REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2008, n. 867

Definizione del termine di decorrenza delle vendite di liquidazione del periodo estivo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto l'art.15 comma 6, del DLgs 31 marzo 1998, n. 114, recante la
riforma della disciplina del commercio;
visto l'art.15 della L.R. 5 luglio 1999 n. 14 di attuazione della
riforma del commercio nella Regione Emilia-Romagna;
richiamate:
- la deliberazione n. 1732 del 28 settembre 1999, con la quale si
stabiliscono, fra l'altro, le modalita' di effettuazione delle vendite
di fine stagione;
- le deliberazioni n. 2549 del 9 dicembre 2003 e n. 1948 del 10
dicembre 2007 e con le quali sono stati determinati i periodi di
svolgimento delle vendite di fine stagione, stabilendo come periodo
invernale quello dal 5 gennaio al 5 marzo e come periodo estivo quello
dal 7 luglio al 7 settembre;
esaminate le richieste, pervenute dalle organizzazioni delle imprese
del commercio, di anticipare l'inizio delle vendite di fine stagione
estive al 5 luglio, al fine di uniformare la data di inizio dei saldi
estivi a quelli invernali ma soprattutto perche' una tale
anticipazione puo' consentire al cittadino-consumatore
emiliano-romagnolo di usufruire in pieno delle opportunita' connesse a
tale tipologia di vendita a partire dal primo fine settimana del mese
di luglio;
ritenuto di accogliere la suddetta richiesta e pertanto di modificare
il periodo estivo di svolgimento delle vendite di fine stagione
anticipandone l'inizio al 5 luglio analogalmente a quanto gia'
disposto per il periodo invernale;
sentite le rappresentanze delle organizzazioni delle imprese del
commercio;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;
richiamata la propria deliberazione 450/07 recante "Adempimenti
conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi
approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alle Attivita' produttive, Commercio, Turismo
dott.ssa Morena Diazzi, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R.
43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore al Turismo. Commercio;
a voti unanimi e palesi, delibera:
- di modificare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente assunte, la delibera della Giunta regionale n.
2549 del 9 dicembre 2003 stabilendo che le vendite di liquidazione
estive possono essere effettuate nel periodo dal 5 luglio al 5
settembre. Conseguentemente i periodi di svolgimento delle vendite di
fine stagione hanno la seguente articolazione dal 5 gennaio al 5 marzo
(periodo invernale) e dal 5 luglio al 5 settembre (periodo estivo);
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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