ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 giugno 2008, n. 130
Divieto di somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude non sottoposte, prima del consumo, a trattamento di cottura nelle strutture ospitanti categorie a rischio
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Considerato:
- che gli alimenti contenenti uova crude sono frequentemente
individuati come il veicolo responsabile della maggior parte degli
episodi di tossinfezione alimentare da Salmonella;
- che alcune categorie di soggetti (quali: bambini di eta' inferiore
ai 3 anni, anziani, immunodepressi) sono particolarmente vulnerabili a
tale infezione, potendone sviluppare le piu' gravi complicanze;
richiamata la propria ordinanza n. 128 del 2007 con la quale si vieta
nelle strutture ospitanti le suddette categorie a rischio la
somministrazione di prodotti alimentari contenenti uova crude e non
sottoposti, prima del consumo, a trattamento termico di cottura;
considerato che nelle collettivita' a rischio si e' verificata
un'ulteriore diminuzione degli episodi di tossinfezione da Salmonella
nell'ultimo quinquennio;
ritenuto pertanto opportuno confermare le norme cautelari per evitare
i possibili rischi nelle collettivita' vulnerabili;
considerato che la scadenza dell'ordinanza succitata era fissata per
il 31/5/2008;
ritenuto opportuno di dover confermare le misure adottate con la
succitata ordinanza;
dato atto della facolta' attribuita ai Sindaci, quali Autorita'
sanitaria locale, di disporre ordinanze di divieto della preparazione
e vendita per il consumo di prodotti alimentare a rischio - quali sono
quelli contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a
trattamento termico di cottura, nonche' carni non adeguatamente cotte
- per gli esercizi pubblici, nonche' per le mense collettive che
servono un'utenza non particolarmente suscettibile ma comunque esposta
al rischio di tossinfezione alimentare soprattutto nella stagione
estiva;
visto l'art. 32 della Legge 833/78;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dr. Leonida Grisendi
ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e successive modifiche
e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute
ordina:
1) e' confermato il divieto fino al 31/5/2009 nelle strutture che
ospitano categorie a rischio (bambini di eta' inferiore ai 3 anni,
anziani, immunodepressi) della somministrazione di prodotti alimentare
contenenti uova crude e non sottoposti, prima del consumo, a
trattamento termico di cottura;
2) le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi
dell'art. 650 del Codice penale;
3) al presente provvedimento e' data pubblicazione tramite invio dello
stesso alle Aziende Unita' sanitarie locali, alle Aziende Ospedaliere,
agli Enti locali, Perfetture, Comandi NAS della Regione
Emilia-Romagna, per la massima diffusione nel territorio di
competenza, nonche' alle associazioni maggiormente rappresentative
delle categorie interessate.
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani