REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2008, n. 1050

Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 23 dicembre 2004 n. 26 "Disciplina della programmazione
energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"
ed in particolare l'art. 2, comma 2, lett. f) che riserva alla Regione
le funzioni concernenti la disciplina degli attestati di
certificazione energetica, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE;
richiamata la delibera dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156
con la quale e' stato approvato l'"Atto di indirizzo e coordinamento
sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici" (nel seguito denominato
l'Atto) ed in particolare:
- il punto 6 dell'Atto che definisce le caratteristiche del sistema
regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione
energetica degli edifici;
- il punto 7 dell'Atto che stabilisce i requisiti dei soggetti
certificatori accreditati;
- gli Allegati 6, 7, 8 e 9 all'Atto che stabiliscono gli aspetti
tecnici per la formulazione dell'attestato di certificazione
energetica;
dato atto che l'Atto citato al punto 6.1 stabilisce che la Giunta
regionale:
- provvede ad individuare l'Organismo regionale di accreditamento dei
soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, dotato
di adeguate competenze tecniche e capacita' operative;
- definisce la tariffa per l'accesso al sistema regionale di
accreditamento da parte dei soggetti interessati;
- approva la procedura di accreditamento di tali soggetti;
- adotta il sistema regionale di certificazione energetica;
dato atto, inoltre,  che ai sensi del punto 6.2 dell'Atto
all'Organismo regionale di accreditamento, di cui al punto 6.1 del
medesimo Atto, competono le seguenti funzioni:
- attuazione della procedura di accreditamento e verifica dei
requisiti organizzativi dei soggetti certificatori;
- gestione del sistema di accreditamento dei soggetti certificatori;
- vigilanza e controllo, anche a campione e tramite enti terzi, in
ordine alle attivita' di certificazione degli edifici svolte dai
soggetti accreditati;
- gestione e aggiornamento dell'elenco dei soggetti certificatori
accreditati;
dato atto, altresi', che ai sensi del punto 6.3 dell'Atto, possono
essere conferiti all'Organismo regionale di accreditamento, anche i
seguenti compiti:
- attivita' per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da
parte delle altre Regioni e Province autonome;
- predisposizione di linee guida per l'organizzazione di corsi di
formazione riconosciuti ai fini dell'accreditamento;
- predisposizione di osservazioni e proposte da trasmettere alla
Regione per l'aggiornamento dell'atto di indirizzo, anche in relazione
all'evoluzione della normativa tecnica nazionale e comunitaria;
- monitoraggio dell'impatto dell'atto di indirizzo in termini di
adempimenti burocratici, oneri, benefici;
- supporto alla Regione per la predisposizione di piani e progetti di
intervento nel campo dei servizi energetici, in attuazione della
direttiva 2006/32/CE e per l'allestimento del sistema informativo
regionale di cui al punto 9;
- consulenza tecnico scientifica e assistenza agli enti locali ai fini
di un'efficace ed omogenea attuazione delle norme sul rendimento
energetico nell'edilizia;
- predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento delle
tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con indicazione dei
parametri e di altri elementi di riferimento, e in generale sulle
modalita' per il recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita' e l'efficienza del sistema di
accreditamento;
- pubblicazione e diffusione dei dati inerenti alle condizioni di
svolgimento del servizio di certificazione energetica, nella misura in
cui le norme in materia di riservatezza dei dati lo consentano;
- indirizzi concernenti la produzione e l'erogazione del servizio di
certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati, definendo
in particolare i livelli di qualita' delle prestazioni da garantire
all'utente;
- valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli
utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi
forniti dai soggetti accreditati;
- adozione degli atti per la sospensione e, se del caso, la revoca
dell'accreditamento;
dato atto, infine, che, ai sensi del punto 6.5 dell'Atto,
l'accreditamento ha durata limitata a tre anni cui va seguita
eventuale richiesta di riaccreditamento con modalita' semplificata,
secondo quanto definito dalla Giunta;
ritenuto:
- opportuno confermare il sistema regionale di certificazione
energetica degli edifici di cui ai punti 5, 6, 7 e agli Allegati 6, 7,
8, 9 dell'Atto, fatti salvi i successivi adeguamenti che si renderanno
necessari ai sensi dei punti 3.3, 3.4 e 3.5 dell'Atto;
- opportuno approvare la procedura di accreditamento dei soggetti
preposti alla certificazione energetica degli edifici, in attuazione
di quanto previsto al punto 6.1 dell'Atto, riportata nell'Allegato A
parte integrante della presente delibera;
ritenuto inoltre di fissare in Euro 100,00 la tariffa annuale, a
titolo di provento, per le procedure di accesso al sistema regionale
di accreditamento prevista al punto 6.1 - lett. b) della citata
delibera 156/2008;
ritenuto altresi':
- opportuno, ai sensi del punto 6.1, lett. a) dell'Atto, individuare
il Servizio Politiche Energetiche, quale Organismo regionale di
accreditamento, conferendogli le  funzioni e i compiti previsti e
definiti ai punti 6.2 e 6.3 dell'Atto stesso compresa la attuazione
della procedura di accreditamento riportata in Allegato A;
- opportuno istituire un Tavolo Tecnico per l'Accreditamento dei
soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici,
coordinato dalla Regione e composto dai rappresentanti dei soggetti
interessati;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 24 "Legge finanziaria regionale
adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio Pluriennale 2008-2010";
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 25 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio
pluriennale 2008-2010";
richiamata, altresi', la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile
2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
dato atto della informazione resa alla Commissione consiliare
competente in data 3 luglio 2008;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Attivita' produttive, Commercio e Turismo, dr.ssa Morena
Diazzi, ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e della
predetta deliberazione 450/07;
- del visto di riscontro degli equilibri economico-finanziari espresso
dal Responsabile del Servizio Bilancio e Finanze dott.ssa Amina Curti
ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la procedura di accreditamento dei soggetti preposti
alla certificazione energetica degli edifici di cui all'Allegato A
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di fissare in Euro 100,00 l'importo annuo da versare per l'accesso
al sistema regionale di accreditamento previsto al punto 6.1, lett.
b), della citata delibera 156/08;
3) di stabilire che il provento di cui al precedente punto 2). dovra'
essere versato sul conto di Tesoreria intestato alla Regione
Emilia-Romagna presso Unicredit Banca - IBAN
IT42I02008002450000003010203, con la seguente causale: "Provento per
le procedure di accesso al sistema regionale di accreditamento per i
certificatori energetici degli edifici";
4) di individuare il Servizio Politiche Energetiche della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi del punto 6.1, lett. a) dell'Atto di
indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e
sulle procedure  di certificazione energetica degli edifici, approvato
con deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08, quale Organismo
regionale di accreditamento, conferendogli le  funzioni e i compiti
previsti e definiti ai punti 6.2 e 6.3 dell'Atto stesso;
5) di istituire "Il Tavolo Tecnico sull'accreditamento" dei soggetti
preposti alla certificazione energetica degli edifici coordinato dalla
Regione Emilia-Romagna e composto da rappresentanti degli ordini e
collegi professionali interessati, nonche' da esperti di ENEA, CNR e
Universita' della Regione;
6) di dare mandato al Direttore generale Attivita' produttive,
Commercio e Turismo di apportare, ove il caso, rettifiche alla
procedura di accreditamento di cui in Allegato A, alla luce delle
esperienze di accreditamento, dando adeguate informazioni agli
interessati;
7) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
ALLEGATO A
Sistema e Procedura di accreditamento dei soggetti preposti alla
certificazione energetica degli edifici
INDICE
TITOLO I - SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO
Art.	1 - Organismo regionale di accreditamento Art.	2 - Tavolo tecnico
sull'accreditamento Art.	3 - Soggetti certificatori Art.	4 - Durata
dell'accreditamento Art.	5 - Sospensioni e revoca Art.	6 - Tariffa per
l'accesso al sistema regionale di accreditamento Art.	7 - Avvio del
sistema regionale di accreditamento
TITOLO II - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
Art.	8 - Oggetto e finalita' Art.	9 - Fasi del processo di
accreditamento Art.	10 - Modifiche ai requisiti di accreditamento
Art.	11 - Reclami Art.	12 - Riservatezza
TITOLO I
SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO
Art. 1
Organismo regionale di accreditamento
1) All'Organismo regionale di accreditamento nel seguito denominato
Organismo, compete:
- la predisposizione e la gestione del sistema di accreditamento in
via telematica, attraverso la predisposizione della relativa
modulistica e l'adeguata pubblicizzazione della stessa sullo specifico
portale www.regione.emilia-romagna.it/energia;
- la valutazione dei requisiti dei soggetti richiedenti ai fini
dell'accoglimento delle domande di accreditamento;
- la vigilanza e il controllo, anche a campione e tramite enti terzi,
in ordine alle attivita' di certificazione degli edifici svolte dai
soggetti certificatori accreditati;
- la gestione e l'aggiornamento informatico dell'elenco dei soggetti
certificatori accreditati;
- le attivita' per il mutuo riconoscimento dei soggetti accreditati da
parte delle altre Regioni e Province autonome;
- la predisposizione di linee guida per l'organizzazione di corsi di
formazione riconosciuti ai fini dell'accreditamento;
- la predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento
dell'Atto di indirizzo e coordinamento approvato con deliberazione
dell'Assemblea legislativa 156/08, anche in relazione all'evoluzione
della normativa tecnica nazionale e comunitaria;
- la predisposizione di osservazioni e proposte per l'aggiornamento
delle tariffe di accesso al servizio di accreditamento, con
indicazione dei parametri e di altri elementi di riferimento, e in
generale sulle modalita' per il recupero dei costi sostenuti
nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita' e
l'efficienza del sistema di accreditamento;
- la pubblicazione e la diffusione dei dati sullo specifico portale
della Regione, inerenti alle condizioni di svolgimento del servizio di
certificazione energetica, nella misura in cui le norme in materia di
riservatezza dei dati lo consentano;
- gli indirizzi concernenti la produzione e l'erogazione del servizio
di certificazione energetica da parte dei soggetti accreditati,
definendo in particolare i livelli di qualita' delle prestazioni da
garantire all'utente;
- la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli
utenti, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi
forniti dai soggetti accreditati;
- la formulazione di proposte in ordine alla sospensione 
dell'accreditamento in caso di accertamento di  comportamenti non
conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati e delle
conseguenti azioni correttive da notificare ai medesimi;
- la formulazione di proposte in ordine alla revoca
dell'accreditamento in caso di accertamento di comportamenti non
conformi da parte dei soggetti certificatori accreditati qualora
questi ultimi non abbiano provveduto a porre in essere le azioni
correttive agli stessi notificate;
- la segreteria tecnica del Tavolo Tecnico di cui all'art. 2.
Art. 2
Tavolo Tecnico sull'accreditamento
1) E' istituito un "Tavolo Tecnico sull'accreditamento" dei soggetti
preposti alla certificazione energetica degli edifici, coordinato
dalla Regione Emilia Romagna e composto da rappresentanti degli ordini
e dei collegi professionali, nonche' da rappresentanti dell'ENEA, CNR
e delle Universita' della regione.
2) Il Tavolo Tecnico affianca l'Organismo con un ruolo consultivo e
propositivo in merito al sistema di accreditamento dei certificatori.
3) Il Tavolo Tecnico e' costituito con determinazione del Direttore
generale Attivita' produttive, Commercio, Turismo.
4) Il Tavolo Tecnico puo' essere integrato da esperti per
l'approfondimento di particolari tematiche.
5) Le funzioni di segreteria del Tavolo Tecnico sono svolte
dall'Organismo.
Art. 3
Soggetti certificatori
1) Possono essere accreditati quali soggetti certificatori, nel
rispetto dei principi fondamentali fissati in materia dal legislatore
statale:
a) tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al
Collegio professionale di competenza, abilitati all'esercizio della
professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti
asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi
attribuite dalla legislazione vigente, in possesso dei requisiti di
cui al comma 2 e di almeno uno dei seguenti titoli:
- diploma di laurea specialistica in ingegneria, architettura, scienze
ambientali;
- diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali;
- diploma di geometra o perito industriale;
b) societa' di ingegneria dotate di tecnici qualificati in possesso
dei requisiti di cui al comma 2;
c) societa' di servizi energetici dotate di tecnici qualificati in
possesso dei requisiti di cui al comma 2;
d) Enti pubblici, organismi di diritto pubblico dotati di tecnici
qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2;
e) organismi di ispezione, pubblici e privati, dotati di tecnici
qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, accreditati
presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito
nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020
nel settore delle "costruzioni edili ed impiantistica connessa";
f) organismi di certificazione, pubblici e privati, dotati di tecnici
qualificati in possesso dei requisiti di cui al comma 2, accreditati
presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito
nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel
settore della "certificazione energetica degli edifici".
2) La qualificazione dei tecnici di cui al comma 1, lett. a)
precedente e' comprovata da una esperienza almeno annuale nei seguenti
campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici,
progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle
fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di
miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e
certificazione energetica di edifici, gestione dell'uso razionale
dell'energia, oppure dalla partecipazione ad uno specifico corso di
formazione professionale, con superamento dell'esame finale, anche
antecedente alla data di entrata in vigore della deliberazione
dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156, riconosciuto dalla
Regione o da altre Regioni e Province Autonome. Ai fini del relativo
accreditamento, i soggetti certificatori di cui al comma 1 devono
inoltre risultare in possesso di adeguate capacita' organizzative,
gestionali ed operative.
3) Sono altresi' accreditati come soggetti certificatori coloro che
sono riconosciuti tali da Paesi appartenenti all'Unione Europea
nonche' da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi
promossi dalla Regione Emilia-Romagna.
4) I soggetti coinvolti nella procedura di certificazione energetica
devono garantire indipendenza e imparzialita' di giudizio attraverso
l'assenza di conflitto di interessi in relazione alla proprieta',
progettazione, costruzione, esercizio ed amministrazione dell'edificio
e degli impianti ad esso asserviti.
5) Le condizioni di indipendenza e imparzialita' sopra descritte
debbono essere evidenziate in apposita dichiarazione impegnativa resa
ai sensi degli artt. 359 e 481 del C.P.
6) Per gli Enti pubblici, gli Organismi di diritto pubblico, gli
Organismi pubblici di ispezione e certificazione di cui al comma 1
precedente, il requisito di indipendenza di cui al comma 4 e' da
intendersi superato dalle stesse finalita' istituzionali di
perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti
ed organismi.
7) Indipendentemente dalla forma e natura giuridica del soggetto
certificatore, di cui al comma 1, le attivita' volte alla
determinazione della prestazione energetica dell'edificio ai fini
della sua certificazione devono essere condotte da tecnici abilitati,
di adeguata competenza, iscritti all'Ordine o al Collegio
professionale di competenza, secondo quanto specificato nei commi
precedenti e le risultanze delle attivita' sopra dette debbono essere
asseverate dai tecnici medesimi. Ove il tecnico non sia competente in
tutti i campi di riferimento per la certificazione energetica o nel
caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli
deve operare in collaborazione con altro tecnico qualificato in modo
che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui
e' richiesta la competenza.
Art. 4
Durata dell'accreditamento
1) L'accreditamento ha durata limitata a 3 anni.
2) Il riaccreditamento e' accordato, su specifica richiesta
dell'interessato, ove non sussistano provvedimenti di sospensione e/o
revoca.
Art. 5
Sospensioni e revoche
1) L'Organismo provvede alla sospensione dell'accreditamento nel caso
siano accertati comportamenti non conformi da parte dei soggetti
certificatori accreditati e fissa un termine entro il quale detti
soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste.
2) Decorso inutilmente detto termine, l'Organismo provvede, senza
ulteriore avviso, alla revoca dell'accreditamento.
Art. 6
Tariffa per l'accesso al sistema regionale di accreditamento
1) La tariffa per l'accesso al sistema regionale di accreditamento da
parte dei soggetti interessati e' stabilita in sede di prima
applicazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/08
nella misura fissa di Euro 100,00, da versare all'atto della domanda
sul conto di Tesoreria intestato alla Regione Emilia-Romagna presso
Unicredit Banca - IBAN IT42I02008002450000003010203, con la seguente
causale: "Provento per le procedure di accesso al sistema regionale di
accreditamento per i certificatori energetici degli edifici".
2) La somma versata sara' trattenuta dalla Regione anche nel caso di
non accoglimento della domanda di accreditamento come rimborso delle
spese di istruttoria.
3) La tariffa di cui al comma 1) potra' essere aggiornata dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento in conformita' alle disposizioni
della deliberazione dell'Assemblea legislativa 156/08.
Art. 7
Avvio del sistema regionale di accreditamento
1) L'avvio del sistema regionale di accreditamento decorrera' dalla
data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
TITOLO II
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
Art. 8
Oggetto e finalita'
1) La presente procedura definisce le metodologie di gestione delle
attivita' per l'accreditamento dei soggetti preposti alla
certificazione energetica degli edifici, in possesso dei requisiti di
cui all'art. 3.
2) L'iter di accreditamento riguarda le seguenti attivita':
- definizione della modulistica;
- predisposizione degli strumenti idonei alla registrazione telematica
dei soggetti interessati all'accreditamento per la certificazione
energetica degli edifici;
- gestione delle verifiche sui soggetti da accreditare e accreditati;
- monitoraggio e valutazione delle eventuali azioni correttive messe
in atto da parte dei soggetti sottoposti a verifica;
- sospensioni e revoche.
3) Le prassi operative messe in atto dall'Organismo devono garantire i
seguenti principi:
- l'imparzialita' nella gestione tecnico-operativa del processo di
accreditamento e quindi l'uniformita' di trattamento per chiunque
presenti domanda di accreditamento;
- l'indipendenza nell'attivita' di verifica per il rilascio e
mantenimento dell'accreditamento e quindi l'assenza di conflitti di
interesse;
- la competenza culturale, tecnica e professionale del personale
addetto all'attivita' di verifica.
4) Per garantire il rispetto di tali principi, che conferiscono al
processo di accreditamento la credibilita', l'affidabilita' e la
terzieta' necessarie l'Organismo uniformera' le proprie modalita'
gestionali ai requisiti indicati dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17011-2005 "Requisiti generali per gli organismi di accreditamento",
per quanto applicabili. Per la specificazione dei requisiti
organizzativi, gestionali ed operativi richiesti ai soggetti
certificatori per il loro accreditamento ai sensi del punto 7.2 della
delibera regionale n. 156 del 4 marzo 2008, l'Organismo fara' inoltre
principale riferimento:
- alla norma UNI EN ISO 9001.2000 "Sistemi di gestione per la qualita'
- Requisiti";
- alle norme tecniche richiamate dall'Allegato 13 della delibera
regionale n. 156 del 4 marzo 2008;
- ad ulteriori norme, anche di applicazione volontaria, utili alla
definizione di profili di qualificazione degli operatori del settore
energetico.
5) Principio guida per l'Organismo deve essere inoltre quello della
massima semplificazione, al fine di snellire le procedure  e rendere
facile l'accesso telematico al sistema di accreditamento ai soggetti
dotati dei requisiti richiesti.
6) L'adozione di istruzioni sintetiche e chiare relative alle
procedure di iscrizione, di maschere di immediata compilazione a cui
allegare evidenze documentali oggettive ed il ricorso alla
autocertificazione, sono elementi essenziali della semplificazione
amministrativa, nella gestione delle domande.
7) L'affidabilita' dei dati inseriti e' garantita dai soggetti
interessati, fatte salve le verifiche a campione promosse
dall'Organismo. Le verifiche riguardano aspetti documentali e
operativi; esse vengono eseguite tramite audit da personale
qualificato e selezionato da parte dell'Organismo.
8) Gli strumenti per la gestione dell'iter di accreditamento e la
relativa reportistica per la gestione degli audit saranno definiti e
gestiti secondo criteri di buona prassi. Questa metodologia di lavoro
si ispirera' ai criteri di gestione in garanzia di qualita'  al fine
di assicurare la tenuta sotto controllo dell'intero processo di
accreditamento.
Art. 9
Fasi del processo di accreditamento
1) Il processo di accreditamento prevede lo svolgimento delle seguenti
fasi:
a) domanda di accreditamento;
b) verifica di ammissibilita' del soggetto richiedente;
c) registrazione nell'elenco dei soggetti accreditati;
d) controlli sulle attivita' di certificazione, anche a campione.
2) Il processo di accreditamento viene avviato dal soggetto
richiedente mediante procedura telematica, collegandosi ad apposita
sezione del portale della Regione.
La domanda di accreditamento viene presentata esclusivamente mediante
la compilazione del modello "Domanda di Accreditamento" corredata dei
diversi allegati richiesti dall'Organismo. Il soggetto richiedente si
impegna a fornire all'Organismo tutto il supporto necessario per il
riconoscimento delle condizioni soggettive ed oggettive richieste ai
fini dell'accreditamento.
3) L'Organismo verifica la completezza e l'adeguatezza delle
informazioni contenute nella domanda di accreditamento e degli
allegati e dichiarazioni autocertificate. L'Organismo, verificato il
corretto assolvimento degli obblighi economici, da' riscontro al
soggetto richiedente circa l'accettazione ovvero l'inaccettabilita'
dandone motivazione.
4) Entro 60 giorni dall'avvio del sistema regionale di accreditamento,
di cui all'art.7, l'organismo provvede a pubblicare il primo elenco
regionale dei soggetti accreditati.
5) Il successivo aggiornamento dell'elenco viene di norma effettuato
con cadenza bimestrale.
6) Il mantenimento nell'ambito dell'elenco regionale e' garantito solo
a seguito del versamento del contributo annuo di cui all'art. 6.
7) L'Organismo svolge, su richiesta dell'interessato, un Pre-audit di
ingresso, con lo scopo di verificare le conoscenze tecniche del
richiedente. I Pre-audit sono rivolti in particolare ai tecnici che
intendono accreditarsi senza aver partecipato ad uno specifico corso
di formazione riconosciuto dalla Regione, con superamento dell'esame
finale. La prestazione sara' eseguita a pagamento, secondo tariffario
da stabilire.
I risultati del Pre-audit debbono indirizzare il richiedente ad
intraprendere, ove il caso, le opportune azioni correttive.
8) L'Organismo provvedera' ad effettuare verifiche a campione riguardo
la conformita' dei servizi di certificazione erogati dai soggetti
accreditati, secondo quanto disciplinato nel punto 6.8 dell'Atto.
L'Organismo comunichera' al soggetto selezionato per la verifica, la
pianificazione dell'audit e la composizione del Gruppo di Verifica
(GV). Il soggetto certificatore, potra' fare richiesta motivata di
sostituzione dei componenti del GV qualora sussistano oggettive e
documentate situazioni di incompatibilita'.
Il GV ha il mandato di operare analisi documentali ed in campo, per:
- verificare che siano soddisfatti tutti i requisiti dichiarati dal
soggetto accreditato al momento della domanda;
- verificare il rispetto delle procedure e dei requisiti stabiliti
dall'atto, anche in termini di capacita' organizzative, gestionali ed
operative;
- verificare la conformita' del servizio di certificazione energetica
reso dal soggetto accreditato.
Il GV trasmette all'Organismo il rapporto di audit  per le azioni
conseguenti.
9) La verifica di conformita' dei risultati riportati sugli attestati
di certificazione energetica puo' essere svolta anche su richiesta di
terzi, secondo quanto disciplinato nel punto 6.1 dell'Atto.
10) Con la domanda di accreditamento, il soggetto richiedente si
impegna a:
a) consentire il corretto svolgimento delle attivita' di verifica nei
tempi e nei modi indicati dall'Organismo;
b) garantire la presenza del personale responsabile nel corso delle
verifiche, assegnando a rappresentanti della propria struttura il
compito di dare il necessario supporto ai componenti del GV;
c) fornire il supporto necessario per la conduzione delle verifiche;
d) rendere disponibile la documentazione ritenuta necessaria dal GV
per l'espletamento delle attivita' di audit;
e) mantenere aggiornati i propri dati presenti nell'elenco tenuto
dall'Organismo;
f) archiviare ed aggiornare i dati inerenti la propria attivita' di
certificazione energetica degli edifici situati in Emilia-Romagna;
g) corrispondere la quota annuale di iscrizione al sistema di
accreditamento regionale.
11) I soggetti accreditati sono tenuti inoltre a informare
l'Organismo, in maniera formale e tempestiva, di ogni variazione
professionale, societaria ed organizzativa apportata successivamente
alla concessione dell'accreditamento.
Art. 10
Modifiche ai requisiti per l'accreditamento
1) A seguito di modifica dei requisiti per l'accreditamento, per
disposizioni nazionali e/o regionali, l'organismo di Accreditamento
regionale ne da' comunicazione formale ai soggetti accreditati, i
quali, qualora non intendano conformarsi alle modifiche introdotte,
avranno facolta' di rinuncia nei trenta giorni successivi alla
comunicazione delle modifiche. Decorso tale termine le modifiche si
riterranno accettate.
2) Le date per l'entrata in vigore delle modifiche vengono definite
dalla Regione consentendo agli interessati un tempo ragionevole per
adeguarsi.
Art. 11
Reclami
1) I soggetti accreditati possono presentare reclami scritti relativi
all'iter di accreditamento, indirizzandoli all'Organismo.
Art. 12
Riservatezza
1) I soggetti facenti parte dei GV che parteciperanno agli audit
saranno comunque tenuti a sottoscrivere una opportuna dichiarazione di
riservatezza.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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