REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 giugno 2008, n. 177

Indirizzi di programmazione degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 26/01 e L.R. 12/03). Anno 2008. Conferma dei criteri gia' approvati per il triennio 2005-2007 con delibera dell'Assemblea legislativa progr. 27/05. (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2008, n. 651)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 651 del 12
maggio 2008, recante in oggetto "Indirizzi di programmazione degli
interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole
dell'infanzia (L.R. 26/01 e L.R. 12/03). Anno 2008. Conferma dei
criteri gia' approvati per il triennio 2005-2007. Delibera Assemblea
legislativa 27/05" e che qui di seguito si trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione
delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" che:
• inserisce la scuola dell'infanzia di durata triennale nella
articolazione del sistema educativo di istruzione con finalita'
educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e
delle bambine e assicura l'uguaglianza di opportunita' e il rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori;
• assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e
le bambine in eta' compresa tra i tre e i sei anni;
• prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi
dell'infanzia e con la scuola primaria;
- il DLgs 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali
relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a
norma dell'art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", che disciplina
il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e
dalle scuole paritarie private e degli Enti locali, che corrispondano
agli ordinamenti generali dell'istruzione e siano coerenti con la
domanda formativa delle famiglie;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10" che:
• all'art. 2, comma 1, lettera a) indica, tra le priorita', la
promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo
studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema
nazionale di istruzione e, alla lettera c) dello stesso articolo, il
raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi e scolastici,
nonche' dei servizi formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e
sportivi;
• all'art. 3, comma 4, lettera c) prevede ;
• all'art. 6, comma 1, lettera a), individua tra i destinatari degli
interventi previsti dalla legge stessa, i ;
• all'art. 7, comma 1, dispone che il Consiglio regionale, su proposta
della Giunta, approvi gli indirizzi triennali;
• all'art. 7, comma 3, impegna la Giunta regionale ad approvare, in
coerenza con gli indirizzi triennali, il riparto dei fondi a favore
delle Province e le relative modalita' di attuazione, anche in
relazione ad intese tra Regione, Enti locali e scuole;
- le indicazioni per il "Curricolo per la scuola dell'infanzia e per
il primo ciclo di istruzione" fornite dal Ministero della Pubblica
Istruzione (settembre 2007);
- il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 31/7/2007 e
la direttiva n. 68 del 3/8/2007 contenenti istruzioni per la
sperimentazione delle suddette indicazioni per il "Curricolo per la
scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione";
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunita' di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della
vita attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale anche in integrazione tra loro", che prevede:
• all'art. 17, comma 1, che la Regione e gli Enti locali perseguano la
generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in
particolare della scuola pubblica quale parte integrante del sistema
nazionale di istruzione di cui all'art. 1, comma 2;
• all'art. 18, comma 1, che, ferma restando la normativa regionale in
materia di servizi educativi per la prima infanzia, la Regione e gli
Enti locali valorizzino gli aspetti educativi e di cura di tali
servizi anche tramite il collegamento con la scuola dell'infanzia;
• all'art. 18, comma 2, che la Regione sostenga progetti per la
continuita' educativa ed il raccordo fra i servizi educativi e la
scuola dell'infanzia, realizzati dai soggetti gestori e finalizzati al
raggiungimento degli standard qualitativi e organizzativi stabiliti
dalla Giunta regionale;
• all'art. 19, comma 2, la Regione e gli Enti locali sostengano,
riguardo al tema della qualificazione dell'offerta educativa,
l'inserimento di figure di coordinamento pedagogico;
- la L.R. 10 gennaio 2000, n. 1 "Norme in materia di servizi educativi
per la prima infanzia" e successive modificazioni, che prevede:
• all'art. 4, comma 3, che la Regione e gli Enti locali promuovano e
realizzino la continuita' dei servizi 0-3 anni (nidi, servizi
integrativi e sperimentali) con gli altri servizi, in particolare con
la scuola dell'infanzia, con quelli culturali, ricreativi, sanitari e
sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli
interventi e delle competenze;
- la L.R. 22 maggio 1980, n. 39 "Norme per l'affidamento e
l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica" e successive
modifiche;
- la L.R. 26 aprile 2001, n. 11 "Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di Enti locali";
- la L.R. 24 marzo 2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni intemazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Universita'", art. 14,
comma 1, lettera g);
viste inoltre le deliberazioni dell'Assemblea legislativa:
- 136/07 "Legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 'Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale
25 maggio 1999, n. 10' (art. 7) - Approvazione indirizzi triennali per
il diritto allo studio per gli anni scolastici 2007-2008, 2008-2009,
2009-2010" (Proposta della Giunta regionale in data 8 ottobre 2007, n.
1466);
- 117/07 "Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo
e per il lavoro 2007-2010" (Proposta della Giunta regionale in data 16
aprile 2007, n. 503);
considerato che:
- sul territorio regionale si e' da tempo consolidato un sistema di
scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato, agli Enti locali e a
soggetti privati, anche convenzionati, che hanno instaurato reciproci
rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, determinando un
innalzamento della qualita' e raggiungendo la quasi completa copertura
della domanda;
- tale collaborazione ha consentito di rafforzare l'identita' delle
scuole, anche grazie alla continuita' educativa tra le stesse, in
raccordo con i servizi per la prima infanzia, con le altre agenzie
educative del territorio e la scuola primaria;
- il sistema scolastico sopra descritto, per la sua peculiare
struttura, particolarmente integrata nel territorio regionale con i
servizi educativi per la prima infanzia, si avvale, in molti casi, di
coordinamenti pedagogici, sia per le scuole dell'infanzia comunali che
per quelle paritarie, ai fini della qualificazione dell'offerta
formativa e per il raccordo verticale e orizzontale tra le varie
agenzie educative sul territorio;
- ritenuto pertanto opportuno, in ragione della peculiarita'
evidenziata, distinguere il segmento 3-5 anni dagli altri ambiti di
intervento previsti dalle leggi regionali citate, anche attraverso
l'adozione di uno specifico atto di indirizzo, estendendone altresi'
la portata alla promozione di interventi, nell'ottica della
continuita', per progetti rivolti a bambini e bambine in eta' 0-5
anni;
dato atto che:
- per consolidata esperienza, i progetti finalizzati alla
qualificazione sono caratterizzati da una maggiore produttivita' se
realizzati a livello sovracomunale o interistituzionale, oppure,
quanto meno, rivolti a un numero non esiguo di scuole, in modo da
facilitare il confronto di modelli didattici e di esperienze, la
divulgazione e la documentazione delle stesse, nonche' la trasparenza
nei confronti dei genitori;
- l'attuazione di tale raccordo e' tradizionalmente promossa
attraverso azioni di coordinamento finalizzate al sostegno tecnico del
lavoro degli insegnanti, della loro formazione permanente, della
promozione della qualita' delle scuole stesse, nonche' al monitoraggio
e alla valutazione delle esperienze, rendendole visibili alle famiglie
e condivise da esse e dalla comunita' locale;
valutata quindi l'importanza, in attuazione delle finalita' generali
della normativa, di adottare un atto programmatico di indirizzo
limitatamente all'anno 2008 in considerazione della opportunita' di
far coincidere la programmazione provinciale per gli interventi di
qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia (L.R. 26/01
e L.R. 12/03) con gli interventi rivolti ai servizi educativi per
bambini da 0 a tre anni e con l'approvazione dei piani di zona
indicati all'art. 29 della Legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 e
successive modifiche "Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali";
richiamate:
- la Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 24 "Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell'articolo n. 40 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2008 e del Bilancio pluriennale
2008-2010";
- la Legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 "Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2008 e
Bilancio pluriennale 2008-2010";
- la Legge regionale 15 novembre 2001 n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.
31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche
recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
dato atto che i fabbisogni finanziari da destinare all'attuazione del
programma in oggetto per l'anno 2008 sono allocati sui pertinenti
capitoli di spesa del bilancio della Regione Emilia-Romagna per
l'esercizio finanziario in corso;
dato atto altresi' che, qualora si rendessero disponibili stanziamenti
ulteriori, sia regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra
le Province con apposito atto della Giunta regionale, come previsto
all'art. 7, comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati
nell'allegato "Indirizzi triennali 2005-2007 per gli interventi di
qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di
istruzione e degli Enti locali, per le azioni di miglioramento della
proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi di
rilevanza regionale" della deliberazione dell'Assemblea legislativa
27/05;
sentito il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso
in data 5 maggio 2008;
richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile
2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e
1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e
successive modifiche";
dato atto del parere espresso sul presente provvedimento ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01, e successive modifiche, e
della propria deliberazione 450/07 di regolarita' amministrativa dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e
di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del
Terzo settore;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna:
1) di confermare, limitatamente all'anno 2008 e per le motivazioni
indicate in premessa, gli indirizzi di programmazione degli interventi
di qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di
istruzione e degli Enti locali, nonche' per le azioni di miglioramento
della proposta educativa e del relativo contesto e per gli interventi
di rilevanza regionale gia' approvati per il triennio 2005-2007 con
deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 27 del 26 ottobre 2005;
2) di dare atto che la Giunta regionale provvedera' alla ripartizione
ed assegnazione delle risorse a favore delle Amministrazioni
provinciali per l'attuazione del programma annuale provinciale,
secondo i criteri indicati negli indirizzi gia' approvati per il
triennio 2005-2007 con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 27
del 26 ottobre 2005;
3) di stabilire che:
- lo stanziamento complessivo delle risorse per l'attuazione degli
indirizzi allegati trova allocazione negli appositi capitoli di spesa
dei rispettivi bilanci della Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio
finanziario 2008;
- qualora si rendessero disponibili stanziamenti ulteriori, sia
regionali che statali, gli stessi saranno ripartiti tra le Province
con apposito atto della Giunta regionale, come previsto all'art. 7,
comma 3, L.R. 26/01 secondo i criteri indicati nella deliberazione
dell'assemblea legislativa 27/05;
4) di pubblicare l'atto dell'Assemblea legislativa nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport" di questa
Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 12639 del 28 maggio 2008;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare ie proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 12 maggio 2008, progr. n. 651, riportate nel
presente atto deliberativo.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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