REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2008, n. 980

Direttiva alle Amministrazioni provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attivita' di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria", ed in
particolare gli artt. 58 e 59, come modificati dalla L.R. 27 luglio
2007, n. 16;
- in particolare l'art. 58, comma 3 che, a seguito delle modifiche
apportate dalla citata L.R. 16/07, dispone che "per l'esercizio delle
funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle
guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi
dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del DLgs 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15
marzo 1997, n. 59", le Province provvedono alla nomina a guardia
giurata venatoria dei soggetti di cui all'art. 27, comma 1, lettere a)
e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata
venatoria puo' essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti
di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano sicuro
affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la
loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei
regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3
bis, della presente legge. Le Province si avvalgono altresi' dei
raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi
dell'articolo 6, comma 1 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina
del servizio volontario di vigilanza ecologica", attraverso le
convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto
dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3 bis, della
presente legge";
- in particolare i commi 3 e 3 bis dell'art. 59 che, a seguito delle
modifiche apportate dalla citata L.R. 16/07, rispettivamente
dispongono che "la Regione, con apposita direttiva, individua
modalita' omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per
uniformarne l'espletamento dei relativi compiti" e che "sulla base
delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le
Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento
delle guardie volontarie che svolgono attivita' di vigilanza
venatoria, contenente anche i criteri e le modalita' di partecipazione
all'attivita' di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge
statale";
- il comma 2 dell'art. 59, che dispone che "la Provincia coordina
l'attivita' di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal
personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi
enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle
associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei
raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonche' delle aziende
forestali al fine di ottenere il piu' razionale ed economico impiego
degli addetti";
richiamati altresi':
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in
particolare gli artt. 27, 28 e 29, nei quali rispettivamente vengono
individuati i soggetti a cui e' affidata la vigilanza venatoria,
vengono definiti poteri e compiti degli addetti e stabilite le
competenze degli agenti dipendenti degli Enti locali;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in
particolare l'art. 163 "Trasferimenti agli Enti locali", che al comma
3, lett. a), prevede il trasferimento alle Province di molteplici
funzioni e compiti amministrativi, tra i quali "il riconoscimento
della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli
Enti delegati dalle Regioni e delle guardie volontarie delle
associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di
cui all'art. 27 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157";
- il DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare:
- l'art. 7, che sancisce che "nel rispetto dei principi fissati dalla
legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti
nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli
uffici e per l'esercizio delle funzioni";
- l'art. 19, comma 1, in base al quale spettano alla Provincia le
funzioni amministrative nel settore "caccia e pesca nelle acque
interne" (sub f);
- la propria deliberazione 1232/00,  "Direttive alle Province in
materia di vigilanza venatoria ed ittica relative agli adempimenti di
cui alla L.R. 8/94 e sue successive modificazioni, art. 58, comma 4 e
comma 1", con la quale vengono fissati, fra l'altro, i programmi e le
modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica
di guardia venatoria volontaria e stabiliti criteri per l'istituzione
della Commissione d'esame per il rilascio della sopracitata
qualifica;
- la L.R. 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di
vigilanza ecologica", ed in particolare:
- l'art. 2, comma 2, che prevede che le guardie ecologiche volontarie
(di seguito denominate GEV) svolgano la propria attivita' nell'ambito
dei programmi predisposti dalle Province e delle convenzioni di cui
agli articoli 8 e 9;
- l'art. 3, che definisce i compiti delle GEV che collaborano con enti
ed organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di
esercizio della caccia e della pesca, stabilendo che nello svolgimento
di tali compiti le stesse operano secondo le direttive emanate dai
suddetti enti ed organismi;
- l'art. 6, che stabilisce le modalita' per il conferimento
dell'incarico alle GEV;
- gli articoli 8 e 9, che prevedono che i programmi di cui all'art. 2,
comma 2, siano redatti dalle Province d'intesa con gli enti titolari
di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e
dell'ambiente, nonche' con le rappresentanze dei raggruppamenti
provinciali chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi
medesimi, e che detti programmi si attuino mediante convenzioni;
viste:
- le proprie deliberazioni  2122/90, 5291/91,  4055/95 e  266/00, con
cui sono state approvate rispettivamente la prima, la seconda, la
terza e la quarta direttiva in applicazione della L.R. 3 luglio 1989,
n. 23 ("Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica"),
che definiscono, tra l'altro, i requisiti operativi dei Raggruppamenti
provinciali GEV e la programmazione delle attivita' da attuarsi a
livello provinciale, nonche' le norme su cui conferire il potere di
accertamento in materia di pesca e di attivita' venatoria;
- la deliberazione 266/00 sopra citata, che prevede che il programma
predisposto dalle Province ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a)
della L.R. 23/89 programmi tutte le funzioni di vigilanza di loro
competenza, comprese quelle nel settore faunistico-venatorio;
ritenuta l'opportunita' che nei programmi di cui all'art. 2, comma 2,
della L.R. 23/89 la disciplina dell'utilizzo delle GEV per lo
svolgimento delle attivita' di vigilanza faunistico-venatoria sia
predisposta con il necessario coinvolgimento di tutte le strutture
provinciali competenti in materia;
ritenuto inoltre necessario che le Province adottino, nell'esercizio
delle proprie funzioni di coordinamento, oltre al regolamento per la
disciplina del coordinamento delle guardie volontarie ai sensi del
comma 3 bis dell'art. 59 della L.R. 8/94, anche un Piano annuale di
attivita' che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio
delle funzioni di vigilanza venatoria;
ritenuto infine necessario procedere, alla luce delle modifiche
legislative intervenute, all'emanazione di una direttiva per definire
modalita' omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, secondo il
testo allegato che fa parte integrante della presente deliberazione;
dato atto che sono state espletate le consultazioni previste dal comma
1 dell'art. 10 della L.R. 8/94;
acquisito il parere positivo della Conferenza Regioni-Autonomie locali
nella seduta del 5 maggio 2008;
viste:
- la L.R. 43/01, "Testo Unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare
l'art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione  450/07, recante "Adempimenti conseguenti
alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati
con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi dei
sopracitati articolo di legge e deliberazione;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale, Difesa del
suolo e della costa, Protezione civile, Marioluigi Bruschini;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, secondo il testo che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante, la "Direttiva alle Province per
la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono
attivita' di vigilanza faunistico-venatoria in attuazione degli artt.
58 e 59 della L.R. 8/94 come modificati dalla L.R. 16/07";
2) di impegnarsi a promuovere con le Province e con le Prefetture
competenti per territorio forme di coordinamento per l'attuazione
dell'allegata direttiva e per il coordinato svolgimento delle
rispettive funzioni;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna;
4) di stabilire che la direttiva avra' applicazione dalla data della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Direttiva alle Province per la disciplina del coordinamento delle
guardie volontarie che svolgono attivita' di vigilanza
faunistico-venatoria in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. 8/94
come modificati dalla L.R. 16/07
1) La presente direttiva definisce, ai sensi degli artt. 58 e 59 della
L.R. 8/94 cosi' come modificati dalla L.R. 16/07, i criteri e le
modalita' del coordinamento provinciale delle guardie volontarie di
cui all'art. 27 della Legge 157/92, al fine di uniformarne l'impiego
sul territorio regionale.
Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 23/89 e dalle relative
direttive attuative, i criteri e le modalita' del coordinamento
provinciale dello svolgimento delle funzioni e delle attivita' di
vigilanza faunistico-venatoria delle guardie ecologiche volontarie
(GEV) sono definiti ai sensi del punto 7 della presente direttiva e
dalle disposizioni ivi richiamate.
2) Le Province provvedono ad adottare un apposito "Regolamento di
disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria", di
seguito denominato Regolamento, conformemente alle indicazioni
contenute nella presente direttiva e nel rispetto delle procedure di
cui al comma 2 dell'art. 10 della L.R. 8/94.
3) Le Province provvedono all'istituzione di un "Registro delle
guardie volontarie venatorie" nel quale, anche avvalendosi dei dati
comunque in loro possesso, per ogni guardia che intenda svolgere la
vigilanza volontaria venatoria sul territorio provinciale vengono
annotati almeno:
- i dati anagrafici;
- gli estremi del decreto di nomina;
- l'Associazione e/o il Raggruppamento di appartenenza;
- i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti;
- il numero dei servizi prestati;
- il numero della "tessera di riconoscimento".
Possono essere inserite eventuali ulteriori informazioni ritenute
necessarie per la funzionalita' del coordinamento delle guardie
volontarie venatorie.
Le Province sono tenute ad aggiornare costantemente tale registro.
Le Province dispongono altresi' che ogni guardia volontaria venatoria
che intenda svolgere la vigilanza venatoria sul territorio provinciale
debba risultare iscritta ad un'Associazione o ad un Raggruppamento.
4) Le Province provvedono alla nomina, tramite apposito decreto, delle
guardie volontarie di cui all'art. 27, comma 1 sub b) della Legge
157/92, dandone comunicazione alla Prefettura e alla Questura. Fermi
restando i requisiti previsti dall'art. 138 del T.U.L.P.S., le
Province individuano i requisiti e le procedure per il rilascio e per
il rinnovo del decreto di nomina a guardia volontaria.
Tale decreto ha validita' biennale.
Ad ogni guardia volontaria le Province rilasciano una "tessera di
riconoscimento", la cui validita' e' subordinata alla validita' del
decreto di nomina.
5) Le Province, con il proprio Regolamento:
a) affidano l'attivita' di coordinamento al Responsabile della
struttura di Polizia provinciale o Comandante del Corpo di Polizia
provinciale, prevedendo i casi in cui tale funzione possa essere
eventualmente svolta da un suo delegato;
b) individuano le modalita' operative di svolgimento della vigilanza
volontaria, prevedendo che venga svolta esclusivamente in pattuglia
composta di norma da almeno due guardie volontarie;
c) determinano la quota minima di ore di attivita' annuale che ogni
Associazione e/o Raggruppamento dovra' garantire per l'espletamento
della vigilanza volontaria venatoria, compatibilmente con le attivita'
dell'Associazione;
d) prevedono il raccordo tra il responsabile organizzativo di cui al
punto 6 e il Responsabile della struttura di Polizia provinciale o
Comandante del Corpo di Polizia provinciale, al fine di dare
attuazione con modalita' idonee ed efficaci al Piano di attivita' di
cui al punto 8 della presente direttiva e al programma di cui al comma
2 dell'art. 2 della L.R.  23/89, limitatamente alla vigilanza
venatoria;
e) stabiliscono che ogni Associazione e/o Raggruppamento comunichi
alla Polizia provinciale il calendario mensile delle attivita' e le
modalita' di informazione relative all'impossibilita' di svolgere
l'attivita' programmata;
f) stabiliscono che, durante l'espletamento dell'attivita' di
vigilanza, le guardie volontarie che non siano gia' dotate di divise
approvate ai sensi dell'art. 254 del RD 635/40, debbano indossare
vestiario che non ingeneri confusione alcuna con i segni e le
caratteristiche distintive della struttura di Polizia provinciale o
delle Forze di Polizia statali; stabiliscono altresi' che durante il
servizio la guardia volontaria sia riconoscibile tramite un evidente
contrassegno di identificazione rimovibile, sul quale sia riportata la
dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria - Prov. di ...", e non
sia armata, anche se regolarmente autorizzata al porto d'armi;
g) definiscono le norme di comportamento che le guardie volontarie
sono tenute a rispettare durante l'espletamento delle attivita' di
vigilanza venatoria, nonche' il procedimento disciplinare da adottare
nei confronti delle guardie che non rispettino il Regolamento;
h) definiscono le caratteristiche della "tessera di riconoscimento"
che ogni guardia volontaria dovra' esibire ogni qualvolta sia tenuta a
qualificarsi;
i) individuano criteri per provvedere ad un eventuale rimborso spese
alle Associazioni per l'attivita' di vigilanza volontaria svolta;
l) prescrivono che ogni Associazione fornisca la copertura
assicurativa delle guardie volontarie venatorie per quanto riguarda le
attivita' programmate e regolarmente svolte.
6) Le Province stipulano apposite convenzioni con le Associazioni e/o
i Raggruppamenti disponibili a prestare la loro attivita' per
effettuare la vigilanza venatoria alle condizioni previste dal
Regolamento. La stipula della convenzione e' condizione necessaria e
indispensabile per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza
volontaria venatoria, fatto salvo quanto previsto al punto 7). Le
Associazioni devono risultare regolarmente iscritte nel "Registro
provinciale dell'associazionismo" o nel "Registro provinciale del
volontariato"; possono essere stipulate convenzioni anche con sezioni
locali, attive sul territorio, di Associazioni nazionali di cui al
comma 2), lett. b) dell'art. 27 della Legge 157/92. Nel testo della
suddetta convenzione viene stabilito che ogni Associazione e/o
Raggruppamento di appartenenza delle guardie volontarie che
collaborano sul territorio provinciale provveda alla nomina, al suo
interno, di un responsabile organizzativo delle guardie stesse,
incaricato di:
a) tenere i contatti con il Responsabile della struttura di Polizia
provinciale o Comandante del Corpo di Polizia provinciale o col suo
delegato;
b) comunicare settimanalmente alla Provincia la disponibilita' alle
uscite per il mese successivo, al fine di garantire la programmazione
e la predisposizione delle necessarie attivita', nonche'
l'informazione relativa all'impossibilita' di effettuare l'uscita con
almeno un giorno di anticipo rispetto alla data prevista, fatta salva
la sussistenza di impedimenti gravi ed improvvisi;
c) inviare mensilmente alla Provincia un "Rapporto giornaliero"
redatto a fine uscita da ogni pattuglia, contenente una relazione
sull'attivita' svolta.
7) Qualora tra le Province  e i  Raggruppamenti siano gia' in essere
delle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 9 della L.R. 23/89 o
che disciplinano lo svolgimento di funzioni di vigilanza diverse da
quella venatoria, le stesse dovranno essere integrate, anche con
apposita convenzione, con quanto disposto ai punti 3, 5 lett. a), b),
c), d), e), f), g), 6 e, limitatamente alle ipotesi del richiamo e
della sospensione, al punto 10 della presente direttiva.
8) Le Province predispongono, con la partecipazione delle Associazioni
con le quali hanno stipulato le convenzioni di cui al punto 6, un
Piano annuale di attivita' che individui le esigenze prioritarie
connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria,
considerando anche la necessita' da parte delle Associazioni stesse di
garantire la vigilanza sulle proprie attivita' istituzionali.
9) Ogni guardia volontaria venatoria, a qualsiasi Associazione e/o
Raggruppamento appartenga, e' tenuta all'osservanza di quanto disposto
dalle normative statali e regionali e dal Regolamento adottato dalla
Provincia. A tale obbligo sono pertanto soggette le guardie volontarie
venatorie appartenenti agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e le
guardie volontarie che, in base a quanto previsto dal comma 9
dell'art. 27 della Legge 157/92, non hanno conseguito l'attestato di
idoneita' previsto dalla direttiva regionale in quanto gia' in
possesso della qualifica di guardia giurata venatoria, a norma del
T.U.L.P.S., alla data di entrata in vigore della legge statale. A tale
obbligo e' altresi' soggetto il personale degli Ambiti territoriali di
caccia (ATC) che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, della L.R. 8/94,
svolga attivita' di vigilanza venatoria.
10) Fatte salve le eventuali responsabilita' civili e penali, le
Province, nei confronti della guardia volontaria che si renda
responsabile di violazioni al Regolamento durante l'espletamento
dell'attivita' di vigilanza, procedono, previa valutazione di una
Commissione appositamente costituita:
- al richiamo della medesima, in seguito ad una prima violazione;
- alla sospensione dall'attivita', per un periodo comunque non
superiore a sei mesi, a seguito di due richiami;
- alla revoca del decreto di nomina e al ritiro del "tesserino di
riconoscimento" in caso di reiterata violazione.
Le Province procedono altresi' alla Comunicazione dei predetti
richiami, sospensioni e revoche anche all'Associazione e/o
Raggruppamento di appartenenza della guardia volontaria, ai fini
dell'eventuale adozione degli opportuni provvedimenti, nonche' alla
loro comunicazione anche alla Prefettura e alla Questura.
11) Le Province promuovono il costante aggiornamento della formazione
del personale volontario necessario all'esercizio della vigilanza,
secondo i criteri e le modalita' previste dall'art. 58, comma 4, della
L.R. 8/94 e relative direttive attuative.
12) Le Province sono tenute ad adottare il Regolamento, o ad adeguare
quello gia' vigente, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente direttiva, previo parere di conformita' della Regione. A tal
fine, dopo aver predisposto il Regolamento, lo trasmetteranno ai
competenti uffici regionali per il parere di conformita'.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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