DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 giugno 2008, n. 179
Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 648)
L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 648 del
12 maggio 2008, recante in oggetto "Definizione di norme e principi
che regolano l'autonomia delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona - Secondo provvedimento - Proposta all'Assemblea
legislativa";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione assembleare referente "Politiche per la salute e Politiche
sociali", giusta nota prot. n. 12785 in data 29 maggio 2008,
- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della
discussione assembleare;
visti:
- la Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione
della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali", di seguito indicata 'legge
regionale', Titolo IV 'Riordino delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza. Aziende pubbliche di servizi alla persona'",
che definisce i principi per il riordino delle Istituzioni e la loro
trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona, di
seguito denominate ASP;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 9 dicembre 2004
ad oggetto "Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi
alla persona ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2
(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
(Proposta della Giunta regionale in data 1 marzo 2004, n. 386)",
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
174 del 22 dicembre 2004;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004
ad oggetto "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia
statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria delle
Aziende pubbliche di servizi alla persona secondo quanto previsto
all'articolo 22, comma 1, lett. d) della L.R. 12 marzo 2003, n. 2
(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) -
Primo provvedimento. (Proposta della Giunta regionale in data 26
aprile 2004, n. 773)", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna n. 174 del 22 dicembre 2004;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 284 del 14 febbraio 2005
ad oggetto "Procedure e termini per la trasformazione, la fusione e
l'estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e
per la costituzione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
(ASP) secondo quanto previsto dalla L.R. n. 2 del 2003 e dalla
deliberazione del Consiglio regionale n. 623 del 2004", pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 52 del 17 marzo
2005;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 22 maggio 2006 ad
oggetto "Piano di trasformazione delle Aziende pubbliche di servizi
alla persona - Ulteriori chiarimenti e precisazioni", pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 77 del 7 giugno
2006;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1530 del 22 ottobre 2007
ad oggetto "Semplificazione delle procedure per la costituzione delle
Aziende pubbliche di servizi alla persona", pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 160 del 7 novembre 2007;
ricordato che, come previsto dalla deliberazione consiliare n. 623 del
2004, si e' insediato il "Comitato regionale a supporto del processo
di trasformazione delle Istituzioni e di costituzione delle ASP",
coordinato dagli Assessori regionali competenti in materia e composto
da rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni di
rappresentanza delle Istituzioni, che costituisce la sede di confronto
e concertazione tra le istituzioni interessate al processo di
trasformazione in corso e di elaborazione e proposta a sostegno dei
processi di cambiamento in corso;
dato atto che il Comitato regionale piu' sopra indicato ha licenziato
diversi documenti ed in particolare:
- le "Linee guida regionali per la definizione dei programmi delle
trasformazioni aziendali" rispettivamente in data 17 giugno 2005 e 2
febbraio 2006;
- lo schema di statuto per le ASP, validato dal Comitato regionale in
data 27 aprile 2006 come strumento a supporto della definizione, nei
distretti socio-sanitari, dei Piani di trasformazione aziendale, da
sottoporre alla valutazione ed approvazione regionale, unitamente alla
proposta di statuto per la costituzione delle ASP previste dai
programmi di trasformazione aziendale;
ricordato che la disciplina regionale in materia piu' sopra indicata
stabilisce che l'ASP:
- ha personalita' giuridica di diritto pubblico, e' dotata di
autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e
finanziaria nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti con atti
dell'Assemblea legislativa regionale;
- non ha fini di lucro;
- svolge la propria attivita' secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicita', nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire
attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi;
- subentra negli obblighi, nei diritti e nei rapporti attivi e passivi
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
trasformate;
ricordato altresi' che la medesima disciplina regionale prevede che la
Regione:
- definisce norme e principi che regolano l'attivita' delle ASP;
- costituisce le ASP, ne approva lo statuto e le successive
modifiche;
- nomina il Presidente dell'organo di revisione contabile nel caso del
collegio o, nel caso del revisore unico lo nomina sulla base di una
terna indicata dall'Assemblea dei soci;
- esercita funzioni di monitoraggio e di controllo generale sui
risultati della gestione, anche patrimoniale, delle ASP;
preso atto che la deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del
2004 piu' sopra richiamata stabilisce, al punto 5 "Funzioni regionali"
dell'allegato, che "La Regione definisce con proprio successivo atto
ulteriori norme e principi che regolano l'attivita' delle Aziende ed
in particolare: i casi di incompatibilita' e decadenza dei componenti
il Consiglio di amministrazione, i casi di revoca del Consiglio di
amministrazione o di suoi componenti da parte dell'Assemblea dei soci,
i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti dei
Consigli di amministrazione e dei direttori, le modalita' per la
pubblicizzazione dei documenti contabili.";
dato atto che nel corso dell'attivita' istruttoria e di confronto con
gli Enti pubblici territoriali e le IPAB interessate alla costituzione
delle ASP e' emersa la necessita' di definire ulteriori aspetti che
regolano l'attivita' delle Aziende;
ritenuto pertanto di approvare la direttiva prevista al punto 5
dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del
2004 recante "Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia
delle Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo
provvedimento", nel testo allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale;
dato atto che, sulla proposta, la Giunta regionale ha acquisito il
parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie locali, come
disposto dall'articolo 68, comma 1 della Legge regionale n. 2 del
2003, parere espresso nella seduta del 5 maggio 2008;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d) della
Legge regionale n. 2 del 2003 e secondo quanto previsto al punto 5
dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del
2004, l'allegato parte integrante della presente deliberazione recante
"Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle
Aziende pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento";
2) di disporre che gli organi delle Aziende pubbliche di servizi alla
persona gia' insediati provvedano, entro 10 giorni dalla pubblicazione
del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, a verificare se sussiste qualcuna delle cause di
incompatibilita' previste dall'allegato al presente atto procedendo,
in caso di verifica positiva, ad attivare le procedure ivi previste in
materia di rimozione di tali cause e di decadenza;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Definizione di norme e principi che regolano l'autonomia delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona - Secondo provvedimento
Indice
1) Incompatibilita' e decadenza
1.1) Incompatibilita' e decadenza dei componenti l'Assemblea dei soci
1.2) Incompatibilita' e decadenza dei componenti il Consiglio di
amministrazione
1.3) Incompatibilita' e decadenza dei componenti gli organi di
revisione contabile
2) Revoca del Consiglio di amministrazione o di suoi componenti da
parte dell'Assemblea dei soci
3) Criteri per la determinazione dei compensi
3.1) Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti i
Consigli di amministrazione e rimborsi spese
3.2) Criteri per la determinazione dei compensi dei Direttori
3.3) Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti gli
organi di revisione contabile
4) Modalita' per la pubblicizzazione dei documenti contabili
5) Modifiche alla direttiva del Consiglio regionale n. 624 del 9
dicembre 2004
6) Osservatorio regionale
7) Norma interpretativa
8) Norme finali
1) Incompatibilita' e decadenza
Non puo' essere nominato componente degli organi delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona (ASP) chi versa nelle condizioni di
seguito indicate ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3.
Per le Assemblee dei soci le cause di incompatibilita' stabilite
valgono esclusivamente per i componenti dell'Assemblea dei soci
diversi dagli Enti pubblici territoriali dal momento che, per quanto
riguarda i soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno
all'Assemblea e' assicurata dal Sindaco/Presidente dell'Ente pubblico
territoriale socio.
Qualora si verifichi, nel corso del mandato, una delle cause di
incompatibilita' di seguito stabilite, l'interessato, o chiunque ne
abbia interesse, e' tenuto a darne immediata comunicazione scritta al
Presidente dell'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di
amministrazione e, per i casi di incompatibilita' che riguardino i
componenti dell'Organo di revisione contabile, anche al Presidente di
quest'ultimo.
Nel caso la comunicazione del verificarsi di una causa di
incompatibilita' non provenga dall'interessato, il Presidente e'
tenuto a trasmetterla all'interessato assegnandogli un termine di 10
giorni per fare conoscere le proprie considerazioni e ragioni sulla
presunta causa di incompatibilita'. Scaduto il termine, l'Assemblea
dei soci valuta le considerazioni e le ragioni fatte conoscere
dall'interessato e verifica se sussistono le cause di
incompatibilita'; in caso positivo comunica all'interessato la
necessita' che provveda a rimuovere la causa di incompatibilita' entro
10 giorni da ricevimento della comunicazione, pena la dichiarazione di
decadenza dall'incarico.
Trascorsi 10 giorni dall'invio della comunicazione senza che sia
pervenuta comunicazione scritta da parte dell'interessato di avere
rimosso la causa di incompatibilita', l'Assemblea dei soci dichiara la
decadenza del soggetto incompatibile.
L'Assemblea dei soci dell'ASP e' tenuta a surrogare il componente del
Consiglio di amministrazione decaduto nei termini stabiliti dallo
statuto dell'Azienda o, in assenza di termini previsti dallo statuto,
entro 30 giorni dalla dichiarazione di decadenza.
Nel caso del revisore unico, l'Assemblea dei soci dell'ASP e' tenuta a
trasmettere alla Regione, entro 30 giorni dalla dichiarazione di
decadenza, la terna di nominativi affinche' la Regione provveda a
nominare il revisore.
Nel caso del collegio di revisione, l'Assemblea dei soci dell'ASP e'
tenuta a surrogare il componente dell'Organo di revisione decaduto nei
termini stabiliti dallo statuto dell'Azienda o, in assenza di termini
previsti dallo statuto, entro 30 giorni dalla dichiarazione di
decadenza; nel caso in cui il componente decaduto sia il Presidente,
l'Assemblea dei soci e' tenuta a trasmettere alla Regione entro 10
giorni dalla dichiarazione di decadenza la richiesta di procedere alla
nomina del Presidente.
1.1) Incompatibilita' e decadenza dei componenti l'Assemblea dei soci
Per i componenti dell'Assemblea dei soci non Enti pubblici
territoriali valgono, in quanto applicabili, le cause di
incompatibilita' stabilite al successivo paragrafo 1.2).
1.2) Incompatibilita' e decadenza dei componenti il Consiglio di
amministrazione
Non possono essere nominati componenti dei Consigli di amministrazione
delle ASP:
1) i componenti dell'Assemblea dei soci;
2) i componenti degli organi degli Enti pubblici territoriali soci;
3) i componenti della Giunta della Amministrazione provinciale di
appartenenza dell'ASP;
4) i componenti degli organi della Regione;
5) i dipendenti degli Enti pubblici territoriali soci con funzioni di
rappresentanza e coordinamento nei settori di attivita' dell'ASP;
6) i dipendenti della Regione con funzioni di rappresentanza e
coordinamento nei settori di attivita' dell'ASP;
7) il Direttore ed i dipendenti dell'ASP e coloro che hanno rapporti
di collaborazione professionale con l'ASP;
8) il Direttore generale ed i Dirigenti dell'Azienda sanitaria locale
dell'ambito territoriale di appartenenza;
9) i medici di medicina generale convenzionati con il SSN che operano
nell'ambito territoriale di attivita' dell'ASP;
10) per le ASP che operano nel settore anziani: i componenti del
Servizio Assistenza anziani ed i componenti degli strumenti tecnici
per la valutazione multidimensionale previsti all'articolo 14, comma 1
della Legge regionale 3 febbraio 1994, n. 5, come modificato
dall'articolo 55, comma 3 della Legge regionale n. 2 del 2003;
11) i componenti delle Commissioni tecniche locali competenti in
materia di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento sui
servizi dell'ASP;
12) i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di enti, aziende e societa' con le
quali l'ASP abbia rapporti economici o che esercitino attivita'
concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'ASP;
13) i legali rappresentanti ed i Dirigenti delle societa' partecipate
dagli Enti pubblici territoriali soci che operano nel medesimo settore
di attivita' dell'ASP;
14) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza
o con poteri di organizzazione o di coordinamento di Enti a cui
partecipa l'ASP;
15) coloro che hanno rapporti di discendenza, parentela o affinita'
fino al secondo grado con l'appaltatore di lavori o di servizi
dell'ASP;
16) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in
modo continuativo in favore degli Enti di cui ai numeri 12), 13) e
14);
17) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento
civile od amministrativo, con l'ASP;
18) colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o
impiegato dell'ASP o di una delle Ipab la cui trasformazione ha
portato alla costituzione dell'ASP, e' stato, con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente e non ha ancora
estinto il debito;
19) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini
entro il terzo grado, dei componenti dell'Assemblea dei soci;
20) chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi
analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
Non puo' inoltre ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio di
amministrazione chi gia' ricopre l'incarico di Presidente del
Consiglio di amministrazione in altra ASP della Regione.
1.3) Incompatibilita' e decadenza dei componenti gli organi di
revisione contabile
Ai componenti gli organi di revisione delle ASP si applicano le norme
previste dall'articolo 236 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" in materia di
incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori degli Enti locali,
intendendosi per amministratori i componenti dell'Assemblea dei soci e
loro delegati e i componenti del Consiglio di amministrazione.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili
costituisce causa di decadenza quando tale requisito sia richiesto
dallo statuto dell'ASP per la nomina a componente dell'organo di
revisione contabile.
L'incarico di revisione contabile nelle ASP non puo' essere esercitato
dai componenti degli organi degli Enti locali soci dell'ASP e da
coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla
nomina, dal segretario e dai dipendenti degli Enti pubblici
territoriali soci e dai dipendenti della Regione.
Non possono inoltre esercitare l'incarico di revisione contabile nelle
ASP coloro che hanno ricoperto l'incarico di componente degli organi
degli Enti soci dell'ASP nel biennio precedente alla nomina.
I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere
incarichi o consulenze presso gli Enti territoriali soci dell'ASP o
presso organismi o Enti a cui partecipi anche l'ASP. Non costituisce
causa di incompatibilita' con l'incarico di revisione contabile nelle
ASP l'essere revisore degli Enti territoriali soci.
Non si puo' essere contemporaneamente revisore di piu' di una ASP nel
medesimo ambito distrettuale.
2) Revoca del Consiglio di amministrazione o di suoi componenti da
parte dell'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci adotta, con il quorum previsto dallo statuto,
l'atto di revoca del Consiglio di amministrazione o di alcuno dei suoi
componenti in caso di:
a) grave violazione della legge, dello statuto, di regolamenti
dell'Azienda;
b) mancato rispetto degli indirizzi generali definiti dall'Assemblea
dei soci;
c) gravi omissioni o ritardi in atti dovuti.
Per l'adozione dell'atto di revoca nei casi sopra indicati, il
Presidente dell'Assemblea deve contestare per iscritto al Presidente
del Consiglio di amministrazione ed anche al componente o ai
componenti interessati le violazioni, omissioni o ritardi contestati,
assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni, per fare conoscere
le loro ragioni sui fatti contestati.
L'Assemblea dei soci valuta le ragioni esposte e decide se ricorrono
le condizioni per procedere alla revoca dell'incarico; in caso
positivo adotta l'atto di revoca nel quale sono indicate le
violazioni, le omissioni e/o i ritardi accertati; l'atto di revoca e'
trasmesso per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna, per il
monitoraggio di cui al successivo paragrafo 6).
3) Criteri per la determinazione dei compensi
La direttiva regionale n. 624 del 2004 stabilisce che la Regione,
nell'ambito dei compiti ad essa affidati ai sensi dell'articolo 22,
comma 1, lettera d) della Legge regionale n. 2 del 2003, definisca i
criteri per la determinazione dei compensi dei componenti dei Consigli
di amministrazione e dei Direttori delle ASP.
La determinazione dei compensi dei componenti dei Consigli di
amministrazione non puo' non tenere conto ed essere orientata dal
complesso di norme e principi contenuti in diversi provvedimenti
legislativi e di indirizzo di questi ultimi anni, che devono orientare
l'azione e le scelte della pubbliche Amministrazioni sui c.d. "costi
della politica", con cio' proseguendo nella realizzazione di uno degli
obiettivi posti a base del processo di costituzione delle Aziende
pubbliche di servizi alla persona, ovvero di costituire un sistema di
soggetti di produzione ed erogazione di servizi pubblici locali
qualificato ed efficiente.
Tra il complesso di disposizioni piu' sopra richiamate, si ricorda in
particolare l'articolo 1, commi 721 e 722 della Legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che dispongono che le Regioni,
ai fini del contenimento della spesa pubblica, adottano disposizioni
finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi
politici e degli apparati amministrativi, disponendo altresi' che la
disposizione richiamata costituisce principio fondamentale di
coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei
parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita dell'Unione
Europea.
La definizione dei criteri del presente atto tiene inoltre conto del
complesso della struttura e dell'organigramma delle Aziende e delle
connesse responsabilita' e compiti: l'Assemblea dei soci con compiti
di indirizzo e vigilanza; il Consiglio di amministrazione con compiti
di attuazione degli indirizzi ed obiettivi definiti dall'Assemblea dei
soci; il Presidente del Consiglio di amministrazione, legale
rappresentante dell'Azienda, con il compito di sovrintendere al
regolare funzionamento dell'Azienda ed all'esecuzione degli atti;
l'Organo di revisione contabile con compiti di controllo sulla
regolarita' contabile e di vigilanza sulla correttezza della gestione
economico finanziaria; il Direttore, responsabile della gestione
aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio
di amministrazione, attraverso l'utilizzo delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.
La definizione dei criteri del presente atto tiene conto infine delle
caratteristiche che definiscono il grado di complessita' gestionale
delle Aziende.
3.1) Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti i
Consigli di amministrazione e rimborsi spese
Al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'ASP puo' spettare
una indennita' di funzione se definita dall'Assemblea dei soci, con
atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la
complessita' gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri di
seguito indicati.
Agli altri componenti del Consiglio di amministrazione dell'ASP, ivi
compreso il Vice Presidente, se tale figura e' prevista dallo statuto
dell'Azienda, puo' spettare un gettone di presenza per la
partecipazione ad ogni seduta, se definito dall'Assemblea dei soci,
con atto motivato in relazione alle caratteristiche che definiscono la
complessita' gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri di
seguito indicati.
L'indennita' attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione
non puo', in ogni caso, superare l'80 per cento dell'indennita'
attribuita al Sindaco del Comune socio che conferisce la piu' gran
parte dei servizi dell'ASP per i Comuni inferiori a 100.000 abitanti,
e al 70% dell'indennita' attribuite al Sindaco per i Comuni superiori
ai 100.000 abitanti.
Il gettone di presenza attribuito agli altri componenti del Consiglio
di amministrazione non puo' essere superiore, a seconda delle fasce di
appartenenza delle ASP, ai seguenti importi:
volume di bilancio dell'ASP:
- fino a Euro 4.000.000 - gettone max Euro 100;
- fino a Euro 20.000.000 - gettone max Euro 150;
- oltre Euro 20.000.000 - gettone max Euro 200.
Non possono essere corrisposti, in un anno solare, a ciascun
consigliere, piu' di 24 gettoni di presenza.
Nell'ambito dei tetti massimi piu' sopra indicati, l'indennita' di
carica del Presidente del Consiglio di amministrazione ed i gettoni di
presenza degli altri Consiglieri di amministrazione sono determinati
dall'Assemblea dei soci con riferimento alle caratteristiche che
definiscono la complessita' gestionale dell'Azienda.
I parametri di valutazione della complessita' gestionale dell'Azienda
si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:
a) effettiva gestione di una pluralita' di tipologie di servizi;
b) effettiva gestione di servizi in piu' settori di intervento;
c) numero degli Enti territoriali soci che conferiscono servizi
all'Azienda;
d) volume di bilancio dell'ASP.
Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che,
in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale
del comune ove ha sede legale l'ASP, previa autorizzazione del
Presidente, e' dovuto il rimborso delle spese di viaggio
effettivamente sostenute nonche' un rimborso per le altre spese nella
misura e nei limiti fissati dai Contratti collettivi nazionali di
lavoro del comparto Regione-Autonomie locali; la liquidazione del
rimborso delle spese e' effettuata dal Dirigente competente, su
richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese
di viaggio effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla
durata e sulle finalita' della missione.
Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione che
risiedono fuori del territorio comunale ove ha sede legale l'Azienda
spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente
sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute del Consiglio
di amministrazione.
La Giunta regionale aggiorna con proprio atto i tetti massimi
dell'indennita' di funzione e del gettone di presenza definiti nel
presente paragrafo.
3.2) Criteri per la determinazione dei compensi dei Direttori
Il trattamento economico del Direttore dell'ASP e' determinato con
riferimento al trattamento economico stabilito dai Contratti
collettivi nazionali del comparto Regioni e Autonomie locali per il
personale dirigenziale/apicale degli enti, tenendo conto delle
caratteristiche che definiscono la complessita' gestionale
dell'Azienda.
Il trattamento economico del Direttore dell'ASP e' definito dal
Consiglio di amministrazione, con atto motivato in relazione alle
caratteristiche che definiscono la complessita' gestionale
dell'Azienda come di seguito indicate.
I parametri di valutazione della complessita' gestionale dell'Azienda
si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:
a)
volume di bilancio;
b) effettiva gestione di una pluralita' di tipologie di servizi;
c) effettiva gestione di servizi in piu' settori di intervento;
d) numero degli enti territoriali soci che conferiscono servizi
all'Azienda.
3.3) Criteri per la determinazione dei compensi dei componenti gli
Organi di revisione contabile
Ai componenti dell'Organo di revisione contabile dell'ASP spetta un
compenso definito dall'Assemblea dei soci, con atto motivato in
relazione alle caratteristiche che definiscono la complessita'
gestionale dell'Azienda, nel rispetto dei parametri di seguito
indicati.
I parametri di valutazione della complessita' gestionale dell'Azienda
si fondano sulla ponderazione dei seguenti elementi:
a) volume di bilancio;
b) effettiva gestione di una pluralita' di tipologie di servizi;
c) effettiva gestione di servizi in piu' settori di intervento;
d) numero degli Enti territoriali soci che conferiscono servizi
all'Azienda.
Il compenso lordo annuale, onnicomprensivo attribuito ai componenti
dell'Organo di revisione contabile non puo' essere superiore, a
seconda delle fasce di appartenenza delle ASP, ai seguenti importi:
volume di bilancio dell'ASP:
- fino a Euro 4.000.000 - compenso max Euro 6.000;
- fino a Euro 20.000.000 - compenso max Euro 8.000;
- oltre Euro 20.000.000 - compenso max Euro 10.000.
L'Assemblea dei soci stabilisce il compenso spettante ai componenti
dell'Organo di revisione contabile con la stessa delibera di nomina.
Nei casi in cui l'Organo di revisione contabile e' costituito da un
collegio, al Presidente spetta un compenso pari a quello stabilito per
gli altri componenti maggiorato del 20 per cento; in questi casi i
compensi massimi piu' sopra indicati sono riferiti al Presidente del
collegio.
4) Modalita' per la pubblicizzazione dei documenti contabili
Le Aziende sono tenute, entro 7 giorni dall'adozione da parte del
Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei soci, pena la
decadenza dell'atto, a pubblicare per 15 giorni consecutivi all'Albo
pretorio del Comune dove l'ASP ha sede legale, gli atti che approvano
i seguenti documenti:
a) piano programmatico;
b) bilancio pluriennale di previsione;
c) bilancio annuale economico preventivo con allegato il documento di
budget;
d) bilancio consuntivo d'esercizio, con gli allegati indicati
all'articolo 6 del Regolamento regionale di contabilita'
economico-patrimoniale per le ASP approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 279 del 2007.
5) Modifiche alla direttiva del Consiglio regionale n. 624 del 9
dicembre 2004
Al paragrafo 1.4 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio
regionale n. 624 del 9 dicembre 2004 il terzultimo e penultimo
capoverso sono sostituiti come segue:
"L'Organo di revisione contabile e' costituito da 3 membri qualora il
bilancio dell'Azienda sia superiore ad un valore di 30.000.000 di
Euro; dei 3 membri 2 sono nominati dall'Assemblea dei soci ed il
terzo, con funzioni di Presidente, e' nominato dalla Regione.
L'Organo di revisione contabile e' costituito da un revisore unico,
nominato dalla Regione sulla base di una terna indicata dall'Assemblea
dei soci, qualora il bilancio dell'Azienda sia inferiore ad un valore
di 30.000.000 di Euro.
L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno
successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione
dell'Organo che gli succede, ed e' rieleggibile una sola volta.".
6) Osservatorio regionale
La Direzione generale Sanita' e Politiche sociali definisce il
contenuto e le modalita' di invio delle informazioni che le Aziende
periodicamente sono tenute a fornire alla Regione al fine di definire
le necessita' di implementazione delle norme e dei provvedimenti
regionali in materia di ASP ed al fine del monitoraggio sul
funzionamento ed i risultati di gestione delle Aziende. Devono in ogni
caso essere richiesti e tenuti aggiornati i seguenti dati:
- provvedimenti di nomina, decadenza e surroga degli organi;
- anagrafe degli amministratori;
- provvedimenti di determinazione delle indennita' e dei gettoni da
corrispondere ai componenti il Consiglio di amministrazione;
- provvedimenti di determinazione dei compensi dei Direttori.
7) Norma interpretativa
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, lettera d)
della Legge regionale n. 2 del 2003, in caso di contrasto tra quanto
disposto dagli statuti delle Aziende pubbliche di servizi alla persona
e quanto disposto dal presente atto, prevale quest'ultimo, con cio'
intendendosi corrispondentemente modificate le norme interessate; in
tali ultimi casi l'Assemblea dei soci dell'ASP e' tenuta, in occasione
della presentazione della prima richiesta di modificazione statutaria
alla Regione, ad apportare allo statuto dell'Azienda le modificazioni
necessarie ad assicurare la necessaria coerenza con le norme e le
indicazioni regionali.
8) Norme finali
Le Aziende sono tenute ad aggiornare tempestivamente i propri siti
Internet pubblicando in particolare:
- i propri statuti;
- i nominativi dei componenti degli organi e del Direttore;
- la descrizione delle proprie attivita' e delle sedi di erogazione
dei servizi;
- i nominativi ed i recapiti da contattare per ottenere ulteriori
informazioni sull'attivita' e sulle modalita' di erogazione ed accesso
ai servizi dell'Azienda.
Le Aziende sono inoltre tenute ad aggiornare tempestivamente i siti
Internet delle Ipab da cui derivano, se si ritiene di mantenerli
attivi, inserendo le informazioni relative alla trasformazione
dell'ente ed alla nuova natura giuridica.