REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2008, n. 12

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIA- ZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art.	1 -  Automazione e manutenzione del sistema informativo
regionale
Art.	2 -  Sistema informativo agricolo regionale
Art.	3 -  Cartografia regionale
Art.	4 -  Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario
della Costituzione (1948-2008) e per commemorare il settantesimo
anniversario delle leggi razziali (1938-2008)
Art.	5 -  Interventi nel settore delle bonifiche
Art.	6 -  Organizzazione turistica regionale. Interventi per la
promozione e commercializzazione turistica
Art.	7 -  Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e
del sistema sciistico
Art.	8 -  Interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale
Art.	9 -  Patrimonio naturale regionale
Art.	10 -  Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali nel
territorio del Delta del Po
Art.	11 -  Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua
di competenza regionale
Art.	12 -  Interventi ed opere di difesa della costa
Art.	13 -  Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali
Art.	14 -  Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna
(ARNI)
Art.	15 -  Investimenti nel settore dei trasporti
Art.	16 -  Rete viaria di interesse regionale
Art.	17 -  Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
Art.	18 -  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna al reintegro
del capitale sociale della societa' per azioni SEAF "Aeroporto L.
Ridolfi" - Forli'
Art.	19 -  Protezione civile. Interventi di emergenza
Art.	20 -  Interventi per danni causati da eventi calamitosi
Art.	21 -  Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio
sanitario regionale
Art.	22 -  Interventi di promozione e supporto nei confronti delle
Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
Art.	23 -  Opere urgenti di edilizia scolastica
Art.	24 -  Edilizia universitaria
Art.	25 -  Recupero e restauro di immobili di particolare valore
storico e culturale
Art.	26 -  Iniziative regionali a favore dei giovani
Art.	27 -  Trasferimento all'esercizio 2008 delle autorizzazioni di
spesa relative al 2007 finanziate con mezzi regionali
Art.	28 -  Proroga degli organi di rappresentanza e tutela
dell'artigianato
Art.	29 -  Completamento di programmi speciali d'area
Art.	30 -  Copertura finanziaria
Art.	31 -  Entrata in vigore
Art. 1
Automazione e manutenzione
del sistema informativo regionale
1. Per le attivita' inerenti lo sviluppo del sistema informativo
regionale, secondo le finalita' di cui alla legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 (Sviluppo regionale della societa' dell'informazione),
nell'ambito dei capitoli afferenti alle U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema
informativo regionale manutenzione e sviluppo e 1.2.1.3.1510 -
Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti
ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 03905	"Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26
luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2008: Euro 2.496.250,00;
b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17,
L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n.
11)"
Esercizio 2008: Euro 586.392,32;
c) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano
telematico regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30 abrogata e
L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2008: Euro 14.967.482,02;
d) Cap. 03917 "Contributi agli Enti locali e ad altri Enti della
pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico
regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2008: Euro 2.800.000,00.
2. Contestualmente l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 1,
comma 1, lettera b) della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010) a valere sul Capitolo
03909, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510, e' revocata.
Art. 2
Sistema informativo agricolo regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 3 della legge regionale n.
24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata di Euro 300.000,00, a
valere sul Capitolo 03925, afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1520 -
Sistema informativo agricolo.
Art. 3
Cartografia regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera c)
della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata
di Euro 100.000,00, a valere sul Capitolo 03854, afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3501.
Art. 4
Spese per le celebrazioni del sessantesimo anniversario
della Costituzione (1948-2008)
e per commemorare il settantesimo anniversario
delle leggi razziali (1938-2008)
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 4, comma 2 della legge
regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata di Euro
100.000,00, a valere sul Capitolo 02638, afferente alla U.P.B.
1.2.3.2.3812.
Art. 5
Interventi nel settore delle bonifiche
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata
di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 16400, afferente alla U.P.B.
1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione.
Art. 6
Organizzazione turistica regionale.
Interventi per la promozione
e commercializzazione turistica
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 10, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata
di Euro 2.000.000,00, a valere sul Capitolo 25558, U.P.B.
1.3.3.2.9100.
Art. 7
Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali
e del sistema sciistico
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 11, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata
di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 25780, afferente alla U.P.B.
1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle
strutture turistiche.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge
regionale n. 24 del 2007 e' inserita la seguente lettera:
"b) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a
sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al
miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a
fune (art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)" - Nuova istituzione
Esercizio 2008: Euro 400.000,00.".
Art. 8
Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 17, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata
di Euro 1.500.000,00, a valere sul Capitolo 37374, afferente alla
U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino
ambientale.
Art. 9
Patrimonio naturale regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 19 della legge regionale n.
24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata di Euro 1.000.000,00, a
valere sul Capitolo 38090, afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14305 -
Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.
Art. 10
Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali
nel territorio del Delta del Po
1. Per interventi finalizzati al recupero ed alla valorizzazione delle
risorse ambientali ed allo sviluppo socio-economico del territorio del
Delta del Po, a norma di quanto previsto all'articolo 13 della legge
regionale 2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del
Delta del Po) e all'articolo 13, comma 3, lettera a) e articolo 61,
comma 1, lettera c) della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6
(Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale
delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), e'
autorizzata, per l'esercizio finanziario 2008, la spesa di Euro
3.200.000,00, a valere sul Capitolo 38027, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14310 - Valorizzazione delle risorse ambientali del territorio
del Delta del Po.
Art. 11
Interventi in materia di opere idrauliche
nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per la realizzazione di interventi di sistemazioni idrauliche e
relativa manutenzione nei corsi d'acqua di competenza regionale e'
disposta, per l'esercizio 2009, una autorizzazione di spesa di Euro
600.000,00, a valere sul Capitolo 39220 "Interventi di sistemazione
idrografica superficiale e relativa manutenzione (L.R. 6 luglio 1974,
n. 27)" afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14500 - Interventi di
sistemazione idraulica e ambientale.
Art. 12
Interventi ed opere di difesa della costa
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 21, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata di Euro
400.000,00, a valere sul Capitolo 39360, afferente alla U.P.B.
1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.
Art. 13
Costruzione di opere, impianti e attrezzature
nei cinque porti regionali
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale
carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque
porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27
aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema
portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento -
Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte le
seguenti ulteriori autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 41250 "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi
effossori e di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei
porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 9, lett. c) e
d), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo
1983, n. 11)", afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e
comunali
Esercizio 2008: Euro 1.330.000,00;
b) Cap. 41550 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la
costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei
porti ed approdi turistici (art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n.
19 come modificato dall'art. 4, lett. b), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"
afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali
Esercizio 2008: Euro 50.000,00;
c) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il
mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 9,
lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4,
lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali
Esercizio 2008: Euro 50.000,00;
d) Cap. 41900 "Contributi in conto capitale ai Comuni per la
costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi
fluviali (art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19, come
modificato dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)" afferente alla U.P.B.
1.4.3.3.15820 - Porti fluviali
Esercizio 2008: Euro 70.000,00.
Art. 14
Contributi all'Azienda regionale
per la navigazione interna (ARNI)
1. Per l'espletamento di specifiche attivita', a norma di quanto
disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale
14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la
navigazione interna - ARNI), e' disposta, per l'esercizio 2008, una
autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 41995, afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, come segue:
Esercizio 2008: Euro 2.300.000,00.
Art. 15
Investimenti nel settore dei trasporti
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2008
dall'articolo 23, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 24 del
2007 e' revocata (Capitolo 43221, U.P.B. 1.4.3.3.16010 - Interventi
nel settore della riorganizzazione e della qualita' della mobilita'
urbana).
Art. 16
Rete viaria di interesse regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 24, comma 1, lettera a)
della legge regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata
di Euro 1.750.000,00, a valere sul Capitolo 45175, afferente alla
U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali.
2. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della legge
regionale n. 24 del 2007 sono inserite le seguenti lettere e relativi
capitoli con le ulteriori autorizzazioni di spesa per ciascuno
indicate:
"b) Cap. 45177 "Finanziamenti a Province per interventi sulla rete
stradale per opere sul demanio provinciale di interesse regionale,
resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi (art.
167, comma 2, lett. c), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive
modifiche)"
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00;
c) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione,
ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete
viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria
(art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e
successive modifiche)"
Esercizio 2008: Euro 3.000.000,00.".
Art. 17
Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare all'aumento
del capitale sociale della Societa' Ferrovie Emilia-Romagna Srl della
quale e' gia' socio ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote
della Societa' "Ferrovie Emilia-Romagna Societa' a responsabilita'
limitata").
2. A tal fine e' disposta per l'esercizio 2008 una autorizzazione di
spesa di Euro 15.000.000,00 a valere sul Capitolo 43672, nuova
istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16501 - Partecipazione
regionale a societa' per il trasporto ferroviario.
Art. 18
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
al reintegro del capitale sociale della
societa' per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forli'
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare al reintegro
del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Societa' per
azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forli', della quale e'
gia' socio ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio
2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale
2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine e'
autorizzata la spesa di Euro 775.498,30 per l'esercizio 2008, a valere
sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti
regionali.
2. La Regione Emilia-Romagna e' altresi' autorizzata a provvedere alla
copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate
nell'esercizio finanziario 2007 dalla Societa' per azioni SEAF
"Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forli'. A tal fine e' autorizzata
la spesa di Euro 164.627,23, per l'esercizio 2008, a valere sul
Capitolo 45720 - Nuova istituzione - afferente alla U.P.B.
1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.
Art. 19
Protezione civile. Interventi di emergenza
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 26, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata di Euro
2.000.000,00, a valere sul Capitolo 48050, afferente alla U.P.B.
1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento.
Art. 20
Interventi per danni causati da eventi calamitosi
1. Per interventi pubblici volti a far fronte a danni causati da
eventi calamitosi e a situazioni di riconosciuto rischio idrogeologico
e sismico, e' disposta, per l'esercizio 2008, una autorizzazione di
spesa di Euro 1.000.000,00, a valere sul Capitolo 48274, nuova
istituzione, nell'ambito della U.P.B. 1.4.4.3.17559 - Interventi per
danni causati da eventi sismici e calamitosi.
Art. 21
Integrazione regionale per il finanziamento
del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 28, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2007, a valere sul Capitolo 51708, afferente alla
U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate, e'
aumentata di Euro 63.000.000,00.
2. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 24 del 2007 le
parole "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2007, nonche' in relazione alle prestazioni aggiuntive rispetto ai
livelli essenziali di assistenza dalle medesime erogate per l'anno
2008.".
Art. 22
Interventi di promozione e supporto nei confronti
delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 29, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata di Euro
8.181.000,00, a valere sui seguenti Capitoli e per gli importi a
fianco di ciascuno indicati, afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 -
Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al
perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale e
regionale - Altre risorse vincolate:
a) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per
attivita' di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502)":
Euro + 400.000,00;
b) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro + 6.700.000,00;
c) Cap. 51799 "Spese per l'attuazione di progetti di ricerca nazionali
(art. 2, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)"
Euro 1.081.000,00.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale n. 24 del
2007 e' inserito il seguente comma:
"2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali
sono revocate per l'importo complessivo di Euro 329.364,69,
costituendo per l'esercizio 2007 economia di spesa a valere sui
Capitoli 51721 e 51720, rispettivamente per Euro 254.478,44 e per Euro
74.886,25; contestualmente sono autorizzate e reiscritte, con
riferimento all'esercizio 2008, sui seguenti capitoli di spesa per gli
importi a fianco di ciascuno indicati:
a) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri
Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle
politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e
sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)",
afferente all'U.P.B. 1.5.1.2.18120:
Euro 254.478,44;
b) Cap. 51720 "Quota del Fondo sanitario regionale impiegata
direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei
confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli
obiettivi del Piano sanitario nazionale e regionale (art. 2 del D.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali", afferente all'U.P.B.
1.5.1.2.18110:
Euro 74.886,25.".
Art. 23
Opere urgenti di edilizia scolastica
1. Per l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica e relative
pertinenze, a norma di quanto previsto dalla legge regionale 22 maggio
1980, n. 39 (Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti
di edilizia scolastica) e' disposta per l'esercizio 2009 una
autorizzazione di spesa pari ad Euro 1.356.771,68 a valere sul
Capitolo 73060 nell'ambito della U.P.B. 1.6.2.3.23500 - Investimenti
per lo sviluppo delle attivita' scolastiche e formative.
Art. 24
Edilizia universitaria
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 34, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata di Euro
2.200.000,00, a valere sul Capitolo 73135, afferente alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale universitaria.
2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali,
per l'importo di Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 73135
afferente alla U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale
universitaria, a seguito della mancata assunzione dell'impegno nel
corso dell'esercizio 2007, sono trasferite all'esercizio 2008 e
riproposte sul Capitolo 73060 afferente alla U.P.B. 1.6.2.3.23500 -
Investimenti per lo sviluppo delle attivita' scolastiche e formative.
Art. 25
Recupero e restauro di immobili
di particolare valore storico e culturale
1. L'autorizzazione disposta dall'articolo 37, comma 1 della legge
regionale n. 24 del 2007 per l'esercizio 2008 e' aumentata di Euro
4.142.000,00, a valere sul Capitolo 70718, afferente alla U.P.B.
1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del patrimonio artistico e
culturale.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 24 del
2007 e' aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per le finalita' di cui al comma 1 e' disposta, altresi', per
l'esercizio finanziario 2008, un'autorizzazione di spesa di Euro
200.000,00, a valere sul Capitolo 70722 - Nuova istituzione -
afferente alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 - Recupero e restauro del
patrimonio artistico e culturale.".
Art. 26
Iniziative regionali a favore dei giovani
1. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2007 e'
sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni di spesa, pari a Euro 1.000.000,00, disposte da
precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 71576, afferente
alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di
strutture per progetti rivolti ai giovani, a seguito della mancata
assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2007, sono trasferite
all'esercizio 2008 e riproposte sul Capitolo 71572, afferente alla
U.P.B. 1.6.5.3.27540 - Ristrutturazione e adeguamento di strutture per
progetti rivolti ai giovani.".
Art. 27
Trasferimento all'esercizio 2008
delle autorizzazioni di spesa relative al 2007
finanziate con mezzi regionali
1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di
spesa disposti dall'articolo 40 della legge regionale n. 24 del 2007
sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2008, a
seguito delle chiusure definitive dei conti per l'esercizio 2007. Le
autorizzazioni di spesa relative al 2007 ammontano complessivamente a
Euro 289.982.242,72.
	Progr.	Capitolo	U.P.B.		Euro
	1)	2701	1.2.3.3.4420	-	358.000,00
	2)	2708	1.2.3.3.4420	+	1.348,25
	3)	2775	1.2.3.3.4420	-	1.240.470,00
	4)	3455	1.2.2.3.3100	-	2.322.897,07
	5)	3840	1.2.1.3.1510	+	52.008,08
	6)	3850	1.2.3.3.4440	-	2.200,00
	7)	3905	1.2.1.3.1500	+	1.015.956,66
	8)	3909	1.2.1.3.1510	+	45.000,00
	9)	3910	1.2.1.3.1510	+	19.504,14
	10)	3934	1.2.1.3.1515	-	120.000,00
	11)	3937	1.2.1.3.1510	+	168.150,22
	12)	4270	1.2.1.3.1600	+	1.325.519,78
	13)	4276	1.2.1.3.1600	+	24.274.742,40
	14)	16332	1.3.1.3.6300	-	247.899,31
	15)	16400	1.3.1.3.6300	-	86.801,64
	16)	23417	1.3.2.3.8350	-	2.472.426,24
	17)	23419	1.3.2.3.8350	-	54.694,06
	18)	25525	1.3.3.3.10010	-	1.224.770,09
	19)	27727	1.3.4.3.11610	-	2.937,23
	20)	30640	1.4.1.3.12630	-	2.773.134,86
	21)	30646	1.4.1.3.12630	-	420.701,83
	22)	30885	1.4.1.3.12620	-	672.242,42
	23)	30895	1.4.1.3.12620	-	1.936,70
	24)	30925	1.4.1.3,12620	+	300.000,00
	25)	31110	1.4.1.3.12650	-	7.634.854,82
	26)	32020	1.4.1.3.12670	+	450.683,96
	27)	36188	1.4.2.3.14062	+	90.248,00
	28)	37250	1.4.2.3.14170	+	42.080,00
	29)	37378	1.4.2.3.14223	-	150.000,00
	30)	37385	1.4.2.3.14223	-	677.400,00
	31)	38027	1.4.2.3.14310	+	1.807.599,15
	32)	39050	1.4.2.3.14500	-	14.935,33
	33)	39220	1.4.2.3.14500	+	22.393,92
	34)	39360	1.4.2.3.14555	-	14.288,68
	35)	41250	1.4.3.3.15800	-	52.717,15
	36)	41995	1.4.3.3.15820	-	148.836,00
	37)	43027	1.4.3.3.16000	-	464.434,21
	38)	43270	1.4.3.3.16010	-	226.621,55
	39)	45123	1.4.3.3.16420	+	121.310,21
	40)	45125	1.4.3.3.16420	+	139.918,50
	41)	45172	1.4.3.3.16200	-	328.202,45
	42)	45175	1.4.3.3.16200	-	1.730.867,09
	43)	45184	1.4.3.3.16200	-	7.500.000,00
	44)	45194	1.4.3.3.16200	-	154.786,24
	45)	47315	1.4.4.3.17400	-	503.099,20
	46)	47317	1.4.4.3.17400	-	397.598,66
	47)	48050	1.4.4.3.17450	+	1.482.565,36
	48)	48245	1.4.4.3.17530	-	3.634,46
	49)	57680	1.5.2.3.21060	-	133.168,81
	50)	65714	1.5.1.3.19050	-	114.653,42
	51)	65717	1.5.1.3.19050	-	741.456,90
	52)	65770	1.5.1.3.19070	-	3.110.000,00
	53)	70545	1.6.5.3.27500	+	50.079,39
	54)	70678	1.6.5.3.27500	+	191.244,00
	55)	70718	1.6.5.3.27520	+	1.666.716,36
	56)	71572	1.6.5.3.27540	+	170.885,78
	57)	73060	1.6.2.3.23500	-	1.706.416,67
	58)	73135	1.6.3.3.24510	+	461.000,00
	59)	73140	1.6.3.3.24510	+	19.000,00
	60)	78705	1.6.6.3.28500	-	1.583,62
Art. 28
Proroga degli organi di rappresentanza
e tutela dell'artigianato
1. In attesa dell'intervento di riforma della legge regionale 29
ottobre 2001, n. 32 (Disciplina degli organi di rappresentanza e
tutela dell'artigianato) e del suo adeguamento a quanto contenuto
nell'articolo 9 (comunicazione unica per la nascita delle imprese) del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei
consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli) convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, le Commissioni provinciali e la Commissione regionale
dell'artigianato di cui ai Capi I e II della legge regionale n. 32 del
2001 sono prorogate sino al 31 dicembre 2008.
Art. 29
Completamento di programmi speciali d'area
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi di
incentivazione in materia turistica approvati nell'ambito dei
programmi di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in
materia di programmi speciali d'area) e finanziati ai sensi delle
leggi regionali 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta
turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento
degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38) e 23
dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione
dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11
gennaio 1993, n. 3) per i quali non sia stato possibile il rispetto
dei termini assegnati dagli atti di concessione o assegnati ai sensi
dell'articolo 30 della legge regionale n. 13 del 2006, per
l'ultimazione e la relativa rendicontazione dei lavori, ovvero, ove
gia' terminati, per la sola rendicontazione, sono stabiliti i termini
indicati nei commi 2, 3 e 4 per la conclusione dei relativi
procedimenti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere ultimati entro il
termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge.
3. La rendicontazione relativa agli interventi di cui al comma 2 deve
avvenire entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
4. Gli interventi, ove gia' terminati, devono essere rendicontati
entro il termine perentorio di mesi diciotto a decorrere dall'entrata
in vigore della presente legge.
5. La Regione provvede alla revoca totale o parziale del contributo in
caso di mancato rispetto degli ulteriori termini di cui ai commi 2, 3
e 4. Qualora l'intervento sia realizzato per lotti funzionali non si
dispone la revoca del contributo regionale relativo ai lotti
completati e rendicontati.
Art. 30
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella
presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse
indicate nel bilancio pluriennale 2008-2010 - stato di previsione
dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di
previsione della spesa.
Art. 31
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 25 luglio 2008	VASCO ERRANI

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