DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 27 maggio 2008, n. 6020
Prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale per la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella regione Emilia-Romagna. Anno 2008
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DM 31 maggio 2000, recanti "Misure per la lotta obbligatoria
contro la Flavescenza dorata della vite";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31";
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali";
considerato il pericolo derivante dalla diffusione della Flavescenza
dorata per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo
regionale;
visti i risultati dell'attivita' di monitoraggio effettuata nel corso
degli ultimi 8 anni relativamente alla presenza della Flavescenza
dorata e del suo vettore Scaphoideus titanus nei vigneti della regione
Emilia-Romagna;
vista la propria determinazione n. 4798 del 18 aprile 2007,
concernente le prescrizioni del Servizio Fitosanitario regionale per
la lotta contro la Flavescenza dorata della vite nella regione
Emilia-Romagna per l'anno 2007;
ritenuto di adottare specifiche misure fitosanitarie volte
all'eradicazione della malattia e alla lotta contro il suo vettore
Scaphoideus titanus, cosi' come definito dal DM 31 maggio 2000, e per
prevenire la diffusione di infezioni di Flavescenza dorata sul
materiale di moltiplicazione vegetativa della vite;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 40, comma 1, lett. m);
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006,
avente per oggetto "Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali", e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 31 luglio 2006,
recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
10743 del 26 luglio 2006, recante "Istituzione ed allocazione delle
posizioni dirigenziali Professional e conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale in scadenza il 31/7/2006 per la Direzione
generale Agricoltura", alla quale la Giunta regionale ha conferito
efficacia giuridica con deliberazione n. 1150 del 31/7/2006;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della citata deliberazione 450/07;
determina:
1) di dichiarare zona focolaio di Flavescenza dorata, ai sensi
dell'art. 4 del DM 31/5/2000, le aree vitate presenti nei comuni delle
province di:
- Piacenza: i comuni di Agazzano, Alseno, Bettola, Bobbio, Borgonovo
Val Tidone, Caminata, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel
San Giovanni, Coli, Gropparello, Lugagnano Val D'Arda, Nibbiano,
Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro,
San Giorgio Piacentino, Travo, Vernasca, Vigolzone e Ziano
Piacentino;
- Parma: i comuni di Calestano, Collecchio, Felino, Fidenza, Fornovo
di Taro, Langhirano, Lesignano de Bagni, Medesano, Noceto, Sala
Baganza, Salsomaggiore, Solignano, Terenzo, Traversetolo e Varano de'
Melegari;
- Reggio Emilia: i comuni di Boretto, Brescello, Castelnovo di Sotto,
Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Poviglio, Reggiolo
e Rolo;
- Modena: i comuni di Cavezzo, Concordia, Novi e S. Possidonio;
- Bologna: i comuni di Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella,
Bazzano (aree vitate a nord della strada provinciale n. 569 di
Vignola), Bentivoglio, Bologna (a nord della tangenziale), Budrio,
Calderara di Reno, Casalecchio di Reno (aree vitate a nord della
strada provinciale n. 569 di Vignola), Castel Maggiore, Castello
d'Argile, Castenaso, Crespellano (aree vitate a nord della strada
provinciale n. 569 di Vignola), Crevalcore, Galliera, Granarolo
dell'Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala
Bolognese, San Giovanni in Persiceto, San Giorgio di Piano, San Pietro
in Casale, Sant'Agata Bolognese, Zola Predosa (aree vitate a nord
della strada provinciale n. 569 di Vignola) ed il territorio della
frazione di Ponte Ronca;
- Ravenna: le aree vitate presenti nei comuni di Brisighella e Faenza,
ricomprese nel territorio delimitato a Ovest dal torrente Samoggia, a
Nord dalle strade comunali n. 6 (Via del Passo), n. 7 (Via S. Mamante)
e n. 8 (Via Pozzo) e a Est dal Rio Cosina, cosi' come evidenziate
nella mappa allegata alla presente determinazione;
- Forli'-Cesena: l'area vitata presente nel comune di Forli',
ricompresa nel territorio delimitato a Nord dal Rio Cosina, a Est
dalla Via Ossi e a Sud dalla Via Castel Leone, fino a intersecare, in
linea retta, il Rio Cosina, cosi' come evidenziata nella mappa
allegata alla presente determinazione;
2) di estirpare obbligatoriamente nelle zone focolaio ogni pianta con
sintomi sospetti di Flavescenza dorata anche in assenza di analisi di
conferma, cosi' come prescritto dal DM 31 maggio 2000;
3) di vietare, nelle suddette zone focolaio, il prelievo di materiale
di moltiplicazione della vite senza la preventiva autorizzazione del
Servizio Fitosanitario regionale;
4) di estirpare obbligatoriamente, al di fuori delle zone focolaio, le
piante di vite infette da Flavescenza dorata;
5) di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate site nelle zone
focolaio della provincia di Bologna, Ravenna e Forli'-Cesena,
comprendenti i territori dei comuni e le aree sopra elencate, n. 2
trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle
indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario regionale e rese note
attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
6) di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate delle province di
Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, anche se non comprese nelle
zone focolaio, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus
sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario
regionale e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a
livello provinciale;
7) di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate al di fuori delle
zone focolaio delle province di Bologna e Ravenna (con esclusione dei
territori dei comuni di Cervia e Ravenna), n. 1 trattamento contro il
vettore Scaphoideus titanus sulla base delle indicazioni impartite dal
Servizio Fitosanitario regionale e rese note attraverso i bollettini
tecnici predisposti a livello provinciale;
8) di eseguire obbligatoriamente, nelle aree vitate dei comuni di
Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio in provincia di
Forli'-Cesena n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus
sulla base delle indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario
regionale e rese note attraverso i bollettini tecnici predisposti a
livello provinciale;
9) di eseguire obbligatoriamente, nei vigneti a conduzione biologica
ubicati nelle aree vitate delle province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei
comuni di Cervia e Ravenna) e Forli'-Cesena, limitatamente ai comuni
di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio, n. 2
trattamenti contro il vettore Scaphoideus titanus sulla base delle
indicazioni impartite dal Servizio Fitosanitario regionale e rese note
attraverso i bollettini tecnici predisposti a livello provinciale;
10) di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze
e per portinnesti ubicati nelle province di Piacenza, Parma, Reggio
Emilia, Modena, Bologna, Ravenna (con esclusione dei territori dei
comuni di Cervia e Ravenna) e Forli'-Cesena, limitatamente ai comuni
di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio n. 2 trattamenti
contro il vettore Scaphoideus titanus;
11) di eseguire obbligatoriamente, nei campi di piante madri per marze
e per portinnesti ubicati nelle province di Ferrara, Forli'-Cesena (ad
esclusione dei comuni di Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e
Predappio), Ravenna (territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e
Rimini, n. 1 trattamento contro il vettore Scaphoideus titanus;
12) di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle
province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna
(con esclusione dei territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e
Forli'-Cesena, limitatamente ai comuni di Castrocaro Terme, Dovadola,
Modigliana e Predappio, n. 3 trattamenti contro il vettore Scaphoideus
titanus;
13) di eseguire obbligatoriamente, nei barbatellai presenti nelle
province di Ferrara, Forli'-Cesena, (ad esclusione dei comuni di
Castrocaro Terme, Dovadola, Modigliana e Predappio), Ravenna
(territori dei comuni di Cervia e Ravenna) e Rimini, n. 2 trattamenti
contro il vettore Scaphoideus titanus.
Le date indicative per l'esecuzione dei trattamenti nei campi di
piante madri e nei barbatellai verranno rese note con specifica
circolare inviata direttamente alle ditte vivaistico-viticole.
E' fatto inoltre obbligo, ai viticoltori e ai vivaisti che operano in
"zona focolaio" e che intendono presentare domanda per la concessione
di eventuali contributi per l'estirpazione di piante di vite affette
da Flavescenza dorata ai sensi della Legge 388/00, secondo le
modalita' stabilite dal DM 100.522 del 9 aprile 2001 e in applicazione
della deliberazione della Giunta regionale n. 396 del 27 marzo 2008,
di segnalare al Servizio Fitosanitario regionale o ai Consorzi
fitosanitari provinciali di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena la
presenza nei propri vigneti di piante con sintomi sospetti di
Flavescenza dorata, prima della loro estirpazione.
La segnalazione di cui al periodo precedente dovra' essere effettuata
utilizzando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
allegata, quale parte integrante, alla presente determinazione.
Agli Ispettori fitosanitari e agli Agenti accertatori operanti presso
il Servizio Fitosanitario regionale e presso i Consorzi fitosanitari
di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e' affidato il compito di
verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella
presente determinazione.
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sara' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro, ai sensi
dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214, e dell'art.
11, comma 9, della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), della
L.R. 9 settembre 1987, n. 28.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
(segue allegato fotografato)