REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2008, n. 877

Approvazione schema bando settore artigianato per favorire processi di internazionalizzazione e programmi di penetrazione commerciale di cui ai co. 82 e 83 dell'art. 4 della L. finanziaria 2004, D.M. del 12 febbraio 2008 e criteri regionali di valutazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in particolare
le disposizioni del comma 82 dell'art. 4, incrementa di Euro 10
milioni il fondo di cui all'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n.
949, e successive modificazioni, volto ad agevolare i processi di
internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale
promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a
queste collegati;
- la Legge 5 marzo 2001, n. 57, in particolare l'art. 21, estende
l'utilizzo del predetto fondo al sostegno finanziario dei processi
esportativi delle imprese artigiane ad ai programmi di penetrazione
commerciale e di internazionalizzazione;
- ai sensi dell'art. 9, comma 2 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 dicembre
2006 (repertorio n. 2703/CSR), ha sancito l'intesa sul decreto del
Ministro del Commercio internazionale recante "Modalita' di utilizzo
del fondo per l'internazionalizzazione del settore artigianato";
visti:
- il D.M. del 3 agosto 2007, Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre
2007, recante "Modalita' di attuazione dei commi 82 e 83 dell'articolo
4 della Legge 27 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), concernente
uno stanziamento di Euro 10 milioni in favore
dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane";
- il D.M. del 12 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 23 maggio 2008, recante "Modalita' e termini per la presentazione
delle domande di finanziamento a favore dell'internazionalizzazione
delle imprese artigiane";
considerato che il D.M. 12 febbraio 2008 identifica:
- le risorse disponibili per il finanziamento della misura di
incentivazione (art. 1);
- nell'internazionalizzazione delle imprese artigiane le finalita' e i
beneficiari dell'azione (art. 2);
- la tipologia di attivita' ammissibili al contributo, nonche' il
massimale concedibile per ogni progetto (art. 3), le modalita' di
inoltro delle istanze (art. 4), i criteri di priorita' cumulabili, da
utilizzare nella valutazione delle domande presentate (art. 5), la
procedura di valutazione (art. 6);
- l'utilizzo di eventuali fondi non assegnati (art. 7), le modalita'
di erogazione del contributo (art. 8), i tempi e i modi di
liquidazione del contributo, cosi' come le verifiche e la valutazione
dei risultati conseguiti (art. 9);
considerato inoltre che i succitati D.M. 3 agosto 2007 e 12 febbraio
2008 prevedono che:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curino le
attivita' istruttorie per la gestione della misura in relazione alle
istanze di partecipazione provenienti da aggregazioni monoregionali o
monoprovinciali, tenendo conto delle modalita' previste e del D.M. 12
febbraio 2008, da svolgere sulla base di un raccordo tra i criteri
generali e le visioni settoriali regionali e provinciali;
- ciascuna Regione e Provincia autonoma adotti le modalita' di
diffusione della misura di incentivazione che ritenga opportune,
nonche', congiuntamente alle Confederazioni artigiane ed ai relativi
Consorzi all'esportazione, svolga funzione di promozione della
presente misura nei confronti dei soggetti imprenditoriali,
soprattutto al fine di agevolarne i processi aggregativi;
- per la realizzazione della misura lo stanziamento di 10 milioni di
Euro, di cui alla Legge 350/03, iscritto nel Capitolo 7166 dello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
gestito da Artigiancassa SpA, ai soli fini contabili e con riferimento
esclusivo agli obiettivi fissati dal D.M. 3 agosto 2007, e che per le
attivita' necessarie della misura d'incentivazione, il Ministero del
Commercio internazionale abbia stipulato con Artigiancassa SpA -
sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze - apposita
convenzione, per la successiva erogazione dei fondi;
- che il fondo venga ripartito secondo i criteri stabiliti dall'art.
4, comma 82 della Legge 24/12/2003, n. 350;
- le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano
facolta' di gestire in forma diretta ed autonoma, i fondi trasferiti
ad Artigiancassa SpA; in tal caso Artigiancassa SpA sia tenuta a
trasferire le risorse alla Regione o alla Provincia autonoma entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta successiva all'accreditamento
dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- presso il Ministero dello Sviluppo economico - Commercio
internazionale sia costituito un Comitato paritetico di valutazione,
composto da tre rappresentanti del Ministero del Commercio
internazionale (Direzione generale per la Promozione degli scambi), un
rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quattro
rappresentanti di Regioni e di Province autonome, con la possibilita'
di invitare in qualita' di esperti rappresentanti dell'Istituto
nazionale del commercio estero e delle Confederazioni nazionali
dell'artigianato;
- al Comitato venga affidato il compito di predisporre la graduatoria
dei progetti al fine del finanziamento, sulla base di parametri di
valutazione articolati sui requisiti e le priorita' previste dal D.M.
stesso, secondo le risultanze della istruttoria svolta dalle Regioni e
dalle Province autonome, e nel rispetto della ripartizione dei fondi.
Il Comitato sia, inoltre, chiamato a verificarne l'effettiva
realizzazione, a decidere eventuali missioni di verifica in loco, a
valutare gli effetti complessivi dell'intervento nel quadro delle
strategie di internazionalizzazione delle imprese minori;
preso atto che:
- il Ministero del Commercio internazionale ha inviato con propria
comunicazione, (prot. S/20070207571), ricevuta il 10/1/2008, ns. prot.
generale N. 9175/2008, lo schema di bando in attuazione del
sopraccitato D.M. 3 agosto 2007;
- e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2008 il
D.M. del 12 febbraio 2008 recante "Modalita' e termini per la
presentazione delle domande di finanziamento a favore
dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane", con indicazione
delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna, (secondo i
criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22
marzo 2004, n. 68);
richiamati:
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 61;
- il Programma triennale per le attivita' produttive 2003-2005,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 526 del 5
novembre 2003 e prorogato con L.R. n. 13 del 26 luglio 2007 (art.
27);
- il suddetto D.M. 12 febbraio 2008 all'art. 5, laddove prevede che le
Regioni e le Province autonome provvedano alla valutazione dei
progetti presentati sulla base delle priorita' in esso indicate e
delle ulteriori priorita' applicate da ciascun ente per analoghe
iniziative;
valutato che le finalita', la tipologia di attivita' ammissibili al
contributo e le priorita' da applicarsi a livello nazionale per
l'erogazione dei contributi previsti dal succitato D.M. e del relativo
schema di bando siano coerenti con quanto previsto nell'ambito
dell'Asse 5 Misura 5.2, recante "Sostegno ai percorsi di
internazionalizzazione delle imprese" del richiamato Programma
triennale per le attivita' produttive 2003-2005;
ritenuto di:
- dover garantire alle imprese artigiane dell'Emilia-Romagna la
possibilita' di accesso alla misura d'incentivazione di cui al
succitato D.M., recependo il bando, e i relativi allegati, di cui al
D.M. 12 febbraio 2008, Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2008,
riportato nell'Allegato 1), parte integrante della presente
deliberazione;
- dover procedere all'attuazione delle misure di incentivazione
previste nel D.M., prevedendo che la valutazione affidata alle Regioni
dal D.M. medesimo e dallo schema di bando sia svolta coerentemente con
i criteri di valutazione previsti dalla sopra richiamata Misura 5.2
azioni C e D, con riferimento alla prima tipologia di intervento della
Misura recante "Iniziative promozionali, fieristiche, commerciali e di
cooperazione industriale", limitatamente alle imprese artigiane come
identificate dalla legge-quadro per l'artigianato, legge 8 agosto
1985, n. 443;
dato atto che in conformita' a quanto stabilito dalla propria
deliberazione 450/07:
- con lettera del Direttore generale alle Attivita' produttive,
Commercio e Turismo del 31 ottobre 2007, prot. n. PG/2007/276338,
indirizzata al Ministero del Commercio Internazionale - Direzione
generale Promozione scambi del 17 ottobre 2007, si e' comunicato che
la Regione richiede, ai sensi del succitato D.M. 3 agosto 2007,
articolo 3, comma 3, il trasferimento dei fondi previsti su apposito
capitolo della contabilita' regionale, da istituirsi, e che il dott.
Ruben Sacerdoti, in qualita' di Responsabile del Servizio Sportello
regionale per l'internazionalizzazione delle imprese, e' il
responsabile del procedimento amministrativo previsto dal D.M.;
- con successivo atto si provvedera' all'approvazione della
graduatoria dei progetti presentati, subordinatamente all'effettivo
trasferimento dei fondi previsti su apposito capitolo della
contabilita' regionale, da istituirsi, nonche' all'impegno contestuale
delle risorse disponibili;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dalla
dott.ssa Morena Diazzi, Direttore generale Attivita' produttive,
Commercio, Turismo, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive, Sviluppo
economico e Piano telematico a voti unanimi e palesi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di recepire il bando, comprensivo della documentazione annessa, di
cui al D.M. 12 febbraio 2008, Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2008,
recante "Modalita' e termini per la presentazione delle domande di
finanziamento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese
artigiane", riportato nell'Allegato 1), parte integrante della
presente deliberazione;
2) di approvare i criteri regionali di valutazione e di formazione
della graduatoria, Allegato 2), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, che il Servizio competente adottera', per
quanto di competenza della Regione, in attuazione di quanto previsto
dal D.M. del 12 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23 maggio 2008;
2) di prendere atto che le risorse assegnate alla Regione
Emilia-Romagna saranno trasferite alla stessa secondo le modalita' e i
tempi previsti dall'art. 3 del DM del 3 agosto 2007, Gazzetta
Ufficiale del 5 ottobre 2007;
3) di dare mandato al Dirigente competente, ai sensi della propria
deliberazione 450/07, di nominare:
a) il rappresentate della Regione all'interno del Comitato
paritetico;
b) un gruppo di lavoro tecnico che provvedera' all'istruttoria delle
domande;
4) di subordinare all'effettivo trasferimento dei fondi previsti su
apposito capitolo della contabilita' regionale, da istituirsi,
l'approvazione della graduatoria dei progetti presentati, e l'impegno
contestuale delle risorse disponibili;
5) di pubblicare, integralmente la presente deliberazione, comprensiva
degli Allegati 1) e 2), parti integranti e sostanziali della presente
delibera, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
6) disporre che i criteri regionali di valutazione, e ammissibilita',
vengano inseriti nei siti Internet: www.sprint-er.it e
www.ermesimprese.it.
ALLEGATO 1)
Modalita' e termini per la presentazione delle domande di
finanziamento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese
artigiane
IL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004) e, in
particolare, l'art. 4, comma 82, che incrementa di 10 milioni di Euro
il fondo di cui all'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive modificazioni, per agevolare i processi di
internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale
promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a
queste collegati;
visto il decreto del Ministro del Commercio internazionale, di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 3 agosto
2007;
visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, del richiamato decreto, che
prevede, nei sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione,
l'emanazione, a cura del Ministero del Commercio internazionale,
sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, del
bando per la presentazione delle domande di finanziamento, contenente
le modalita', i termini ed i massimali delle richieste, i parametri di
valutazione, nonche' ogni altro elemento operativo utile;
sentite le Regioni e le Province autonome, ai sensi del richiamato
art. 5, comma 2;
tenuto conto che 10 milioni di Euro, attraverso un intervento
straordinario, sono destinati a facilitare le imprese artigiane nel
superamento delle difficolta' che incontrano nei mercati esteri;
considerato necessario utilizzare i 10 milioni di Euro predetti,
impegnati con decreto del Direttore generale del Ministero
dell'Economia e delle Finanze n. 135581 del 14 dicembre 2005;
decreta:
Art. 1
Fondi
1) A valere sullo stanziamento di 10 milioni di Euro, che incrementa
il fondo di cui all'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949, e'
cofinanziato, entro i massimali indicati nel successivo art. 3, il 50%
dei costi dei progetti di promozione all'estero presentati da
aggregazioni di imprese artigiane.
2) La predetta somma e' suddivisa nel seguente modo:
a) Euro 9.500.000 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano ripartiti (appendice 1) secondo i criteri di cui all'Allegato
A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre
2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2004, n. 68) da
destinare ai progetti presentati da aggregazioni monoregionali di
imprese artigiane;
b) Euro 500.000 al Ministero del Commercio internazionale, da
destinare al cofinanziamento dei progetti presentati da aggregazioni
interregionali di imprese artigiane.
Art. 2
Soggetti proponenti/beneficiari
1) Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti
soggetti:
a) consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, per
progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane, la cui ragione
sociale va espressamente indicata nella domanda;
b) raggruppamenti, anche costituiti ad hoc, di almeno 3 imprese
artigiane.
Nel caso b) la domanda dovra' essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il
soggetto capofila del progetto.
2) Le imprese interessate devono risultare operative da almeno un anno
ed i raggruppamenti costituiti ad hoc dovranno procedere alla
costituzione formale di una RTI entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
3) Ciascuna impresa potra' partecipare ad un solo progetto, pena
l'esclusione di tutte le richieste in cui figura la medesima ragione
sociale.
4) In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari
s'impegnano a rispettare la regola del "de minimis", cosi' come
definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 del
15 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea Legge n. 379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore
("de minimis"), di cui all'allegata "Appendice 2". Restano escluse le
imprese con codice Ateco di cui all'allegata Appendice 3.
Art. 3
Caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento
1) Sono ammissibili al finanziamento i progetti di promozione
all'estero di prodotti o servizi di imprese artigiane presentati da
aggregazioni di imprese artigiane.
2) L'ammontare massimo di ciascun finanziamento, fermo restando il
limite del 50% del costo complessivo del progetto e fatti salvi i casi
di disponibilita' regionale o provinciale inferiore (appendice 1), e'
pari a Euro 80.000, elevabile a Euro 100.000 nel caso di domanda
presentata da almeno 5 imprese.
3) Ciascun progetto puo' riguardare al massimo due Paesi della stessa
area geoeconomica non appartenenti alla UE.
4) Ciascuna azienda partecipante ai progetti deve prendere parte a
tutte le iniziative proposte.
5) I progetti devono illustrare in maniera chiara l'obiettivo
promozionale che s'intende realizzare (es. apertura di un nuovo
mercato, azioni preliminari per investimenti produttivi, ricerca di
partner commerciali, miglioramento di servizi logistici).
6) A titolo indicativo, sono elencate di seguito alcune tipologie
d'attivita' di progetto:
a) campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre,
attivita' collaterali alle presenze fieristiche, azioni di
comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra
operatori);
b) missioni commerciali settoriali;
c) azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere
la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;
d) conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede
i raggruppamenti/distretti/filiere beneficiari, destinate ad operatori
esteri;
e) studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese
proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;
f) studi di fattibilita' per investimenti commerciali o produttivi
all'estero in showroom, centri servizi, centri di assistenza tecnica,
franchising, joint ventures;
g) analisi per l'innovazione dei processi produttivi, distributivi e
logistici, in funzione della domanda internazionale;
h) formazione delle artigiane in materia di marketing internazionale.
7) Le spese ammissibili sono riportate nell'Allegato A, parte
integrante del presente bando, con l'avvertenza che saranno ammesse le
spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data di
spedizione della domanda di finanziamento.
8) I progetti devono essere coerenti con le capacita' organizzative
dei soggetti proponenti.
9) I progetti devono essere completati entro un anno dalla data di
comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
Art. 4
Domande
1) Le domande devono essere spedite con raccomandata postale o per
corriere entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Fa fede la data apposta sul
timbro postale o, per l'inoltro via corriere, la data di consegna allo
stesso.
2) Le domande, pena l'esclusione, devono essere redatte sull'allegato
modulo (Allegato B) e contenere tutta la documentazione in esso
specificata.
3) Le domande vanno spedite agli Uffici riportati nell'allegato elenco
(Allegato C) della Regione o della Provincia autonoma in cui hanno
sede legale i proponenti.
4) I progetti dei raggruppamenti composti da imprese che non hanno
sede legale nella stessa regione o provincia autonoma vanno presentati
al Ministero del Commercio internazionale, Direzione generale per la
Promozione degli scambi, Divisione II, Viale Boston n. 25 - 00144
Roma.
Art. 5
Priorita'
1) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto il Ministero,
le Regioni e le Province autonome valutano i progetti attenendosi ai
criteri applicati da ciascun ente per analoghe iniziative nonche' ai
seguenti criteri di priorita', cumulabili tra loro:
a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
b) iniziative specificamente destinate al miglioramento della
distribuzione di prodotti italiani all'estero;
c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;
d) progetti che stabilizzano la presenza delle imprese sul mercato
estero prescelto;
e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;
f) tipologie innovative d'intervento;
g) progetti collegati ad iniziative gia' finanziate con altri fondi
pubblici.
Art. 6
Procedura di valutazione
1) Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle domande il Ministero e le singole Regioni e Province autonome
predispongono le proprie graduatorie dei progetti ammissibili a
finanziamento.
2) Ognuno dei predetti definisce ed adotta gli atti amministrativi
necessari ad individuare la propria unita' di valutazione.
3) Il Comitato paritetico Ministero/Regioni-Province, di cui all'art.
4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007, citato in premessa,
recepisce i risultati delle procedure di cui al precedente comma 1 e
le riporta in una graduatoria finale nazionale, che sara' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Ministero e di ogni
Regione o Provincia autonoma.
4) Gli uffici istruttori di riferimento informano gli interessati
sull'esito delle richieste tramite comunicazione scritta.
Art. 7
Fondi non assegnati
1) In caso di revoche o rinunce, le risorse verranno assegnate dalle
singole Regioni e Province autonome tramite lo scorrimento delle
rispettive graduatorie.
2) Qualora si costituiscano residui derivanti da mancato utilizzo di
tutta o parte delle quote di cui all'art. 1, comma 2, i relativi fondi
tornano nella disponibilita' centrale, per il finanziamento dei
progetti interregionali.
Art. 8
Erogazione del contributo
1) Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto interministeriale
del 3 agosto 2007, la somma di Euro 10 milioni e' depositata presso
Artigiancassa SpA, cui il Ministero comunichera' le proprie
indicazioni e quelle fornite dalle singole Regioni e Province autonome
circa l'erogazione dei fondi.
2. A tal fine, ciascuna Regione e Provincia autonoma, limitatamente
alla propria quota, indica preliminarmente al Ministero la modalita'
di gestione prescelta tra le seguenti, previste dal comma 3 dell'art.
3 del ripetuto decreto ministeriale:
a) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa alla
Regione o alla Provincia autonoma per la gestione diretta del rapporto
con i beneficiari;
b) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa
all'agenzia regionale o provinciale indicata dalla Regione o dalla
Provincia autonoma;
c) affidamento ad Artigiancassa della gestione dell'operazione e/o
dell'erogazione ai beneficiari dei fondi pro-quota.
3) Per ottenere l'anticipo del 50% del finanziamento concesso i
beneficiari devono presentare specifica richiesta che e' accolta
previa presentazione all'ente erogatore di una idonea fideiussione
assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari di cui
all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario di
uguale valore, della validita' di sei mesi oltre il termine previsto
per la conclusione del progetto, prorogabile di un periodo correlato
all'eventuale ritardo nella realizzazione.
4) Il saldo verra' erogato a programma concluso, con le modalita' di
cui al successivo art. 9.
5) Durante la realizzazione del programma, previa specifica
comunicazione al Ministero o alla Regione o alla Provincia autonoma di
riferimento, e' consentito operare compensazioni tra i costi di
ciascuna iniziativa in cui si articola il progetto, fino al 25% delle
spese preventivate, fermo restando il costo complessivo.
Art. 9
Relazione finale e verifiche
1) Entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario
deve trasmettere al Ministero o alla Regione o alla Provincia autonoma
di riferimento la relazione sull'attivita' svolta e sugli obiettivi
raggiunti.
2) Entro i successivi sessanta giorni deve essere presentata la
documentazione contabile, secondo le indicazioni che saranno fornite
al momento della comunicazione di ammissione a finanziamento.
3) In caso di mancato svolgimento - parziale o totale - il
finanziamento verra' ridotto in proporzione ovvero revocato per il
successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente art. 7.
4) Il Ministero, la Regione e la Provincia autonoma possono
effettuare, anche disgiuntamente, visite in loco durante la
realizzazione dei progetti.
5) A conclusione delle procedure, il Comitato valutera' i risultati
complessivi dei programmi finanziati e predisporra' una relazione
sull'efficacia della misura.
Art. 10
1) Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, previo inoltro agli organi di controllo.
Roma, 12 febbraio 2008
IL MINISTRO:
Bonino
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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