REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2008, n. 759

Specificazioni sulla disciplina comunitaria applicata alle "Disposizioni regionali per l'attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale" in attuazione della L.R. n. 17/05 - Allegato 1 alla DGR 346/08

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione n. 346 del 17 marzo 2008 ad
oggetto "Approvazione delle 'Disposizioni regionali per l'attuazione
degli interventi di stabilizzazione occupazionale' e dell''Invito per
la realizzazione delle iniziative rivolte ai destinatari del Programma
Pari'";
viste in particolare le sopra richiamate "Disposizioni regionali per
l'attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale" di cui
all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della sopra citata
deliberazione 346/08;
dato atto che nella Parte IV delle sopra citate "Disposizioni
regionali per l'attuazione degli interventi di stabilizzazione
occupazionale" e' contenuta la disciplina comunitaria di riferimento
per l'erogazione dei contributi nella quale, in particolare, si
stabilisce che:
- la disciplina sull'erogazione dei contributi contenuti nelle stesse
disposizioni opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli
aiuti di Stato, quindi, del Regolamento (CE) n. 2204/2002 ovvero del
Regolamento (CE) n. 1998/2006;
- costituisce onere dei beneficiari individuare lo specifico regime
giuridico per loro operante fra quelli sopra citati;
richiamati i contenuti del sopra citato Regolamento (CE) n. 2204/2002
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore dell'occupazione;
ritenuto necessario specificare le tipologie di interventi di
stabilizzazione occupazionale di cui alle sopra richiamate
disposizioni regionali che non rientrano nell'esenzione di cui al
sopra citato Regolamento (CE) n. 2204/2002 cosi' come specificato
nell'allegato, parte integrante della presente deliberazione;
sentito il parere degli organismi di cui alla L.R. 12/03 e
precisamente del Comitato di coordinamento interistituzionale e della
Commissione regionale tripartita in data 24 gennaio 2008;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, in materia di organizzazione e
rapporti di lavoro e ss.mm.;
richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della
Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalita' di integrazione
interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- 1150/06 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2006)";
- 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta
e del Gabinetto del Presidente";
- 450/07 "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dr.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37 quarto comma, della succitata L.R.
43/01 e della predetta deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, le specificazioni sulle tipologie di
interventi di cui alle sopra richiamate "Disposizioni regionali per
l'attuazione degli interventi di stabilizzazione occupazionale" che
non rientrano nell'esenzione di cui al sopra citato Regolamento (CE)
n. 2204/2002, cosi' come riportate nell'allegato, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di pubblicare infine il presente atto deliberativo, unitamente
all'Allegato parte integrante nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Specificazioni sulla disciplina comunitaria da applicare agli
interventi di stabilizzazione occupazionale di cui alla deliberazione
n. 346 del 17 marzo 2008
Premessa
Gli interventi di cui alle "Disposizioni regionali per l'attuazione
degli interventi di stabilizzazione occupazionale" di cui all'allegato
I della DGR 346/08, di seguito definite "disposizioni regionali",
operano nell'ambito della normativa in materia di collocamento
ordinario. Sono pertanto escluse le assunzioni realizzate nell'ambito
delle liste previste alla lettera G. discipline speciali di cui agli
"Indirizzi operativi per l'attuazione del sistema regionale per
l'impiego delle Province dei principi fissati dal decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181 e successive modifiche e integrazioni di cui al
decreto legislativo 7 luglio 2000, n. 297 e del DPR 7 luglio 2000, n.
442", approvato quale allegato parte integrante della DGR 810/03.
Le presenti specificazioni sono da considerarsi parte integrante di
quanto gia' previsto dalla Parte IV delle sopra citate disposizioni
regionali.
Applicazione della disciplina comunitaria
Tenuto conto dei contenuti del sopra citato Regolamento (CE) n.
2204/2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore all'occupazione, si specifica
che non rientra nella definizione di "lavoratore svantaggiato"
stabilito dallo stesso regolamento, la seguente tipologia di
destinatari di cui alla Sezione A Parte I delle disposizioni
regionali:
- lavoratori privi di un rapporto stabile ovvero persone che nei
precedenti 24 mesi abbiano percepito un reddito lordo complessivo
inferiore ad un valore di 35.000,00 Euro e che per almeno 18 mesi dei
24 siano stati impiegati con forme giuridiche di lavoro diverse dal
rapporto subordinato a tempo indeterminato, anche prestato in qualita'
di:
- socio di cooperativa di produzione e lavoro;
- con rapporti di lavoro parziale a tempo indeterminato;
- con rapporti di lavoro di coppia a tempo indeterminato;
- con contratto di apprendistato;
- con contratto di inserimento.
Piu' in generale, inoltre, si specifica che restano esclusi dal regime
di aiuto stabilito dal sopra citato Regolamento (CE) n. 2204/2002 le
assunzioni a tempo indeterminato:
- a seguito di trasformazione di un precedente contratto a tempo
determinato;
- realizzate da imprese operanti nel settore dell'industria
carbonifera o in quella della costruzione navale.
Il regime giuridico di aiuto per gli interventi rivolti alla sopra
citata tipologia di destinatari o con le caratteristiche sopra
richiamate non potra' che essere quello relativo al Regolamento (CE)
n. 1998/2006, che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza
minore" (c.d. "de minimis").
A questo fine, si precisa che l'eventuale individuazione del regime di
aiuto di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002 per i contributi
richiesti a sostegno dei sopra specificati interventi, in quanto
incompatibili con la stessa disciplina comunitaria, non potranno
essere in alcun modo erogati anche se gia' concessi.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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