REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2008, n. 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Art. 1
Autorita' competente
1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale), nonche' delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
norme in materia ambientale), il presente articolo individua
l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del
2006, quale autorita' competente per la valutazione ambientale di
piani e programmi, assicurandone la terzieta'. Le disposizioni del
presente Titolo I trovano applicazione per dodici mesi.
2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorita'
di bacino e dalle Province, l'Autorita' competente e' la Regione.
3. Al fine di assicurare la terzieta' dell'autorita' competente di cui
al comma 2 e' individuata, con deliberazione della Giunta regionale,
la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 152 del 2006, dotata della
necessaria autonomia, fermo restando quanto previsto al comma 5 in
merito alle modalita' di espressione della valutazione ambientale sui
piani territoriali ed urbanistici.
4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunita'
montane, l'autorita' competente e' la Provincia.
5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla legge regionale 7
dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge
regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio), l'autorita' competente e' individuata
rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le
attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine
all'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative
istruttorie le strutture organizzative competenti in materia
ambientale. La Regione e le Province si esprimono in merito alla
valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase
preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei
provvedimenti di loro competenza previsti dalla legge regionale n. 20
del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.
Art. 2
Procedimenti in corso
1. Al fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle
disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, del D.Lgs. n. 4 del 2008, e
della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono
fatte salve le fasi procedimentali e gli adempimenti gia' svolti, ivi
compresi quelli previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, in
quanto compatibili con le disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006.
2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui
all'articolo 1, comma 1, la valutazione ambientale per i piani
territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 e'
costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilita'
ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della
medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali
previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20
del 2000.
3. I seguenti piani sono comunque soggetti alla verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006
sempreche' rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3
bis, del medesimo decreto:
a) le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i
piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978;
b) le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici
attuativi (PUA) previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000;
c) le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di
servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.
TITOLO II
NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006
Art. 3
Operativita' delle Autorita' di bacino
1. Al fine di garantire l'incolumita' pubblica e la sicurezza
territoriale e' disposto, senza soluzione di continuita', il
proseguimento dell'attivita' amministrativa delle Autorita' di bacino
che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorita'
interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina
degli organi delle Autorita' di bacino distrettuali di cui
all'articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006.
Art. 4
Componenti del deflusso minimo vitale
1. In attuazione dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 152 del
2006, con deliberazione della Giunta regionale sono definite le
componenti del deflusso minimo vitale, nel rispetto dei criteri
generali fissati dall'Autorita' di bacino. Le componenti individuate
costituiscono parte integrante del Piano di Tutela delle Acque (PTA).
TITOLO III
ENTRATA IN VIGORE
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 13 giugno 2008	VASCO ERRANI

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina