REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 che concerne Norme in materia ambientale e' il seguente:
"Art. 7 - Competenze
(omissis)
6. In sede regionale, l'autorita' competente e' la pubblica
amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o
delle province autonome.
(omissis)".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 che concerne Norme in materia ambientale e' gia' citato
nella nota 1) dell'articolo 1.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20
che concerne Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio
e' il seguente:
"Art. 5 - Valutazione di sostenibilita' e monitoraggio dei piani
1. La Regione, le province e i comuni provvedono, nell'ambito del
procedimento di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla
valutazione preventiva della sostenibilita' ambientale e territoriale
degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla
normativa nazionale e comunitaria.
2. A tal fine, nel documento preliminare sono evidenziati i potenziali
impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per
impedirli, ridurli o compensarli. Gli esiti della valutazione di
sostenibilita' ambientale e territoriale costituiscono parte
integrante del piano approvato e sono illustrati da un apposito
documento.
3. In coerenza con le valutazioni di cui al comma 2 la pianificazione
territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale
realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi
necessari ad assicurarne la sostenibilita', ambientale e
territoriale.
4. La Regione, le province e i comuni provvedono inoltre al
monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e degli effetti sui
sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o
aggiornamento degli stessi.".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 che concerne Norme in materia ambientale e' il seguente:
"Art. 12 - Verifica di assoggettabilita'
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3,
l'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente, su supporto
cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una
descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri
dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita'
procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da
consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il
parere. Il parere e' inviato entro trenta giorni all'autorita'
competente ed all'autorita' procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorita' competente con
l'autorita' procedente, l'autorita' competente, sulla base degli
elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto
delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa
avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorita' competente, sentita l'autorita' procedente, tenuto
conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla
trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica
assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione
di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le
necessarie prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, deve essere reso pubblico.".
3) Il testo dell'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 che concerne Norme in materia ambientale e' il
seguente:
"Art. 6 - Oggetto della disciplina
(omissis)
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso
di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e
dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e'
necessaria qualora l'autorita' competente valuti che possano avere
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12.
3-bis. L'autorita' competente valuta, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al
paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per
l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi
sull'ambiente.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 che concerne Norme in materia ambientale, e' il seguente:
"Art. 63 - Autorita' di bacino distrettuale
1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di seguito Autorita' di
bacino, ente pubblico non economico che opera in conformita' agli
obiettivi della presente sezione ed uniforma la propria attivita' a
criteri di efficienza, efficacia, economicita' e pubblicita'.
2. Sono organi dell'Autorita' di bacino: la Conferenza istituzionale
permanente, il Segretario generale, la Segreteria tecnico-operativa e
la Conferenza operativa di servizi. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, da emanarsi
sentita la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione o
il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e
finanziarie, salvaguardando i livelli occupazionali, definiti alla
data del 31 dicembre 2005, e previa consultazione dei sindacati.
3. Le autorita' di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183,
sono soppresse a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni
sono esercitate dalle Autorita' di bacino distrettuale di cui alla
parte terza del presente decreto. Il decreto di cui al comma 2
disciplina il trasferimento di funzioni e regolamenta il periodo
transitorio.
4. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle
Autorita' di bacino vengono adottati in sede di Conferenza
istituzionale permanente presieduta e convocata, anche su proposta
delle amministrazioni partecipanti, dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio su richiesta del Segretario generale, che vi
partecipa senza diritto di voto. Alla Conferenza istituzionale
permanente partecipano i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive, delle politiche agricole e forestali, per la funzione
pubblica, per i beni e le attivita' culturali o i Sottosegretari dai
medesimi delegati, nonche' i Presidenti delle regioni e delle province
autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o
gli Assessori dai medesimi delegati, oltre al delegato del
Dipartimento della protezione civile. Alle conferenze istituzionali
permanenti del distretto idrografico della Sardegna e del distretto
idrografico della Sicilia partecipano, oltre ai Presidenti delle
rispettive regioni, altri due rappresentanti per ciascuna delle
predette regioni, nominati dai Presidenti regionali. La conferenza
istituzionale permanente delibera a maggioranza. Gli atti di
pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a
legislazione vigente.
5. La conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4:
a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del Piano di bacino in
conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalita' per l'adozione del Piano di bacino, che
potra' eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;
c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse
esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni
a piu' regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque
l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino;
f) controlla l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici
del Piano di bacino e dei programmi triennali e, in caso di grave
ritardo nell'esecuzione di interventi non di competenza statale
rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione
inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori.
Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via
sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale interessata che, a
tal fine, puo' avvalersi degli organi decentrati e periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) nomina il Segretario generale.
6. La Conferenza operativa di servizi e' composta dai rappresentanti
dei Ministeri di cui al comma 4, delle regioni e delle province
autonome interessate, nonche' da un rappresentante del Dipartimento
della protezione civile; e' convocata dal Segretario Generale, che la
presiede, e provvede all'attuazione ed esecuzione di quanto disposto
ai sensi del comma 5, nonche' al compimento degli atti gestionali. La
conferenza operativa di servizi delibera a maggioranza.
7. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse
finanziarie previste a legislazione vigente:
a) all'elaborazione del Piano di bacino distrettuale di cui
all'articolo 65;
b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di
bacino dei piani e programmi comunitari, nazionali, regionali e locali
relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla
tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche;
c) all'elaborazione, secondo le specifiche tecniche che figurano negli
allegati alla parte terza del presente decreto, di un'analisi delle
caratteristiche del distretto, di un esame sull'impatto delle
attivita' umane sullo stato delle acque superficiali e sulle acque
sotterranee, nonche' di un'analisi economica dell'utilizzo idrico.
8. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi
dell'articolo 62, le Autorita' di bacino coordinano e sovrintendono le
attivita' e le funzioni di titolarita' dei consorzi di bonifica
integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche'
del consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore,
del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione,
manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del
consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione
ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare
riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere
idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia
ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro
utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed
alla fitodepurazione.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 che concerne Norme in materia ambientale e' il
seguente:
"Capo II
Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico
Art. 95 - Pianificazione del bilancio idrico
(omissis)
4. Salvo quanto previsto al comma 5, tutte le derivazioni di acqua
comunque in atto alla data di entrata in vigore della parte terza del
presente decreto sono regolate dall'Autorita' concedente mediante la
previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei
corpi idrici, come definito secondo i criteri adottati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio con apposito decreto,
previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, senza che cio' possa
dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica
amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone
demaniale di concessione.
5. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, le Autorita' concedenti
effettuano il censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel
medesimo corpo idrico sulla base dei criteri adottati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; le
medesime Autorita' provvedono successivamente, ove necessario, alla
revisione di tale censimento, disponendo prescrizioni o limitazioni
temporali o quantitative, senza che cio' possa dar luogo alla
corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione,
fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di
concessione.
(omissis)".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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