REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 che concerne Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari e' il seguente:
"Art. 5 - Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle
decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari
(omissis)
3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le
province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti
giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per
il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e' il seguente:
"Art. 5 - Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia
comunitaria
(omissis)
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo puo' proporre
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee
avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su
richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo
e' tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla
Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle
Province autonome.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 8 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 che
concerne Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari e' il seguente:
"Art. 8 - Legge comunitaria
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di
propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle
direttive comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie informa con tempestivita' le Camere e, per il
tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le
regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo
emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunita' europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle
amministrazioni interessate, lo stato di conformita' dell'ordinamento
interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli
atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da
intraprendere per assicurare tale conformita', agli organi
parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali
e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna
osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le
province autonome verificano lo stato di conformita' dei propri
ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le
risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da
intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui
al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per
le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di
ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee"; tale titolo e'
completato dall'indicazione: "Legge comunitaria" seguita dall'anno di
riferimento.
5. Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota
aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:
a) riferisce sullo stato di conformita' dell'ordinamento interno al
diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di
infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della
Corte di giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della
Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via
amministrativa;
c) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso
inserimento delle direttive il cui termine di recepimento e' gia'
scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di
riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della
delega legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi
dell'articolo 11, nonche' l'indicazione degli estremi degli eventuali
regolamenti di attuazione gia' adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole
regioni e province autonome si e' provveduto a dare attuazione alle
direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a
leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e
dalle province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque,
non oltre il 25 gennaio di ogni anno.".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, comma 5 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 che concerne Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari e' il seguente:
"Art. 5 - Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle
decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari
(omissis)
5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di
esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale
caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per
le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio
dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni
dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere anche in
mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attivita'
dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 5, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 che concerne Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari e' il seguente:
"Art. 5 - Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle
decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari
(omissis)
3.  Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le
province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti
giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per
il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome.
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 5, comma 3 della legge 4 febbraio 2005, n.
11 che concerne Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari e' gia' citato alla nota 2) del presente
articolo.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e' il seguente:
"Art. 5 - Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia
comunitaria
(omissis)
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo puo' proporre
ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee
avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su
richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo
e' tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla
Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle
Province autonome.".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita' e' il seguente:
"Art. 4 - Attivita' di rilievo internazionale della Regione
(omissis)
2. La Giunta regionale esercita le proprie attivita' di rilievo
internazionale, in particolare attraverso:
a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarieta'
internazionale e aiuto umanitario;
b) attivita' promozionali dirette nel campo del marketing
territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del
turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
d) attivita' promozionali indirette, quali il supporto a soggetti
pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non
dipendenti dall'Amministrazione regionale, per l'attuazione di
iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con
le Amministrazioni di Regioni ed altri Enti esteri;
f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo
universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi
tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del
mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura
di pace;
h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di
personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in
Emilia-Romagna;
i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attivita'
internazionali della Regione.".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita' e' il seguente:
"Art. 5 - Indirizzi di cooperazione internazionale e disciplina
dell'attivita' internazionale della Regione
(omissis)
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorita' stabilite dal
documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:
a) le modalita' e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di
collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono
avere caratteristiche di intersettorialita';
b) le modalita' organizzative e gli strumenti di supporto per la
collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;
c) le modalita' organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio
e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di
collaborazione ed assistenza istituzionale;
d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e
l'incentivazione nelle attivita' internazionali con gli Enti locali e
le Universita' presenti in regione.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e' il seguente:
"Art. 6 - Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della
Costituzione sull'attivita' internazionale delle regioni
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari
esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal
relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In
caso di inadempienza, ferma restando la responsabilita' delle Regioni
verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8,
commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e' gia' citato alla nota
1) del presente articolo.
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e' il seguente:
"Art. 6 - Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della
Costituzione sull'attivita' internazionale delle regioni
(omissis)
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con
enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il
loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonche' a realizzare
attivita' di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima
della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini
delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri
competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i
successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province
autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle
attivita' sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica
estera dello Stato, ne' possono assumere impegni dai quali derivino
obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi
degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della
Costituzione.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e' gia' citato alla nota
1) del presente articolo.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 e' il seguente:
"Art. 6 - Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della
Costituzione sull'attivita' internazionale delle regioni
(omissis)
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, possono, altresi',
concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi
internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura
tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati
a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel
rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli
indirizzi di politica estera italiana, nonche', nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princi'pi
fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione
o Provincia autonoma da' tempestiva comunicazione delle trattative al
Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro
volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari
esteri puo' indicare princi'pi e criteri da seguire nella conduzione
dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le
competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari
italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma,
collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la
Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il
relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, ed accertata l'opportunita' politica e la legittimita'
dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri
di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e
dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio
1969, ratificata ai sensi della Legge 12/2/1974, n. 112. Gli accordi
sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
(omissis)
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 6, comma 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, ripetutamente
richiamato nel presente comma, risulta gia' citato alla nota 1) del
presente articolo.
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 6, comma 3 della legge 5 giugno 2003, n. 131
che concerne Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 gia' citato alla nota 1)
del presente articolo.
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita' e' il seguente:
"Art. 5 - Indirizzi di cooperazione internazionale e disciplina
dell'attivita' internazionale della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un
documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione
internazionale e attivita' internazionale della Regione Emilia-Romagna
per la programmazione regionale, contenente principi e modalita' per
il coordinamento fra le attivita' di rilievo internazionale della
Regione e priorita', anche territoriali, nell'attuazione delle
stesse.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".
NOTE ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita' e' il seguente:
"Art. 2 - Partecipazione della Regione alla formazione del diritto
comunitario
1. Il Presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel
quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la piu'
ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo
comunitari.
2. Il Presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio
regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.
3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti
svolti ai sensi del comma 1 e' disciplinata dalla Giunta regionale
previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi
dell'articolo 31 della  legge regionale 21/4/1999, n. 3 (Riforma del
sistema regionale e locale).".
2) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita' e' il seguente:
"Art. 3 - Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi
comunitari ed attuazione delle politiche europee
1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli
obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle
sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno
la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di
legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31
dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria
regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della
legge comunitaria regionale e' trasmesso per conoscenza al Governo ed
e' accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto
comunitario nell'ordinamento regionale.
2. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione Europea nelle
materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive
comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento
dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di
giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo,
della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la
Regione;
c) reca le disposizione modificative o abrogative della legislazione
vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari
di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o
applicazione la Giunta e' autorizzata a provvedere in via
amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo
necessari;
e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative,
modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi
regionali cofinanziati dall'Unione Europea.
3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e
nel perseguimento delle finalita' statutarie partecipa ai programmi e
progetti promossi dall'Unione Europea. La Regione promuove altresi' la
conoscenza delle attivita' dell'Unione Europea presso gli Enti locali
e i soggetti della societa' civile del territorio regionale e
favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti
promossi dall'Unione Europea. La Giunta regionale determina, con
proprio atto, le modalita' per l'eventuale cofinanziamento e
l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le
iniziative di cui al presente comma.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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