NOTE
Note all'articolato
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 2001, n.
11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 5 - Determinazione degli ambiti territoriali delle Comunita'
montane
1. La Regione determina gli ambiti territoriali delle Comunita'
montane sulla base delle proposte presentate dai comuni interessati,
in modo da consentire un'adeguata realizzazione degli interventi per
la valorizzazione della montagna ed un efficace esercizio associato
delle funzioni comunali.
2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere esclusi dalla Comunita'
montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione
residente nel territorio montano sia inferiore al quindici per cento
della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di
provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000
abitanti. Per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi
svolti in forma associata possono essere inclusi comuni confinanti,
con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte
integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunita'
montana.
3. L'esclusione di comuni dalle Comunita' montane, effettuata ai sensi
del presente articolo, non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla
Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. L'inclusione di
comuni non montani nella Comunita' montana non comporta l'attribuzione
agli stessi dei benefici previsti per la montagna.".
2) Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera c) della legge regionale
26 aprile 2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative
e altre disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 9 - Contenuti del Programma
1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato
dalla Giunta regionale con le modalita' di cui all'art. 10:
(omissis)
c) delimita gli ambiti territoriali delle Comunita' montane, ai sensi
dell'art. 5;
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 10 - Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del
Programma
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli
indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale,
in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.
(omissis)".
4) Il testo dell'articolo 2, commi da 16 a 22 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008 e' il
seguente:
"16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' ridotto di 33,4
milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli
delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunita'
montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a
regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunita' montane
stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo
ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme
delle comunita' montane presenti nella regione.
18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti
princi'pi fondamentali:
a) riduzione del numero complessivo delle comunita' montane, sulla
base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e
in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione
demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite,
dell'acclivita' dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale
con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del
livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle
attivita' produttive extra-agricole;
b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi
delle comunita' montane;
c) riduzione delle indennita' spettanti ai componenti degli organi
delle comunita' montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni.
19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione
delle comunita' montane e non rilevano in ordine ai benefi'ci e agli
interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e
dalle leggi statali e regionali.
20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma
17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:
a) cessano di appartenere alle comunita' montane i comuni capoluogo di
provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a
20.000 abitanti;
b) sono soppresse le comunita' montane nelle quali piu' della meta'
dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro
superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del
mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della
loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del
mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la
superiore non e' minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite
minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui
al periodo precedente, sono di 600 metri;
c) sono altresi' soppresse le comunita' montane che, anche in
conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite
da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la
conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile
procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni,
fermi restando gli obiettivi di risparmio;
d) nelle rimanenti comunita' montane, gli organi consiliari sono
composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo
restando che ciascun comune non puo' indicare piu' di un membro. A tal
fine la base elettiva e' costituita dall'assemblea di tutti i
consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare
con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un
terzo dei componenti l'organo consiliare.
21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma
17 e' accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi
regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni
interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di
pubblicazione del predetto decreto.
22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti
all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in
particolare alla soppressione delle comunita' montane, anche con
riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino
all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline
regionali, i comuni succedono alla comunita' montana soppressa in
tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale,
ed in relazione alle obbligazioni si applicano i princi'pi della
solidarieta' attiva e passiva.".
Comma 8
5) Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 2001, n.
11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 7 - Istituzione di nuove Comunita' montane e modifica delle
delimitazioni territoriali delle Comunita' montane esistenti
1. Qualora sia istituita una nuova Comunita' montana, il Presidente
della Giunta regionale, con proprio decreto, in conformita' alle
delimitazioni territoriali, indica i comuni che ne fanno parte e
costituisce la Comunita' stessa. Con il medesimo decreto sono
stabilite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo
della Comunita' montana.
2. Qualora venga modificato l'ambito territoriale di una Comunita'
montana esistente, il Presidente della Giunta regionale, con proprio
decreto, in conformita' alle delimitazioni territoriali indica i
comuni che ne fanno parte, regolando, ove necessario, gli aspetti
successori.
3. Nel corso della prima seduta, il Consiglio provvisorio della
Comunita' montana provvede all'elezione del Presidente e della Giunta
ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Tali
organi durano in carica sino al loro rinnovo ai sensi dello statuto.
4. Il Consiglio provvisorio delibera lo statuto entro sei mesi dalla
data di costituzione della Comunita' montana.
5. Il Consiglio eletto ai sensi del comma 1 dura in carica fino alla
scadenza prevista dallo statuto ed esercita le sue funzioni fino
all'insediamento del nuovo Consiglio.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 6
1) Il testo dell'articolo 2, comma 18, lettera c) della legge 24
dicembre 2007, n. 244 che concerne Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008 e'
il seguente:
"18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti
princi'pi fondamentali:
(omissis)
c) riduzione delle indennita' spettanti ai componenti degli organi
delle comunita' montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82
del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni.".
2) Il testo dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che concerne Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali e' il seguente:
"Art. 82 - Indennita'
8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza di
cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
(omissis)
c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti dei
consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli
assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il
sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle
comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella
misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un comune
avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del
consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita'
montana;
(omissis)".
Comma 8
3) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6
che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita'. e' il seguente:
"Art. 18 - Organi delle Comunita' montane
1. Il Consiglio della Comunita' montana e' formato da componenti degli
organi dei Comuni da cui essa e' costituita.
2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunita' montana,
stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i
Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta
salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. La composizione e le modalita' di elezione del Consiglio della
Comunita' montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei
seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio
comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo da
assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a pena
di nullita' dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della
maggioranza;
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunita' montana con
sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica
assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in
essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del
Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti
con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve
dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio
collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo
proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere
conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli
ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci
membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai
seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per
riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il
sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi cosi' sottratti
vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste
concorrenti.
4. Lo statuto disciplina le modalita' di elezione del presidente della
Comunita' montana, da scegliersi tra sindaci, assessori e consiglieri
dei Comuni partecipanti. Lo statuto puo' prevedere che il presidente
sia scelto tra i sindaci.
5. La Giunta e' composta da un numero di membri pari a quello previsto
per i Comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio, lo statuto
puo' stabilire che la Giunta sia composta dai sindaci dei Comuni
aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle Giunte
comunali.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 2, comma 19 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008 e' il seguente:
"19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione
delle comunita' montane e non rilevano in ordine ai benefi'ci e agli
interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e
dalle leggi statali e regionali.".
NOTE ALL'ART. 12
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 che concerne Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali e' il seguente:
"Art. 30 - Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per
la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 10, comma 2 della legge regionale 24 marzo
2004, n. 6 che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e
locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita' e' il seguente:
"Art. 10 - Integrazione e concertazione in ambito provinciale
(omissis)
2. Lo statuto della Provincia disciplina le modalita' di svolgimento
della concertazione di cui al comma 1. In mancanza di specifica
disciplina, la concertazione di cui al comma 1 e' esercitata tramite
una conferenza territoriale composta dai sindaci e dal presidente
della Provincia.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 3 - Autonomia statutaria
(omissis)
4. Lo statuto, in sede di prima votazione, e' deliberato dal consiglio
della Comunita' montana con il voto favorevole dei due terzi dei
consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta,
la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale
26 aprile 2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative
e altre disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"CAPO IV
Programma di riordino territoriale
Art. 9 - Contenuti del Programma
1. Il Programma di riordino territoriale, approvato ed aggiornato
dalla Giunta regionale con le modalita' di cui all'art. 10:
a) effettua la ricognizione degli ambiti territoriali ottimali per
l'esercizio associato di funzioni comunali, ai sensi dell'art. 23
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale". Ai fini ivi previsti, costituiscono in ogni caso ambito
ottimale gli ambiti territoriali delle Unioni e delle Comunita'
montane, nonche' delle Associazioni intercomunali, ove costituite, per
i comuni non ricompresi in una delle predette forme associative;
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 10 - Procedimento per la formazione e l'aggiornamento del
Programma
1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, gli
indirizzi per la formulazione del Programma di riordino territoriale,
in ordine ai contenuti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 9.
(omissis)".
Comma 4
4) Il testo dell'articolo 13, comma 5 della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 13 - Gestione associata di funzioni e servizi comunali delegati
alle Comunita' montane
(omissis)
5. In deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del comma 4
dell'art. 14, qualora all'interno di una Comunita' montana siano state
individuate una o piu' zone, i contributi previsti in relazione alla
natura ed alla tipologia delle funzioni e dei servizi sono erogati in
proporzione al numero dei comuni appartenenti alla zona interessata
dall'esercizio associato, sempre che ciascun Comune sia computato in
una sola zona.".
5) Il testo dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
(omissis)
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono
preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che
comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il
personale dei comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con
esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma
associata dalla totalita' o da almeno i quattro quinti dei comuni
ricompresi nell'Unione, nella Comunita' montana o nell'Associazione.
(omissis)".
Comma 5
6) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 26 aprile 2001, n.
11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 15 - Criteri per la concessione degli incentivi alle fusioni
1. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi
corrisposti alle fusioni, disponendo:
a) che il contributo straordinario sia almeno pari al doppio di quello
spettante ad una Unione in eguali condizioni;
b) che il contributo ordinario sia almeno pari al doppio della somma
massima erogabile ad una Unione in eguali condizioni, e che abbia
durata decennale.
2. Non si applica ai contributi corrisposti alle fusioni la riduzione
proporzionale di cui al comma 7 dell'art. 14.".
Comma 6
7) Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2001, n.
11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
1. Il Programma di riordino territoriale specifica i criteri per la
corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione
associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle
funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata.
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali e
di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di
Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunita'
montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non e'
corrisposto alcun contributo alle Unioni di comuni comprese, in tutto
o in parte, in una Comunita' montana o con questa coincidenti, ne'
alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o
in parte, con quello di una Unione o di una Comunita' montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista in
ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane,
secondo quanto previsto dal punto 2 della lettera a) del comma 4
dell'art. 33 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono
preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che
comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il
personale dei comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con
esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma
associata dalla totalita' o da almeno i quattro quinti dei comuni
ricompresi nell'Unione, nella Comunita' montana o nell'Associazione.
5. Il programma di riordino territoriale prevede l'erogazione di un
contributo straordinario una tantum alle Associazioni intercomunali
che si trasformino in Unioni di Comuni.
6. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,
sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei
risultati programmati.
6-bis. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere altresi'
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle forme
associative di cui alla presente legge (Unioni di Comuni, Comunita'
montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomunali) per spese
di investimento finalizzate ad una piu' efficace gestione associata di
funzioni e servizi. Il programma di riordino detta la specifica
disciplina, regolando anche le opportune forme di raccordo e
coordinamento con le discipline settoriali.
7. La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello
stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi,
erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse
finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei
richiedenti e' ridotto in proporzione.".
Comma 7
8) Il testo dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
(omissis)
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono
preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che
comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il
personale dei comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con
esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma
associata dalla totalita' o da almeno i quattro quinti dei comuni
ricompresi nell'Unione, nella Comunita' montana o nell'Associazione.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 5
1) Il testo dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 che concerne Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali e' il seguente:
"Art. 114 - Aziende speciali ed istituzioni
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di
personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per
l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di
amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la
responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio
di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei
ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle
aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai
regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla
copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto
dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche'
forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che
disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
c) il conto consuntivo;
d) il bilancio di esercizio.".
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 26 aprile 2001, n.
11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 12 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli
Enti locali
1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono
contributi a favore di Enti locali stabiliscono, ai fini della loro
concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere
in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative
disciplinate dalla presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti
provinciali adottati su delega regionale relativi all'erogazione di
contributi agli Enti locali.".
2) Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2004, n.6
che concerne Riforma del sistema amministrativo regionale e locale.
Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
semplificazione. Rapporti con l'universita'. e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi
settoriali alle forme associative degli Enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge
regionale n. 11 del 2001 e dalle disposizioni adottate nei vari
settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la Regione e le
Province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono
prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di
contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni
di Comuni, dalle Comunita' montane e dalle Associazioni intercomunali,
tenendo conto della densita' demografica dei territori:
a) programma poliennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma
2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di
biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi
provvedimenti attuativi;
b) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);
c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi
regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui
all'articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione della L.R. 5 dicembre
1996, n. 47, della L.R. 20 maggio 1994, n. 22, della L.R. 25 ottobre
1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e
relativi provvedimenti attuativi;
d) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48,
comma 10, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la
promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali);
e) provvedimenti di approvazione e finanziamento dei progetti per la
realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera
c), della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative
regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme
per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e
dell'immigrazione);
f) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia);
g) provvedimento della Giunta regionale di riparto alle Province dei
fondi per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge
regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed
all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio
1999, n. 10);
h) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31,
comma 2, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per
la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in
cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati
all'unanimita' da un organo composto dai rappresentanti di tutti i
Comuni aderenti alla forma associativa, o comunque sulla base di atti
di adesione di tutti i Comuni aderenti della forma associativa.".
Comma 4
3) Il testo dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
(omissis)
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali e
di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di
Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunita'
montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non e'
corrisposto alcun contributo alle Unioni di comuni comprese, in tutto
o in parte, in una Comunita' montana o con questa coincidenti, ne'
alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o
in parte, con quello di una Unione o di una Comunita' montana.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 8 luglio
1996, n. 24 che concerne Norme in materia di riordino territoriale e
di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni e' il seguente:
"Art. 12 - Procedure per lo svolgimento del referendum consultivo
regionale
(omissis)
10. Le spese per lo svolgimento del referendum consultivo regionale
sono a carico della Regione. Esse sono anticipate dai Comuni e
rimborsate dalla Regione sulla base di criteri e modalita' stabiliti
con decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.".
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7 bis della legge regionale 26 aprile 2001,
n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 7-bis - Contributi per le spese di primo impianto di
funzionamento delle Comunita' montane
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le
Comunita' montane di nuova costituzione e delibera altresi'
annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e
funzionamento delle Comunita' montane secondo i seguenti parametri:
a) una prima quota di 260 mila Euro e' ripartita in parti uguali tra
le singole Comunita' montane;
b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in proporzione
alla superficie delle Comunita' montane;
c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale
decurtato della quota di cui al punto a), e' ripartita in proporzione
alla popolazione delle Comunita' montane.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la
Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente
sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 7 bis della legge regionale 26 aprile 2001,
n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' lo stesso citato alla nota
precedente.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo1, comma 5 della legge regionale 20 gennaio
2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 1 - Principi generali
(omissis)
5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i
territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo
individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti
con apposito atto dalla Giunta regionale.".
2) Il testo dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 20 gennaio
2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e' lo stesso citato alla
nota precedente.
3) Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2004, n.
2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 2 - Conferenza per la montagna
1. La Regione Emilia-Romagna convoca almeno una volta all'anno la
Conferenza per la montagna costituita dai Presidenti delle Comunita'
montane e delle Province, dai Sindaci dei Comuni montani di cui
all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro
delegati.
2. La Conferenza elabora linee di indirizzo per il coordinamento delle
politiche di sviluppo delle zone montane e per la definizione dei
contenuti delle intese istituzionali di cui all'articolo 4.
3. Nella elaborazione delle linee di indirizzo la Conferenza persegue
la condivisione degli obiettivi generali con le associazioni
ambientali, economiche e sociali, anche attraverso l'istituzione di
tavoli di consultazione o di gruppi di lavoro congiunti.
4. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente
in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di
presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.
5. La Conferenza si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro
costituito dal nucleo di cui all'articolo 10 e dai funzionari
designati collegialmente dalle Comunita' montane e dalle Province.".
4) Il testo dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 20 gennaio
2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 3 - Interventi di interesse interregionale
(omissis)
2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al
comma 1, sono predisposti sentite le Province, le Comunita' montane ed
i Comuni coinvolti.".
5) Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2004, n.
2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 3 - Interventi di interesse interregionale
1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di
indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, promuove accordi
con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e progetti
d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al
comma 1, sono predisposti sentite le Province, le Comunita' montane ed
i Comuni coinvolti.".
6) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 20 gennaio 2004, n.
2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 4 - Intese istituzionali di programma per lo sviluppo della
montagna
1. Le Comunita' montane, in forma singola o associata, promuovono una
intesa istituzionale di programma volta ad individuare e coordinare,
insieme ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione, e attraverso il
confronto con le parti sociali, le azioni da realizzare per favorire
lo sviluppo socio-economico della zona montana, ai sensi dell'articolo
1.
2. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la realizzazione
di un insieme di azioni a carattere strategico relative all'ambito
territoriale considerato, in una prospettiva temporale pluriennale.
3. L'intesa, quale patto locale per lo sviluppo delle zone montane,
costituisce riferimento necessario per gli atti di programmazione
degli enti sottoscrittori, per l'allocazione delle risorse settoriali,
comunitarie, nazionali, regionali e locali.
4. I contenuti dell'intesa sono definiti in conformita' alle linee di
indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna ed in coerenza
agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del
territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e
settoriali.
5. L'intesa puo' prevedere l'avvalimento della Comunita' montana da
parte della Provincia o della Regione per l'esercizio di funzioni di
loro competenza, qualora cio' risulti funzionale al perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e conforme
ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 aprile
1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
6. L'intesa assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo
delle Comunita' montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali).".
7) Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2004, n.
2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 5 - Procedimento per l'intesa istituzionale
1. Le Comunita' montane definiscono i contenuti della proposta di
intesa istituzionale promuovendo ai sensi dell'articolo 7 la
concertazione con le parti sociali e la partecipazione dei cittadini e
provvedendo alla consultazione delle autorita' di bacino, degli enti
di gestione delle aree naturali protette, dei consorzi di bonifica,
dei consorzi forestali o loro strutture aggregative e dei gestori di
servizi pubblici operanti nel territorio.
2. L'intesa istituzionale si intende conclusa con l'assenso della
maggioranza dei Comuni, che rappresenti la maggioranza sia della
popolazione residente, sia della superficie del territorio
interessato, e con l'assenso unanime espresso dalle seguenti
amministrazioni:
a) Comunita' montana o Comunita' montane associate per la promozione
dell'intesa;
b) Province competenti per l'ambito territoriale;
c) Regione.
3. L'intesa istituzionale e' attuata mediante gli accordi-quadro di
cui all'articolo 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonche' mediante
gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti.".
8) Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2004, n.
2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 6 - Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane
1. L'intesa istituzionale di cui all'articolo 4 e' attuata mediante
accordi-quadro, sulla base di proposte elaborate dalla Comunita'
montana.
2. L'accordo-quadro definisce le azioni di competenza dei soggetti
partecipanti, indicando in particolare:
a) le attivita' e gli interventi da realizzare, con tempi e modalita'
di attuazione, ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti
procedimentali;
b) i soggetti responsabili delle singole attivita' ed interventi, e
gli impegni specifici assunti da ciascun partecipante;
c) gli eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o
convenzioni, necessari per l'attuazione dell'accordo-quadro;
d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli
interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti
partecipanti;
e) gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai
soggetti partecipanti, compresa l'attivazione di interventi
sostitutivi da parte della conferenza di programma di cui al comma 6;
f) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i
soggetti partecipanti;
g) il diritto di recesso dei soggetti partecipanti, e le relative
condizioni;
h) le condizioni per l'adesione di eventuali ulteriori partecipanti
all'accordo-quadro;
i) i contenuti sostanziali dell'accordo-quadro non modificabili se non
attraverso la rideterminazione dell'accordo.
3. All'accordo-quadro partecipano i seguenti soggetti, qualora
assumano specifici impegni per la sua attuazione:
a) i soggetti aderenti all'intesa istituzionale;
b) gli altri enti pubblici ed i gestori di servizi pubblici o di
interesse pubblico individuati dalla Comunita' montana, che si
impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo
quanto previsto dall'accordo-quadro;
c) le parti sociali le quali contribuiscano direttamente alla
realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro;
d) i soggetti privati di cui al comma 4, interessati a concorrere con
interventi o attivita' a proprio carico alla realizzazione delle
azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro.
4. La Comunita' montana individua i soggetti privati partecipanti
all'accordo-quadro, di cui al comma 3, lettera d), sulla base di
criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee
a garantire l'imparzialita' e la trasparenza dell'individuazione.
5. I contenuti della proposta di accordo-quadro sono definiti dalla
Comunita' montana con il concorso dei Comuni in essa compresi e con la
consultazione della cittadinanza e delle associazioni ambientali,
economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 7.
6. Il coordinamento delle attivita' necessarie all'attuazione
dell'accordo-quadro e' svolto da una conferenza di programma,
costituita dai rappresentanti designati dai sottoscrittori. La
conferenza provvede, in particolare, alle determinazioni necessarie
per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere c), e), f),
g), h) e per l'adeguamento dei contenuti dell'accordo-quadro, nel
rispetto delle previsioni di cui alla lettera i) dello stesso comma.
7. La Comunita' montana costituisce l'autorita' di programma preposta
a:
a) presiedere la conferenza di programma;
b) esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per
promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai
partecipanti;
c) monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunita' locale
conseguenti all'attuazione degli interventi;
d) riferire periodicamente alla conferenza di programma sullo stato di
avanzamento degli interventi e sugli esiti del monitoraggio di cui
alla lettera c);
e) proporre i provvedimenti di competenza della conferenza di
programma.
8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7, la Comunita'
montana si avvale di una struttura operativa alla quale partecipano
anche i funzionari designati dai Comuni, secondo quanto previsto
nell'accordo-quadro.
9. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi).".
9) Il testo dell'articolo 7, comma 1 della legge regionale 20 gennaio
2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 7 - Partecipazione della societa' civile
1. Le Comunita' montane individuano forme di partecipazione atte a
garantire la consultazione della societa' civile nell'ambito della
definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e di
accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di
tale consultazione.".
10) Il testo del Titolo III della legge regionale 20 gennaio 2004, n.
2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI PER LA MONTAGNA
CAPO I
Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata per la
montagna
Art. 8 - Programma regionale per la montagna
1. Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a
valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire
nell'ambito delle intese istituzionali di cui all'articolo 4 ed i
criteri generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno
disponibili, rispetto ai diversi ambiti territoriali ed ai diversi
settori di intervento, prevedendo priorita' di finanziamento per gli
ambiti nei quali si realizzano processi di fusione tra Comuni o
Comunita' montane e per le intese istituzionali promosse unitariamente
da parte di piu' Comunita' montane.
2. La proposta dell'atto di programmazione e' predisposta dalla Giunta
regionale in coerenza alle linee di indirizzo elaborate dalla
Conferenza per la montagna, previo parere della Conferenza
Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale
n. 3 del 1999 , e della Conferenza regionale per l'economia e il
lavoro di cui all'articolo 34 della stessa legge regionale.
3. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nell'atto di cui
al comma 1, la legge annuale di bilancio riserva almeno il due per
cento delle risorse regionali per gli investimenti agli interventi per
lo sviluppo delle zone montane da realizzare attraverso il sistema
della programmazione negoziata di cui al Titolo II della presente
legge, allocando tali risorse in un apposito fondo speciale, nel
rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.
Art. 9 - Programma attuativo annuale
1. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri
generali definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 8, e
sulla base delle proposte di accordo-quadro, approva un programma
attuativo annuale il quale determina:
a) la ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di
bilancio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tra le diverse azioni di
competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di
accordo-quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle
risorse stesse negli appositi capitoli di spesa, tenuto conto delle
specifiche leggi settoriali di spesa;
b) gli eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da utilizzare per
la realizzazione degli interventi di competenza regionale previsti
nell'ambito delle proposte di accordo-quadro;
c) l'approvazione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro e il
mandato per le relative sottoscrizioni;
d) l'individuazione delle strutture regionali competenti per
l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli
accordi-quadro.
2. Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti settoriali
di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione
degli interventi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio da
utilizzare.
3. Le strutture regionali individuate nel programma attuativo annuale,
in relazione alle loro competenze settoriali, curano l'attuazione
degli interventi regionali previsti negli accordi-quadro
nell'osservanza delle discipline sostanziali e delle procedure di
gestione previste dalle norme di settore.
Art. 10 - Nucleo tecnico regionale
1. L'integrazione delle attivita' dei settori regionali competenti
all'attuazione delle politiche per lo sviluppo della montagna e'
assicurata da un nucleo tecnico interdirezionale, il quale adempie
alle seguenti funzioni:
a) provvede al coordinamento, al monitoraggio ed al controllo
nell'attuazione degli interventi di competenza dei diversi settori
regionali, previsti nell'ambito degli accordi-quadro;
b) assicura l'assistenza tecnica al Presidente della Regione ed ai
relativi delegati nell'ambito della negoziazione delle intese
istituzionali per la montagna, di cui all'articolo 4, e degli
accordi-quadro di cui all'articolo 6;
c) formula proposte in ordine alla definizione del programma attuativo
annuale, di cui all'articolo 9.".
11) Il testo dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 20
gennaio 2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 23 - Contributi per piccole opere ed attivita' di riassetto
idrogeologico
1. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono
concessi dalle Comunita' montane ad imprenditori agricoli, anche a
titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie
aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attivita' di
manutenzione ambientale, compresi gli interventi di mantenimento,
miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi,
ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di
fenomeni di dissesto idrogeologico, oltre che al mantenimento degli
impianti di forestazione attuati per il contenimento della CO2 in
atmosfera.
(omissis)".
12) Il testo dell'articolo 24, comma 1 della legge regionale 20
gennaio 2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 24 - Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per la
montagna, di cui all'articolo 8, la Regione fa fronte con le
disponibilita' dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate unita'
previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti annualmente
autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con
riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
(omissis".
13) Il testo dell'articolo 24, commi 2 e 3 della legge regionale 20
gennaio 2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 24 - Copertura finanziaria
(omissis)
2. Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede
di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in
apposito specifico accantonamento, nell'ambito dei fondi speciali di
cui all'articolo 28 della legge regionale n. 40 del 2001 e nel
rispetto della natura economica delle spese da finanziare.
3. La Giunta regionale, ove necessario, e' autorizzata ad effettuare
con propri provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al
bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto previsto
dall'articolo 31, comma 2, lettera b) , della legge regionale n. 40
del 2001.
(omissis)".
14) Il testo dell'articolo 24, comma 4 della legge regionale 20
gennaio 2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e' il seguente:
"Art. 24 - Copertura finanziaria
(omissis)
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui
all'articolo 11, la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per
la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), mediante
l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03455
(risorse regionali) afferente alla unita' previsionale di base (UPB)
1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul capitolo 03444 afferente
alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del
bilancio annuale di previsione;
b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole
opere ed attivita' di risanamento idrogeologico, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate
annualmente sul capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 -
Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di
previsione;
c) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere
pubbliche montane, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo
03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna -
Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base delle
assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti,
destinate alle Comunita' montane, disposte annualmente dallo Stato ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) , del decreto legislativo
n. 244 del 1997.
(omissis)".
15) Il testo dell'articolo 24, comma 4, lettera a) della legge
regionale 20 gennaio 2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e'
il seguente:
"Art. 24 - Copertura finanziaria
(omissis)
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui
all'articolo 11, la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per
la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), mediante
l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03455
(risorse regionali) afferente alla unita' previsionale di base (UPB)
1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul capitolo 03444 afferente
alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del
bilancio annuale di previsione;
(omissis)".
16) Il testo dell'articolo 24, comma 4, lettera b) della legge
regionale 20 gennaio 2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e'
il seguente:
"Art. 24 - Copertura finanziaria
(omissis)
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui
all'articolo 11, la Regione fa fronte:
(omissis)
b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole
opere ed attivita' di risanamento idrogeologico, di cui all'articolo
11, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate
annualmente sul capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 -
Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di
previsione;
(omissis)".
17) Il testo dell'articolo 24, comma 4, lettera c) della legge
regionale 20 gennaio 2004, n. 2 che concerne Legge per la montagna e'
il seguente:
"Art. 24 - Copertura finanziaria
(omissis)
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui
all'articolo 11, la Regione fa fronte:
(omissis)
c) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere
pubbliche montane, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c),
mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo
03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna -
Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base delle
assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti,
destinate alle Comunita' montane, disposte annualmente dallo Stato ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n.
244 del 1997.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 26 aprile
2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14 - Criteri per la concessione degli incentivi alle forme
associative
(omissis)
2. Il Programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali e
di contributi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di
Unioni ed Associazioni intercomunali e di eventuali nuove Comunita'
montane. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 13, non e'
corrisposto alcun contributo alle Unioni di comuni comprese, in tutto
o in parte, in una Comunita' montana o con questa coincidenti, ne'
alle Associazioni intercomunali il cui territorio coincida, in tutto o
in parte, con quello di una Unione o di una Comunita' montana.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 19, comma 3 della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 19 - Agenzie locali per la mobilita' e il trasporto pubblico
locale
(omissis)
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni
degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di
programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti
compiti:
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di
trasporto integrati tra loro e con la mobilita' privata;
b) gestione della mobilita' complessiva, progettazione e
organizzazione dei servizi complementari per la mobilita', con
particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri
urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei
servizi;
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione
della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari;
e-bis) gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese
esercenti attivita' di trasporto passeggeri non di linea mediante
noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della
legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto
di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)
ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta
attivita', ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 che concerne Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali e' il seguente:
"Art. 30 - Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per
la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale. e' il seguente:
"Art. 14 - Subentro di impresa
(omissis)
2. Il soggetto non piu' affidatario che risulti tuttavia proprietario
di beni, acquistati con contributi pubblici a fondo perduto,
individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del
servizio, quali il materiale rotabile, gli eventuali sistemi di
controllo della navigazione e di bigliettazione tecnologicamente
assistita, e' tenuto a cederne la proprieta' al subentrante, secondo
la modalita' e le valutazioni stabilite preventivamente tra il
soggetto proprietario e l'ente medesimo nel contratto di servizio e da
questo riportate nei documenti di gara, fermo restando quanto
stabilito al comma 9 dell'articolo 13. Al subentrante sono trasferite
anche le condizioni e i vincoli di cui all'articolo 35.
3. In sede di bando l'ente competente definira' la sede del sistema
centralizzato di controllo, le modalita' di rilevamento e di uso dei
dati relativi alla puntualita' e alla qualita' del servizio sia per le
finalita' operative delle imprese di gestione, sia per le funzioni di
controllo previste dal contratto di servizio. Nel caso il sistema
centralizzato di controllo sia dato in affidamento alle societa' di
gestione l'ente competente definira' nel contratto di servizio le
modalita' di accesso autonomo a tali dati dell'ente incaricato delle
funzioni di controllo. Tutti i dati sono a disposizione della
Regione.".
NOTE ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 5, comma 4 della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale. e' il seguente:
"Art. 5 - Piano regionale integrato dei trasporti
(omissis)
4. Il PRIT e' predisposto ed approvato secondo le modalita' previste
dall'articolo 25 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio), verificando la congruenza con
gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e con le direttive
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e
2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre
2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di
carbonio nell'aria ambiente, come gia' recepite nella normativa
statale, tenendo conto degli accordi sulla qualita' dell'aria
sottoscritti con gli Enti locali, e definisce prescrizioni, indirizzi
e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 1998, n.
30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e
locale e' il seguente:
"Art. 5 - Piano regionale integrato dei trasporti
1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi relativi
alla mobilita' delle persone e delle merci e il trasporto pubblico
regionale e locale con il concorso degli enti locali e tenendo conto
della loro programmazione ed in particolare dei piani predisposti
dalle Province, al fine di pervenire, nel rispetto del principio di
sussidiarieta', alla massima integrazione delle scelte, operate
nell'ambito delle rispettive autonomie.
2. Il piano regionale integrato dei trasporti (P.R.I.T.) costituisce
il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione
secondo le finalita' e i principi definiti agli artt. 1 e 2.
3. La Regione, mediante il P.R.I.T.:
a) disciplina i propri interventi;
b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di altri
soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e della
mobilita' d'interesse regionale e locale;
c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle
comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime,
aeree, interportuali e autofilotranviarie;
d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale e
comunitaria.
4. Il PRIT e' predisposto ed approvato secondo le modalita' previste
dall'articolo 25 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio), verificando la congruenza con
gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto e con le direttive
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente i valori
limite di qualita' dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il
biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, e
2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre
2000, concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di
carbonio nell'aria ambiente, come gia' recepite nella normativa
statale, tenendo conto degli accordi sulla qualita' dell'aria
sottoscritti con gli Enti locali, e definisce prescrizioni, indirizzi
e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.
5. I Comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del
P.R.I.T. relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in
conformita' a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento
provinciale.".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 6 - Programmazione di bacino provinciale
1. La programmazione della mobilita' delle persone e delle merci si
articola per bacini provinciali e per ambiti di mobilita' di area
vasta, intesi come unita' territoriali entro le quali possa essere
programmato un sistema di trasporto pubblico integrato, fortemente
orientato all'organizzazione intermodale dei servizi e coordinato in
rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilita'. Su tali ambiti agiscono
gli strumenti delle programmazioni provinciali, sia generali sia
settoriali che riguardino i trasporti, i piani del traffico della
viabilita' extraurbana e i piani urbani della mobilita' di area
vasta.
(omissis)".
Comma 4
4) Il testo dell'articolo 19, comma 2 della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 19 - Agenzie locali per la mobilita' e il trasporto pubblico
locale
(omissis)
2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 comma 3, l'Agenzia
e' costituita nei modi e nelle forme individuati dagli Enti locali,
tra cui il consorzio di funzioni, consorzio impresa o societa' di
capitali di proprieta' esclusiva degli enti stessi. Gli Enti locali
non possono cedere quote a soggetti diversi. L'Agenzia puo' essere
costituita a seguito di scissione dei consorzi per l'esercizio del
trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge. Lo statuto dell'Agenzia puo' prevedere che gli
incarichi di amministratore con poteri di rappresentanza o di
coordinamento della stessa siano attribuiti, in ragione del mandato
elettivo, ad amministratori o consiglieri della Provincia o dei
Comuni. Gli Enti locali possono integrare il ruolo dell'Agenzia
tramite il trasferimento di proprie funzioni al fine della gestione e
del controllo complessivo della mobilita' delle persone e delle merci.
Per adempiere a tali funzioni le Agenzie possono avvalersi di
personale proprio o trasferito dagli Enti locali nei modi e nelle
forme previste dalla legislazione vigente e dai contratti di settore.
(omissis)".
Comma 5
5) Il testo dell'articolo 45, commi 1 e 2 della legge regionale 2
ottobre 1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale e' il seguente:
"Art. 45 - Norme transitorie in materia di trasporto
autofilotranviario
1. Gli enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18
del DLgs n. 422 del 1997 entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data
gli enti locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al
momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso
l'affidamento diretto dei servizi autofilotranviari ai propri
consorzi.
2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, e' confermata al 31 dicembre
2000 la validita' degli accordi di programma e di servizio stipulati
dalla Regione con gli enti locali e i loro Consorzi per i servizi di
trasporto pubblico autofilotranviario, vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1999, n.
25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 1 - Oggetto e finalita'
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), della legge 5
gennaio 1994, n. 36, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e al fine di
dare attuazione ai principi della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la
presente legge:
a) delimita gli ambiti territoriali ottimali per l'adempimento da
parte degli Enti locali di quanto previsto dall'art. 9 della legge n.
36 del 1994, in tema di servizio idrico integrato e dall'art. 23 del
D.Lgs. n. 22 del 1997, in tema di gestione dei rifiuti urbani;
b) disciplina le forme di cooperazione tra gli Enti locali, ricadenti
in ciascun ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni
amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza dei servizi
pubblici;
c) detta termini e procedure per l'organizzazione dei servizi pubblici
al fine di pervenire ad una gestione di tipo industriale secondo
criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e di assicurare la
tutela dell'ambiente e del territorio;
d) prevede forme di garanzia per i consumatori e per assicurare la
qualita' dei servizi.
2. La presente legge disciplina in modo organico il sistema di governo
e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione
dei rifiuti urbani nel rispetto dei princi'pi stabiliti dalle norme
comunitarie e da quelle nazionali in materia di tutela della
concorrenza e in coerenza con i princi'pi generali stabiliti dalla
Regione in attuazione della L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche
al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione).
3. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie
funzioni di governo delle risorse idriche intese come bene comune,
perseguono l'obiettivo del mantenimento e della riproducibilita' della
risorsa, al fine di salvaguardare le aspettative delle generazioni
future, la tutela dell'ambiente naturale e la qualita' della vita
dell'uomo, nell'ambito di politiche di sviluppo sostenibile e
solidale.
4. La Regione e le Agenzie di ambito, nell'esercizio delle proprie
funzioni di governo della gestione integrata dei rifiuti, perseguono
l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute
dell'uomo, nel rispetto dei princi'pi fondanti il patto con le
generazioni future e del loro diritto a fruire di un integro
patrimonio ambientale.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 149, comma 4 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 che concerne Norme in materia ambientale e' il
seguente:
"Art. 149 - Piano d'ambito
(omissis)
4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato
patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario,
prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di' gestione e di'
investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo
perduto. Esso e' integrato dalla previsione annuale dei proventi da
tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, cosi'
come redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicita' della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 203, comma 3 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 che concerne Norme in materia ambientale e' il
seguente:
"Art. 203 - Schema tipo di contratto di servizio
(omissis)
3. Ai fini della definizione dei contenuti dello schema tipo di cui al
comma 2, le Autorita' d'ambito operano la ricognizione delle opere ed
impianti esistenti, trasmettendo alla regione i relativi dati. Le
Autorita' d'ambito inoltre, ai medesimi fini, definiscono le procedure
e le modalita', anche su base pluriennale, per il conseguimento degli
obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed
elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle
regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli
interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal
connesso modello gestionale ed organizzativo. Il piano finanziario
indica, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire,
nonche' i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa sui
rifiuti per il periodo considerato.".
Comma 8
4) Il testo dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale 6
settembre 1999, n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli
Enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 12 - Piano di a'mbito per la gestione del servizio idrico
integrato
(omissis)
2. Il piano e' predisposto nel rispetto del piano regionale di tutela,
uso e risanamento delle acque previsto all'articolo 113, comma 1,
lettera b) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema
regionale e locale) nonche' sulla base della ricognizione delle opere
di adduzione, di fognatura e di depurazione esistenti e, in
particolare:
a) stabilisce il modello gestionale e organizzativo;
b) determina i livelli di servizio da assicurare all'utenza;
c) determina il programma degli interventi con relative priorita' e il
piano finanziario;
d) determina la tariffa di riferimento unica per l'intero ambito.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 21 aprile 1999, n.
3 che concerne Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 25 - Composizione
1. E' istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento
di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali e' presieduta dal Presidente
della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia
di affari istituzionali. Prendono parte altresi' ai lavori della
Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta
poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza e' composta inoltre, per gli Enti locali, da:
a) i Presidenti delle province;
b) i Sindaci dei comuni capoluogo, i Sindaci dei comuni ed i
Presidenti delle Associazioni intercomunali e delle unioni di comuni
con piu' di 50.000 abitanti;
c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000
abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3
o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni
intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco
dell'Associazione.".
NOTE ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 6 settembre
1999, n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali
per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 2 - Ambiti territoriali ottimali
1. Nel territorio regionale sono delimitati, ai sensi dell'art. 8
della legge n. 36 del 1994 e dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997,
in corrispondenza con il territorio di ciascuna Provincia e con l'Area
metropolitana di Bologna come determinata dalla L.R. 12 aprile 1995,
n. 33, i seguenti ambiti:
1) Ambito territoriale ottimale di Piacenza
2) Ambito territoriale ottimale di Parma
3) Ambito territoriale ottimale di Reggio Emilia
4) Ambito territoriale ottimale di Modena
5) Ambito territoriale ottimale di Bologna
6) Ambito territoriale ottimale di Ferrara
7) Ambito territoriale ottimale di Ravenna
8) Ambito territoriale ottimale di Forli'-Cesena
9) Ambito territoriale ottimale di Rimini.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 che concerne Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali e' il seguente:
"Art. 30 - Convenzioni
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite
convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per
la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione
obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un
disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.".
NOTE ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 6 settembre 1999,
n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 20 - Autorita' regionale per la vigilanza dei servizi idrici e
di gestione dei rifiuti urbani
1. Al fine di concorrere a garantire l'efficacia e l'efficienza dei
servizi disciplinati dalla presente legge, con particolare riguardo
all'applicazione delle tariffe nonche' alla tutela degli utenti e dei
consumatori, e' istituita l'Autorita' regionale per la vigilanza sui
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani, di seguito denominata
Autorita'.
2. L'Autorita' e' organo monocratico nominato dalla Giunta regionale
previo parere obbligatorio e conforme della Commissione consiliare
competente. La nomina e' effettuata tra persone dotate di alta e
riconosciuta professionalita' e competenze nel settore dei servizi
pubblici.
3. Il titolare dell'Autorita' dura in carica cinque anni e puo' essere
rinnovato una sola volta. Ad esso e' attribuita una indennita'
determinata dalla Giunta regionale in misura superiore all'indennita'
spettante ai consiglieri regionali.
4. Ferma restando l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita'
previste dal secondo comma dell'art. 4 della L.R. 27 maggio 1994, n.
24, non possono essere nominati titolari dell'Autorita':
a) sindaci, presidenti, componenti delle Giunte e consiglieri di
comuni, province e Comunita' montane della regione nonche' dipendenti
di tali Enti;
b) dirigenti, amministratori, dipendenti delle Agenzie, dei soggetti
gestori del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti
urbani;
c) coloro che hanno interessi diretti o indiretti in soggetti gestori
del servizio idrico e dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.
5. A pena di decadenza il titolare dell'Autorita' non puo' esercitare
alcuna attivita' professionale o di consulenza in favore delle
Agenzie, di soggetti gestori dei servizi idrici o dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani e di loro associazioni, su base
regionale.
6. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' dispone di una
segreteria tecnica e si avvale dell'Osservatorio regionale sui servizi
idrici e sui servizi di gestione dei rifiuti urbani istituito
dall'articolo 22 nell'ambito della direzione generale competente in
materia di ambiente. Puo' inoltre avvalersi sulla base della
programmazione annuale, effettuata nell'ambito dello stanziamento di
bilancio assegnato, di esperti incaricati, mediante contratti di
prestazione professionale e di consulenza, dal direttore generale
competente in materia di ambiente.".
2) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 6 settembre 1999,
n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 23 - Carta del servizio pubblico
1. Ciascuna Agenzia elabora, assicurando la partecipazione dei
Comitati consultivi degli utenti di cui all'articolo 24, gli schemi di
riferimento delle Carte di servizio pubblico relative ai servizi
idrici e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con indicazione
degli standard dei singoli servizi, nonche' dei diritti e degli
obblighi degli utenti. Le Carte di servizio sono redatte dal gestore
in conformita' ai princi'pi contenuti nelle direttive del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994 e 29 aprile 1999 e comunque
agli atti previsti all'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche' agli
indirizzi emanati dall'Autorita'.
2. Per i servizi idrici la convenzione tipo, adottata dalla Regione ai
sensi del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994, prevede
l'obbligo per il soggetto gestore di applicare la Carta di servizio
pubblico.".
Comma 4
3) Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 6 settembre 1999,
n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' lo stesso citato alla nota precedente.
Comma 6
4) Il testo dell'articolo 25 ter della legge regionale 6 settembre
1999, n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali
per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 25-ter - Metodo tariffario
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' stabilito il
metodo per definire la tariffa relativa al servizio idrico integrato
ed alla gestione dei rifiuti, sentite le organizzazioni economiche,
sociali e sindacali maggiormente rappresentative sul territorio
regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il metodo e' determinato tenendo conto di meccanismi incentivanti
il risparmio delle risorse ambientali per la sostenibilita' dello
sviluppo, della qualita' del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari al servizio, dell'entita' dei costi di gestione
e dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito in modo
che sia assicurata la copertura dei costi di investimento e di
esercizio, nonche' di quanto previsto dall'articolo 14, commi 4 e
4-bis, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di
risorse idriche).
3. Il metodo dovra' tenere conto degli oneri relativi alla tutela
della risorsa idrica nel territorio montano al fine di favorire la
riproducibilita' della risorsa nel tempo e il conseguimento di un piu'
elevato livello di qualita'. I suddetti fondi sono assegnati dalle
Agenzie d'Ambito alle Province sulla base di accordi di programma per
contribuire all'attuazione di specifici interventi connessi alla
tutela e alla produzione delle risorse. In particolare, le attivita'
sono esclusivamente finalizzate alla manutenzione ordinaria del
territorio montano, intendendosi per tale il complesso di quegli
interventi solitamente di piccola dimensione, caratterizzati dalla
continuita' e periodicita' dell'azione e volti al mantenimento della
funzionalita' degli elementi territoriali sia naturali e sia di
origine antropica.
4. Per le successive determinazioni della tariffa il metodo tiene
conto degli obiettivi di miglioramento della produttivita' e della
qualita' del servizio fornito e del tasso di inflazione
programmato.".
NOTA ALL'ART. 32
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 6 settembre 1999,
n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 24 - Comitati consultivi degli utenti
1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie
costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della
qualita', rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani.
2. Su proposta dell'Autorita' di cui all'art. 20, la Giunta sottopone
al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini
della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale
direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla
composizione, alle modalita' di costituzione ed al funzionamento dei
predetti Comitati.
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato
consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.
4. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla
qualita' dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione
nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali
clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di
una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorita'
di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorita' di cui all'art. 20 informazioni statistiche
sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei
consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del
servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio
pubblico prevista dall'art. 23;
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui
all'art. 20.".
NOTE ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1999, n.
25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 4 - Costituzione della forma di cooperazione
1. Al fine di promuovere e garantire il coordinamento delle procedure
di istituzione dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di cui
all'art. 3, le province convocano entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, una Conferenza dei Sindaci
dell'ambito. La conferenza sceglie la forma di cooperazione sulla base
del pronunciamento di tanti Sindaci che rappresentino almeno i due
terzi degli abitanti dell'ambito calcolati sulla base dell'ultimo
censimento. La conferenza approva, altresi', uno schema degli atti
necessari ad istituire la forma di cooperazione, secondo quanto
richiesto dalla legislazione vigente.
2. Qualora la decisione della Conferenza dei Sindaci non sia
intervenuta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge la
forma di cooperazione dell'ambito e' quella prevista all'art. 3, comma
1, lettera b).
3. I comuni, entro novanta giorni dalla scelta della forma di
cooperazione, deliberano gli atti necessari per l'istituzione
dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici dandone comunicazione
alla Provincia.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, la Giunta
regionale, su comunicazione della Provincia e previa diffida ad
adempiere entro trenta giorni, nomina il commissario ad acta che
provvede ad adottare tutti gli atti di cui al comma 3.
5. Gli oneri conseguenti all'attivita' del commissario sono posti a
carico del bilancio dell'Agenzia.
6. I termini del presente articolo, qualora alla prima riunione della
Conferenza dei Sindaci di cui al comma 1 sia attivata la procedura per
la modificazione degli ambiti di cui al comma 2 dell'art. 2, sono
sospesi per una sola volta e per la durata della procedura. La
proposta di modificazione deve pervenire al Consiglio regionale entro
e non oltre novanta giorni dall'attivazione della procedura.".
2) Il testo degli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 settembre
1999, n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali
per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 7 - Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attivita' l'Agenzia si
dota di una apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del
direttore. Puo' inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti
locali associati messi eventualmente a disposizione tramite
convenzione.
2. La convenzione costitutiva definisce le modalita' e le condizioni
per la copertura della dotazione organica dell'Agenzia.
3. Il direttore e il personale direttivo e tecnico possono altresi'
essere assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato
secondo modalita' e condizioni previste dallo statuto e nel rispetto
della legislazione vigente.
4. Il direttore e' nominato sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267 del 2000. Fino alla nomina del
direttore, le relative funzioni sono affidate in via temporanea dal
Presidente dell'Agenzia a un dirigente degli Enti locali rientranti
nell'ambito territoriale ottimale.
5. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del
pareggio tra entrate e spese.
Art. 8 - Finanziamento delle Agenzie di ambito
1. Le spese di funzionamento delle Agenzie sono a carico degli Enti
locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000;
essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di
concessione di reti o impianti di loro proprieta' concessi in uso al
gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il
canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota posta
a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai medesimi
serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'Agenzia.
2. Le quote di finanziamento dell'Agenzia sono ripartite fra gli Enti
locali sulla base di criteri dagli stessi stabiliti nella convenzione
di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 o nello statuto del
consorzio di cui alla lettera b) dello stesso comma.
3. Al fine di garantire l'avvio dell'attivita', la Regione assicura
alle Agenzie un contributo finanziario una tantum secondo le modalita'
e i criteri che saranno stabiliti dalla Giunta regionale.
4. Alle Agenzie sono inoltre assegnati gli eventuali contributi o
finanziamenti pubblici da trasferire ai soggetti gestori per la
realizzazione degli interventi previsti dai programmi di intervento
relativi allo sviluppo dei servizi pubblici considerati dalla presente
legge.".
3) Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 6 settembre 1999,
n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 24 - Comitati consultivi degli utenti
1. Entro centoventi giorni dalla loro costituzione le Agenzie
costituiscono Comitati consultivi degli utenti per il controllo della
qualita', rispettivamente, dei servizi idrici e dei servizi di
gestione dei rifiuti urbani.
2. Su proposta dell'Autorita' di cui all'art. 20, la Giunta sottopone
al Consiglio regionale una direttiva rivolta alle Agenzie ai fini
della costituzione dei Comitati consultivi degli utenti. Tale
direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine alla
composizione, alle modalita' di costituzione ed al funzionamento dei
predetti Comitati.
3. Le Agenzie favoriscono presso gli utenti l'azione del Comitato
consultivo degli utenti e ne assicurano il funzionamento.
4. Il Comitato consultivo degli utenti:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla
qualita' dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione
nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore la presenza di eventuali
clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di
una loro abolizione o sostituzione, dandone informazione all'Autorita'
di cui all'art. 20;
d) trasmette all'Autorita' di cui all'art. 20 informazioni statistiche
sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei
consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del
servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio
pubblico prevista dall'art. 23;
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui
all'art. 20.".
Comma 2
4) Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e commi 2, 3, 3
bis,4, 5, 6 e 7 della legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 che
concerne Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina
delle forme di cooperazione tra gli Enti locali per l'organizzazione
del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti
urbani e' il seguente:
"Art. 3 - Forme di cooperazione
(omissis)
b) consorzio di funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del
2000.
2. La forma di cooperazione esercita le funzioni ad essa spettanti ai
sensi della presente legge come "Agenzia di ambito per i servizi
pubblici" e ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. L'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia di ambito per i
servizi pubblici sono stabiliti, nel rispetto delle vigenti norme
sulle forme di cooperazione tra Enti locali, negli atti istitutivi
della forma di cooperazione, in particolare ai sensi dell'articolo 30,
comma 2 e dell'articolo 31, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 2000. In
ogni caso l'Agenzia di ambito deve avere un Presidente, un Direttore,
un'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali.
3-bis. Sussiste incompatibilita' fra le funzioni di presidente,
direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di
ambito per i Servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi
nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione
dei rifiuti urbani nonche' degli altri servizi eventualmente affidati
ai sensi dell'articolo 5.
4. Le quote di partecipazione degli Enti locali nell'ambito della
forma di cooperazione sono determinate per un decimo in ragione del
loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente
in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento.
5. Gli atti di cui al comma 3 determinano la quota di partecipazione
delle province che non puo' essere inferiore a quella derivante dal
primo criterio previsto nel comma 4.
6. Gli atti di cui al comma 3 individuano le decisioni per le quali e'
richiesto l'assenso della maggioranza degli Enti locali partecipanti
alla forma di cooperazione fra cui rientra necessariamente, l'elezione
del Presidente dell'Agenzia.
7. Gli atti di cui al comma 3 regolano inoltre le modalita' per il
concreto passaggio, dai comuni alla forma di cooperazione, delle
funzioni amministrative relative ai servizi pubblici oggetto della
presente legge, prevedendo modalita' atte a definire gli eventuali
profili successori.".
Comma 3
5) Il testo dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 6 settembre
1999, n. 25 che concerne Delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti locali
per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti urbani e' il seguente:
"Art. 6 - Competenze dell'Agenzia
(omissis)
3. L'Agenzia esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
a) specificazione della domanda di servizio idrico integrato e di
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
b) determinazione della tariffa di ambito e delle sue articolazioni
per le diverse categorie di utenza per il servizio idrico integrato e
per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) predisposizione ed approvazione del programma degli interventi, del
relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale e
organizzativo;
d) scelta per ciascun servizio delle forme di gestione;
e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa
valutazione del fatto che sia piu' vantaggioso nel caso di affidamento
contestuale di piu' servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti.
f) controllo sul servizio reso dal gestore nel rispetto delle
specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
g) amministrazione dei beni strumentali ad essa affidati dagli Enti
locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 35
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 33 - Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di
committenza (art. 11, direttiva 2004/18; art. 29, direttiva 2004/17;
art. 19. co. 3, L. n. 109/1994)
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire
lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza,
anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente
codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo
32, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o
privati l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione
appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni
aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di
lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT)
o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito
disciplinare che prevede altresi' il rimborso dei costi sostenuti
dagli stessi per le attivita' espletate, nonche' a centrali di
committenza.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 90, comma 1 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 che concerne Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE e' il seguente:
"Art. 90 - Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (artt. 17 e 18, L. n.
109/1994)
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva di lavori, nonche' alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivita' del
responsabile del procedimento e del dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono
espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunita' montane, le
aziende unita' sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalita' di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle societa' di professionisti;
f) dalle societa' di ingegneria;
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 37 in quanto compatibili;
h) da consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di
ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria
e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e
che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
del comma 1 dell'articolo 36. E' vietata la partecipazione a piu' di
un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in
servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa'
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato
secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, della presente
legge; ai consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa'
di ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 36, commi 4 e 5 e di cui all'articolo 253, comma 8.
(omissis)".
Comma 6
3) Il testo dell'articolo 9, comma 2 della legge regionale 24 marzo
2000, n. 22 che concerne Norme in materia di territorio, ambiente e
infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21
aprile 1999, n. 3 e' il seguente:
"Art. 9 - Finalita'
(omissis)
2. La Regione puo' affidare la realizzazione di opere e lavori
pubblici di propria competenza:
a) ad enti locali e loro forme di cooperazione, al fine di promuovere
l'integrazione del sistema regionale e locale;
b) a Consorzi di bonifica nonche' ad enti pubblici ed aziende
dipendenti dalla Regione, qualora sussistano esigenze di carattere
organizzativo o funzionale.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 39
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 che concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4 e' il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".
NOTA ALL'ART. 42
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 che concerne Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e' il seguente:
"Art. 31 - Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di
attivita' (art. 34 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito
dall'art. 19 del D.Lgs. n. 80 del 1998)
1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni, enti
pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o
privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si
applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le
procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.".