionale, ad integrazione delle somme messe
a disposizione da soggetti gestori di infrastrutture, ovvero
trasferite ai sensi dell'art. 167 comma 5 bis della L.R. 3/99 e s.m.i,
si intendono ricompresi nel presente programma e che saranno regolati
da specifiche convenzioni, che ne definiscano entita', modalita',
tempi e procedure di trasferimento;
10) di stabilire che gli ulteriori interventi indicati dalle Province
e specificati nella Tabella C, allegata parte integrante al presente
atto, saranno presi a riferimento per i successivi aggiornamenti del
presente programma, previa concertazione con le Province stesse;
11) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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