REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16

NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITA' DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12,13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE
E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE ATTIVITA' DI RILIEVO
INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO
REGIONALE
CAPO I - Disposizioni generali
Art.	1 -  Finalita'
Art.	2 -  Principi generali
Art.	3 -  Cooperazione interistituzionale
CAPO II - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione
e attuazione del diritto comunitario
Art.	4 -  Rapporti Giunta - Assemblea legislativa
Art.	5 -  Sessione comunitaria
Art.	6 -  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase
ascendente del diritto comunitario
Art.	7 -  Sussidiarieta'
Art.	8 -  Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
Art.	9 -  Contenuto della legge comunitaria regionale
Art.	10 -  Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE
Art.	11 -  Impugnazione di atti normativi comunitari
Art.	12 -  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e
programmi promossi dall'Unione europea
Art.	13 -  Norme organizzative
CAPO III - Attivita' di rilievo internazionale della Regione
Art.	14 -  Attivita' di rilievo internazionale della Regione
Art.	15 -  Rapporti Assemblea legislativa - Giunta
Art.	16 -  Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali
stipulati dallo Stato
Art.	17 -  Intese con enti territoriali interni ad altro Stato
Art.	18 -  Accordi della Regione con Stati esteri
Art.	19 -  Indirizzi in materia di rapporti internazionali
Art.	20 -  Sessione sulle relazioni internazionali
TITOLO II - RAPPORTI INTERREGIONALI. AT- TUAZIONE DELL'ARTICOLO 25
DELLO STATUTO REGIONALE
Art.	21 -  Intese con altre Regioni
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Art.	22 -  Monitoraggio
Art.	23 -  Norma finanziaria
Art.	24 -  Abrogazioni
TITOLO I
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE  EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE
E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
E ALLE ATTIVITA' DI RILIEVO INTERNAZIONALE.
ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13
DELLO STATUTO REGIONALE
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Finalita'
1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il Titolo I
della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla
formazione e attuazione del diritto comunitario e le attivita' di
rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale
delle competenze.
Art. 2
Principi generali
1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto
comunitario nonche' le attivita' di rilievo internazionale della
Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di
sussidiarieta', partecipazione, coerenza e solidarieta'.
2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del
diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualita' della
legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente,
ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo
alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni
supplementari non necessarie. La relazione della competente
commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa
riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualita' della
legislazione.
Art. 3
Cooperazione interistituzionale
1. Anche ai fini del miglioramento della qualita' della legislazione,
l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive
funzioni e prerogative, favoriscono la piu' ampia partecipazione della
Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione
interistituzionale.
CAPO II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla formazione e attuazione del diritto comunitario
Art. 4
Rapporti Giunta - Assemblea legislativa
1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa
l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla
formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di
competenza regionale, con particolare riferimento:
a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione
Emilia-Romagna in ambito nazionale;
c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le
proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno
espresso una posizione;
d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via
amministrativa di obblighi comunitari;
e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del
Consiglio UE da parte della Giunta, nonche' all'eventuale ricorso
giurisdizionale avverso la decisione;
f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo
comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno
2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).
2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente
circa le attivita' svolte nell'ambito delle rispettive attivita' di
cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di
cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di
presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le
modalita' attuative del presente articolo al fine di consentire
un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e
procedurali.
Art. 5
Sessione comunitaria
1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si
riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del
programma legislativo annuale della Commissione europea e della
relazione sullo stato di conformita' dell'ordinamento regionale
all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della
legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della
Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformita'
dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e' data ampia
diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.
2. L'esame degli atti di cui al comma 1 puo' essere contestuale
all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato
dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa puo'
concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di
indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli
atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.
Art. 6
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla fase ascendente del diritto comunitario
1. L'Assemblea legislativa puo' esprimere indirizzi alla Giunta anche
al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di
esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi
dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.
2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005,
le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome,
qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con
apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia
di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel
rispetto dei tempi indicati dalla legge.
3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo
5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta puo' richiedere il
parere alla commissione competente in materia di formazione e
attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere
delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni
della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla
commissione competente in materia di formazione e attuazione del
diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono
preventivamente trasmesse alla medesima commissione.
4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti
della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del
Governo alle attivita' dei gruppi di lavoro e dei comitati del
Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche
di collaborazione tecnica Giunta - Assemblea legislativa. I nominativi
degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
legislativa.
Art. 7
Sussidiarieta'
1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarieta' nelle
proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di
competenza regionale e' esercitato dall'Assemblea legislativa anche
nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e
in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di
sussidiarieta', approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta
anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi
individuate dalle leggi di procedura.
2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della
sussidiarieta' di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea
legislativa.
3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarieta' in
sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa
dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in
fase ascendente.
Art. 8
Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformita'
dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la
relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione
comunitaria di cui all'articolo 5.
2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, e' la
legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento
regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di
conformita' di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi
formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il
progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria
regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione
competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni
ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facolta'
di ulteriori incontri tecnici.
3. Resta salva la possibilita' che specifiche misure di attuazione
della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.
Art. 9
Contenuto della legge comunitaria regionale
1. La legge comunitaria regionale:
a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie
di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di
attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il
completamento del recepimento;
b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari,
qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta puo'
disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri
e principi direttivi;
c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura
amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla
Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la
Regione;
d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi
giurisdizionali dell'Unione europea;
e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione
vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari
di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o
applicazione la Giunta e' autorizzata a provvedere in via
amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo
necessari;
g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative,
modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi
regionali cofinanziati dall'Unione europea.
2. Per assicurare la tempestivita' del recepimento delle direttive, la
legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore
atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente
rimandi. Sono altresi' indicati gli altri termini per gli adempimenti
relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento
regionale all'ordinamento comunitario.
Art. 10
Decisioni della Commissione europea
e del Consiglio UE
1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce
circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del
Consiglio UE che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e
circa i tempi per l'esecuzione.
2. L'Assemblea legislativa puo' formulare indirizzi alla Giunta in
riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale
impugnazione.
Art. 11
Impugnazione di atti normativi comunitari
1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta puo'
richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario
ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea
legislativa che puo' approvare indirizzi, anche ai fini della
richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa puo'
invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto
normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa
sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo
della sussidiarieta'.
3. Resta salva la possibilita' dell'Assemblea legislativa di
concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale
del rispetto del principio di sussidiarieta' nelle sedi di
cooperazione interistituzionale di cui fa parte.
Art. 12
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
a progetti e programmi promossi dall'Unione Europea
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e
nel perseguimento delle finalita' statutarie, partecipa ai programmi e
progetti promossi dall'Unione europea.
2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresi' la conoscenza
delle attivita' dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri
soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la
partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi
dall'Unione Europea.
Art. 13
Norme organizzative
1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza
dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli
aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa
che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno
della Regione Emilia-Romagna, nonche' tra queste e le analoghe
strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture
regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento
della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del
diritto e delle politiche UE. In particolare, e' individuato un
referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta
ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per
l'Assemblea legislativa.
2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalita' per
rendere piu' agevole il reciproco accesso alle banche dati
istituzionali in materia europea.
CAPO III
Attivita' di rilievo internazionale della Regione
Art. 14
Attivita' di rilievo internazionale della Regione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della
legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita'), le attivita' di rilievo internazionale della Regione
sono esercitate anche attraverso:
a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati
dallo Stato;
b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri
Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed
esecuzione.
Art. 15
Rapporti Assemblea legislativa - Giunta
1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma
2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea
legislativa puo' formulare indirizzi alla Giunta sull'attivita' di
rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa puo'
altresi' svolgere specifiche sessioni internazionali per la
trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.
2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo
restando quanto specificatamente previsto per le attivita'
promozionali e le attivita' di mero rilievo internazionale dal comma
3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva
all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione
riguarda:
a) le modalita' di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati
dallo Stato;
b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro
Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende
concludere;
c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato
previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di
cui alla lettera a), nonche' le risultanze del negoziato e delle
procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle
intese e degli accordi di cui alla lettera b);
d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b)
sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e
pianificazione;
e) le modalita' di attuazione ed esecuzione delle intese e degli
accordi di cui alla lettera b);
f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
regionale n. 6 del 2004, nonche' le modalita' organizzative e le
procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi
previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del
2003;
g) gli oneri finanziari derivanti dalle attivita' di rilievo
internazionale.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente
circa le rispettive attivita' promozionali e di mero rilievo
internazionale e sui relativi adempimenti.
Art. 16
Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali
stipulati dallo Stato
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti
internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge
n. 131 del 2003, da' esecuzione e attuazione agli accordi
internazionali stipulati dallo Stato, che avvengono di norma in via
amministrativa.
2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131
del 2003, e' effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea
legislativa, che puo' esprimere indirizzi da seguire in sede di
esecuzione ed attuazione degli accordi.
Art. 17
Intese con enti territoriali interni ad altro Stato
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti
internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge
n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti
territoriali interni ad altro Stato.
2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette
il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di
cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea
legislativa puo' formulare osservazioni sul progetto di intesa.
L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che
si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta
all'Assemblea legislativa.
3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della
Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato
procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la
Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la
ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2,
lettere d), e) e g).
4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la
ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano
modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica
delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione
avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.
5. Il testo dell'intesa e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione congiuntamente all'atto di ratifica.
Art. 18
Accordi della Regione con Stati esteri
1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti
internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in
ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge
n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali
con altri Stati.
2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di
cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche
all'Assemblea legislativa, la quale puo' esprimere indirizzi, principi
e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera
di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il
testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa
comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del
2003; l'Assemblea legislativa puo' formulare osservazioni sul progetto
di accordo. La Giunta comunica altresi' all'Assemblea legislativa
l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo
6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonche' le misure che intende
adottare al riguardo.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e
5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica
degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
della legge n. 131 del 2003.
Art. 19
Indirizzi in materia di rapporti internazionali
1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma
1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresi' individuati le
priorita' e gli obiettivi per le attivita' di cui all'articolo 14,
comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo
preso in considerazione dal documento.
2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attivita' di
rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche
mediante il ricorso a strumenti informatici.
Art. 20
Sessione sulle relazioni internazionali
1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea
legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari,
convoca una sessione sulle relazioni internazionali.
2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa
l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche
e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle
sue future linee di sviluppo.
3. L'Assemblea legislativa puo' formulare indirizzi.
TITOLO II
RAPPORTI INTERREGIONALI.
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE
Art. 21
Intese con altre Regioni
1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione
Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di
discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il
migliore esercizio delle proprie funzioni.
2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le
trattative in corso volte alla stipula di intese.
3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato,
sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare
competente per materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa,
vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative
all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese
precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e
pianificazione, nonche' relative agli oneri finanziari derivanti dalla
sua attuazione.
4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni
dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il
testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui
all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della
competenza legislativa regionale.
5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalita'
di esecuzione dell'intesa.
6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima
legge regionale di ratifica.
7. Il testo dell'intesa e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.
8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere
prorogate automaticamente.
9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli
accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma
2, dello Statuto.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22
Monitoraggio
1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con
riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione
assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione
sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa
previste.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte con i fondi stanziati nelle unita' previsionali di base e
relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le
eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione
di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli che
verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n.
40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 24
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del
2004.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 luglio 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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