REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 11

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA ALLA SOCIETA' FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione a partecipare alla societa'
"Finanziaria Bologna Metropolitana SpA"
1. La Regione Emilia-Romagna, allo scopo di avvalersi delle attivita'
strumentali e dei servizi connessi allo studio, promozione e
attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il
territorio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre
opere di interesse pubblico, e' autorizzata a partecipare alla
societa' "Finanziaria Bologna Metropolitana SpA", ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 64, comma 3 dello Statuto regionale.
2. La partecipazione della Regione alla "Finanziaria Bologna
Metropolitana SpA" e' autorizzata fino ad un importo massimo di Euro
300.000,00.
3. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la
partecipazione di cui al comma 1.
4. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione
Emilia-Romagna, saranno esercitati dal Presidente della Regione o da
un suo delegato allo scopo.
5. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica allo
statuto della societa' che potranno intervenire successivamente alla
partecipazione della Regione, devono previamente essere comunicati
alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 64 dello Statuto regionale.
Art. 2
Condizioni di partecipazione
e svolgimento delle attivita'
1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) che possano essere soci esclusivamente enti pubblici o loro
associazioni;
b) che la Regione eserciti sulle attivita' della societa' un controllo
analogo a quello esercitato sulle proprie strutture;
c) che il consiglio di amministrazione sia costituito da un numero
massimo di componenti non superiore a tre ovvero a cinque qualora la
societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di Euro
interamente versati.
2. Le attivita' della societa' prestate a favore dei soci e i relativi
rapporti anche economici sono disciplinati sulla base di un'apposita
convenzione stipulata tra la societa' e i soci interessati.
Art. 3
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la
Regione Emilia-Romagna fa fronte mediante l'istituzione di apposita
unita' previsionale di base e relativo capitolo nella parte spesa del
bilancio regionale, la cui copertura e' garantita dai fondi
accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B.
1.7.2.3.29150 e al Capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione - Spese di investimento" del Bilancio regionale per
l'esercizio 2008.
2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare con propri atti le
necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di
quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n. 4).
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 giugno 2008	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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