REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI 23 giugno 2008, n. 9/III/08

Approvazione del regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del CORECOM

IL CORECOM DELL'EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)";
- la L.R. 21 dicembre 2007, n. 27 "Riduzione del numero dei componenti
degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e
dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)" con la quale
sono state apportate modifiche alla composizione del CORECOM e alle
modalita' di elezione dei suoi componenti;
constatato che in data 21 maggio 2008, con deliberazioni n. 171 e n.
172 l'Assemblea legislativa ha provveduto, rispettivamente, alla
nomina del Presidente e all'elezione dei componenti il CORECOM ai
sensi della L.R. 1/01 sopra citata;
rilevato che l'art. 10 della L.R. 1/01, come novellato dalla L.R.
27/07, al comma 1 recita:
"Il Comitato adotta il regolamento interno che disciplina:
a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la
possibilita' di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli
componenti;
b) le modalita' di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e
privati, operanti nei settori delle comunicazioni e
dell'informazione";
considerata la necessita', alla luce delle modifiche intervenute nel
quadro normativo, di disciplinare adeguatamente le modalita' di
esercizio delle funzioni del Comitato;
dato atto della legittimita' e regolarita' tecnica del presente atto
espressa dalla Dirigente del Servizio CORECOM Fernanda Paganelli;
a voti unanimi, delibera:
1) per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente
richiamate, di approvare il nuovo regolamento interno per
l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nel testo allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere copia del presente provvedimento ai competenti
Organi dell'Assemblea legislativa regionale per quanto di loro
competenza.
ALLEGATO
Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato
regionale per le comunicazioni (CORECOM)
Art. 1
Attribuzioni del CORECOM
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) istituito con
L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, al fine di assicurare a livello
territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia
e di controllo in tema di comunicazione, e' Organo funzionale
dell'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni; e' altresi' Organo
regionale con funzione di garanzia, di consulenza, di supporto e di
gestione per conto della Regione delle funzioni ad essa spettanti nel
settore della comunicazione.
2. E' dotato altresi' di funzioni regolatorie in materia di accesso
radiotelevisivo e per la propria organizzazione interna.
3. Il Comitato e' titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate
che esercita secondo quanto previsto dalla legge e dal presente
regolamento interno.
4. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorita' il Comitato
puo' avvalersi di tutti gli Organi periferici dell'Amministrazione
statale di cui puo' avvalersi l'Autorita'.
Art. 2
Decadenza
1. Il Presidente e i componenti del CORECOM decadono dall'incarico
qualora non intervengano, senza giustificato motivo, comunicato
tempestivamente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di
sedute pari alla meta' di quelle effettuate nell'anno solare.
2. Le assenze dal Comitato convocato in via d'urgenza ai sensi
dell'art. 5, sesto comma, non sono computate per la decadenza
dall'incarico di cui al primo comma.
3. Per quanto riguarda la decadenza per cause di incompatibilita' si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5, L.R. 30 gennaio 2001, n.1
e successive modifiche.
Art. 3
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente del Comitato:
a) rappresenta il Comitato, fatta salva la possibilita' di specifici
incarichi ad altro componente, e ne cura l'esecuzione delle
deliberazioni;
b) convoca il Comitato, fissa l'ordine del giorno delle sedute, le
presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
c) cura i rapporti con gli Organi della Regione, dell'Autorita', del
Ministero delle Comunicazioni e con i soggetti pubblici e privati
operanti nel settore delle comunicazioni.
2. In casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Presidente puo'
adottare provvedimenti di competenza del Comitato, sottoponendoli a
ratifica nella prima seduta successiva.
Art. 4
Elezione e funzioni del Vicepresidente
1. Il Comitato, subito dopo l'insediamento, nomina quale
Vicepresidente il componente piu' anziano al quale compete di
sostituire il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonche'
di svolgere le funzioni di Presidente in caso di anticipata cessazione
dalla carica del Presidente e fino alla elezione del nuovo Presidente.
Il Vicepresidente inoltre collabora con il Presidente nello
svolgimento della sua attivita', lo rappresenta su suo incarico,
esercita le funzioni ad esso eventualmente delegate
2. Il Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza del Comitato.
3. In caso di dimissioni, decadenza o morte del Vicepresidente, il
successore deve essere nominato entro trenta giorni dalla causa di
cessazione oppure, se del caso, dalla elezione, da parte
dell'Assemblea legislativa regionale, del nuovo componente.
Art. 5
Convocazioni
1. Il CORECOM si riunisce di norma nella propria sede in Bologna. E'
ammessa la convocazione presso altra sede.
2. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente.
3. Il Presidente e' tenuto a convocare il Comitato entro cinque giorni
su richiesta motivata del Presidente dell'Assemblea legislativa
regionale, del Presidente della Giunta regionale ovvero di almeno due
componenti del CORECOM stesso.
4. La convocazione, che contiene anche l'ordine del giorno, e'
predisposta dal Presidente anche mediante telegramma, telefax o
e-mail. E' inviata a tutti i componenti almeno cinque giorni prima
della seduta.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno e' a disposizione dei componenti presso la sede del CORECOM
almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta.
6. In casi di necessita' e urgenza, il Presidente puo' convocare il
CORECOM almeno ventiquattro ore prima della riunione, anche a mezzo
telegramma, telefax o e-mail.
7. In caso di convocazione di urgenza, la relativa documentazione e'
resa disponibile in tempo utile per la convocazione.
8. Per le finalita' di cui all'art. 9, primo comma, copia della
convocazione e' inviata per conoscenza al Presidente dell'Assemblea
legislativa regionale e al Presidente della Giunta regionale.
Art. 6
Ordine del giorno
1. L'ordine del giorno e' stabilito dal Presidente. Un argomento deve
essere iscritto all'ordine del giorno quando lo richieda almeno un
componente.
2. L'ordine del giorno, per motivi di urgenza, puo' essere integrato
all'inizio di ciascuna riunione.
3. Per discutere o per deliberare su argomenti non iscritti all'ordine
del giorno e' necessario che gli stessi vengano iscritti con
deliberazione unanime di tutti i presenti.
4. Ciascun argomento e' illustrato dal Presidente o da un relatore da
questi designato.
Art. 7
Sedute del Comitato
1. Per la validita' delle sedute del Comitato e' necessaria la
presenza di almeno due componenti.
2. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando sono assunte a
maggioranza dei presenti.
3. Nelle votazioni palesi, in caso di parita', prevale il voto del
Presidente, o, in sua assenza, del Vicepresidente.
4. Le votazioni palesi si svolgono per alzata di mano.
5. Le nomine e le deliberazioni concernenti persone sono segrete ed
avvengono a mezzo schede. In queste ipotesi l'approvazione di una
proposta richiede, per le prime due votazioni, l'unanimita' dei voti.
Solo qualora una proposta non ottenga l'unanimita' nelle prime due
votazioni, dalla terza votazione in avanti si procede con votazione
palese, per alzata di mano, e la proposta si intende approvata se
ottiene la maggioranza dei voti dei presenti.
6. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario.
7. Alle riunioni del Comitato partecipa il Dirigente responsabile
della struttura di cui all'art. 17 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1,
che svolge le funzioni di Segretario. Possono altresi' partecipare i
funzionari designati dal Dirigente responsabile. In caso di assenza o
impedimento del Dirigente, le funzioni di Segretario sono svolte da un
funzionario incaricato dal medesimo Responsabile di Servizio.
8. Di ogni seduta e' redatto a cura del Segretario un verbale con le
caratteristiche del resoconto sommario dal quale risultino l'ordine
del giorno e le eventuali integrazioni, i nomi dei presenti, ciascun
argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e
della discussione nonche' le decisioni adottate. Qualora non si
esaurisse la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del
giorno, il Presidente deve iscrivere gli argomenti alla successiva
seduta del Comitato.
9. I componenti possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone
preventiva lettura e consegnando il testo al Segretario.
10. I verbali approvati sono sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario e raccolti in apposito registro.
11. I verbali della seduta del Comitato sono approvati di norma nella
seduta successiva a quella a cui si riferiscono. I verbali sono messi
a disposizione dei componenti almeno 24 ore prima dell'inizio della
riunione nel corso della quale dovranno essere approvati.
12.  Il verbale di ogni seduta del Comitato e' inviato al Presidente
dell'Assemblea legislativa regionale, al Presidente della Giunta e,
ove richiesto, all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.
13. Le riunioni del Comitato di norma non sono pubbliche.
14. Il Comitato, ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della L.R. 30
gennaio 2001, n. 1, per l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle
delegate puo' avvalersi di organismi e di esperti interni ed esterni
che possono partecipare alle sedute per l'approfondimento di tematiche
relative ad argomenti posti all'ordine del giorno.
Art. 8
Modalita' di esercizio delle funzioni
1. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, il Comitato puo'
delegare compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti che,
nell'assunzione dell'incarico, sono tenuti ad eseguirlo secondo le
indicazioni del Comitato ed a riferirne allo stesso con relazione
scritta o orale entro i termini convenuti.
2. Il lavoro dei singoli componenti e' istruttorio e propositivo,
spettando il ruolo decisionale al Comitato.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 spetta ai
singoli componenti il rimborso delle spese di viaggio previsto
dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, fino ad
un massimo di 16 sedute complessive mensili comprese quelle del
Comitato.
4. Ai sensi dell'art. 17, quarto comma, della L.R. 30 gennaio 2001, n.
1, per l'esercizio delle funzioni, proprie e delegate, e nell'ambito
delle finalita' della stessa legge, il Comitato puo' disporre
l'affidamento di incarichi di collaborazione e/o di consulenza a
soggetti esterni pubblici e/o privati, esperti nei settori della
comunicazione e dell'informazione.
Art. 9
Partecipazione ai lavori del CORECOM
1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale e il Presidente
della Giunta regionale possono, su invito del Presidente del CORECOM,
partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
2. Allo scopo di garantire la partecipazione alla propria attivita',
il CORECOM attiva forme di consultazione dei soggetti esterni pubblici
e privati operanti nei settori della comunicazione e dell'informazione
nonche' di ogni altro soggetto la cui audizione sia ritenuta utile ai
fini dell'esercizio delle proprie competenze.
3. La data di convocazione degli incontri con i soggetti interessati e
i relativi contenuti sono comunicati con adeguato anticipo anche
attraverso il proprio sito web.
4. Il Comitato puo' altresi' proporre e attuare tutte quelle
iniziative di interesse culturale, economico e sociale che siano utili
allo svolgimento delle funzioni proprie e delegate di governo, di
garanzia, di controllo e di consulenza inerenti al proprio campo di
attivita'.
Art. 10
Comunicati di pubblica utilita'
1. Il Comitato puo' richiedere alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo (RAI-TV) e alle emittenti private locali la
trasmissione di comunicati di pubblica utilita', ai sensi dell'art.
10, comma 5 della Legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 11
Missioni
1. Nell'esercizio delle loro funzioni, e nell'ambito della dotazione
finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato
possono recarsi in missione in Italia e all'estero.
2. Le missioni dei componenti del Comitato sono autorizzate dal
Presidente il quale alla fine di ogni anno presenta al Comitato una
relazione sull'attivita' svolta e la relativa rendicontazione.
3. Al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale sara' comunicata
la rendicontazione trimestrale delle missioni effettuate da tutti i
componenti il CORECOM.
Art. 12
Spese di rappresentanza
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale puo'
stanziare, con apposito capitolo del bilancio regionale, fondi per le
spese di rappresentanza del Comitato, intendendosi come tali quelle
spese fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di
intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni al Comitato, in
rapporto ai propri fini e funzioni istituzionali.
Art. 13
Procedimenti amministrativi
1. Nell'esercizio delle proprie attivita', il CORECOM si ispira ai
principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio
stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni.
2. Assume la responsabilita' del procedimento il Dirigente
responsabile della struttura di cui all'art. 17 della L.R. 30 gennaio
2001, n. 1 o un suo delegato.
3. Il Comitato puo' disporre l'audizione di soggetti interessati ai
procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi
relativi ai procedimenti stessi.
Art. 14
Dotazione della struttura organizzativa - Verifica
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1,
la struttura e' posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera
in piena autonomia rispetto al restante apparato dell'Assemblea
legislativa regionale.
2. Alla fine di ogni anno la struttura di supporto e' sottoposta a
verifica da parte del Dirigente responsabile del Servizio, al fine di
accertarne funzionalita' ed efficienza. Le relative risultanze sono
trasmesse alla Direzione generale dell'Assemblea legislativa. In
occasione della presentazione della relazione annuale di attivita' di
cui all'art. 15, comma 3, della L.R.  1/01, il Comitato valuta il
raggiungimento da parte della struttura degli indirizzi
programmatici.
Art. 15
Modifica al regolamento
1. Ai sensi dell'art. 10 della L.R. 30 gennaio 2001, n. 1, il presente
regolamento puo' essere modificato dal Comitato con voto unanime dei
presenti.
Art. 16
Pubblicazione del regolamento
1. Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e sul sito Internet del CORECOM.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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