DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2007, n. 2111
L.R. 24/2000 e successive modificazioni "Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per prodotti agro-alimentari". Disposizioni applicative concernenti le organizzazioni di produttori
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 7 aprile 2000, n. 24 "Disciplina delle Organizzazioni di
produttori e delle Organizzazioni interprofessionali per i prodotti
agroalimentari", modificata con L.R. 9 maggio 2001, n. 14;
dato atto che sulla predetta normativa e' stato acquisito l'esito
favorevole dell'esame di compatibilita' comunitaria comunicato dalla
Commissione Europea con nota prot. SG (2000) D/109509 del 22/12/2000 -
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 27
del 23/2/2001 - e che le modificazioni introdotte con la citata L.R.
14/01 sono coerenti con le osservazioni espresse dalla Commissione in
sede di approvazione della L.R. 24/00;
visto il DLgs 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati
agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della
Legge 7 marzo 2003, n. 38" e il relativo Decreto Ministeriale
attuativo 85/traV del 12 febbraio 2007;
richiamato in particolare l'art. 6, comma 2, del suddetto DM 85/traV
del 12 febbraio 2007, ove e' previsto che il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e le Regioni concordino linee guida
nazionali per l'applicazione del decreto stesso;
dato atto che, secondo quanto disposto dalla L.R. 24/00, spetta alla
Giunta regionale stabilirne i criteri applicativi definendo, tra
l'altro:
- i requisiti richiesti alle Organizzazioni di produttori per
l'iscrizione negli elenchi regionali, i termini e le procedure per
l'iscrizione stessa nonche' le modalita' di controllo dei requisiti;
- le modalita' di controllo sull'attivita' delle Organizzazioni di
Produttori;
- i criteri e le modalita' di concessione dei contributi;
richiamate le proprie deliberazioni n. 114 del 28 gennaio 2002 e
successive modificazioni, n. 1978 del 6 ottobre 2004 e successive
modificazioni e n. 1071 del 16 luglio 2007, con le quali sono stati
definiti i suddetti criteri applicativi;
visti:
- i nuovi "Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo e forestale 2007-2013" (2006/C - 319/01);
- il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006
relativo all'applicazione degli artt. 87 ed 88 del trattato agli aiuti
di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella
produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento
(CE) n. 70/2001;
richiamato in particolare il capitolo VIII.F dei citati
"Orientamenti", ove e' previsto che gli Stati membri modifichino i
propri regimi di aiuto entro il 31 dicembre 2007 per conformarsi agli
Orientamenti stessi;
vista la propria deliberazione n. 1903 del 3 dicembre 2007 recante
"Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo
e forestale 2007-2013. Adeguamento attivita' amministrativa
relativamente ai regimi di aiuto previsti dalla normativa regionale
vigente";
ritenuto necessario:
- adeguare le disposizioni applicative della L.R. 24/00, per quanto
attiene la concessione dei contributi;
- semplificare la gestione finanziaria della normativa in oggetto
riducendo contestualmente la programmazione pluriennale da quattro a
tre anni;
- approvare pertanto le nuove "Disposizioni applicative della L.R.
24/00 'Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle
Organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari'" nel
testo allegato al presente atto del quale e' parte integrante e
sostanziale;
atteso che per le O.P. che hanno gia' in corso un programma
quadriennale, in forza delle previgenti disposizioni applicative della
L.R. 24/00, e' necessario prevedere modalita' di adeguamento dei
precedenti programmi alle nuove "Disposizioni";
ritenuto, pertanto, di stabilire:
- che le O.P. che nel 2007 hanno realizzato il I anno di un
quadriennio di programmazione adeguino il programma alle nuove
attivita' ammissibili ed il nuovo programma diventi triennale con I
annualita' nel 2008;
- che le O.P. che nel 2007 hanno realizzato il III anno di un
quadriennio di programmazione adeguino il programma alle nuove
attivita' ammissibili e che l'anno 2008 diventi il III ed ultimo anno
del nuovo programma triennale;
- che le O.P. che hanno gia' presentato un programma quadriennale per
l'anno 2008, ma non hanno ancora iniziato le relative attivita',
debbano presentare un nuovo programma triennale, adeguandolo alle
nuove attivita' ammissibili;
- che la presentazione dei suddetti programmi di adeguamento avvenga
entro il 31/1/2008, con presentazione contestuale della domanda di
contributo annuale, secondo le modalita' indicate al Capitolo 11 delle
allegate "Disposizioni";
- che, per le domande presentate successivamente al 31 dicembre 2007,
le spese sostenute per le attivita' svolte delle O.P. dall'1 gennaio
2008 alla data di presentazione della domanda non possano essere
ammesse a contributo;
ritenuto, altresi', necessario prevedere, eccezionalmente per
l'annualita' 2008 ed in considerazione di quanto sopra indicato:
- che - qualora il programma pluriennale di adeguamento necessiti, a
seguito dell'istruttoria del gruppo di lavoro tecnico-amministrativo
interservizi, di correzioni, integrazioni o modifiche - l'O.P.
provveda ad inviare, su apposita richiesta, la necessaria variazione
del programma pluriennale di adeguamento;
- che, poiche' la suddetta variazione si ripercuote anche sulla
domanda di contributo annuale, l'O.P. provveda ad inviare, unitamente
alla variazione, anche la relativa domanda annuale di contributo
debitamente adeguata;
ritenuto, inoltre, opportuno, eccezionalmente per l'anno 2008, che le
domande preventive, di cui al punto 12.a delle "Disposizioni" di cui
al presente atto, possano essere presentate entro il 31/1/2008
qualora, in base alle predette "Disposizioni", dovessero essere
presentate in data antecedente;
rilevato che le "Disposizioni" approvate con il presente atto innovano
in maniera significativa le previgenti modalita' attuative della L.R.
24/00 e che potrebbero verificarsi oggettive difficolta' di
adeguamento del programma in corso;
ritenuto, pertanto, opportuno prevedere:
- che le O.P. che non intendono adeguare il proprio programma
quadriennale provvedano a comunicare espressamente tale intenzione al
Servizio Valorizzazione delle produzioni della Direzione generale
Agricoltura;
- che, nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nella programmazione quadriennale determinato dalla difficolta' di
adeguamento del programma stesso, non si dia corso alla revoca dei
contributi complessivamente concessi stabilita al punto 13.b
dell'Allegato alla delibera 1071/07;
constatato che la citata deliberazione 1978/04 - in deroga al criterio
che un'O.P. per essere riconosciuta debba rappresentare un volume
minimo di prodotto pari almeno al 3% del prodotto regionale -
prevede:
- che nel caso in cui almeno il 50% dei soci dell'O.P. sia ubicato in
zone definite svantaggiate ai sensi della Direttiva comunitaria 273/75
e successive modificazioni ed integrazioni, la soglia di prodotto
rappresentato e' ridotta dal 3% all'1,5% della produzione regionale;
- che nel caso in cui l'O.P. chieda il riconoscimento per il prodotto
Parmigiano Reggiano, il volume minimo di prodotto rappresentato viene
ridotto al 2%, in considerazione della frammentazione produttiva e
delle ormai storiche difficolta' ad aggregare l'offerta del prodotto,
tenuto conto del peso economico e sociale che questa produzione
rappresenta per il territorio regionale;
preso atto che nella citata deliberazione non e' stato espressamente
esplicitato che anche tale ultima percentuale deve essere dimezzata
nel caso in cui almeno il 50% dei soci di una O.P. riconosciuta per il
prodotto Parmigiano Reggiano sia ubicato in zone definite
svantaggiate;
ritenuto pertanto opportuno prevedere espressamente - con effetto
dall'annualita' 2006 - che la suddetta riduzione percentuale sia
applicata anche nel caso in cui almeno il 50% dei soci di una O.P.
riconosciuta per il prodotto Parmigiano Reggiano sia ubicato in zone
definite svantaggiate ai sensi della Direttiva comunitaria 273/75 e
successive modificazioni ed integrazioni, e che pertanto, in tale
ipotesi, l'O.P. debba rappresentare l'1% della produzione regionale di
Parmigiano Reggiano, sia ai fini dell'iscrizione all'Elenco regionale
che del mantenimento dell'iscrizione stessa;
considerato infine:
- che le "Disposizioni" approvate con il presente atto prevedono
l'introduzione di un apposito programma informatico, predisposto dal
Servizio Informativo-informatico regionale della Direzione generale
Agricoltura, accessibile via Internet e con interfaccia Web, per la
gestione dell'Elenco regionale delle O.P. e dell'archivio dei relativi
soci;
- che tale programma e' attualmente in fase di sperimentazione e sara'
operativo nel primo semestre dell'anno 2008;
ritenuto pertanto opportuno, onde evitare interruzioni procedurali,
che la deliberazione 1071/07 resti vigente, limitatamente a quanto in
essa previsto in merito alla gestione dell'Elenco regionale O.P. e dei
relativi elenchi soci, fino all'entrata a regime del citato programma
informatico;
dato atto, infine, che le "Disposizioni" qui approvate sono state
sottoposte all'esame della Consulta agricola di cui all'art. 14 della
L.R. 15/97;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione
450/03;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in
premessa, nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, le "Disposizioni applicative della L.R. 7 aprile 2000, n.
24 'Disciplina delle Organizzazioni di produttori e delle
Organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari'", in
coerenza alla nuova normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato
nel settore agricolo e forestale 2007-2013;
2) di stabilire:
a) che tutte le attivita' relative all'anno 2006 verranno espletate
secondo quanto previsto nella deliberazione 1978/04 e successive
modifiche;
b) che tutte le attivita' relative all'anno 2007 verranno espletate
secondo quanto previsto nella deliberazione 1071/07;
3) di prevedere:
a) che le O.P. che nel 2007 hanno realizzato il I anno di un
quadriennio di programmazione devono adeguare il programma alle nuove
attivita' ammissibili ed il nuovo programma diventa triennale con I
annualita' nel 2008;
b) che le O.P. che nel 2007 hanno realizzato il III anno di un
quadriennio di programmazione devono adeguare il programma alle nuove
attivita' ammissibili e l'anno 2008 diventa il III ed ultimo anno del
nuovo programma triennale;
c) che le O.P. che hanno gia' presentato un programma quadriennale con
decorrenza dall'anno 2008, ma non hanno ancora iniziato le relative
attivita', devono presentare un nuovo programma triennale, adeguato
alle nuove attivita' ammissibili;
d) che la presentazione del programma di adeguamento di cui alla
precedente lettera c) deve avvenire entro il 31/1/2008, con
presentazione contestuale della domanda di contributo annuale, secondo
le modalita' indicate al Capitolo 11 delle allegate "Disposizioni";
e) che per le domande presentate successivamente al 31 dicembre 2007,
le spese sostenute per le attivita' svolte delle O.P. dall'1 gennaio
2008 alla data di presentazione della domanda non possono essere
ammesse a contributo;
4) di prevedere che, eccezionalmente per l'anno 2008, le domande
preventive di cui al punto 12.a delle "Disposizioni" qui approvate,
possono essere presentate entro il 31/1/2008 qualora, in base a tali
"Disposizioni" dovessero essere presentate in data antecedente;
5) di prevedere che le O.P. che non intendono adeguare il proprio
programma quadriennale devono comunicare espressamente tale intenzione
al Servizio Valorizzazione delle produzioni della Direzione generale
Agricoltura;
6) di non dar corso, nell'ipotesi di mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti nella programmazione quadriennale determinato dalla
difficolta' di adeguamento del programma stesso, alla revoca dei
contributi complessivamente concessi stabilita al punto 13.b
dell'Allegato alla delibera 1071/07;
7) di stabilire, ad esplicitazione di quanto disposto con
deliberazione 1978/04 e con effetto dall'annualita' 2006, che nel caso
in cui almeno il 50% dei soci di una O.P. riconosciuta per il prodotto
Parmigiano Reggiano sia ubicato in zone definite svantaggiate ai sensi
della Direttiva comunitaria 273/75 e successive modificazioni ed
integrazioni, l'O.P. debba rappresentare, come soglia minima, l'1%
della produzione regionale di Parmigiano Reggiano, sia ai fini
dell'iscrizione all'Elenco regionale che del mantenimento
dell'iscrizione stessa;
8) di stabilire che la deliberazione 1071/07 resti vigente,
limitatamente a quanto in essa previsto in merito alla gestione
dell'Elenco regionale O.P. e dei relativi elenchi soci, fino
all'entrata a regime del nuovo programma informatico predisposto a tal
fine dalla Direzione generale Agricoltura, accessibile via Internet e
con interfaccia Web;
9) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)