REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2008, n. 150

Disciplina del procedimento per la concessione di contributi alle imprese agricole danneggiate dagli incendi boschivi verificatisi nel comune di Sogliano al Rubicone (FC) nel 2007

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
In qualita' di Commissario delegato
Visti:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile";
- il DLgs 30 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare, gli articoli 107 e 108;
- il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401, recante
"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale
di Protezione civile";
premesso che:
- l'anno 2007, anche a causa dell'aumento delle temperature oltre i
consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo
periodo di siccita', e' stato caratterizzato da una impennata del
fenomeno incendi boschivi che ha interessato il territorio di diverse
regioni, tra cui l'Emilia-Romagna;
- gli incendi sviluppatisi hanno causato danni all'ambiente naturale,
agli insediamenti economici e produttivi e alle strutture pubbliche e
private;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 181 del 6/8/2007, che ha
dichiarato nel territorio delle regioni interessate dagli eventi in
parola lo stato di emergenza fino al 31 ottobre 2007, termine
prorogato fino al 31 marzo 2008 e da ultimo fino al 30 settembre 2008
rispettivamente con DPCM del 23 ottobre 2007, pubblicato nella G.U. n.
253 del 30/10/2007 e con DPCM dell'1 aprile 2008, pubblicato nella
G.U. n. 86 dell'11/4/2008;
vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624
del 22 ottobre 2007, pubblicata nella G.U. n. 253 del 30/10/2007, che
ha incaricato il Capo del Dipartimento della Protezione Civile,
nominato Commissario delegato per fronteggiare il contesto
emergenziale in parola, di provvedere, per il tramite dei Presidenti
delle Regioni interessate o dei loro delegati, in particolare:
- alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi;
- alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle
infrastrutture e beni pubblici e privati danneggiati;
considerato che:
- con la citata ordinanza n. 3624/2007 sono state previste misure
finanziarie nel limite massimo di Euro 5.000.000,00, da ripartire tra
le regioni colpite, per far fronte agli oneri connessi, tra l'altro,
al rimborso delle spese sostenute da Enti ed Amministrazioni
intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nonche' all'attuazione
degli interventi di ripristino di infrastrutture e beni pubblici e
privati danneggiati;
- con particolare riferimento ai beni privati, la citata ordinanza ha
disposto che il Commissario delegato per fronteggiare il contesto
emergenziale in parola, e' autorizzato ad erogare, per il tramite dei
Presidenti delle Regioni interessate o dei loro delegati ed a valere
sulle suddette risorse finanziarie, contributi a favore di soggetti
privati e titolari di attivita' produttive i cui immobili, destinati
rispettivamente ad abitazioni e a sedi di tali attivita' siano stati
danneggiati dagli incendi boschivi verificatisi nel 2007;
dato atto che:
- con nota prot. n. 6846 del 21 novembre 2007, acquisita agli atti
dell'Agenzia regionale di Protezione civile, e' stato richiesto a
tutti i Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti da incendi boschivi nel
2007 di comunicare alla Regione ogni elemento conoscitivo in proprio
possesso relativamente a eventuali danni sia a strutture e
infrastrutture pubbliche sia al patrimonio edilizio privato ad uso
abitativo o produttivo eventualmente segnalati da soggetti privati e
titolari di attivita' produttive;
- solo il Comune di Sogliano al Rubicone (FC) ha comunicato, come da
documentazione acquisita agli atti dell'Agenzia regionale di
Protezione civile, di avere ricevuto segnalazioni di danni al
patrimonio edilizio privato e precisamente a strutture aziendali
agricole;
- i danni segnalati a tutto il mese di dicembre 2007 a tale Comune
riguardano strutture aziendali di quattro imprese agricole;
ravvisata la necessita' di disciplinare l'iter procedimentale per la
concessione ed erogazione dei contributi in parola;
ritenuto a tal fine di approvare l'Allegato A) avente ad oggetto
"Disciplina del procedimento per la concessione di contributi alle
imprese agricole danneggiate dagli incendi boschivi verificatisi nel
comune di Sogliano al Rubicone (FC) nel 2007", parte integrante e
sostanziale del presente atto;
ritenuto altresi':
- di stabilire che la domanda per accedere ai contributi in parola
possa essere presentata unicamente dalle quattro imprese agricole che
hanno segnalato per iscritto entro il mese di dicembre 2007 al Comune
di Sogliano al Rubicone danni alle proprie strutture aziendali;
- di puntualizzare che i contributi per tali danni potranno essere
erogati fino all'importo massimo indicato nell'art. 5, comma 1,
dell'ordinanza n. 3624/2007, ove sussistano i presupposti previsti nel
citato Allegato A) e tenuto conto dell'ammontare delle risorse
finanziarie che lo Stato assegnera' per tali finalita' a valere sul
fondo complessivo di Euro 5.000.000,00 da ripartire, anche per la
copertura di altre esigenze finanziarie e finalita' previste
nell'ordinanza medesima, tra tutte le Regioni interessate dal contesto
emergenziale conseguente agli incendi boschivi del 2007;
ritenuto di dare atto che l'ordinanza n. 3624/2007 all'art. 7, comma
2, consente il trasferimento delle risorse, da ripartirsi tra le
Regioni interessate, su apposite contabilita' speciali di cui
autorizza l'istituzione a favore dei Presidenti delle medesime Regioni
nei limiti di Euro 5.000.000,00 di cui al comma 1 del medesimo
articolo;
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1499 del 19 settembre
2005 "Preliminari disposizioni procedimentali e di organizzazione per
l'attivazione dell'Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi
dell'art. 1, comma 6, e art. 20 e seguenti, L.R. 7 febbraio 2005, n.
1", con la quale l'ing. Demetrio Egidi e' stato nominato Direttore
dell'Agenzia regionale di Protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1769 dell'11 dicembre
2006 "Agenzia regionale di Protezione civile: modifica della propria
deliberazione 1499/05 e approvazione del relativo regolamento di
organizzazione e contabilita'";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, ing. Demetrio
Egidi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge regionale
43/01 e delle deliberazioni della Giunta regionale 1769/06 e 450/07;
decreta:
1) di approvare l'Allegato A, avente ad oggetto "Disciplina del
procedimento per la concessione di contributi alle imprese agricole
danneggiate dagli incendi boschivi verificatisi nel comune di Sogliano
al Rubicone (FC) nel 2007", parte integrante e sostanziale del
presente atto, e l'allegato modulo di domanda di contributo DC/AP;
2) di stabilire che la domanda di contributo potra' essere presentata
unicamente dalle quattro imprese agricole che hanno segnalato per
iscritto entro il mese di dicembre 2007 al Comune di Sogliano al
Rubicone danni subiti dalle proprie strutture aziendali in conseguenza
degli incendi boschivi verificatisi nel 2007;
3) di puntualizzare che i contributi potranno essere erogati fino
all'importo massimo indicato nell'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624/2007, ove sussistano i
presupposti previsti nell'Allegato A) al presente atto e tenuto conto
dell'ammontare delle risorse finanziarie che lo Stato assegnera' per
tali finalita' a valere sul fondo complessivo di Euro 5.000.000,00 da
ripartire, anche per la copertura di altre esigenze finanziarie e
finalita' previste nell'ordinanza, tra tutte le Regioni interessate
dal contesto emergenziale conseguente agli incendi boschivi del 2007;
4) di stabilire che all'attivita' istruttoria delle domande di
contributo provveda l'Agenzia regionale di Protezione civile;
5) di dare atto che l'ordinanza n. 3624/2007 all'art. 7, comma 2,
consente il trasferimento delle risorse, da ripartirsi tra le Regioni
interessate, su apposite contabilita' speciali di cui autorizza
l'istituzione a favore dei Presidenti delle medesime Regioni nei
limiti di Euro 5.000.000,00 di cui al comma 1 del medesimo articolo;
6) di dare atto che agli adempimenti amministrativo-contabili connessi
con la gestione delle risorse finanziarie attribuite alle contabilita'
speciali aperte o da aprirsi a favore del Presidente della Regione
provvede l'Agenzia regionale di Protezione civile ai sensi del proprio
regolamento di organizzazione e contabilita' approvato con
deliberazione della Giunta regionale 1769/06;
7) di pubblicare il presente decreto e gli allegati di cui al
precedente punto 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
ALLEGATO A
Disciplina del procedimento per la concessione ed erogazione dei
contributi alla imprese agricole danneggiate dagli incendi boschivi
verificatisi nel territorio di Sogliano al Rubicone (FC) nel 2007
A. Termini per la presentazione delle domande di contributo
Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del presente
atto le imprese agricole che entro il mese di dicembre 2007 hanno
segnalato per iscritto al Comune di Sogliano al Rubicone (FC) danni
alle proprie strutture aziendali causati dagli incendi boschivi
verificatisi nel 2007 presentano all'Agenzia regionale di Protezione
civile, di seguito denominata Agenzia, con sede a Bologna in Viale
Silvani n. 6 - CAP 40122, domanda di contributo in carta semplice,
utilizzando l'allegato Modulo DC/AP.
La domanda e' sottoscritta dal legale rappresentante/titolare
dell'impresa agricola o, nei casi in cui la proprieta' dei beni
immobili aziendali non appartenga all'esercente l'attivita' d'impresa,
dal proprietario dei beni medesimi, a seconda di chi, tra essi, sia
tenuto a sostenere per legge o per contratto le relative spese.
La domanda di contributo deve essere spedita a mezzo posta con
raccomandata a.r..; ai fini della verifica del rispetto del termine
sopraindicato fa fede la data risultante dal timbro dell'Ufficio
postale accettante. Qualora scada in un giorno festivo, il termine e'
prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
La domanda di contributo trasmessa fuori termine e' irricevibile e di
tale esito deve essere data comunicazione da parte dell'Agenzia al
soggetto interessato.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia di un documento di identita', in corso di validita', del
richiedente il contributo;
- dichiarazione, ove gia' disponibile e qualora spettino indennizzi
assicurativi, della compagnia assicuratrice, recante l'ammontare
dell'indennizzo corrisposto o da corrispondersi e la quota del premio
assicurativo determinata secondo i criteri indicati nella successiva
lettera H.
Alla domanda possono essere allegati eventuali rilievi fotografici,
attestanti i danni subiti, effettuati dagli interessati
nell'immediatezza dell'evento.
Nei casi in cui la domanda, presentata nei termini, non sia
integralmente compilata o manchi degli allegati di cui sopra,
l'Agenzia ne richiede l'integrazione in sede istruttoria, dando a tal
fine un congruo termine e comunque non superiore a 30 giorni, decorso
inutilmente il quale, la domanda e' dichiarata inammissibile e di tale
esito deve essere data comunicazione al soggetto interessato.
Le condizioni previste nel presente atto devono sussistere fin dalla
data dell'evento calamitoso e sino al pagamento del contributo.
B. Beni immobili aziendali ammissibili al contributo
Il contributo e' concesso, alle condizioni e nei limiti previsti nel
presente atto, per i beni immobili aziendali distrutti o danneggiati,
utilizzati e destinati a sede legale e/o operativa dell'impresa
agricola, ubicati nel comune di Sogliano al Rubicone.
C. Beni immobili aziendali non ammissibili al contributo
Sono esclusi dal contributo:
- i terreni incolti o coltivati, ancorche' destinati a colture arboree
da legno o da frutto, nonche' tutte le aree esterne agli immobili
quali, a titolo esemplificativo, strade, giardini, pavimentazioni
esterne;
- opere di recinzione o difesa (es. muri, cancellate, etc.);
- immobili aziendali o porzioni di immobili aziendali realizzati in
difformita' alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale
difformita' comporti variazioni essenziali ai sensi della Legge
28/2/1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia
intervenuta sanatoria ai sensi di legge;
- immobili aziendali che non risultino, ai sensi della normativa
vigente in materia, iscritti al catasto fabbricati del nuovo catasto
edilizio urbano (NCEU) o per i quali non sia stata presentata apposita
domanda di iscrizione a detto catasto;
- immobili non rispondenti agli standard di agibilita' e funzionalita'
previsti dalla normativa vigente.
D. Tipologie di interventi di ripristino o ricostruzione di immobili
aziendali danneggiati o distrutti ammissibili a contributo
Con riferimento agli immobili aziendali danneggiati, sono ammissibili
al contributo unicamente gli interventi di ripristino degli elementi
strutturali e di finitura e degli impianti tecnologici danneggiati di
seguito indicati:
- manto di copertura;
- solaio di copertura;
- murature;
- solai/sottofondi;
- pavimentazioni;
- intonaci;
- imbiancatura;
- infissi/parapetti;
- scale;
- fondazioni;
- impianti tecnologici (termico, elettrico, idro-sanitario,
fognario).
Con riferimento agli immobili aziendali distrutti, sono ammissibili a
contributo gli interventi di ricostruzione, con la stessa volumetria e
sagoma e la medesima destinazione d'uso, degli immobili preesistenti.
Nell'ambito delle spese per gli interventi di cui sopra sono
ricomprese quelle di progettazione, direzione lavori e collaudo
unicamente qualora, per la specificita' dell'intervento da
effettuarsi, tali prestazioni tecniche siano necessarie ai sensi della
normativa vigente.
E. Iscrizione dell'impresa agricola alla CIAA
L'impresa deve essere regolarmente scritta nel Registro delle imprese
tenuto presso la competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura.
F. Importo del contributo
Il contributo e' concesso per la ricostruzione degli immobili
aziendali distrutti e/o il ripristino degli immobili aziendali
danneggiati fino al 100% dei danni dichiarati o, se di importo
inferiore a questi, delle spese (IVA inclusa, solo qualora non
detraibile) e comunque non oltre il massimale di Euro 30.000,00 per
ciascuna impresa, previsto dall'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3624/2007. La predetta
percentuale potrebbe subire anche una significativa riduzione, in
relazione alle risorse finanziarie che verranno assegnate dallo Stato
in attuazione dell'ordinanza n. 3624/2007.
G. Beni immobili aziendali in affitto
Qualora la proprieta' dei beni immobili o parte degli stessi non
faccia capo all' impresa, il contributo di cui alla lettera F. e'
concesso a chi tra tale soggetto e il proprietario sia tenuto per
legge o contratto a sostenere le relative spese ed e' ripartito tra
gli stessi, nel rispetto del massimale di cui alla medesima lettera
F., in misura proporzionale al danno subito. Al proprietario il
contributo e' concesso a condizione che venga assicurata la medesima
destinazione d'uso a favore della medesima impresa agricola
affittuaria.
H. Indennizzi assicurativi e/o contributi corrisposti da altri Enti
pubblici
In presenza di indennizzi assicurativi e/o di contributi corrisposti o
da corrispondersi allo stesso titolo rispettivamente dalle compagnie
assicuratrici e da altri Enti pubblici, il contributo di cui al
presente atto puo' essere erogato alle condizioni e secondo le
modalita' di calcolo di cui alla successiva lettera N.
Ove la polizza assicurativa copra diverse tipologie di rischi (es.
danni da eventi naturali, da furto, da responsabilita' civile, etc.),
verra' considerata unicamente la quota del premio assicurativo per il
rischio danni da incendio, comprensiva della corrispondente quota
parte di accessori, diritti e imposte a carico del
contraente/assicurato.
I. Perizia asseverata
Ove nel corso dell'istruttoria di cui alla successiva lettera L. si
accerti che non sussistono le condizioni di esclusione di cui al
presente atto, l'Agenzia ne informa i soggetti interessati ai quali
richiede contestualmente la presentazione di una perizia asseverata da
professionista abilitato, il quale sotto la propria personale
responsabilita':
- identifica l'immobile aziendale danneggiato o distrutto
dall'incendio boschivo, indicandone l'indirizzo e gli identificativi
catastali (foglio, mappale e subalterni);
- precisa quali, tra gli elementi strutturali e di finitura e gli
impianti tecnologici indicati nella precedente lettera D., sono stati
danneggiati, descrivendo la tipologia dei danni subiti da ciascuno di
essi;
- attesta se sussiste il nesso di causalita' tra i danni verificatisi
e l'incendio boschivo;
- stima, per gli immobili danneggiati, il costo di ripristino degli
elementi e impianti danneggiati, attraverso un computo metrico
estimativo, con l'indicazione delle unita' di misura e i prezzi
unitari;
- elabora, per gli immobili distrutti, una stima di massima del costo
di ricostruzione.
Nel caso di spese gia' sostenute, la perizia asseverata deve attestare
la congruita' delle stesse con i valori medi di mercato.
Il costo della perizia asseverata e' a carico del richiedente il
contributo.
L. Attivita' istruttoria e di controllo
Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle
domande di contributo, l'Agenzia effettua la relativa istruttoria, ivi
inclusi idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni
sostitutive rese in domanda.
Nell'ambito dell'attivita' di controllo l'Agenzia puo' richiedere ai
competenti uffici nonche' all'interessato, che e' obbligato ad
esibirla, tutta la documentazione idonea e necessaria a comprovare
quanto dichiarato, e puo' procedere alla ispezione dei beni di cui e'
stato dichiarato il danneggiamento o la distruzione.
In presenza di false dichiarazioni, esclusi i casi di mero errore
materiale, la domanda e' inammissibile, fatta salva ogni altra
conseguenza prevista dalla legge. Il soggetto interessato sara',
inoltre, escluso per il futuro da qualsiasi altra forma di contributo
per danni da eventi calamitosi a valere su risorse assegnate dalla
Regione per il tramite dell'Agenzia.
Conclusa l'istruttoria, l'Agenzia comunica ai soggetti interessati il
relativo esito, invitando contestualmente questi ultimi, ove abbia
accertato che non sussistono le condizioni di esclusione previste dal
presente atto, a trasmettere la perizia asseverata di cui alla
precedente lettera I. entro un congruo termine e comunque non
superiore a 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale,
procede alla comunicazione agli interessati della esclusione dal
contributo.
M. Presentazione all'Agenzia della documentazione di spesa da parte
dei soggetti interessati
I soggetti interessati devono trasmettere all'Agenzia copia
autenticata conforme all'originale della documentazione valida ai fini
fiscali, comprovante la spesa effettivamente sostenuta per tutti gli
interventi ammessi al contributo.
Il termine per la presentazione di tale documentazione e' fissato in
12 mesi e decorre dalla data di comunicazione da parte dell'Agenzia di
accoglimento della domanda di contributo.
In caso di inosservanza di tale termine, l'Agenzia procedera' alla
erogazione del contributo relativamente alla parte di lavori
regolarmente eseguiti e fatturati entro il predetto termine ed alla
contestuale dichiarazione di decadenza dal beneficio per l'importo
residuo.
N. Modalita' di calcolo e liquidazione da parte dell'Agenzia del
contributo
Entro 60 giorni dalla presentazione da parte dei soggetti interessati
della documentazione di cui alla precedente lettera M. l'Agenzia
procede alla liquidazione del contributo spettante e a darne
comunicazione ai soggetti medesimi.
Qualora l'importo delle spese effettivamente sostenute non coincida
con il valore dei danni dichiarato nella domanda, si procedera' nel
seguente modo:
- importo delle spese sostenute superiore al valore dei danni
dichiarato: il contributo sara' calcolato sul valore dei danni
dichiarato;
- importo delle spese sostenute inferiore al valore dei danni
dichiarato: il contributo sara' calcolato sull'importo delle spese
sostenute.
Dall'importo risultante, che non deve inoltre superare il massimale
previsto nel presente atto, devono essere decurtati eventuali
contributi nonche' eventuali indennizzi corrisposti allo stesso titolo
da parte rispettivamente di Enti pubblici e compagnie assicuratrici,
al netto, in quest'ultimo caso, della quota del premio assicurativo
determinata ai sensi della lettera H., versata nel quinquennio
antecedente la data dell'incendio boschivo.
Il contributo spetta solo se di importo superiore al contributo
corrisposto da altri Enti pubblici e all'indennizzo gia' decurtato
della quota del premio assicurativo versato nell'ultimo quinquennio.
In tal caso, il soggetto danneggiato, non puo' comunque percepire, tra
contributi ed indennizzo, piu' del valore del danno sofferto.
Pertanto, qualora la somma del contributo ammissibile, di altro
contributo pubblico e dell'indennizzo assicurativo risulti superiore
al valore del danno sofferto, l'importo del contributo ammissibile
dovra' essere decurtato della quota eccedente la somma predetta.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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