REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2008, n. 637

Definizione dei livelli tariffari di riferimento per l'avvio del sistema di tariffazione integrata della mobilita' regionale Stimer per il periodo 2008-2010. Approvazione delle zone tariffarie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 30/98 e successive modifiche all'art. 39, comma 2,
prevede l'attuazione della riforma del sistema tariffario
caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e
dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali e flessibili;
- che l'Atto di Indirizzo generale in materia di programmazione e
amministrazione del trasporto pubblico regionale per il periodo
2007-2010 (delibere dell' Assemblea legislativa  regionale del
3/4/2007, n. 109 e n. 166 del 22/4/2008) conferma tra l'altro, tra le
azioni volte alla riqualificazione del servizio di trasporto pubblico
locale e regionale, l'obiettivo di breve termine dell'integrazione
tariffaria attraverso l'avvio del Progetto Stimer da parte dei gestori
del servizio operanti nel territorio regionale;
- che la Giunta regionale con propria deliberazione 1849/07 ha
destinato al Progetto Stimer, ulteriori contributi per complessivi
Euro 3.105.367,00 destinati all'implementazione della tecnologia
magnetica prevista per il biglietto di corsa semplice a completamento
della funzionalita' del sistema, individuando altresi' la data del
31/12/2008 quale termine per l'avvio del sistema;
ricordato che Stimer si caratterizza fondamentalmente per:
a) territorio regionale articolato in zone tariffarie;
b) tariffazione integrata sull'intero territorio regionale per tutti i
servizi di TPL, autofiloviari urbani, extraurbani e ferroviari;
c) tariffa unica indipendente dal gestore, determinata con un
algoritmo basato sul conteggio dei confini zonali attraversati;
d) sostituzione dei titoli forfettari con titolo a scalare con tariffa
decrescente in virtu' dell'utilizzo;
e) supporto tecnologico per la gestione del sistema;
rammentati i vantaggi derivanti dall'adozione di un sistema tariffario
integrato che si sostanziano in:
- semplificazione nell'accesso e nell'uso del trasporto pubblico per
l'utenza;
- conoscenza di dati di traffico necessari alla pianificazione e alla
programmazione dei servizi di TPL;
- tariffazione piu' rappresentativa del servizio con interventi di
tipo commerciale piu' flessibili ed efficaci;
- incentivazione della domanda e fidelizzazione della clientela;
ricordato altresi' che, con delibera n. 1462 del 2003, la Giunta
regionale ha approvato:
- i principi di funzionamento, la logica tariffaria e uno scenario
zonale del territorio regionale "preferenziale", equilibrato ed
omogeneo, che permette sulla stessa ripartizione del territorio,
l'integrazione dei vettori a carattere provinciale, tipicamente su
gomma e vettori ferroviari a carattere locale e regionale, al fine di
assicurare uniformita' di trattamento agli utilizzatori del trasporto
pubblico sull'intero territorio regionale;
- che la stessa zonizzazione consente di gestire modifiche dei confini
zonali in ambito locale, purche' non modificativi della collocazione
zonale delle stazioni ferroviarie;
- che di detta facolta' potranno avvalersi direttamente gli Enti
locali nelle assunzioni delle eventuali modifiche e piu' precise
delimitazioni dei confini zonali locali proposti con lo studio
regionale, in relazione alle esigenze di armonizzazione tariffaria
localmente applicabile;
preso atto che:
- nel bacino di Modena il sistema Stimer e' in vigore gia' dal 1995
sulla base delle proprie deliberazioni n. 5811 e n. 5812 del
22/11/1994;
- l'1 giugno 2007, nel bacino di Forli'-Cesena e' stata avviata la
zonizzazione territoriale, che tiene conto di alcune piccole modifiche
zonali di carattere locale, approvate dagli enti competenti, secondo
quanto indicato in DGR 1462/03;
atteso che la zonizzazione individuata dalla Giunta regionale con la
sopracitata deliberazione, e' stata oggetto di ulteriore studio,
analisi e modifiche, in collaborazione con le Agenzie locali per la
mobilita' e le Societa' di trasporto;
preso atto che sono state individuate soluzioni di carattere tecnico
che introducono:
- le "fermate di confine",  i "corridoi" e le "zone neutre" che
tendono al contenimento dell'impatto tariffario sia per i servizi
autofiloviari sia per quelli ferroviari regionali e locali;
- le "zone tecniche" che delimitano i servizi urbani delle 10 citta'
capoluogo, delle citta' con popolazione superiore ai 50.000 abitanti
nonche' di altri Comuni minori, sede di servizi urbani, secondo le
scelte degli Enti locali competenti, determinando nel calcolo della
tariffa un ulteriore attraversamento di zona, in origine e/o in
destinazione del viaggio, in caso di accesso ai servizi di trasporto
pubblico urbano ivi presenti;
verificato che l'attuale scenario delle tariffe dei servizi
autofiloviari e ferroviari regionali e locali di trasporto pubblico
presenta una disomogeneita' dei livelli di prezzo;
preso atto che, esperti appositamente incaricati dalla Regione hanno
concluso l'aggiornamento di uno studio, gia' precedentemente
impostato, finalizzato alla determinazione dei parametri tariffari
fondamentali di Stimer:
- A =  tariffa di accesso al trasporto integrato, normalmente
corrispondente al costo per uno spostamento all'interno di una unica
zona;
- B =  incremento  tariffario da aggiungere ad A in
corrispondenza dell'attraversamento di ogni confine zonale;
- percentuali di sconto riservate a particolari categorie di utenti;
valutato che per tale operazione e' stato individuato uno scenario di
parametri tariffari e di sconti applicabili che da' conto di un 
equilibrio stimato in relazione a due obiettivi fondamentali:
- impatto tariffario per gli utenti piu' contenuto possibile rispetto
all'attuale sistema chilometrico;
- introiti aziendali costanti;
atteso che gli elementi di base per lo studio di adeguamento dei
parametri sono stati:
- la zonizzazione del territorio regionale opportunamente modificata
come sopra evidenziato;
- l'equivalenza scaglione chilometrico - zona tariffaria ove
possibile;
- i livelli tariffari vigenti nell'anno 2008 nel contesto regionale e
gli introiti tariffari accertati statisticamente nell'ultimo anno;
- la descrizione disponibile sulle caratteristiche degli spostamenti
degli utenti, vale a dire:
- origine/destinazione degli spostamenti;
- ripartizione sui titoli di viaggio disponibili;
- frequenza degli spostamenti;
- interscambio treno-bus;
- professione dei singoli utenti;
preso atto che sono state effettuate simulazioni di diversi scenari
finalizzati alla determinazione dei parametri tariffari di riferimento
per attuare la completa armonizzazione delle tariffe sull'intero
territorio regionale;
dato atto che:
- la fase di progettazione esecutiva delle strumentazioni tecnologiche
necessarie alla gestione del nuovo sistema di tariffazione integrata
regionale Stimer risulta ormai conclusa, e che nel breve termine,
sara' dato avvio ai lavori necessari per la produzione della fornitura
delle tecnologie medesime e alle conseguenti prime installazioni;
- le fasi di installazione, collaudo e messa a regime di tutto il
sistema, si stima possano essere concluse entro l'anno 2010 e che
pertanto, nel periodo transitorio, sara' necessario procedere a
sperimentazioni e verifiche di funzionalita' delle tecnologie;
atteso che, per il raggiungimento dell'obiettivo di armonizzazione
tariffaria regionale appare opportuno avvalersi  di un percorso di
avvicinamento graduale alla completa applicazione dei principi del
Progetto Stimer, anche in considerazione della messa a punto delle
necessarie tecnologie per la gestione dell'intero sistema da parte
delle societa' di trasporto, come meglio specificato nell'"Allegato
B";
ritenuto, per quanto evidenziato, che sia necessario procedere in
primo luogo all'approvazione, con il presente atto, della rimodulata
configurazione delle zone tariffarie, rispetto allo scenario gia'
approvato con propria DGR 1462/03, fermo restando la possibilita' di
perfezionare il disegno complessivo della mappa zonale per il
contenimento dell'effetto derivante dalla introduzione delle zone
stesse;
stabilito che sia attivato un percorso di avvicinamento
all'applicazione di Stimer per il periodo 2008-2010 sull'intero
territorio regionale, valido per tutti i soggetti titolari dei ricavi
tariffari di TPL dei servizi autofiloviari e ferroviari regionali e
locali, piu' specificatamente dettagliato nell'"Allegato Tecnico A -
Zone tariffarie regionali" e nell'"Allegato B - Livelli tariffari di
riferimento 2008-2010 per l'avvio  del sistema di tariffazione
integrata della Regione Emilia-Romagna" - parti integranti del
presente provvedimento;
dato atto che la graduale applicazione dei principi di Stimer per il
raggiungimento dell'integrazione tariffaria prevede le seguenti fasi:
I fase: a decorrere dall'1 settembre 2008
1) Sostituzione degli attuali scaglioni chilometrici per il calcolo
tariffario, con applicazione su tutto il territorio regionale, delle
zone tariffarie rappresentate nell'"Allegato A" parte integrante del
presente provvedimento;
2) in via transitoria, qualora l'implementazione tecnologica non
consenta la piena attivazione del sistema, i livelli tariffari
individuati nell'"Allegato B" dovranno intendersi riferiti agli
attuali scaglioni chilometrici in equivalenza alle corrispondenti zone
tariffarie;
3) per i servizi ferroviari regionali di Trenitalia e di FER Srl, sono
previste le seguenti indicazioni meglio specificate nell'"Allegato B"
parte integrante del presente provvedimento:
a) applicazione delle tariffe di corsa semplice di prima e di seconda
classe individuate per gli anni 2008, 2009 e 2010;
b) sostituzione dell'attuale abbonamento annuale con  introduzione
dell'unico abbonamento annuale integrato regionale, di prima e di
seconda classe, a carattere forfettario, personale, nominativo e
incedibile, con validita' di 365 giorni a partire dalla data di
emissione. Il titolo e' rilasciato per una determinata relazione di
viaggio plurizonale ferroviaria (zona di origine viaggio/zona di
destinazione viaggio) e con l'ulteriore possibilita' di accesso, a
scelta dell'utente, alle relazioni monozonali sull'intera rete dei
servizi urbani di origine e/o di destinazione,"zone tecniche", senza
limitazione di corse, delle dieci citta' capoluogo e delle citta' con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti della regione
Emilia-Romagna;
c) introduzione dell'abbonamento annuale integrato regionale dedicato
agli studenti fino a 26 anni di eta' compiuti, a carattere
forfettario, personale, nominativo e incedibile, con validita' di 365
giorni a partire dalla data di emissione. L'abbonamento annuale per
studenti e' offerto con uno sconto pari all'8% rispetto ai prezzi
indicati per l'abbonamento annuale integrato regionale. Il titolo e'
rilasciato per una determinata relazione di viaggio plurizonale
ferroviaria di sola seconda classe (zona di origine viaggio/zona di
destinazione viaggio), con l'ulteriore possibilita' di accesso, a
scelta dell'utente, alle relazioni monozonali sull'intera rete dei
servizi urbani di origine e/o di destinazione,"zone tecniche", senza
limitazione di corse,  delle dieci citta' capoluogo e delle citta' con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti della regione
Emilia-Romagna;
d) conferma dell'applicazione degli attuali titoli di viaggio di
abbonamento mensile personale di I e di II classe, di cui si
evidenziano le tariffe relative agli anni 2008, 2009 e 2010
nell'Allegato B parte integrante del presente provvedimento;
4) per i servizi autofiloviari:
a) offerta della quota di integrazione ai servizi urbani (valida per
l'abbonamento annuale integrato regionale) delle dieci citta'
capoluogo e delle citta' con popolazione superiore ai 50.000 abitanti
della regione Emilia-Romagna secondo i livelli di prezzo indicati
nell'"Allegato B" parte integrante del presente provvedimento;
b) offerta della quota di integrazione ai servizi urbani (valida per
l'abbonamento annuale integrato regionale dedicato agli studenti)
delle dieci citta' capoluogo e delle citta' con popolazione superiore
ai 50.000 abitanti della regione Emilia-Romagna secondo i livelli di
prezzo indicati nell'"Allegato B" parte integrante del presente
provvedimento.
II fase: - periodo transitorio - a decorrere dall'1 settembre 2008
fino al 31/12/2010
1) Per i servizi ferroviari regionali di Trenitalia e di FER Srl
Durante la fase transitoria e fino al 31/12/2010, con proprio
successivo provvedimento, saranno individuate le relazioni
ferroviarie, a cui saranno associate sia per la corsa semplice sia per
gli abbonamenti, modalita' di contenimento dell'effetto di
aumento/diminuzione dei prezzi dovuto alla applicazione della
zonizzazione.
Inoltre i livelli tariffari dei titoli di viaggio di corsa semplice
extraurbana, abbonamento annuale integrato regionale, abbonamento
annuale integrato regionale dedicato agli studenti, abbonamento
mensile regionale, riferiti ai servizi ferroviari non Trenitalia Spa,
presenti nei bacini di Bologna, Modena e Reggio Emilia, seguono il
medesimo percorso di allineamento alle tariffe obiettivo 2010,
definito per i servizi autofiloviari nell'Allegato B;
2) per i servizi autofiloviari sono previste le seguenti indicazioni
da conseguire entro il 31/12/2010, per la realizzazione del graduale
allineamento dei prezzi e conseguente armonizzazione tariffaria su
tutto il territorio regionale come meglio specificate nell'"Allegato
B" parte integrante del presente provvedimento.
Nel periodo transitorio 2008-2010, la definizione delle tariffe per il
raggiungimento della  "tariffa obiettivo 2010" e' rimandata alle
decisioni di ambito locale per i seguenti titoli di viaggio:
a) corsa semplice extraurbana;
b) abbonamento annuale integrato regionale per spostamenti sui servizi
extraurbani;
c) abbonamento annuale integrato regionale dedicato agli studenti per
spostamenti sui servizi extraurbani;
d) abbonamento mensile personale per spostamenti sui servizi
extraurbani.
I sopra indicati titoli di viaggio e le relative tariffe non
permettono di norma l'utilizzo delle "zone tecniche"(intera rete
urbana).
E' data facolta' agli Enti locali dell'eventuale conferma delle
integrazioni in essere tra servizi urbani e servizi extraurbani anche
a titolo oneroso.
Le disposizioni riferite al percorso di allineamento alla "tariffa
obiettivo 2010" si intendono applicabili anche per il bacino di Modena
in riferimento al titolo di corsa semplice regionale e all'offerta
della quota annuale di integrazione ai servizi urbani (zone
tecniche).
I tipi dei titoli di viaggio aziendali e i corrispondenti livelli
tariffari, validi all'interno delle  "zone tecniche" (servizi urbani),
sono determinati dal Comune competente e non sono da considerarsi
integrati a livello regionale.
I Comuni fissano la tariffa di corsa semplice urbana a validita'
temporale fino a 60 minuti da applicarsi secondo il livello minimo di
riferimento indicato nell'"Allegato B".
Il prezzo dei titoli di viaggio urbani venduti in vettura (corse
semplici e/o multipli) puo' essere incrementato nella misura stabilita
dal Comune competente e di detto incremento tariffario deve essere
data adeguata informazione all'utenza.
L'Ente locale che intenda accordare a determinate categorie di utenti
condizioni tariffarie preferenziali deve assumere il maggior onere
corrispondente alla agevolazione accordata.
III fase: entro il 31/12/2010
Entro tale termine dovranno essere conseguiti i seguenti obiettivi:
1) applicazione delle zone tariffarie, con sostituzione degli attuali
scaglioni chilometrici, su tutto il territorio regionale e supportate
dalle necessarie tecnologie utili alla gestione dell'intero sistema
tariffario;
2) allineamento dei prezzi e conseguente armonizzazione/integrazione
tariffaria  tra i servizi ferroviari regionali e i servizi
autofiloviari extraurbani della regione Emilia-Romagna in riferimento
ai seguenti titoli di viaggio:
- corsa semplice extraurbana;
- abbonamento annuale integrato regionale;
- abbonamento annuale integrato regionale dedicato agli studenti;
- abbonamento mensile personale;
considerato che tutte le fasi dello studio, le attivita', la
proposizione degli approfondimenti di alcune delle questioni, sia
aziendali sia piu' strettamente collegate a decisioni di tipo
istituzionale, connesse alla zonizzazione del territorio regionale,
sono state condivise dalle Agenzie locali per la mobilita' e dalle
Societa' di trasporto, anche attraverso incontri tecnici dedicati e
supportati dai consulenti incaricati dalla Regione;
preso atto che le risultanze degli studi effettuati per il passaggio
equilibrato al nuovo sistema Stimer, sia in termini di costi per
l'utenza sia per il mantenimento delle condizioni economiche attuali
dei titolari degli introiti, hanno evidenziato condivisione delle
proposte prodotte in merito ai livelli di prezzo individuati e al
percorso stabilito per l'armonizzazione tariffaria, da parte dei
Gestori del servizio, delle Agenzie locali per la mobilita', degli
Enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei Comitati utenti
costituiti a norma dell'art. 17 della L.R. 30/98;
atteso che in data 5 maggio 2008 la Conferenza Regione - Autonomie
locali ha espresso il proprio assenso sull' Intesa riguardante l'avvio
del sistema di tariffazione integrata della mobilita' regionale Stimer
per il periodo 2008-2010;
dato atto che con propria DGR n. 634 del 5 maggio 2008 avente ad
oggetto Intesa sui servizi minimi, al punto 20) lett. b) e c) sono
disposti e ribaditi gli impegni di avvio e di applicazione dei livelli
tariffari del sistema Stimer per il periodo 2008-2010 secondo quanto
indicato nella presente deliberazione;
richiamate infine le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di
legge:
- n. 1057 del 24 luglio 2006 concernente "Prima fase di riordino delle
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito
alle modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1150 del 31 luglio 2006 concernente "Approvazione degli atti di
conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza
1/8/2006)";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 concernente "Conferimento degli
incarichi di responsabilita' delle Direzioni generali della Giunta
regionale";
- n. 224 del 26 febbraio 2007 concernente "Parziali adeguamenti
dell'articolazione organizzativa e delle competenze per la D.G. 'Reti
infrastrutturali, Logistica e Sistemi per la mobilita'', per la D.G.
Centrale 'Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica
e per il Gabinetto del Presidente della Giunta'";
- n. 450 del 3 aprile 2007 concernente "Adempimenti conseguenti alle
delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche agli indirizzi approvati con
delibera 447/03 e successive modifiche";
- n. 469 dell'11 aprile 2007 concernente "Approvazione dell'atto di
conferimento di incarichi di livello dirigenziale nella D.G. Reti
infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilita'";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale "Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di
mobilita'", ing. Paolo Ferrecchi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma,
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
vista la Legge regionale 30/98 e successive modifiche;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita' e Trasporti;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per quanto evidenziato in premessa che qui si intende integralmente
riportato:
 1) di approvare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 3/99 l'Intesa tra
la Regione Emilia-Romagna e gli Enti locali riguardante l'avvio del
sistema di tariffazione integrata della mobilita' regionale Stimer per
il periodo 2008-2010, espressa in sede di Conferenza Regione -
Autonomie locali nella seduta del 5/5/2008, in quanto espressione di
assenso degli Enti locali rappresentati in Conferenza stessa;
 2) di dare atto che con propria DGR n. 634 del 5 maggio 2008 avente
ad oggetto Intesa sui servizi minimi, al punto 20), lett. b) e c) sono
disposti e ribaditi gli impegni di avvio e di applicazione dei livelli
tariffari del sistema Stimer per il periodo 2008-2010 secondo quanto
indicato nella presente deliberazione;
 3) di approvare la nuova rimodulazione delle zone tariffarie del
territorio regionale nella configurazione indicata dalla mappa
georefenziata in riferimento al sistema di coordinate UTM32 in
aderenza agli standard cartografici regionali, "Allegato tecnico A -
Zone tariffarie regionali", parte integrante del presente
provvedimento e acquisito agli atti della Direzione generale Reti
infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilita';
 4) di stabilire che tale nuovo scenario sostituisce quello
precedentemente approvato con propria deliberazione 1462/03, e che
dovra' essere applicato entro il 31/12/2010, in sostituzione degli
scaglioni chilometrici utilizzati per il calcolo tariffario, e
supportato dalle necessarie tecnologie utili alla gestione dell'intero
sistema tariffario Stimer;
 5) di dare atto che:
- il nuovo scenario zonale introduce "zone tecniche" coincidenti con i
servizi urbani delle 10 citta' capoluogo e dei comuni con popolazione
superiore ai 50.000 abitanti, nonche' di altri comuni minori, sede di
servizi urbani, secondo le scelte degli Enti locali competenti;
- le "zone tecniche" determinano nel calcolo della tariffa regionale
un ulteriore attraversamento di confine di zona, in origine e/o in
destinazione del viaggio, in caso di accesso ai servizi di trasporto
pubblico urbano ivi presenti;
 6) di dare atto che, durante la fase transitoria e fino al
31/12/2010, con proprio successivo provvedimento, saranno
eventualmente individuate le relazioni ferroviarie, a cui saranno
associate sia per la corsa semplice sia per gli abbonamenti, 
modalita' di contenimento dell'effetto di aumento/diminuzione dei
prezzi dovuto alla applicazione della zonizzazione;
 7) di dare atto che, nel periodo transitorio, in accordo con gli Enti
locali competenti, potranno essere apportati eventuali perfezionamenti
ai confini delle zone tariffarie non sedi di stazioni ferroviarie;
 8) di stabilire che entro il termine del 31/12/2010 dovranno essere
applicate su tutto il territorio regionale le tariffe zonali obiettivo
2010 meglio specificate nell'"Allegato B - Livelli tariffari di
riferimento 2008-2010 per l'avvio del sistema di tariffazione
integrata della regione Emilia-Romagna";
 9) di dare atto che, in via transitoria, qualora l'implementa- zione
tecnologica non consenta la piena attivazione del sistema, i livelli
tariffari individuati nell'"Allegato B" dovranno intendersi riferiti
agli attuali scaglioni chilometrici in equivalenza alle corrispondenti
zone tariffarie;
10) di stabilire che sia attivato, a decorrere dall'1 settembre 2008,
un percorso di avvicinamento all'applicazione di Stimer per il periodo
2008-2010 sull'intero territorio regionale, valido per tutti i
soggetti titolari dei ricavi tariffari di TPL dei servizi
autofiloviari e ferroviari regionali e locali, piu' specificatamente
dettagliato nell'"Allegato B - Livelli tariffari di riferimento
2008-2010 per l'avvio del sistema di tariffazione integrata della
regione Emilia-Romagna" - parte integrante del presente
provvedimento;
11) di determinare i tempi, i criteri e  i livelli tariffari di
riferimento per i servizi ferroviari regionali e locali e per quelli
autofiloviari per l'avvio del sistema Stimer, come risultano essere
dettagliatamente descritti nell'"Allegato B - Livelli tariffari di
riferimento 2008-2010 per l'avvio  del sistema di tariffazione
integrata della regione Emilia-Romagna" - parte integrante del
presente provvedimento;
12) di dare atto che, saranno monitorate sui servizi ferroviari
regionali le vendite dell'abbonamento annuale integrato regionale
dedicato agli studenti, offerto all'utenza con uno sconto dell'8% e
che saranno individuate, con accordo tra le parti, le modalita' di
copertura degli eventuali mancati introiti;
13) di dare atto che, d'intesa con gli Enti locali, gli utenti
ferroviari in possesso dell'abbonamento annuale integrato regionale e 
dell'abbonamento annuale integrato regionale dedicato agli studenti
potranno accedere ai servizi urbani (zone tecniche) delle dieci citta'
capoluogo e delle citta' con popolazione superiore ai 50.000 abitanti
della regione Emilia-Romagna, secondo i livelli di prezzo indicati per
le quote di integrazione nell'"Allegato B" parte integrante del
presente provvedimento;
14) di dare atto della facolta' agli Enti locali dell'eventuale
conferma, sui servizi autofiloviari delle integrazioni in essere tra
servizi urbani e servizi extraurbani anche a titolo oneroso;
15) di stabilire che i tipi dei titoli di viaggio aziendali e i
corrispondenti livelli tariffari, validi all'interno delle "zone
tecniche" (servizi urbani), sono determinati dal Comune competente e
non sono da considerarsi integrati a livello regionale;
16) di dare atto che l'Ente locale che intenda accordare a determinate
categorie di utenti condizioni tariffarie preferenziali deve assumere
il maggior onere corrispondente alla agevolazione prevista;
17) di prendere atto che i Comuni fissano la tariffa di corsa semplice
urbana riferita agli spostamenti nelle "zone tecniche", a validita'
temporale fino a 60 minuti, da applicarsi secondo il livello minimo di
riferimento indicato nell'"Allegato B";
18) di stabilire che i livelli tariffari dei titoli di viaggio di
corsa semplice extraurbana, abbonamento annuale integrato regionale,
abbonamento annuale integrato regionale dedicato agli studenti,
abbonamento mensile regionale, riferiti ai servizi ferroviari non
Trenitalia SpA, presenti nei bacini di Bologna, Modena e Reggio
Emilia, seguono il medesimo percorso di allineamento alle tariffe
obiettivo 2010, definito per i servizi autofiloviari nell'Allegato B;
19) di stabilire che nel corso del periodo transitorio 2008-2010, la
definizione delle tariffe per il raggiungimento della "tariffa
obiettivo 2010" dei servizi autofiloviari e' rimandata alle decisioni
di ambito locale per i seguenti titoli di viaggio:
a) corsa semplice extraurbana;
b) abbonamento annuale integrato regionale per spostamenti sui servizi
extraurbani;
c) abbonamento annuale integrato regionale dedicato agli studenti per
spostamenti sui servizi extraurbani;
d) abbonamento mensile personale per spostamenti sui servizi
extraurbani;
20) di stabilire che le disposizioni riferite al percorso di
allineamento alla "tariffa obiettivo 2010" per i servizi autofiloviari
si intendono applicabili anche per il bacino di Modena in riferimento
al titolo di corsa semplice regionale e all'offerta della quota
annuale di integrazione ai servizi urbani (zone tecniche);
21) di confermare, fino al completamento del percorso di allineamento
alle "tariffe regionali obiettivo 2010" da parte dei soggetti
direttamente coinvolti nell'avvio di Stimer, gli accordi
interaziendali in essere  che hanno gia' introdotto forme di
integrazioni tariffarie ferro-gomma e che risultano in vigore alla
data di approvazione del presente provvedimento nei diversi bacini di
traffico della regione Emilia-Romagna;
22) di dare atto che il viaggiatore provvisto di valido titolo di
viaggio ha diritto di utilizzarlo su medesime relazioni di viaggio e
su tratte comuni a piu' linee autofiloviarie anche se servite da
imprese diverse in relazione agli accordi intercorsi tra le aziende;
23) di confermare per il periodo transitorio 2008-2010 le disposizioni
contenute nell'art. 40 della L.R. 30/98 e s.m.i. in merito alla
applicazione delle sanzioni amministrative;
24) di stabilire che la determinazione dei parametri indicati nel
presente provvedimento potra' considerarsi rivedibile nell'arco del
periodo transitorio 2008-2010, anche alla luce dei risultati di
monitoraggio e dei suggerimenti che dovranno pervenire dall'insieme
dei titolari degli introiti tariffari;
25) di dare atto infine che per tutto quanto ivi non espressamente
previsto si rimanda ad un proprio successivo provvedimento;
26) il presente atto verra' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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