REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 10

MISURE PER IL RIORDINO TERRITORIALE, L'AUTORIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.	1 -  Finalita' e indirizzi generali
Art.	2 -  Riassetto delle funzioni e modalita' di esercizio
TITOLO II - RIORDINO TERRITORIALE
Art.	3 -  Oggetto e finalita'
CAPO I - Riordino delle Comunita' montane
Art.	4 -  Revisione degli ambiti territoriali delle Comunita' montane
Art.	5 -  Disciplina e riduzione del numero dei componenti degli
organi delle Nuove Comunita' montane
Art.	6 -  Scioglimento di Comunita' montane per trasformazione in
Unioni di Comuni e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti
Art.	7 -  Costituzione di presidi territoriali
Art.	8 -  Modifiche alla disciplina di approvazione dello statuto
delle Comunita' montane
CAPO  II - Misure di riordino ed incentivazione delle forme
associative
Art.	9 -  Principio di non sovrapposizione tra enti associativi
Art.	10 -  Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza
alle Nuove Comunita' montane ed alle Unioni di Comuni
Art.	11 -  Conferimento volontario di funzioni dei Comuni alle Nuove
Comunita' montane ed alle Unioni
Art.	12 -  Sviluppo della cooperazione tra le Province e gli enti
associativi
Art.	13 -  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001 in materia di
programma di riordino territoriale e di incentivi alle forme
associative
Art.	14 -  Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi
Art.	15 -  Contributi per il riordino territoriale
Art.	16 -  Incentivazione della fusione di Comuni
Art.	17 -  Destinazione alle Unioni di Comuni subentranti a Comunita'
montane disciolte del fondo regionale per il funzionamento delle
Comunita' montane
CAPO III - Interventi per la valorizzazione dei territori montani -
Modifiche alla Legge regionale n. 2 del 2004
Art.	18 -  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004
Art.	19 -  Norme transitorie per i procedimenti di cui alla Legge
regionale n. 2 del 2004
CAPO IV - Disposizioni transitorie e finali
Art.	20 -  Previsione di un testo unico regionale delle norme sugli
enti locali associativi
Art.	21 -  Contributi alle forme associative gia' esistenti
Art.	22 -  Entrata in vigore
TITOLO III - MISURE DI RIORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI
LOCALI
CAPO I - Principi e norme generali
Art.	23 -  Ambito della riforma in materia di servizi pubblici.
Finalita' e obiettivi
CAPO II - Riforma del trasporto pubblico locale
Art.	24 -  Funzioni in materia di trasporto pubblico locale
Art.	25 -  Riforma delle Agenzie locali per la mobilita'
Art.	26 -  Attuazione del riassetto organizzativo del sistema delle
Agenzie
Art.	27 -  Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
CAPO III - Riforma del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani
Art.	28 -  Regolazione dei servizi pubblici
Art.	29 -  Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei
servizi pubblici
Art.	30 -  Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e
del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
Art.	31 -  Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici
Art.	32 -  Disposizioni transitorie
Art.	33 -  Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1999
Art.	34 -  Disposizioni finali
TITOLO IV - ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E NORME PER FAVORIRE
I PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE
CAPO I - Misure per un sistema contrattuale coordinato della pubblica
Amministrazione regionale
Art.	35 -  Razionalizzazione delle funzioni relative alla attivita'
contrattuale
Art.	36 -  Monitoraggio in materia contrattuale
CAPO II - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione
Centro Ricerche Marine
Art.	37 -  Autorizzazione a partecipare alla Fondazione e condizioni
di adesione
Art.	38 -  Esercizio dei diritti
Art.	39 -  Contributo annuale
Art.	40 -  Abrogazione di norme
CAPO III - Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Societa'
Terme di Salsomaggiore SpA
Art.	41 -  Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano SpA
CAPO IV - Disposizioni sul personale
Art.	42 -  Criteri generali sul trattamento del personale
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalita' e indirizzi generali
1. La Regione adotta misure di riforma organizzativa e funzionale, al
fine di elevare il livello di qualita' delle prestazioni e di ridurre
complessivamente gli oneri organizzativi, procedimentali e finanziari,
nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento
dell'efficacia delle politiche pubbliche e con riferimento agli
obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e Comunita'
montane.
2. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) riordino territoriale, rispetto al quale attua la riforma delle
Comunita' montane, con la revisione dei rispettivi ambiti territoriali
e la loro valorizzazione quali enti di presidio dei territori montani
e di esercizio associato delle funzioni comunali, assimilandole alle
Unioni di Comuni; sostiene l'incentivazione delle Unioni di Comuni,
quali livelli istituzionali appropriati per l'esercizio associato
delle funzioni e dei servizi e per la stabile integrazione delle
politiche comunali; opera la riallocazione delle funzioni
amministrative comunali mediante conferimento alle Comunita' montane
riformate ed alle Unioni;
b) appropriata configurazione dell'assetto delle funzioni tra i
diversi livelli di governo, rispetto alla quale promuove e sostiene:
1) il superamento delle criticita' gestionali e la sovrapposizione dei
livelli;
2) lo sviluppo della qualita' complessiva delle prestazioni dei
livelli di governo;
3) l'individuazione di indicatori atti a verificarne l'efficacia
nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria con
riferimento alla progressiva acquisizione dell'autonomia finanziaria e
di bilancio;
c) razionalizzazione organizzativa, rispetto alla quale promuove
misure per:
1) un efficace sistema delle partecipazioni societarie, fondata sul
principio dell'interesse pubblico prevalente e con la riduzione degli
oneri organizzativi e finanziari;
2) la semplificazione del sistema degli enti pubblici sub-regionali,
con l'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari e
amministrativi e con l'adozione di misure di eliminazione o di
rifunzionalizzazione organica;
3) revisione dei meccanismi procedimentali e decisionali, rispetto
alla quale promuove misure che consentano ai processi decisionali di
svolgersi con efficacia e rapidita' e con la riduzione generalizzata
dei tempi.
3. La Giunta regionale, per l'attuazione degli obiettivi previsti nel
presente articolo, e' autorizzata a concludere accordi con il Governo
per armonizzare i rispettivi provvedimenti normativi, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione.
Art. 2
Riassetto delle funzioni e modalita' di esercizio
1. Nelle materie interessate dalle misure di riordino territoriale e
organizzativo, cosi' come definite dalle norme dei Titoli II e III,
sono individuati i livelli istituzionali cui attribuire le funzioni
amministrative gia' collocate presso i livelli e gli enti oggetto di
riorganizzazione, ovvero agenzie ed enti strumentali, garantendo la
continuita' dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.
2. Le norme relative al riordino delle Comunita' montane provvedono a
ridefinire le funzioni del nuovo ente montano, con l'attribuzione
delle funzioni appropriate sia al ruolo di promozione dello sviluppo
socio economico e valorizzazione del territorio montano sia a quello
di ente associativo dei Comuni.
3. In coerenza con le finalita' dell'articolo 1 e sulla base dei
principi di differenziazione e di adeguatezza, le funzioni attribuite
ai diversi livelli istituzionali possono essere esercitate, previo
accordo di tutti i soggetti istituzionali interessati, in modo da
superare la frammentarieta', attuando comuni obiettivi di coesione
territoriale.
4. La Giunta regionale, previa ricognizione dell'assetto esistente
delle funzioni, d'intesa con Province e Comuni acquisita nella
Conferenza Regione - Autonomie locali, formula proposte di
riallocazione delle funzioni, in attuazione dei principi di
sussidiarieta', adeguatezza, differenziazione, efficienza e
semplificazione istituzionale, valutando ambiti adeguati in relazione
alla natura delle funzioni e alle esigenze connesse ad una efficace
organizzazione sul territorio delle stesse.
TITOLO II
RIORDINO TERRITORIALE
Art. 3
Oggetto e finalita'
1. Il presente Titolo detta misure di riordino dei livelli
istituzionali operanti in ambito sovracomunale per l'esercizio
associato di funzioni e servizi comunali, con particolare riferimento
ai seguenti oggetti e finalita':
a) riordino delle Comunita' montane mediante la ridelimitazione dei
loro ambiti territoriali e l'assimilazione del loro ordinamento a
quello delle Unioni di Comuni;
b) promozione delle Unioni di Comuni quali livelli istituzionali
appropriati per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e
per la piu' efficace e stabile integrazione sul territorio delle
politiche settoriali;
c) previo accordo con le Province, qualora sia ritenuto necessario per
la dimensione ottimale dell'esercizio delle funzioni, promozione
dell'esercizio in forma associata anche di funzioni provinciali;
d) incentivazione dell'unificazione in livelli dimensionali adeguati
all'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso l'eliminazione
di sovrapposizioni, valorizzando a tal fine le Comunita' montane e le
Unioni di Comuni;
e) definizione di principi sull'allocazione delle funzioni
amministrative, volti a conseguire l'efficienza e l'economicita',
perseguendo, attraverso le forme associative tra gli enti locali,
l'adeguatezza degli enti a svolgere i compiti assegnati;
f) completezza, omogeneita' e unicita' della responsabilita'
amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitaria
responsabilita' di servizi o attivita' amministrative omogenee nonche'
una effettiva autonomia di organizzazione e di svolgimento;
g) graduale superamento della sovrapposizione di enti di governo e di
gestione di servizi negli stessi ambiti territoriali, mediante
unificazione in capo ad un solo ente di compiti e responsabilita',
tenendo conto del rilievo pubblicistico delle attivita' di indirizzo
politico-programmatico spettanti a ciascun livello istituzionale;
h) armonizzazione degli strumenti, generali e settoriali, della
programmazione per lo sviluppo della montagna.
CAPO I
Riordino delle Comunita' montane
Art. 4
Revisione degli ambiti territoriali
delle Comunita' montane
1. Per favorire la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio
associato di funzioni comunali, la Regione, in deroga a quanto
disposto dall'articolo 5, dall'articolo 9, comma 1 lettera c) e
dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11
(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di
enti locali), provvede, in attuazione dell'articolo 2, commi da 16 a
22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2008) e con le procedure indicate nel presente articolo,
alla ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunita'
montane, quali enti specificamente preposti alla salvaguardia, alla
valorizzazione ed al presidio delle zone montane.
2. A tal fine la Regione opera una riduzione del numero complessivo
delle Comunita' montane, che non potranno essere superiori a nove,
attraverso:
a) l'accorpamento di Comunita' montane;
b) lo scioglimento di Comunita' montane ed eventuale contestuale
trasformazione in Unioni di Comuni, anche allargate ad altri Comuni;
c) lo scioglimento della Comunita' montana e contestuale
incorporazione in una Unione di Comuni preesistente o nel Nuovo
Circondario imolese;
d) la fusione in un unico Comune montano di Comuni facenti parte della
Comunita' montana che conseguentemente viene soppressa.
3. In attuazione del comma 2, la Giunta regionale, tenuto conto delle
caratteristiche territoriali, demografiche, socio-economiche
complessive e dei preesistenti ambiti di cooperazione tra i Comuni,
delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione
degli ambiti territoriali delle Comunita' montane, ivi incluse
eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal
loro ambito territoriale. La proposta e' trasmessa a tutte le
Comunita' montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il
loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009.
4. Il parere ai sensi del comma 3 deve essere deliberato dagli organi
rappresentativi dei Comuni e delle Comunita' montane interessati e
puo' contenere proposte diverse di ridelimitazione o scioglimento,
purche' coerenti ad una delle ipotesi indicate al comma 2.
5. Qualora i Comuni interessati, nel rendere il suddetto parere,
deliberino di aderire ad una delle ipotesi di cui al comma 2, lettere
b) e c) del presente articolo, disciplinate all'articolo 6, la nuova
Unione di Comuni, ovvero l'incorporazione in Unione preesistente, deve
essere costituita entro il 30 giugno 2009; decorso tale termine la
Comunita' montana puo' essere, in ogni caso, sciolta.
6. In caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle
diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole.
7. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto dei pareri e
delle proposte espressi dagli enti interessati, adotta decreti di
ridelimitazione entro il 28 febbraio 2009, dandone preventivamente
comunicazione agli enti interessati. I decreti possono prevedere la
decorrenza dei propri effetti dalla data di insediamento dei nuovi
Consigli comunali successiva alle prossime elezioni amministrative
locali.
8. Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti di
ridelimitazione disciplina i rapporti successori fra le precedenti
Comunita' montane, i nuovi enti ed i Comuni nominando, ove necessario,
un commissario per le relative operazioni. Di norma, in caso di
accorpamento di piu' Comunita' montane, la Nuova Comunita' montana
subentra in tutti i rapporti giuridici delle precedenti. Gli stessi
decreti prevedono, altresi', il termine per l'approvazione dei nuovi
statuti e per la costituzione dei nuovi organi, anche in deroga
all'articolo 7 della legge regionale n. 11 del 2001.
9. Al fine di favorire la trasformazione di Comunita' montane in
Unioni di Comuni, una quota del fondo regionale per il funzionamento
delle Comunita' montane di cui all'articolo 17 viene destinata alle
Unioni derivanti da preesistenti Comunita' montane per finanziarne il
funzionamento, fino alla attribuzione alla Regione della gestione del
fondo ordinario corrente statale.
10. La Regione assicura un riequilibrio nell'impiego delle risorse
regionali, anche regolate da provvedimenti di settore, allo scopo di
attenuare, per i Comuni montani, gli effetti sfavorevoli nell'accesso
alle risorse statali per il funzionamento derivanti dallo scioglimento
delle Comunita' montane.
Art. 5
Disciplina e riduzione del numero dei componenti
degli organi delle Nuove Comunita' montane
1. Il Consiglio delle Nuove Comunita' montane e' formato
esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti.
2. La composizione e le modalita' di elezione del Consiglio della
Comunita' montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei
seguenti modelli:
a) elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con
voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e
di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di
minoranza puo' esprimere un solo voto a favore di un consigliere,
rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i
voti espressi in modo difforme. Lo statuto puo' prevedere, in luogo
della elezione del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia
membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel Consiglio cosi'
costituito il sindaco o il rappresentante consiliare della maggioranza
dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto;
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunita' montana con
sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica
assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in
essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del
Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti
con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve
dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio
collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo
proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere
conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli
ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci
membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai
seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per
riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il
sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi cosi' sottratti
vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste
concorrenti.
3. Nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c), in caso di tornate
elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio dell'ente
associativo deve essere rinnovato e il precedente organo resta in
carica in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo. In tali
casi, previsti dal comma 2, lettere b) e c), lo statuto stabilisce
altresi' il numero massimo dei componenti il Consiglio in misura non
superiore a:
a) 24 membri nelle Comunita' montane con popolazione superiore a
30.000 abitanti;
b) 16 membri nelle Comunita' montane con popolazione superiore a
10.000 abitanti;
c) 13 membri nelle Comunita' montane con popolazione superiore a 3.000
abitanti.
4. La Giunta e' composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti. Lo
statuto disciplina le modalita' di elezione del presidente, da
scegliersi tra i sindaci.
5. Per le Comunita' montane costituite da almeno otto Comuni lo
statuto puo' prevedere una Giunta a composizione ridotta, di cui
facciano parte un numero massimo di sindaci pari a cinque, compreso il
presidente, eletti dal Consiglio comunitario. In tal caso lo statuto
deve prevedere che i sindaci siano membri di diritto del Consiglio
comunitario o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore
organismo, la Conferenza dei sindaci. La Conferenza dei sindaci, i cui
componenti non percepiscono alcuna indennita', deve essere
obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni
associate intercomunali.
6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, lettera c) della legge n. 244
del 2007, agli assessori non e' riconosciuta alcuna indennita', ferma
restando quella ad essi spettante in quanto sindaci dei rispettivi
Comuni. Al presidente puo' essere riconosciuta una indennita', a
carico della Comunita' montana, in misura pari alla differenza tra
l'indennita' spettante in quanto sindaco e quella spettante per la
carica di presidente della Comunita' montana, calcolata ai sensi
dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali). Permane altresi' il diritto a fruire dei permessi,
licenze, gettoni di presenza, rimborsi spese e di ogni altra tutela
spettante ai componenti degli organi delle Comunita' montane in base
alla vigente normativa statale in materia di "status degli
amministratori".
7. I Comuni adeguano lo statuto delle Nuove Comunita' montane alle
disposizioni della presente legge entro il termine stabilito dal
decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4,
comma 8 della presente legge. Fermo restando quanto previsto
all'articolo 8, comma 2, decorso tale termine e fino al momento della
entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme
statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi
prive di ogni effetto.
8. L'articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma
del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e
relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita') e' abrogato.
Art. 6
Scioglimento di Comunita' montane
per trasformazione in Unioni di Comuni
e per incorporazione ad Unioni di Comuni esistenti
1. Qualora i Comuni gia' facenti parte di una Comunita' montana
deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di
costituire una o piu' Unioni di Comuni, o di aderire ad una Unione o
al Nuovo Circondario imolese, la Regione provvede, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunita'
montana regolamentando i relativi rapporti successori anche attraverso
la nomina di un commissario. Il decreto produce effetto
contestualmente alla approvazione o alla modifica dello statuto e
dell'atto costitutivo dell'Unione.
2. Le Unioni di Comuni istituite ai sensi del comma 1, per esercitare
le funzioni ed i compiti delle preesistenti Comunita' montane, devono
prevedere nel loro statuto:
a) una durata dell'Unione di Comuni non inferiore a dieci anni;
b) una maggioranza qualificata per il recesso da parte dei Comuni
dall'Unione pari a due terzi dei componenti il Consiglio comunale;
c) nel caso di legittimo recesso di un Comune dall'Unione, che detto
recesso abbia effetto a partire dal secondo anno dalla adozione della
deliberazione consiliare.
3. Qualora l'Unione di Comuni ricomprenda anche Comuni non montani, la
Giunta dell'Unione si riunisce in composizione ristretta ai sindaci
dei Comuni montani quando delibera sulle funzioni proprie della
Comunita' montana soppressa e su materie di esclusivo interesse dei
Comuni montani.
4. L'adesione di Comuni montani ad Unioni di Comuni e la soppressione
delle Comunita' montane o comunque l'esclusione di tali Comuni da
Comunita' montane non priva i relativi territori montani, come
precisato all'articolo 2, comma 19 della legge n. 244 del 2007, dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea e dalle leggi statali ed anche regionali.
5. Le Unioni istituite o ampliate ai sensi del presente articolo
assumono le funzioni della Comunita' montana preesistente, subentrando
alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi. E'
attribuita alle suddette Unioni la potesta' di svolgere le funzioni,
esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti,
adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunita' montane
dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti.
6. In caso di successivo scioglimento volontario dell'Unione o di
recesso dei Comuni gia' appartenenti alle Comunita' montane soppresse,
la Regione puo', con decreto del Presidente della Giunta regionale e
sentiti i Comuni interessati, disporre nuovamente l'istituzione della
Comunita' montana includendovi i Comuni montani o parzialmente
montani. Il decreto di ricostituzione indica i Comuni e ricostituisce
la Comunita', stabilendo le procedure per l'insediamento dell'organo
rappresentativo e regolando gli aspetti successori.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche al
Nuovo Circondario imolese qualora esso subentri, ai sensi del comma 1,
ad una Comunita' montana.
Art. 7
Costituzione di presidi territoriali
1. Al fine di garantire l'ottimale gestione, l'esercizio delle
funzioni da parte della Comunita' montana ridelimitata per
accorpamento puo' essere svolto, in modo da assicurarne l'esercizio
unitario, mediante sportelli unici decentrati di presidio
territoriale, di regola istituiti presso i Comuni, competenti per
tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che
curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari.
Art. 8
Modifiche alla disciplina di approvazione
dello statuto delle Comunita' montane
1. Lo statuto della Comunita' montana e' approvato o modificato dai
Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze
richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
2. Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i
Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in
mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che
impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della
Giunta regionale.
CAPO II
Misure di riordino ed incentivazione
delle forme associative
Art. 9
Principio di non sovrapposizione tra enti associativi
1. La Regione favorisce la razionalizzazione del processo di
riorganizzazione delle funzioni, dei servizi e delle strutture
incentivando le forme associative con personalita' giuridica a
vocazione plurifunzionale e in ambito sovracomunale in cui non vi sia
sovrapposizioni di enti e di competenze. A tal fine, per accedere ai
contributi regionali destinati alle forme associative, ivi incluse le
Nuove Comunita' montane ed il Nuovo Circondario imolese, i Comuni non
possono aderire per le stesse funzioni o servizi a piu' di un ente
associativo, salva l'adesione a consorzi istituiti o resi obbligatori
da leggi nazionali o regionali.
2. La Regione promuove, in via prioritaria la fusione tra Comuni, la
costituzione di Unioni di Comuni e l'esercizio associato delle
funzioni da parte delle Nuove Comunita' montane.
Art. 10
Principi per il conferimento di funzioni in adeguatezza alle Nuove
Comunita' montane e alle Unioni di Comuni
1. Le leggi regionali successive al riordino delle forme associative
operato dalla presente legge, disciplinano il conferimento alle Nuove
Comunita' montane ed alle Unioni di Comuni di funzioni e compiti
amministrativi e delle relative risorse. Le suddette leggi si ispirano
ai seguenti principi:
a) valorizzare i principi di sussidiarieta', di adeguatezza, di
semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella
individuazione delle condizioni e modalita' di esercizio delle
funzioni amministrative, in modo da assicurarne l'esercizio unitario
da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche
dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione;
b) razionalizzare, semplificare e contenere i costi per l'esercizio
associato delle funzioni da parte dei Comuni, attraverso il criterio
dell'unificazione per ambiti territoriali adeguati;
c) riordinare e semplificare le strutture organizzative
dell'amministrazione, limitandole a quelle strettamente necessarie
all'esercizio delle funzioni, anche al fine di eliminare le
sovrapposizioni;
d) razionalizzare e semplificare i livelli di governo e di gestione,
prevedendo, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 97 e 118
della Costituzione, che su un medesimo territorio possa configurarsi,
di regola, un solo livello, plurifunzionale, per l'esercizio associato
delle funzioni che i singoli Comuni non sono in grado di svolgere
singolarmente.
2. Il conferimento di funzioni di cui al comma 1 alle Unioni di Comuni
e' effettuato, in attuazione del principio di adeguatezza, a
condizione che siano rispettati i requisiti per l'accesso ai
contributi regolati dall'articolo 14.
3. Le Unioni di Comuni e le Nuove Comunita' montane, oltre alle
funzioni conferite ai sensi dei commi 1 e 2, gestiscono tutte le
funzioni che i Comuni conferiscono loro al fine dello svolgimento in
forma associata. Svolgono altresi' tutte le funzioni conferite loro
dalla Provincia, previa apposita convenzione tra la Provincia medesima
e gli enti interessati ai sensi dell'articolo 12.
Art. 11
Conferimento volontario di funzioni dei Comuni
alle Nuove Comunita' montane ed alle Unioni
1. Il conferimento volontario alle Nuove Comunita' montane ed alle
Unioni di funzioni comunali deve essere integrale, senza che residuino
in capo ai Comuni attivita' e compiti riferibili alla stessa funzione,
salva la possibilita' di articolare sportelli decentrati territoriali
per un migliore rapporto con l'utenza. Tale conferimento deve essere
effettuato, di norma, da tutti i Comuni aderenti alla forma
associativa. I commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano
qualora il conferimento sia effettuato da tutti i Comuni aderenti.
2. In presenza del conferimento di funzioni, i compiti che la legge
attribuisce ai sindaci, ivi inclusa la sottoscrizione di accordi di
programma ed altri accordi, sono esercitati dal presidente dell'Unione
o della Nuova Comunita' montana.
3. I compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli comunali
sono esercitate, in caso di conferimento all'Unione o alla Nuova
Comunita' montana, dal Consiglio dell'Unione o della Nuova Comunita'
montana, sentita la Giunta dell'ente associativo Nuova Comunita'
montana. Le funzioni della Giunta comunale sono esercitate, in caso di
conferimento, dalla Giunta dell'ente associativo.
4. Ove la Nuova Comunita' montana o l'Unione coincidano con il
distretto socio sanitario le funzioni del Comitato di distretto sono
esercitate dalla Giunta, la cui composizione viene integrata ove la
legge lo preveda, con la partecipazione del direttore del distretto, o
di altri soggetti che per legge devono essere sentiti.
5. Entro il 31 dicembre 2010 i Comuni provvedono ad adeguare alle
previsioni del comma 1 i conferimenti di funzioni gia' effettuati in
favore delle rispettive Unioni e Comunita' montane di appartenenza.
Art. 12
Sviluppo della cooperazione
tra le Province e gli enti associativi
1. Le Province, anche in forma associata, in convenzione con gli enti
interessati, possono attribuire alle Nuove Comunita' montane o alle
Unioni di Comuni il compito di svolgere anche attivita' e funzioni
provinciali decentrate, in relazione alle esigenze della popolazione
ed alla funzionalita' dei servizi.
2. La convenzione, nel rispetto dei criteri definiti all'articolo 30
del decreto legislativo n. 267 del 2000, dovra' stabilire, nell'ambito
delle competenze provinciali, le funzioni ed i compiti attributi, e
dovra' stabilire altresi' le modalita' di svolgimento, anche mediante
delega, costituzione di uffici comuni o specifiche modalita' di
organizzazione degli uffici provinciali e degli altri enti locali.
3. Nell'ambito della Conferenza territoriale prevista dall'articolo
10, comma 2, della legge regionale n. 6 del 24 marzo 2004 (Riforma del
sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita') viene periodicamente convocata una apposita sessione di
coordinamento dei Sindaci dei Comuni montani, al fine di garantire
l'unitarieta' dei processi di programmazione, valorizzazione,
rappresentanza e pianificazione del territorio montano.
Art. 13
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
in materia di programma di riordino territoriale
e di incentivi alle forme associative
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2001 e'
abrogato.
2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n.
11 del 2001 e' abrogata.
3. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2001
dopo l'espressione "di cui alle lettere" e' soppressa la lettera
"a),".
4. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2001 e'
abrogato. Il programma di riordino territoriale, qualora all'interno
di una Comunita' montana costituita da almeno otto Comuni, o
insistente su valli separate, siano state individuate una o piu' zone,
puo' prevedere in via transitoria, in deroga a quanto stabilito dal
secondo periodo del comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n.
11 del 2001, come modificato dal comma 6 del presente articolo, che i
contributi siano erogati in proporzione al numero dei Comuni
appartenenti alla zona interessata dall'esercizio associato, sempre
che ciascun Comune sia computato in una sola zona.
5. L'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2001 e' abrogato.
6. L'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, e' cosi'
sostituito:
"Art. 14
Criteri per la concessione degli incentivi
alle forme associative
1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la
corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione
associata, tenendo conto della tipologia della forma associativa,
delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata, del
grado di integrazione nell'esercizio delle funzioni e del
raggiungimento di eventuali obiettivi di efficacia ed efficienza.
2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali
alle Unioni ed alle Nuove Comunita' montane e di contributi
straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di Unioni, ed in
particolare di quelle derivanti dalla trasformazione di preesistenti
Comunita' montane, nonche' per l'istituzione di Nuove Comunita'
montane derivanti dall'accorpamento di preesistenti Comunita' montane.
Non e' corrisposto alcun contributo alle Unioni di Comuni comprese, in
tutto o in parte, in una Comunita' montana.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi, e' prevista in
ogni caso una maggiorazione per le Unioni e le Comunita' montane,
secondo quanto previsto dall'articolo 33, comma 4, lettera a), punto
2) del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono
preferite le funzioni ed i servizi gestiti tramite uffici comuni o che
comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il
personale dei Comuni aderenti, incentivando prioritariamente il
trasferimento del personale adibito alle funzioni conferite alla forma
associativa. Il contributo ordinario si computa con esclusivo
riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti in forma associata
dalla totalita' dei Comuni ricompresi nell'Unione o nella Nuova
Comunita' montana.
5. Sono valutabili, ai fini della incentivazione, solo le funzioni
integralmente conferite all'Unione o alla Nuova Comunita' montana
escludendo tassativamente il permanere di residue funzioni in capo ai
singoli Comuni.
6. Il programma puo' prevedere che per talune funzioni e servizi
l'entita' dei contributi venga commisurata al raggiungimento di
determinati obiettivi di efficacia ed efficienza incentivando le forme
associative che raggiungano un livello minimo di prestazioni definito
dalla Giunta nell'ambito del programma di riordino territoriale
medesimo.
7. Il programma puo' altresi' prevedere che la quantificazione dei
contributi tenga conto della entita' del bilancio della forma
associativa e del volume di risorse effettivamente gestite, o della
dimensione demografica e territoriale complessiva della forma
associativa.
8. I contributi ordinari successivi alla prima annualita' sono
decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, laddove,
sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata
l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei
risultati programmati. Essi non sono soggetti alle disposizioni
dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e sono
rendicontati in base alla disciplina prevista nel programma di
riordino territoriale.
9. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere, altresi',
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore delle Unioni di
Comuni e delle Nuove Comunita' montane per spese di investimento
finalizzate ad una piu' efficace gestione associata di funzioni e
servizi. Il programma di riordino detta la specifica disciplina,
regolando anche le opportune forme di raccordo e coordinamento con le
discipline settoriali.
10. La concessione dei contributi e' effettuata nei limiti dello
stanziamento annuale di bilancio. Se il totale dei contributi massimi,
erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse
finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei
richiedenti e' ridotto in proporzione.".
7. Il programma di riordino territoriale puo' prevedere in via
transitoria, in deroga a quanto stabilito dal secondo periodo del
comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2001, che il
contributo ordinario si computi anche considerando le funzioni ed i
servizi svolti in forma associata da almeno i quattro quinti dei
Comuni ricompresi nella Unione o nella Nuova Comunita' montana,
costituite tra almeno otto Comuni.
Art. 14
Ulteriori requisiti per l'accesso ai contributi
1. La Regione incentiva le Unioni dei Comuni e le Nuove Comunita'
montane nei cui confronti sia effettuato il conferimento stabile ed
integrato di funzioni comunali, riferito ad almeno tre tra le seguenti
aree di amministrazione generale:
a) personale;
b) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
c) gestione economica e finanziaria;
d) servizi tecnici, urbanistica ed edilizia;
e) servizi informativi;
f) organizzazione unitaria dei servizi demografici (anagrafe e stato
civile);
g) appalti di forniture di beni e servizi;
h) appalti di lavori pubblici;
i) sportello unico attivita' produttive;
l) attivita' istituzionali e segreteria;
m) polizia municipale;
n) protezione civile;
o) servizi sociali;
p) servizi scolastici;
q) elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica in
ambito intercomunale;
r) catasto;
s) funzioni comunali in materia di edilizia residenziale pubblica.
2. Il numero minimo delle aree di amministrazione generale di cui al
comma 1 deve essere incrementato ad almeno sei a decorrere dal terzo
anno successivo alla entrata in vigore della presente legge o dalla
costituzione o ridelimitazione dell'ente associativo.
3. I conferimenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere
effettuati da tutti i Comuni aderenti alla forma associativa e devono
riguardare l'intera area funzionale.
4. La Regione incentiva la costituzione su base volontaria di Unioni
formate da almeno quattro Comuni di norma contermini o da almeno tre
Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 15.000 abitanti,
con una durata non inferiore a cinque anni ed il cui statuto preveda
che la Giunta sia composta esclusivamente da sindaci. Il requisito del
numero minimo di Comuni non si applica alle Unioni derivanti da
trasformazione di preesistenti Comunita' montane istituite ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, lettera b) della presente legge.
5. L'Unione e la Nuova Comunita' montana possono gestire servizi
pubblici locali privi di rilevanza economica anche attraverso aziende
speciali o istituzioni, di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo n. 267 del 2000, previa analisi dei costi e dei benefici
che dimostri l'economicita' e la convenienza del ricorso a tale forma
di gestione.
Art. 15
Contributi per il riordino territoriale
1. Le Associazioni intercomunali possono accedere ai contributi di
settore, con priorita' rispetto alle semplici convenzioni, in base
alle disposizioni dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del
2001, dell'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2004, ferma
restando la preferenza da accordare prioritariamente alle Unioni ed
alle Nuove Comunita' montane.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, fino al 31 dicembre
2009 il programma di riordino territoriale puo' prevedere, ferma
restando la preferenza per le Unioni e le Nuove Comunita' montane,
contributi in favore delle Associazioni intercomunali a condizione
che, entro tale data, intervenga la trasformazione dell'Associazione
intercomunale in Unione.
3. Qualora, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della presente legge, i
Comuni aderenti alla Comunita' montana deliberino di conferire al
Nuovo Circondario imolese la gestione associata delle funzioni gia' da
essi conferite alla Comunita' montana, il Presidente della Giunta
regionale decreta lo scioglimento della Comunita' montana medesima ed
il Nuovo Circondario e' autorizzato a richiedere l'erogazione dei
contributi regionali ordinari e dei contributi in conto capitale
disciplinati dal programma di riordino territoriale per le funzioni ed
i servizi da esercitarsi in forma associata in luogo della Comunita'
montana disciolta.
4. Fermo restando quanto disposto al comma 1, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale n.
11 del 2001, il Nuovo Circondario imolese e' equiparato ad una Unione
di Comuni.
Art. 16
Incentivazione della fusione di Comuni
1. La Regione incentiva le fusioni dei Comuni, con specifiche
premialita' per quelle coinvolgenti i Comuni aventi meno di 3.000
abitanti o comunque di minori dimensioni demografiche. Il programma di
riordino territoriale prevede altresi' specifiche premialita' per la
fusione di Comuni gia' precedentemente aderenti alla medesima Unione
di Comuni.
2. Decorsi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale e le Unioni interessate effettuano annualmente una
ricognizione delle Unioni che, avendo beneficiato da almeno tre anni
dei contributi regionali per le Unioni, presentano altresi'
caratteristiche demografiche, territoriali e di integrazione delle
funzioni tali da incoraggiare l'avvio di una apposita iniziativa
legislativa regionale, d'intesa con i Comuni interessati, finalizzata
alla fusione. Tali percorsi coinvolgono prioritariamente le Unioni
costituite da un numero ridotto di Comuni e con una popolazione
complessiva inferiore a 30.000 abitanti.
3. Il Programma di riordino territoriale specifica gli incentivi
corrisposti alle fusioni, e stabilisce la durata, non inferiore a
quindici anni, di quelli ordinari annuali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 10 della
legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, il Programma di riordino
territoriale puo' prevedere e disciplinare contributi straordinari per
sostenere le spese del procedimento amministrativo e organizzativo
della fusione di Comuni e per contribuire alle spese di investimento
necessarie per l'apertura di sportelli decentrati o per l'acquisto di
mezzi e strumentazioni utili per assicurare l'erogazione uniforme dei
servizi sull'intero territorio del comune derivante dalla fusione o
incorporazione di Comuni.
5. Ai contributi corrisposti alle fusioni non si applica alcuna
riduzione proporzionale.
6. I programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono
contributi a favore degli enti locali garantiscono priorita' assoluta
ai Comuni derivanti da fusione, nei dieci anni successivi alla loro
costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti
provinciali adottati su delega regionale.
7. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle norme dei commi
precedenti, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi
capitoli del bilancio di previsione che verranno previsti al momento
della approvazione delle leggi regionali di fusione dei Comuni.
Art. 17
Destinazione alle Unioni di Comuni subentranti
a Comunita' montane disciolte del fondo regionale
per il funzionamento delle Comunita' montane
1. I contributi di cui all'articolo 7 bis della legge regionale n. 11
del 2001 vengono destinati anche alle Unioni di Comuni che, ai sensi
dell'articolo 6 della presente legge, subentrino a preesistenti
Comunita' montane disciolte.
2. A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto del riordino
complessivo delle Comunita' montane e delle ipotesi di cui
all'articolo 6, individua la quota del fondo allocato sul Capitolo
03215 del bilancio annuale di previsione da ripartire tra le Nuove
Unioni stabilendo altresi' i criteri di riparto, che terranno conto
esclusivamente dei Comuni appartenenti alla Comunita' montana
disciolta.
3. La restante quota del fondo viene ripartita tra le Comunita'
montane in base alla disciplina contenuta nell'articolo 7 bis della
legge regionale n. 11 del 2001.
CAPO III
Interventi per la valorizzazione dei territori montani
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004
Art. 18
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2004
1. Alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"5. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla
lettera b);
b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico
emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e
socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.";
b) dopo il comma 5 dell'articolo 1 e' aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunita'
montane si applicano anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone
montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'articolo 23 della
legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema
amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con
l'Universita'), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in
una Comunita' montana.";
c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2
Conferenza per la montagna
1. La Conferenza per la montagna, organo di coordinamento delle
politiche per lo sviluppo delle zone montane, e' costituita dai
presidenti delle Comunita' montane e delle Province comprendenti zone
montane, dai sindaci dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 4, e dal
Presidente della Regione, o dai loro delegati.
2. La Conferenza partecipa all'elaborazione dei contenuti del
programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis.
3. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente
in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di
presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.";
d) al comma 2 dell'articolo 3 le parole "sentite le Province, le
Comunita' montane ed i Comuni coinvolti" sono sostituite dalle parole
"sentite le Province e le Comunita' montane coinvolte;";
e) dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 3 bis
Programma regionale per la montagna
1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di
programmazione a valenza pluriennale:
a) le priorita' da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo
delle zone montane di cui all'articolo 1, e le conseguenti linee di
indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la
definizione dei contenuti degli accordi-quadro di cui all'articolo 4;
b) i criteri generali per il riparto annuale delle risorse del fondo
regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo priorita'
di finanziamento per le Comunita' montane che realizzino processi di
fusione tra i relativi Comuni;
c) le modalita' di erogazione, nonche' le ipotesi e le modalita'
dell'eventuale revoca dei finanziamenti di cui alla lettera b);
d) le attivita' di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse
regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della
montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi
previsti negli accordi-quadro di cui all'articolo 4.
2. I contenuti del programma costituiscono riferimento per gli atti di
programmazione settoriale della Regione che individuano misure ed
interventi a favore dello sviluppo della montagna. Tali programmi
recepiscono le priorita' e le linee d'indirizzo di cui al comma 1,
lettera a).
3. La Giunta regionale predispone la proposta di programma con la
partecipazione della Conferenza per la montagna, ai sensi
dell'articolo 2, e la sottopone all'Assemblea legislativa regionale
previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, di cui
all'articolo 23 dello Statuto, o, fino all'avvio delle attivita' di
tale Consiglio, della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui
all'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma
del sistema regionale e locale).
4. Ai fini dell'attuazione del programma, la Giunta regionale
definisce con proprio atto:
a) le modalita' di integrazione degli interventi previsti nei
programmi settoriali regionali, ricadenti nelle zone montane;
b) le modalita' di monitoraggio dei medesimi interventi settoriali,
per la rendicontazione all'Assemblea legislativa regionale.";
f) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
Accordi-quadro per lo sviluppo della montagna
1. La Comunita' montana promuove un accordo-quadro volto a definire,
insieme alla Regione ed alle Province territorialmente coinvolte, ed
insieme ad eventuali altri soggetti pubblici e privati, un programma
triennale delle opere e degli interventi prioritari per lo sviluppo
socio-economico delle zone montane, in relazione all'insieme delle
preventivabili risorse finanziarie pubbliche e private.
2. I contenuti dell'accordo sono definiti in coerenza alle linee di
indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui
all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) ed agli obiettivi
programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti
negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
3. L'accordo assume valore ed effetti del piano pluriennale di
sviluppo delle Comunita' montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e
5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali).";
g) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5
Procedimento per l'accordo-quadro
1. La Comunita' montana definisce i contenuti della proposta di
accordo-quadro ricercando la piu' ampia concertazione con altri
soggetti potenzialmente interessati e assicurando l'attivazione delle
forme di partecipazione di cui all'articolo 7.
2. All'accordo-quadro partecipano la Comunita' montana, la Regione e
la Provincia. Possono inoltre partecipare i seguenti soggetti, qualora
assumano specifici impegni per la sua attuazione:
a) altri enti pubblici e gestori di servizi pubblici o di interesse
pubblico individuati dalla Comunita' montana, i quali si impegnino a
coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto
dall'accordo-quadro;
b) le parti sociali le quali si impegnino a contribuire direttamente
alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro.
3. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi).
4. L'accordo-quadro e' attuato mediante i programmi annuali operativi
di cui all'articolo 6 e le azioni di cui al Titolo IV, nonche'
mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni
partecipanti. All'attuazione dell'accordo-quadro possono altresi'
partecipare i soggetti privati i quali si impegnino a concorrere con
interventi o attivita' a proprio carico alla realizzazione delle
azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro; tali soggetti sono
individuati dalla Comunita' montana sulla base di criteri
predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a
garantire l'imparzialita' e la trasparenza dell'individuazione.";
h) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
"Art. 6
Programma annuale operativo (PAO)
1. Contestualmente all'approvazione del proprio bilancio annuale, la
Comunita' montana approva un programma annuale operativo (PAO) il
quale individua le opere e gli interventi, contemplati
nell'accordo-quadro, cui si intende dare attuazione nell'anno di
riferimento, indicando puntualmente le relative fonti di
finanziamento.
2. Il PAO approvato e' trasmesso alla Provincia ed alla Regione, le
quali entro trenta giorni segnalano eventuali incoerenze con le
previsioni dell'accordo-quadro. Qualora non siano pervenute
segnalazioni, il PAO acquisisce esecutivita' il trentunesimo giorno
dalla trasmissione.
3. In caso di segnalazioni, la Comunita' montana modifica e riapprova
il PAO, riavviando la procedura di esecutivita' di cui al comma 2.
4. Sulla base del PAO esecutivo e dei criteri definiti dal programma
regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, la Regione
trasferisce alla Comunita' montana la relativa quota di riparto del
fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8.";
i) al comma 1 dell'articolo 7 sono soppresse le parole "di intesa
istituzionale e";
l) il Titolo III e' sostituito dal seguente:
"TITOLO III
FINANZIAMENTI REGIONALI
ALLE COMUNITA' MONTANE
PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO
DELLA MONTAGNA
Art. 8
Fondo regionale per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo
sviluppo delle zone montane attraverso il fondo regionale per la
montagna, istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone
montane).
2. Il fondo e' alimentato dalle seguenti risorse:
a) risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla
Regione, quantificate a norma dell'articolo 10, destinate alla
realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale
della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 97
del 1994;
b) aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la
legge annuale di bilancio.
3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono destinate al
trasferimento a favore delle Comunita' montane. Le Comunita' montane
utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli
interventi previsti nei programmi annuali operativi di cui
all'articolo 6.
4. La Regione ripartisce annualmente le risorse tra le Comunita'
montane secondo i criteri e le modalita' definiti dal programma
regionale di cui all'articolo 3 bis.
Art. 9
Altri fondi regionali per lo sviluppo della montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo
sviluppo della montagna anche attraverso i seguenti fondi:
a) fondo per le piccole opere ed attivita' di riassetto idrogeologico:
istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del
1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunita' montane
agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed
attivita' di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui
all'articolo 23. Le risorse del fondo sono ripartite tra le Comunita'
montane in proporzione alla superficie totale delle aziende
agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei
rispettivi ambiti territoriali;
b) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo e' costituito dalle
risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite
alla Regione, destinate alle Comunita' montane per la realizzazione di
opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma
dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti locali). Le risorse del fondo sono ripartite a favore delle
Comunita' montane secondo i seguenti parametri:
1) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone
montane;
2) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle
zone montane.
2. La Giunta regionale fissa le modalita' di erogazione e di eventuale
revoca dei finanziamenti, nonche' gli obiettivi e le attivita' di
monitoraggio.
Art. 10
Destinazione delle risorse del fondo nazionale
per la montagna
1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo
Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del
1994, sono suddivise secondo le seguenti quote:
a) ottanta per cento, conferito al fondo regionale per la montagna di
cui all'articolo 8;
b) venti per cento, conferito al fondo per le piccole opere ed
attivita' di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1,
lettera a).
2. Le percentuali di riparto di cui al comma 1 possono essere
rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria
regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre
2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna.
Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).";
m) al comma 1 dell'articolo 23 le parole "I contributi di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle parole "I
contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)";
n) al comma 1 dell'articolo 24 le parole "di cui all'articolo 8", sono
sostituite dalle parole "di cui all'articolo 3 bis";
o) i commi 2 e 3 dell'articolo 24 sono abrogati;
p) all'alinea del comma 4 dell'articolo 24, le parole "di cui
all'articolo 11" sono sostituite dalle parole "di cui agli articoli 8
e 9";
q) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 24, le parole "di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle parole "di
cui all'articolo 8";
r) alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 24, le parole "di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle parole "di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a)";
s) alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 24, le parole "di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c)" sono sostituite dalle parole "di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera b)".
Art. 19
Norme transitorie per i procedimenti
di cui alla legge regionale n. 2 del 2004
1. Le risorse inscritte nel bilancio di previsione regionale 2008, e
nei bilanci relativi agli anni finanziari precedenti, per gli
interventi di sviluppo della montagna, sono gestite dalla Regione e
dagli Enti assegnatari sulla base delle disposizioni della legge
regionale n. 2 del 2004 previgenti alle modifiche apportate con la
presente legge.
CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 20
Previsione di un testo unico regionale
delle norme sugli enti locali associativi
1. La Giunta regionale e' incaricata, a norma dell'articolo 54, comma
2 dello Statuto regionale di predisporre, entro diciotto mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, il progetto di un testo unico
in materia di enti locali, con riguardo alla presente legge ed alle
leggi di seguito indicate:
a) legge regionale n. 24 del 1996;
b) legge regionale n. 3 del 1999, Parte seconda, Titoli III e IV;
c) legge regionale n. 11 del 2001;
d) legge regionale n. 2 del 2004;
e) legge regionale n. 6 del 2004, Titolo II.
2. Il testo unico proposto dalla Giunta viene approvato dall'Assemblea
legislativa con procedura redigente.
3. Ai sensi dell'articolo 54, comma 4 dello Statuto, nel tempo fissato
per portare all'esame dell'Assemblea il testo unico, le proposte di
modifica dei provvedimenti legislativi oggetto del coordinamento o del
riordino, se formalmente presentate, sono sospese sino all'emanazione
del testo unico o possono formare oggetto di modifica della delibera
di cui al comma 2.
Art. 21
Contributi alle forme associative gia' esistenti
1. Fino al 31 dicembre 2009, per le Unioni gia' istituite alla data di
entrata in vigore della presente legge tra Comuni compresi in una
Comunita' montana e con essa non coincidenti, non opera l'esclusione
dai contributi prevista dall' articolo 14, comma 2 della legge
regionale n. 11 del 2001, come sostituito dall'articolo 13 della
presente legge, e ad esse non si applica l'articolo 9, comma 1 della
presente legge.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La nuova disciplina degli incentivi alle forme associative
disciplinati dal programma di riordino territoriale contenuta, in
particolare, negli articoli 13 e 14 della presente legge si applica a
decorrere dal 1 gennaio 2009.
TITOLO III
MISURE DI RIORGANIZZAZIONE
IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
CAPO I
Principi e norme generali
Art. 23
Ambito della riforma in materia di servizi pubblici
Finalita' e obiettivi
1. La presente legge detta norme generali per la riforma dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica concernenti i servizi:
a) idrico integrato;
b) di gestione dei rifiuti urbani;
c) di trasporto pubblico locale.
2. La Regione Emilia-Romagna persegue le seguenti finalita' e
obiettivi:
a) garantire un costante miglioramento qualitativo e quantitativo dei
servizi sulla base dei criteri appositamente definiti periodicamente;
b) perseguire la chiara distinzione dei ruoli tra i soggetti titolari
delle funzioni regolatorie ed i soggetti gestori;
c) garantire la distinzione di ruoli fra proprieta', delle reti e
degli immobili, e gestione dei servizi;
d) semplificare i processi decisionali e razionalizzare i soggetti
coinvolti, realizzando una riduzione dei costi complessivi del sistema
regionale;
e) attuare un sistema tariffario che assicuri l'accessibilita'
universale dei servizi e garantisca un livello delle tariffe coerente
con la qualita' e quantita' di cui alla lettera a);
f) favorire lo sviluppo di un solido e qualificato sistema di imprese
operanti nel settore;
g) garantire la tutela degli utenti e la loro partecipazione alle
scelte fondamentali di regolazione.
3. In applicazione dei principi di cui all'articolo 118, comma 1 della
Costituzione, le funzioni relative ai servizi pubblici di cui al comma
1 sono ripartite a livello regionale o locale. Per le funzioni che
devono essere allocate a livello locale, la presente legge:
a) garantisce l'individuazione di ambiti ottimali che, in applicazione
del principio di adeguatezza, risultino efficienti per gli scopi
perseguiti;
b) definisce forme di organizzazione delle funzioni che garantiscano
la riduzione dei costi e delle strutture amministrative.
CAPO II
Riforma del trasporto pubblico locale
Art. 24
Funzioni in materia di trasporto pubblico locale
1. In materia di trasporto pubblico locale la Regione, ferma restando
la normativa sul trasporto ferroviario regionale di cui alla legge
regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto
pubblico regionale e locale), nel rispetto dell'autonomia degli enti
locali, procede alla delimitazione degli ambiti ottimali o alla loro
conferma assumendo i territori provinciali quali ambiti territoriali
minimi per la programmazione dei servizi di bacino, la progettazione,
l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto
integrati tra loro e con la mobilita' privata. A tal fine si provvede
all'adeguamento del sistema delle Agenzie locali per la mobilita' le
quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo
19, comma 3 della legge regionale n. 30 del 1998 con l'esclusione
della gestione dei servizi.
2. La Regione promuove l'introduzione di un unico sistema tariffario
integrato sull'intero territorio regionale. A tal fine essa definisce,
sentite le Province ed i Comuni, le modalita' per la necessaria
articolazione tariffaria di bacino. La Regione promuove altresi'
l'aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici
autofiloviari.
Art. 25
Riforma delle Agenzie locali per la mobilita'
1. In relazione alle Agenzie locali per la mobilita' la Regione
promuove:
a) l'adozione di forme organizzative, quali societa' di capitali a
responsabilita' limitata il cui statuto preveda che l'amministrazione
della societa' sia affidata ad un amministratore unico, che operano
sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del
decreto legislativo n. 267 del 2000;
b) lo scorporo delle attivita' gestionali non strettamente connesse
con le funzioni proprie attribuite dalla legge regionale alle Agenzie
stesse, con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico
locale, della sosta, dei parcheggi, dell'accesso ai centri urbani;
c) il superamento delle situazioni di compartecipazione nella
proprieta' delle societa' di gestione da parte delle Agenzie locali
per la mobilita';
d) l'applicazione del sistema tariffario integrato regionale, con
superamento delle funzioni di gestione della tariffazione;
e) l'applicazione delle modalita' contrattuali che valorizzano la
responsabilita' imprenditoriale del soggetto gestore attraverso la
titolarita' dei ricavi tariffari;
f) l'accorpamento degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 24;
g) la progettazione dei servizi sulla base di una stretta integrazione
con gli strumenti di pianificazione di competenza degli enti locali.
2. In conformita' con gli obiettivi della legge i Comuni e le Province
decideranno della proprieta' dei beni funzionali all'effettuazione del
servizio in conformita' con quanto previsto dall'articolo 14, commi 2
e 3 della legge regionale n. 30 del 1998.
Art. 26
Attuazione del riassetto organizzativo
del sistema delle Agenzie
1. Ai fini di cui all'articolo 25 la Giunta regionale, sentita la
Conferenza Regione-Autonomie locali, promuove una intesa-quadro con le
Province ed i Comuni soci delle Agenzie locali per la mobilita'
finalizzata alla realizzazione del processo di riassetto organizzativo
del sistema delle Agenzie medesime, delineato dal presente articolo.
Nell'ambito dell'intesa quadro sono evidenziati in particolare i
criteri di massima efficacia ed economicita' gestionale a cui il
processo di riorganizzazione dovra' essere finalizzato.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le
Agenzie realizzano quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere
a), b) e c).
3. Entro il 31 dicembre 2010 le Agenzie realizzano quanto previsto
dall'articolo 25, comma 1, lettera d).
4. Le gare per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale
bandite dopo l'entrata in vigore della presente legge devono prevedere
l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera e).
Non e' ammessa la proroga di affidamenti non conformi alla citata
lettera e).
Art. 27
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1. Al comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1998 e'
soppressa la locuzione "secondo le modalita' previste dall'articolo 25
della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio),".
2. Dopo l'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1998 e' inserito
il seguente:
"Art. 5 bis
Procedimento di approvazione del PRIT
1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova
applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PRIT e delle sue
varianti.
2. La Giunta regionale elabora un documento preliminare del piano e lo
comunica all'Assemblea legislativa. Sulla comunicazione della Giunta
l'Assemblea legislativa si esprime attraverso l'approvazione di un
ordine del giorno. Successivamente il Presidente della Regione per
l'esame congiunto del documento preliminare convoca una conferenza di
pianificazione ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 20
del 2000, chiamando a parteciparvi ai sensi dello stesso articolo 14,
comma 3, le Province, i Comuni presenti nella Conferenza
Regione-Autonomie locali e le Regioni contermini. Sono inoltre
chiamati a partecipare alla conferenza, ai sensi dell'articolo 14,
comma 4 della legge regionale n. 20 del 2000, i soggetti gestori delle
infrastrutture per la mobilita' di rilievo almeno regionale.
3. A seguito delle conclusioni della fase della conferenza di
pianificazione, l'Assemblea legislativa adotta il piano, previo parere
della Conferenza Regione-Autonomie locali. Copia del piano adottato e'
trasmesso agli enti indicati dal comma 2.
4. Il piano adottato e' depositato presso le sedi dell'Assemblea
legislativa e delle Province per sessanta giorni dalla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta
adozione. L'avviso contiene l'indicazione degli enti presso i quali il
piano e' depositato e dei termini entro i quali chiunque puo'
prenderne visione. L'avviso e' pubblicato altresi' su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.
5. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 4 possono
formulare osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli enti e organismi pubblici;
b) le associazioni ambientali, economiche e sociali e quelle
costituite per la tutela di interessi diffusi presenti nei territori
interessati.
6. L'Assemblea legislativa, entro i successivi novanta giorni, decide
sulle osservazioni e approva il piano.
7. Copia integrale del piano approvato e' depositata per la libera
consultazione presso la Regione ed e' trasmessa alle amministrazioni
di cui al comma 3. La Regione provvede alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta approvazione del piano.
Dell'approvazione e' data altresi' notizia, a cura
dell'amministrazione regionale, con avviso su almeno un quotidiano a
diffusione regionale.
8. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione dell'avviso
dell'approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del
comma 7.".
3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 30
del 1998 e' aggiunta la locuzione: ", nonche' i piani di bacino".
4. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 30 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3,
l'Agenzia e' costituita nelle forme organizzative basate sulla
convenzione fra enti locali ai sensi dell'articolo 30 del decreto
legislativo n. 267 del 2000.".
5. I commi 1 e 2 dell'articolo 45 della legge regionale n. 30 del 1998
sono abrogati.
CAPO III
Riforma del servizio idrico integrato
e del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
Art. 28
Regolazione dei servizi pubblici
1. La Regione in raccordo con le Autonomie locali e nell'ambito dei
principi fissati all'articolo 1 della legge regionale 6 settembre
1999, n. 25 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e
disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per
l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di
gestione dei rifiuti solidi urbani) esercita la regolazione per i
servizi pubblici ed in particolare per l'esercizio delle funzioni
relative:
a) al servizio idrico integrato;
b) al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
c) agli altri servizi pubblici di rilevanza economica che saranno
individuati con successive disposizioni legislative.
2. La Regione esercita le funzioni di regolazione economica e di
regolazione dei servizi in raccordo con le Autonomie locali
provvedendo, in particolare, alla redazione del piano economico e del
piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 4 e all'articolo 203,
comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), nonche' alla individuazione della tariffa di
riferimento ai fini della proposizione ai soggetti partecipanti alla
forma di cooperazione di cui all'articolo 30 della regolazione
tariffaria. Con direttiva della Giunta regionale sono ulteriormente
specificate le attivita' connesse alle suddette funzioni e in
particolare le modalita' essenziali di partecipazione degli utenti.
3. La Giunta regionale provvede, inoltre, ad approvare gli schemi dei
contratti di servizio e dei bandi di gara per l'affidamento proposti
dai soggetti appaltanti. La Regione provvede altresi' ad eseguire i
controlli sulla congruita' dei prezzi in relazione ai progetti delle
societa' di gestione per gli interventi infrastrutturali di maggiori
dimensioni economiche, nonche' a valutare la coerenza dei piani di
investimento infrastrutturali con i piani tariffari. Essa provvede
altresi', in relazione alle funzioni di cui al presente articolo, ad
esercitare la vigilanza sull'operato delle societa' di gestione e
degli altri soggetti operanti nel settore ed esercita il potere di
sanzione di cui al comma 5.
4. La Regione costituisce un sistema informativo con le Province e i
Comuni ai fini dell'esercizio delle funzioni di rispettiva
competenza.
5. La Regione esercita altresi' tutte le funzioni sanzionatorie ad
eccezione di quelle connesse alla violazione del contratto di
servizio. In particolare, le compete l'irrogazione di sanzioni
pecuniarie in caso di inadempienze dei gestori relative:
a) all'applicazione delle tariffe;
b) alla fornitura delle informazioni richieste;
c) alla mancata organizzazione dei servizi secondo quanto previsto
dalle normative di settore;
d) al mancato rispetto delle prescrizioni tecniche-operative emanate.
6. Per le violazioni di cui al comma 5 e' prevista una sanzione
pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 irrogata direttamente dalla
Regione commisurata alla gravita' dell'inadempienza. In caso di
reiterazione delle violazioni la Regione ha la facolta', qualora cio'
non comprometta la fruibilita' del servizio da parte degli utenti, di
proporre al soggetto affidante la sospensione o la decadenza
dell'affidamento del servizio.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la
Regione si avvale di una struttura organizzativa il cui costo di
funzionamento e' a carico delle tariffe dei servizi regolati nel
limite di spesa fissato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, nonche' di quanto introitato a titolo di
sanzioni.
8. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una
relazione annuale sull'attivita' svolta e sui costi della medesima,
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 della
legge regionale n. 25 del 1999.
Art. 29
Comitato di indirizzo regionale
per la regolazione dei servizi pubblici
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28 e' istituito
il Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi
pubblici, composto da:
a) l'assessore regionale competente per materia;
b) quattro componenti nominati dalla Conferenza Regione-Autonomie
locali (CRAL) di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del
1999, tra gli amministratori locali, rappresentativi del sistema delle
Autonomie locali.
2. Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Regione e
resta in carica per 5 anni. Per la partecipazione al Comitato non e'
previsto alcun compenso.
3. Il Comitato propone alla Giunta regionale gli indirizzi per
l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, ivi compresi i
parametri cogenti di riferimento per la determinazione della tariffa
finale, e si avvale delle strutture tecniche regionali competenti per
materia.
Art. 30
Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani
1. La Regione individua il territorio provinciale quale minima
aggregazione di ambito territoriale ottimale di esercizio delle
funzioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei
rifiuti urbani prevista all'articolo 2, comma 1 della legge regionale
n. 25 del 1999. La Regione promuove, anche tramite specifici
incentivi, l'aggregazione tra ambiti territoriali provinciali.
2. La Provincia e i Comuni partecipano obbligatoriamente, per
l'esercizio delle funzioni del servizio idrico integrato e del
servizio di gestione dei rifiuti urbani loro spettanti ai sensi del
presente Capo, alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, avente
personalita' giuridica di diritto pubblico.
3. I Comuni partecipano alla forma di cooperazione di cui al comma 2
mediante l'Unione di Comuni o la Nuova Comunita' montana di cui fanno
parte a condizione che la medesima scelta sia attuata da tutti i
Comuni interessati.
4. La convenzione di cui al comma 2 individua le modalita' di
esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed il
soggetto delegato alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna e
dei contratti. Il costo del personale dipendente dagli enti locali
partecipanti alla forma di cooperazione dedicato all'esercizio delle
funzioni previste nella convenzione trova copertura nell'ambito della
tariffa del servizio, nel limite della percentuale di costo definita
ai sensi dell'articolo 28, comma 7.
5. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 2 i soggetti facenti
parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:
a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun
servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di
settore;
b) attivare ed eventualmente ampliare le modalita' di partecipazione
degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni
della Regione;
c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorita'
differenziati;
d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini
gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti
ai sensi dell'articolo 28, comma 2;
e) bandire e svolgere le gare nonche' affidare il servizio;
f) definire le penali di natura contrattuale che saranno da essi
introitate;
g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle
specifiche norme di affidamento;
h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in
sede locale.
6. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 e' svolto previo
parere della Regione ai fini della congruita' con la regolazione di
cui all'articolo 28.
Art. 31
Norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici
1. L'Autorita' regionale prevista all'articolo 20 della legge
regionale n. 25 del 1999 svolge altresi' le funzioni di conciliazione
preventiva al fine di prevenire e risolvere le controversie derivanti
dall'applicazione del contratto di servizio e approva la Carta del
servizio pubblico di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 25
del 1999.
2. Presso l'Autorita' di cui al comma 1 e' costituito un Comitato
consultivo degli utenti, in rappresentanza degli interessi dei
territori per il controllo della qualita' dei servizi idrici e dei
servizi di gestione dei rifiuti urbani. La partecipazione al Comitato
non comporta l'erogazione di alcun compenso. Il Comitato e' nominato
con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Autorita'.
3. Su proposta dell'Autorita' di cui al comma 1 la Giunta regionale
emana una  direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli
utenti. Tale direttiva contiene, in particolare, criteri in ordine
alla composizione, alle modalita' di costituzione ed al funzionamento
del predetto Comitato.
4. Il Comitato:
a) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla
qualita' dei servizi;
b) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione
nell'accesso ai servizi;
c) segnala all'Autorita' di cui al comma 1 e al soggetto gestore del
servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di
utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione;
d) trasmette all'Autorita' di cui al comma 1 le informazioni
statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli
utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione
del servizio;
e) esprime parere sullo schema di riferimento della Carta di servizio
pubblico prevista dall'articolo 23 della legge regionale n. 25 del
1999;
f) puo' proporre quesiti e fare segnalazioni all'Autorita' di cui al
comma 1.
5. Presso la Regione e' istituito il "Tavolo consultivo permanente
sulle tariffe", presieduto dal direttore generale competente per
materia, a cui partecipano l'Autorita' regionale di vigilanza, tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, tre rappresentanti delle principali categorie degli
utenti indicati dal Comitato consultivo utenti di cui al comma 2 tra
le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui
alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei
consumatori e degli utenti), due rappresentanti delle associazioni di
categorie produttive, due rappresentanti dei soggetti gestori e tre
rappresentanti delle convenzioni di cui all'articolo 30, comma 2,
individuati dal Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei
servizi pubblici di cui all'articolo 29.
6. Il Tavolo di cui al comma 5 e' consultato sulla proposta di metodo
tariffario previsto dall'articolo 25 ter della legge regionale n. 25
del 1999, per la proposta tariffaria prevista al comma 2 dell'articolo
28 nonche' per il monitoraggio delle tariffe di cui all'articolo 30.
7. La Giunta regionale con proprio atto provvede alla nomina dei
componenti del Tavolo consultivo permanente sulle tariffe ed alla
definizione delle relative modalita' di funzionamento. La
partecipazione al Tavolo non comporta l'erogazione di alcun compenso.
Art. 32
Disposizioni transitorie
1. Le Agenzie di ambito costituite ai sensi della legge regionale n.
25 del 1999 elaborano una proposta di convenzione ai sensi
dell'articolo 30, comma 4 da sottoporre all'approvazione
dell'Assemblea dei soggetti partecipanti alla forma di cooperazione
entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. Decorso
inutilmente il termine, la Provincia provvede ad elaborare la proposta
di convenzione nonche' tutti gli atti necessari all'adeguamento
dell'Agenzia di ambito alle disposizioni di cui alla presente legge.
La convenzione esplica effetti dall'1 gennaio 2009 e dalla medesima
data subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle Agenzie di
ambito costituite ai sensi della legge regionale n. 25 del 1999. Dalla
data dell'1 luglio 2009 sono soppresse le Agenzie di ambito.
2. La Regione esercita le funzioni ad essa spettanti ai sensi
dell'articolo 28, ivi comprese quelle connesse ai procedimenti in
corso, dall'1 gennaio 2009.
3. I Comitati consultivi degli utenti costituiti ai sensi
dell'articolo 24 della legge regionale n. 25 del 1999 continuano ad
operare sino alla costituzione del Comitato degli utenti ai sensi
dell'articolo 31 della presente legge.
Art. 33
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1999
1. Sono abrogati gli articoli 4, 7, 8 e 24 della legge regionale n. 25
del 1999.
2. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 ed i commi 2, 3, 3 bis, 4,
5, 6 e 7 dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1999.
3. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 25
del 1999.
Art. 34
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 25 del 1999
continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con la
presente legge.
2. Le disposizioni della legge regionale n. 25 del 1999 relative ai
compiti dell'Agenzia di ambito continuano a trovare applicazione, in
quanto compatibili con la presente legge, con riferimento ai soggetti
che partecipano alla convenzione di cui all'articolo 30, comma 2.
TITOLO IV
ULTERIORI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE E NORME PER FAVORIRE I PROCESSI
DI RIORGANIZZAZIONE
CAPO I
Misure per un sistema contrattuale coordinato
della Pubblica Amministrazione regionale e locale
Art. 35
Razionalizzazione delle funzioni
relative alla attivita' contrattuale
1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture la Regione
Emilia-Romagna, gli enti locali, le loro forme associative possono:
a) avvalersi di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) delegare l'esercizio di funzioni amministrative ad altri soggetti
fra quelli di cui all'alinea del presente comma;
c) costituire, mediante convenzione uffici comuni che operano con
personale delle amministrazioni stesse.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono avvalersi delle modalita' di
cui al medesimo comma al fine di espletare le funzioni amministrative
di competenza, in riferimento all'intero procedimento di acquisizione
ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture,
ovvero a singole fasi.
3. I soggetti di cui al comma 1, possono costituire uffici comuni o
consortili, di cui al comma 1, lettera c), anche al fine di svolgere
attivita' di competenza di ciascun ente convenzionato o consorziato,
relativamente alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei
contratti di cui al comma 2. Ove sussistano ragioni di carattere
organizzativo o funzionale, possono altresi' avvalersi di organismi o
uffici di altre pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle
attivita' di cui all'articolo 90, comma 1 del decreto legislativo n.
163 del 2006.
4. Le amministrazioni interessate provvedono a definire i reciproci
rapporti mediante intese o, nei casi di cui al comma 1, lettera c),
mediante convenzioni che prevedano l'oggetto, la durata, le forme di
consultazione delle amministrazioni partecipanti all'accordo, la
disciplina dei rapporti finanziari limitatamente alla copertura dei
costi per l'espletamento delle attivita' ed i reciproci obblighi e
garanzie.
5. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b) operano con autonomia
e responsabilita' nell'ambito dell'attivita' definite dalla
convenzione.
6. Ai sensi e con le modalita' di cui al presente articolo la Regione
puo' affidare la realizzazione dei lavori pubblici di propria
competenza, relativi alla difesa del suolo ed alla bonifica, ai
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 24
marzo 2000, n. 22 (Norme in materia di territorio, ambiente e
infrastrutture - Disposizioni attuative e modificative della L.R. 21
aprile 1999, n. 3) individuati dagli atti di programmazione regionale
di settore.
Art. 36
Monitoraggio in materia contrattuale
1. Ai fini della realizzazione del principio di adeguatezza
nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, la Regione
svolge il costante monitoraggio relativo all'attivita' contrattuale.
2. La Regione si avvale di un comitato tecnico composto da tre
dirigenti regionali, tre dirigenti provinciali o comunali designati
dalla Conferenza Regione-Autonomie locali al fine di verificare, anche
sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1,
l'adeguatezza delle strutture tecniche utilizzate e dei procedimenti
utilizzati dagli enti in relazione all'ottimale esercizio delle
funzioni. La Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico,
sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, emana apposite
raccomandazioni tecniche non vincolanti per il migliore esercizio di
dette funzioni, anche attraverso l'utilizzo di strutture e strumenti
adeguati e tali da conseguire risparmi in termini organizzativi ed
economici.
3. La partecipazione al Comitato tecnico e' senza oneri per la
Regione.
CAPO II
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla Fondazione Centro Ricerche Marine
Art. 37
Autorizzazione a partecipare alla Fondazione
e condizioni di adesione
1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata, ai sensi dell'articolo 64
dello Statuto, alla partecipazione alla "Fondazione Centro Ricerche
Marine", con decorrenza dalla data di trasformazione della Societa'
"Centro di Ricerche Marine - Societa' Consortile per Azioni" in
Fondazione ai sensi dell'articolo 2500 septies del Codice civile.
2. La trasformazione di cui al comma 1 e' autorizzata con la presente
legge.
3. La partecipazione della Regione e' subordinata al riconoscimento
della personalita' giuridica ed alla condizione che lo statuto
preveda, come scopo principale della Fondazione, lo svolgimento di
attivita' di studio, ricerca, sperimentazione, analisi e controlli
concernenti i problemi connessi all'ambiente marino e costiero,
nonche' lo svolgimento di attivita' formativo-didattiche nei settori
relativi.
4. La partecipazione della Regione e' altresi' subordinata alla
condizione che lo statuto conferisca alla Regione la facolta' di
nominare propri rappresentanti negli organi della Fondazione.
Art. 38
Esercizio dei diritti
1. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli
atti necessari al fine di perfezionare la trasformazione e la
partecipazione della Regione alla Fondazione di cui all'articolo 37.
2. I diritti inerenti la qualita' di socio della Regione sono
esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un suo
delegato.
3. Spetta alla Giunta regionale procedere alla nomina dei
rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo
quanto previsto dallo statuto della Fondazione.
Art. 39
Contributo annuale
1. La Regione partecipa alla "Fondazione Centro Ricerche Marine" con
un contributo di esercizio il cui importo viene determinato
nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge
di bilancio regionale.
2. All'onere derivante dalla corresponsione del contributo di
esercizio previsto dal comma 1, la Regione fa fronte con l'istituzione
di apposite unita' previsionali di base o nell'ambito di quelle
esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che saranno
dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 40
Abrogazione di norme
1. E' abrogata la legge regionale 22 novembre 1991, n. 30
(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Societa' "Centro di
Ricerche Marine").
CAPO III
Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla Societa' Terme di Salsomaggiore SpA
Art. 41
Autorizzazione alla fusione con Terme di Tabiano SpA
1. Per il perseguimento delle finalita' di cui alla legge regionale 4
maggio 1999, n. 8 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna nelle
societa' Terme di Salsomaggiore SpA e Terme di Castrocaro SpA) e'
autorizzata, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto regionale, la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla societa' risultante
dalla fusione per incorporazione della societa' Terme di Tabiano SpA
nella partecipata societa' Terme di Salsomaggiore SpA, ferme restando
le condizioni di partecipazione di cui alla legge n. 8 del 1999.
2. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere
tutti gli atti necessari alla realizzazione della fusione.
CAPO IV
Disposizioni sul personale
Art. 42
Criteri generali sul trattamento del personale
1. Nell'ambito del processo di riordino territoriale e organizzativo
di cui alla presente legge, la Regione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali, promuove misure finalizzate ad ottimizzare
l'allocazione delle risorse umane ai nuovi soggetti istituzionali al
fine di migliorare l'efficacia degli interventi e sviluppare le
potenziali sinergie, perseguendo, in via prioritaria, la
valorizzazione delle competenze e il mantenimento della
professionalita' dei dipendenti nel nuovo contesto organizzativo.
2. La Regione, per agevolare il raggiungimento dei fini di cui al
comma 1, promuove la costituzione di un organismo interistituzionale,
con funzioni di coordinamento, a cui partecipano rappresentanti degli
enti interessati alla riorganizzazione, designati dall'ufficio di
presidenza della Cral.
3. In coerenza con i principi contenuti nell'articolo 31 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, il personale assunto a tempo
indeterminato presso enti pubblici impegnato sulle attivita' oggetto
del processo di riorganizzazione e' trasferito, di norma, alle
dipendenze dei soggetti istituzionali individuati per l'esercizio
delle funzioni oggetto della presente legge. A detto personale si
applica la disciplina di cui all'articolo 2112 del Codice civile nel
rispetto delle procedure di informazione e consultazione con le
organizzazioni sindacali. Gli enti destinatari dei trasferimenti
adeguano conseguentemente la propria dotazione organica.
4. Nell'arco del periodo transitorio in cui continuano ad esercitare
le loro funzioni gli enti che saranno soppressi a seguito del processo
di riorganizzazione non possono attivare procedure per il reclutamento
del personale, fatta salva la stabilizzazione del lavoro precario, da
attuarsi solo previa verifica di compatibilita' con le linee
organizzative formulate nell'ambito dell'organismo di cui al comma 2.
5. L'anzianita' di servizio e l'esperienza maturata negli enti di
provenienza, ove non utilizzata ai sensi del comma 4, sara' valutata
negli enti di destinazione ai fini dell'applicazione della legge n.
244 del 2007. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o
autonomo, non decadono e rimangono in vigore fino alla scadenza
naturale dei rispettivi contratti anche tramite subentro nella
titolarita' dei rapporti del nuovo ente successore.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 giugno 2008	VASCO ERRANI

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