REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 13

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010 A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Stato di previsione delle entrate
Art.	2 -  Stato di previsione delle spese
Art.	3 -  Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2007
Art.	4 -  Mutui e prestiti
Art.	5 -  Ricognizione residui attivi e passivi - Approvazione conto
del Tesoriere
Art.	6 -  Applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo
definitivo di amministrazione dell'esercizio precedente
Art.	7 -  Bilancio pluriennale
Art.	8 -  Entrata in vigore
Art. 1
Stato di previsione delle entrate
1. Nello stato di previsione delle entrate per l'esercizio finanziario
2008 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 1.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle entrate risulta diminuito di Euro 2.365.485.069,98
quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro
1.293.344.887,18 quanto alla previsione di cassa.
Art. 2
Stato di previsione delle spese
1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario
2008 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella n. 2.
2. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di
previsione delle spese risulta diminuito di Euro 2.365.485.069,98
quanto alla previsione di competenza e aumentato di Euro
1.270.770.874,25 quanto alla previsione di cassa.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 2007
1. L'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25
(Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010) e' sostituito dal
seguente:
"Art. 12
Variazioni di bilancio a norma dell'articolo 31,
comma 2, lettera f) della legge regionale n. 40 del 2001
1. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, lettera f) della legge
regionale n. 40 del 2001, la Giunta regionale e' autorizzata ad
apportare, per l'esercizio finanziario 2008, con proprio atto, le
variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro numeri 91046,
91048, 91050, 91055, 91070, 91090, 91120, 91135, 91140, 91150, 91160,
91289, 91312, 91322, in corrispondenza con gli accertamenti dei
correlati capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti
tassativi di importo degli accertamenti stessi.".
Art. 4
Mutui e prestiti
1. Per effetto delle variazioni apportate alle previsioni di ricorso
al credito risultanti dalla allegata Tabella 1 - Variazioni alle
previsioni dell'entrata - il mutuo autorizzato dall'articolo 16, comma
1 della legge regionale n. 25 del 2007 ed imputato al Capitolo 06500 -
U.P.B. 5.17.12500 - Mutui di competenza regionale - e' aumentato di
Euro 95.000.000,00.
2. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti
obbligazionari di cui all'articolo 16, comma 3 della legge regionale
29 dicembre 2006, n. 21 (Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale
2007-2009) e' diminuito di Euro 138.000.000,00.
Art. 5
Ricognizione residui attivi e passivi -
Approvazione conto del Tesoriere
1. Sulla base delle risultanze definitive dei residui attivi e passivi
in chiusura dell'esercizio 2007 accertate in sede di ricognizione dei
medesimi, a norma degli articoli 45 e 61 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4), con determinazione del Responsabile del Servizio Bilancio
e Finanze n. 4409 del 21 aprile 2008, e della giacenza iniziale di
cassa accertata con determinazione del Responsabile del Servizio
Bilancio e Finanze n. 4410 del 21 aprile 2008, di approvazione del
conto del Tesoriere reso a norma dell'articolo 63, comma 2 della
stessa legge regionale n. 40 del 2001, e' disposto l'aggiornamento
degli elementi del bilancio di previsione 2008 di cui all'articolo 11,
comma 3 - Residui attivi e passivi, comma 4 - Avanzo d'amministrazione
applicato al bilancio e comma 5 - Giacenza iniziale di cassa, della
legge regionale sopramenzionata.
Art. 6
Applicazione al bilancio di previsione
dell'avanzo  definitivo di amministrazione
dell'esercizio precedente
1. Per effetto dell'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione
applicato al bilancio dell'esercizio 2008, l'avanzo definitivo di
amministrazione dell'esercizio precedente e' determinato in Euro
4.135.159.392,86.
Art. 7
Bilancio pluriennale
1. Al bilancio pluriennale relativo al triennio 2008-2010 approvato
dall'articolo 20 della legge regionale n. 25 del 2007 sono apportate
le variazioni indicate nelle apposite Tabelle n. 1 e n. 2 allegate
alla presente legge.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 luglio 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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