REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 20 giugno 2008, n. 7214

Delimitazione delle zone focolaio e prescrizioni fitosanitarie relative a Dryocosmus Kuriphilus ai sensi del DM 30/10/2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle LL.RR. 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n.
31";
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della Direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;
- la decisione della Commissione 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che
stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione
e la diffusione nella Comunita' di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;
- il DM 30 ottobre 2007, recante "Misure d'emergenza  provvisorie  per
 impedire  la  diffusione  del cinipide del castagno, Dryocosmus
kuriphilus  Yasumatsu,  nel territorio  della  Repubblica  italiana. 
Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE";
- la propria determinazione n. 5908 del 23 maggio 2008;
preso atto che l'insetto Dryocosmus kuriphilus  (cinipide galligeno
del castagno) e' stato rinvenuto in alcuni castagneti della regione
Emilia-Romagna posti nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena e
Forli'-Cesena;
dato atto della estrema pericolosita' dell'insetto per la coltivazione
del castagno;
considerato che il citato DM 30 ottobre 2007 dispone che debbano
essere adottate misure d'emergenza per impedire la diffusione del
cinipide del castagno sul territorio nazionale;
ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della citata deliberazione 450/07;
determina:
1) di individuare, ai sensi dell'art. 9 del citato DM 30 ottobre 2007,
tre "zone focolaio" cosi' delimitate:
- Zona Focolaio 1 - comprendente l'area infestata da Dryocosmus
kuriphilus situata in 1 castagneto posto in frazione Pieve di Gravago
del comune di Bardi (PR) e una "fascia tampone" con un limite di 15
km. di raggio dal confine dell'area infestata, comprendente i comuni
di Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano,
Pellegrino Parmense, Solignano, Valmozzola, Varano de Melegari, Varsi
in provincia di Parma; i comuni di Farini D'Olmo, Ferriere, Morfasso,
Vernasca in provincia di Piacenza e il comune di Pontremoli in
provincia di Massa Carrara.
- Zona Focolaio 2 - comprendente l'area infestata da Dryocosmus
kuriphilus situata in 10 castagneti di cui 9 posti in comune di
Carpineti (RE) ed 1 in Comune di Casina (RE) e una "fascia tampone"
con un limite di 15 km. di raggio dal confine dell'area infestata,
comprendente i comuni di Castel d'Aiano, Gaggio Montano, Lizzano in
Belvedere, Porretta Terme in provincia di Bologna; i comuni di Fanano,
Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino,
Montese, Palagano, Pavullo, Polinago, Prignano sulla Secchia,
Riolunato, Sassuolo, Serramazzoni, Sestola, Zocca in provincia di
Modena; i comuni di Neviano degli Arduini, Palanzano, Traversetolo, in
provincia di Parma, i comuni di Albinea, Baiso, Busana, Carpineti,
Casina, Castellarano, Castelnuovo ne Monti, Ciano d'Enza, Quattro
Castella, Ramiseto, S. Polo d'Enza, Scandiano, Toano, Vetto, Vezzano
sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia e i
comuni di Abetone, Cutigliano, San Marcello Pistoiese in provincia di
Pistoia.
- Zona Focolaio 3 - comprendente l'area infestata da Dryocosmus
kuriphilus situata in 2 castagneti posti 1 in comune di Galeata ed 1
in comune di Santa Sofia (FC) e una "fascia tampone" con un limite di
15 km. di raggio dal confine dell'area infestata, comprendente i
comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Civitella di Romagna, Galeata,
Meldola, Mercato Saraceno, Portico, Predappio, Premilcuore, Rocca S.
Casciano, S. Sofia, Sarsina, Tredozio, Verghereto in provincia di
Forli'-Cesena; i comuni di Bibbiena, Poppi, Pratovecchio, Stia in
provincia di Arezzo e il comune di San Godenzo in provincia di
Firenze;
2) di allegare la cartografia con la perimetrazione delle tre zone
focolaio quale parte integrante alla presente determinazione;
3) di stabilire che all'interno di ogni zona focolaio debbano essere
tagliate e distrutte tramite il fuoco tutte le parti delle piante di
castagno con sintomi dell'insetto in questione (galle) individuate
entro il 15 di luglio;
4) di vietare lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla
propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o
all'interno della zona focolaio;
5) di dare atto che i territori delimitati nella "zona focolaio" di
cui alla propria determinazione n. 5908 del 23 maggio 2008 sono
ricompresi nella "Zona Focolaio 2" della presente determinazione;
6) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi
dell'art. 54, comma 23 del DLgs 19 agosto 2005, n. 214, e dell'art.
11, comma 9, L.R. 3/04.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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