REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge regionale
21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' il seguente:
"Art. 1 - Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
(omissis)
b) Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale -
comunicazione pubblica (art. 17 L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B.
1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale
Esercizio 2008: Euro 100.000,00;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2007, n.
24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 3 - Sistema informativo agricolo regionale
1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai
sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997,
n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) e'
disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa, di Euro
1.000.000,00 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B.
1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale
21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' il seguente:
"Art. 7 - Cartografia regionale
1. Per le finalita' di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24
(Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti
autorizzazioni di spesa:
(omissis)
c) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica
regionale geologica, pedologica, pericolosita' e dei rischi
geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia
Esercizio 2008: Euro 250.000,00.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, comma 2 della legge regionale 21 dicembre
2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 4 - Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario
della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo
anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
(omissis)
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' disposta, per l'esercizio
finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a
valere sul Capitolo 2638 (nuova istituzione) afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3812 - Speciali manifestazioni culturali, commemorative e di
ricerca storica.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale
21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' il seguente:
"Art. 9 - Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della
legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti
di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le
seguenti autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche e per
l'immediato intervento (art. 4, comma 3, legge 25 maggio 1970, n. 364;
articoli 66 e 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lettera
e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 -
Interventi di bonifica e irrigazione
Esercizio 2008: Euro 1.000.000,00;
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' il seguente:
"Art. 10 - Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione della legge regionale 5 dicembre 1996, n. 47, della legge
regionale 20 maggio 1994, n. 22, della legge regionale 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28),
nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B.
1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale,
sono disposte le seguenti autorizzazioni, integrazioni e modifiche di
spesa:
a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di
promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2,
lettera a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7) - Cambio denominazione"
Esercizio 2008: - Euro 4.936.477,50
Esercizio 2009: Euro 7.098.522,50;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' il seguente:
"Art. 11 - Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
del sistema sciistico
1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni
invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma
della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la
qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della
Regione Emilia-Romagna), nell'ambito del sottoindicato capitolo
afferente alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione
e qualificazione delle strutture turistiche, e' disposta la seguente
autorizzazione di spesa:
a) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione
delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e
per la revisione degli impianti a fune (L.R. 24 agosto 1987, n. 26
abrogata e art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"
Esercizio 2008: Euro 500.000,00.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' gia' citato alla nota 1).
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' il seguente:
"Art. 17 - Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della
legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e
locale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14220
- Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, e' disposta la
seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori
di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3,
L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"
Esercizio 2008: Euro 1.500.000,00.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 21 dicembre 2007,
n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 19 - Patrimonio naturale regionale
1. Per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale
regionale e per lo sviluppo socio-economico del territorio ai sensi
della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000) per l'esercizio 2008 e'
disposta una autorizzazione di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul
Capitolo 38090 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 - Recupero e
valorizzazione delle risorse ambientali.".
NOTE ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n.
27 che concerne Istituzione del Parco regionale del Delta del Po e' il
seguente:
"Art. 13 - Norme finanziarie
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi
contributi nonche' al riparto dei finanziamenti regionali si applicano
rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2
aprile 1988, n. 11.
1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta
del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di
Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle
difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale
per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il
mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La
concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione, da
parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le
opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di
riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le
modalita' di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di
revoca dei finanziamenti.
1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per
la liquidazione della Sivalco S.p.A. e per l'avvio dell'attivita' del
Consorzio "Azienda Speciale Valli di Comacchio") e' abrogato.".
2) Il testo dell'articolo 13, comma 3, lettera a) della legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 che concerne Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000 e' il seguente:
"Art. 13  - Funzioni regionali
(omissis)
3. La Giunta regionale provvede all'attuazione del Programma regionale
tramite:
a) il riparto annuale e poliennale delle disponibilita' finanziarie
distinto tra contributi per la gestione e per gli investimenti;
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 61, comma 1, lettera c) della legge
regionale 17 febbraio 2005, n. 6 che concerne Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali
protette e dei siti della Rete natura 2000 e' il seguente:
"Art. 61 - Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette
1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del
sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete
natura 2000, ripartite secondo le modalita' definite nel programma
regionale di cui all'articolo 12, riguardano:
(omissis)
c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale e
la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura
2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione
dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 21 - Interventi ed opere di difesa della costa
1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei
centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29
della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di
assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento
generale di variazione) sono disposte le seguenti autorizzazioni di
spesa, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555
- Interventi e opere di difesa della costa:
Esercizio 2008: Euro 1.200.000,00
Esercizio 2009: Euro 1.200.000,00.".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge
regionale 14 gennaio 1989, n. 1 che concerne Istituzione dell'Azienda
regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.) e' il seguente:
"Art. 13 - Entrate e patrimonio
1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
(omissis)
b) contributi assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche
attivita';
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' il seguente:
"Art. 23 - Investimenti nel settore dei trasporti
1. Per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, sistemi
tecnologici e mezzi di trasporto, a norma della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16010 -
Interventi nel settore della riorganizzazione e della qualita' della
mobilita' urbana, e' disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 43221 "Contributi a Comuni e Province per interventi volti
alla riorganizzazione e qualificazione della mobilita' urbana (art. 2,
comma 2, L.R. 8 aprile 1994, n. 15 - abrogata; come modificata dalla
L.R. 23 ottobre 1996, n. 39 - abrogata; art. 46, L.R. 2 ottobre 1998,
n. 30)"
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' il seguente:
"Art. 24 - Rete viaria di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete statale relativi alla viabilita' di
interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B.
1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, e'
disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) Cap. 45175 "Contributi in capitale alle Province per interventi di
sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprieta'
comunale (art. 167-bis, comma 1, L.R. 21 aprile 1999, n. 3 come
modificato dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12)"
Esercizio 2008: Euro 2.000.000,00.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 24, comma 1, lettera a) della legge
regionale 21 dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' gia' citato alla nota 1).
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n.
13 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale
2006-2008. Primo provvedimento di variazione e' il seguente:
"Art. 29 - Sviluppo del sistema aeroportuale regionale.
Compartecipazione della Regione Emilia-Romagna alle societa' di
gestione aeroportuale
1. La Regione al fine di sviluppare un sistema aeroportuale regionale
e migliorare l'accessibilita' del proprio territorio e' autorizzata a
partecipare, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 dello Statuto della
Regione Emilia-Romagna, a tutte le societa' che gestiscono aeroporti
commerciali localizzati nel territorio regionale, e quindi, oltre a
SAB "Aeroporto G. Marconi di Bologna", di cui la Regione
Emilia-Romagna e' gia' azionista, anche alle seguenti ulteriori
societa':
a) alla Societa' per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con
sede in Rimini, costituita come societa' a responsabilita' limitata
con atto del notaio Sebastiano Ciacci di Rimini in data 14 settembre
1962, n. 45482/9367 di repertorio, n. societa' 3737; trasformata in
societa' per azioni in data 7 giugno 1999;
b) alla Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in
Forli', costituita con atto del notaio Raffaele Gafa' di Forli' in
data 28 aprile 1961, n. 5377/2203 di repertorio, registrato a Forli',
n. societa' 3519;
c) alla Societa' per azioni SO.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi"
con sede in Parma, gia' denominata "Aeroporto di Parma - Consorzio per
la Gestione - S.p.A.", costituita con atto del notaio Giuseppe Fornari
di Parma in data 3 marzo 1983, n. 35789/12619 di repertorio,
registrato a Parma; trasformata in societa' per azioni in data 27
novembre 1986.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna e'
autorizzata a sottoscrivere azioni delle seguenti societa' e
nell'ambito degli importi sottoindicati:
a) Societa' per azioni AERADRIA "Aeroporto Federico Fellini" con sede
in Rimini per un importo massimo complessivo di Euro 1.000.000,00;
b) Societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forli'
per un importo massimo complessivo di Euro 775.500,00;
c) Societa' per azioni So.GE.A.P. "Aeroporto di Parma G. Verdi" con
sede in Parma per un importo massimo complessivo di Euro 224.500,00.
3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le
partecipazioni di cui al comma 2.
4. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione
Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un
suo delegato allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli
statuti delle societa', che potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati
alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto.
6. L'autorizzazione alla partecipazione alle societa' indicate al
comma 2 e' subordinata alla condizione che sia prevista, anche in
appositi patti parasociali, la designazione di un rappresentante della
Regione nel Consiglio di amministrazione delle medesime societa'.
7. Per far fronte agli oneri derivanti dalla sottoscrizione delle
azioni delle societa' di gestione aeroportuale di cui al comma 2 sono
disposte le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei capitoli
afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali:
a) Cap. 45712
Esercizio 2006: Euro 1.000.000,00;
b) Cap. 45714
Esercizio 2006: Euro 775.500,00;
c) Cap. 45716
Esercizio 2006: Euro 224.500,00.".
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 26, comma 1 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 26 - Protezione civile. Interventi di emergenza
1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le
necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' e di pronti
interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto
disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010
(Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere, a sua
cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da eventi
calamitosi), e' disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio
finanziario 2008, a valere sul Capitolo 48050 appartenente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di
Euro 3.000.000,00."
NOTE ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 28, comma 1 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 28 - Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio sanitario regionale, e in attuazione di quanto disposto
dall'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della legge 30
dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), la Regione
Emilia-Romagna e' autorizzata ad integrare nell'esercizio 2008, con
mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento
delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende
ospedaliero-universitarie e degli Istituti Ortopedici Rizzoli (IRCCS
pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31
dicembre 2006, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere
sul Capitolo 51708 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo
sanitario. Altre risorse vincolate.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 28, comma 1 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
gia' citato alla nota 1) del presente articolo.
NOTE ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29, comma 1 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 29 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto
nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale,
gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992,
n. 421) viene determinata, per l'esercizio 2008, in complessivi Euro
32.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B.
1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in
relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario
nazionale e regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51771 Rimborsi ad Aziende sanitarie ed Enti del SSR per spese
di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria regionale (art. 2
del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 3.200.000,00;
b) Cap. 51773 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502):
Euro 6.000.000,00;
c) Cap. 51776 Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502):
Euro 22.800.000,00.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 29, comma 1 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
gia' citato alla nota 1) del presente articolo.
NOTA ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 34, comma 1 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 (che concerne Legge finanziaria regionale
adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale
2008-2010 e' il seguente:
"Art. 34 - Edilizia universitaria
1. Per la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle
strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario
attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale
universitaria che prevedono l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento,
la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a
servizi per gli studenti universitari, nonche' le spese per
arredamenti e attrezzature, ai sensi della legge regionale 27 luglio
2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per
il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), e'
disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di spesa di Euro
4.000.000,00 (Cap. 73135), afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 -
Edilizia residenziale universitaria.".
NOTE ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37, comma 1 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 37 - Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme
del territorio regionale a norma della legge regionale 1° dicembre
1998, n. 40 (Interventi finanziari speciali per la realizzazione di
"Bologna citta' europea della cultura per l'anno 2000", per le
celebrazioni del I centenario della morte di Giuseppe Verdi e per la
partecipazione ad iniziative straordinarie per la valorizzazione delle
espressioni storiche, artistiche e culturali nella Regione
Emilia-Romagna) e' disposta, per l'esercizio 2008, un'autorizzazione
di spesa di Euro 1.700.000,00 a valere sul Capitolo 70718 nell'ambito
della U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio
artistico e culturale.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 37, comma 1 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
gia' citato alla nota 1) del presente articolo.
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 38, comma 2 della legge regionale 21
dicembre 2007, n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 38 - Iniziative regionali a favore dei giovani
(omissis)
2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 500.000,00, disposte da
precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente
alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di
strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della presunta
mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono
trasferite all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572,
afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento
di strutture per progetti rivolti ai giovani.".
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 21 dicembre 2007,
n. 24 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010 e'
il seguente:
"Art. 40 - Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, che ammontano a Euro
293.874.955,27, gia' finanziate con mezzi regionali e disposte da
precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio
2008 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel
corso dell'esercizio 2007:
	Progr. 	Capitolo 	UPB 	Euro
	1)	2701	1.2.3.3.4420	710.000,00
	2)	2708	1.2.3.3.4420	16.024,25
	3)	2775	1.2.3.3.4420	2.277.760,00
	4)	3455	1.2.2.3.3100	2.488.276,22
	5)	3458	1.2.2.3.3100	2.000.000,00
	6)	3850	1.2.3.3.4440	262.429,38
	7)	3905	1.2.1.3.1500	78.427,15
	8)	3909	1.2.1.3.1510	23.960,00
	9)	3910	1.2.1.3.1510	230.613,09
	10)	3934	1.2.1.3.1515	120.000,00
	11)	3937	1.2.1.3.1510	1.000.000,02
	12)	4270	1.2.1.3.1600	11.310.658,35
	13)	4348	1.2.1.3.1600	3.362.661,29
	14)	14070	1.3.1.3.6200	212.143,01
	15)	14170	1.3.1.3.6200	239.280,00
	16)	16332	1.3.1.3.6300	1.406.687,81
	17)	16400	1.3.1.3.6300	610.772,00
	18)	21088	1.3.2.3.8000	8.333.138,23
	19)	21091	1.3.2.3.8000	1.300.000,00
	20)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
	21)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
	22)	23417	1.3.2.3.8350	9.967.729,16
	23)	23419	1.3.2.3.8350	182.934,91
	24)	23502	1.3.2.3.8220	50.000,00
	25)	25525	1.3.3.3.10010	8.893.918,47
	26)	25528	1.3.3.3.10010	2.224.187,59
	27)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
	28)	27727	1.3.4.3.11610	2.937,23
	29)	30640	1.4.1.3.12630	8.062.463,88
	30)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
	31)	30646	1.4.1.3.12630	3.156.201,83
	32)	30885	1.4.1.3.12620	2.955.628,41
	33)	30895	1.4.1.3.12620	1.936,70
	34)	31110	1.4.1.3.12650	39.097.085,22
	35)	32020	1.4.1.3.12670	2.103.760,61
	36)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
	37)	32097	1.4.1.3.12735	15.663.417,12
	38)	32116	1.4.1.3.12820	2.033.417,88
	39)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
	40)	32123	1.4.1.3.12820	1.208.282,47
	41)	35305	1.4.2.3.14000	3.998.333,76
	42)	36188	1.4.2.3.14062	106.440,04
	43)	37150	1.4.2.3.14150	35.456,88
	44)	37250	1.4.2.3.14170	100.000,00
	45)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
	46)	37336	1.4.2.3.14200	5.048.362,52
	47)	37374	1.4.2.3.14220	4.613.046,06
	48)	37378	1.4.2.3.14223	2.525.420,00
	49)	37385	1.4.2.3.14223	4.727.838,86
	50)	37388	1.4.2.3.14223	150.000,00
	51)	38025	1.4.2.3.14300	25.822,84
	52)	38030	1.4.2.3.14300	389.165,52
	53)	38090	1.4.2.3.14305	1.064.341,13
	54)	39050	1.4.2.3.14500	2.803.048,06
	55)	39220	1.4.2.3.14500	1.839.939,48
	56)	39360	1.4.2.3.14555	271.554,34
	57)	41102	1.4.3.3.15800	3.821.781,05
	58)	41250	1.4.3.3.15800	1.872.497,24
	59)	41360	1.4.3.3.15800	1.079.344,88
	60)	41550	1.4.3.3.15800	292.477,24
	61)	41570	1.4.3.3.15800	208.000,00
	62)	41900	1.4.3.3.15820	275.000,00
	63)	41995	1.4.3.3.15820	2.499.777,81
	64)	43027	1.4.3.3.16000	1.789.759,47
	65)	43221	1.4.3.3.16010	3.991.213,86
	66)	43270	1.4.3.3.16010	16.081.792,94
	67)	45172	1.4.3.3.16200	328.202,45
	68)	45175	1.4.3.3.16200	13.842.189,33
	69)	45177	1.4.3.3.16200	1.500.000,00
	70)	45184	1.4.3.3.16200	15.794.689,96
	71)	45194	1.4.3.3.16200	3.803.765,96
	72)	46125	1.4.3.3.16600	334.813,86
	73)	47114	1.4.4.3.17400	926.830,15
	74)	47315	1.4.4.3.17400	3.071.500,00
	75)	47317	1.4.4.3.17400	558.400,00
	76)	47319	1.4.4.3.17400	80.000,00
	77)	48050	1.4.4.3.17450	423.760,60
	78)	48245	1.4.4.3.17530	3.634,46
	79)	48248	1.4.4.3.17530	500.000,00
	80)	57200	1.5.2.3.21000	14.135.692,10
	81)	57680	1.5.2.3.21060	234.421,02
	82)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
	83)	65714	1.5.1.3.19050	435.889,60
	84)	65717	1.5.1.3.19050	741.456,90
	85)	65770	1.5.1.3.19070	10.196.190,26
	86)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
	87)	70678	1.6.5.3.27500	2.094.150,68
	88)	70718	1.6.5.3.27520	501.577,54
	89)	71572	1.6.5.3.27540	959.310,15
	90)	73060	1.6.2.3.23500	5.579.172,85
	91)	78705	1.6.6.3.28500	1.869.818,91.
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7
che concerne Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la
nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli e' il
seguente:
"Art. 9 - Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su
supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle
imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di
cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del codice
fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da' notizia
alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della
comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i
successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso
di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al
presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per
via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con
le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai
soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia
e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente
articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza
sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di
presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato
trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo
14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di
applicazione della nuova disciplina, di presentare alle
Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente
articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e'
rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 28 luglio 2006, n.
13 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale
2006-2008. Primo provvedimento di variazione e' il seguente:
"Art. 30 - Completamento di programmi speciali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di
incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei
programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in
materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi della
legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo), della legge regionale 11
gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 38) e della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3: Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento
degli interventi. Abrogazione della legge regionale 6 luglio 1984, n.
38) per i quali non sia stato possibile il rispetto dei termini
assegnati dagli atti di concessione ovvero assegnati ai sensi
dell'articolo 44 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge
finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione
del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) per
l'ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove
gia' terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini
indicati nei commi 2 e 3 per la conclusione dei relativi
procedimenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il
termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 1 non
ancora conclusi all'entrata in vigore della presente legge, deve
avvenire entro diciotto mesi dal termine stabilito dal comma 2 per la
conclusione dei lavori, ovvero entro il termine di diciotto mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in
caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2 e
3. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si
dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti
completati e funzionanti.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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