NOTE
Note all'articolato
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 1) lettera n) del decreto
legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della
direttiva 1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione
di materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree") e' il
seguente:
"Art. 2
(omissis)
n) organismo ufficiale: le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, responsabili per le questioni riguardanti il controllo
della commercializzazione e la qualita' del materiale forestale di
moltiplicazione. Gli organismi ufficiali possono delegare
l'espletamento delle funzioni previste dal presente decreto, sotto la
loro autorita' e controllo, ad una persona giuridica, di diritto
pubblico o privato, che assume la denominazione di autorita'
territoriale, alla quale, ai sensi del suo statuto ufficialmente
approvato, sono demandate esclusivamente specifiche funzioni
pubbliche, a condizione che tale persona giuridica e i relativi membri
non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che
adottano. Il Ministero, in qualita' di organismo di coordinamento per
l'attuazione del presente decreto legislativo, trasmette alla
Commissione europea l'elenco degli organismi ufficiali responsabili o
delle autorita' territoriali delegate.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 20 gennaio
2004, n. 3 (che concerne "Norme in materia di tutela fitosanitaria
-Istituzione della tassa fitosanitaria.Abrogazione delle leggi
regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31") e' il
seguente:
"Art. 2 - Autorizzazione regionale
1. Le attivita' di produzione e commercio dei vegetali e prodotti
vegetali disciplinate dalla presente legge sono subordinate al
possesso di apposita autorizzazione.
(omissis)".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 10
novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE
relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali
forestali di moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 4
(omissis)
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano agli
Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e
sperimentazione, nonche' ai centri nazionali per la conservazione
della biodiversita' forestale di cui all' articolo 10 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, relativamente ai materiali
forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e
sperimentali.".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 4, della legge regionale 20 gennaio 2004, n.
3 (che concerne "Norme in materia di tutela fitosanitaria -Istituzione
della tassa fitosanitaria. Abrogazione delle leggi regionali 19
gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31") e' il seguente:
"Art. 4 - Registro regionale dei produttori
1. Presso la struttura fitosanitaria regionale e' istituito il
Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti
autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Tale Registro assolve altresi'
le funzioni del Registro ufficiale dei produttori, ai sensi della
normativa comunitaria e nazionale in materia.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 3
1) Il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 20
gennaio 2004, n. 3 (che concerne "Norme in materia di tutela
fitosanitaria -Istituzione della tassa fitosanitaria. Abrogazione
delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31")
e' il seguente:
"Art. 5 - Obblighi del titolare di autorizzazione
(omissis)
2. Al fine dell'acquisizione di dati statistici, i produttori delle
piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla
vendita, hanno l'obbligo di denunciare annualmente la propria
produzione alla Regione, secondo le modalita' dalla stessa stabilite.
(omissis)".
2) Il testo dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 10
novembre 2003 n. 386 ( che concerne "Attuazione della direttiva
1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di
materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree") e' il
seguente:
"Art. 5
(omissis)
4. Allo scopo di consentire la formulazione di statistiche ufficiali e
l'eventuale programmazione di settore, i produttori di materiale
forestale di moltiplicazione trasmettono agli organismi ufficiali,
entro il 31 dicembre di ciascun anno, la consistenza del materiale
esistente nei propri stabilimenti o vivai, secondo le modalita'
stabilite dalla commissione tecnica, sentito l'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT).".
NOTE ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, commi 1,2 e 3 del decreto legislativo 10
novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE
relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali
forestali di moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 6
1. Dopo la raccolta, gli organismi ufficiali rilasciano per tutti i
materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi
un certificato principale recante il riferimento unico di registro e
le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII.
2. Se un organismo ufficiale procede ad una successiva propagazione
vegetativa ai sensi dell'articolo 8, comma 2, e' rilasciato un nuovo
certificato principale.
3. In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 8, comma 3, gli
organismi ufficiali provvedono affinche' i riferimenti di registro dei
relativi componenti siano identificabili e venga altresi' rilasciato
un nuovo certificato principale o un altro documento di
identificazione.
(omissis)".
Comma 4
2) ll testo dell'articolo 8, commi 2 , 3 e 7 del decreto legislativo
10 novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva
1999/CE relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di
materiali forestali di moltiplicazione delle specie arboree") e' il
seguente:
"Art. 8
(omissis)
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 10, comma
4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva
propagazione vegetativa di una singola unita' di ammissione nelle
categorie: selezionati, qualificati e controllati. In tale caso, i
materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, gli organismi ufficiali
possono autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione
nell'ambito delle categorie: identificato alla fonte e selezionato, in
particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unita' di
ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della
stessa unita' di ammissione, ma raccolti in annate diverse. In caso di
mescolanza, gli organismi ufficiali rilasciano un nuovo certificato
principale d'identita' e provvedono affinche' siano identificabili i
riferimenti sul registro nazionale dei materiali di base dei relativi
componenti, di cui all'articolo 10, secondo la seguente casistica:
a) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito
di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e
soprassuoli nella categoria: identificati alla fonte, la partita
risultante viene certificata come materiali di moltiplicazione
provenienti da una fonte di semi;
b) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti
da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di
origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: di
origine sconosciuta;
c) laddove la mescolanza venga effettuata in conformita' alle lettere
a) e b) il codice d'identita' relativo alla regione di provenienza
puo' essere costituito dal riferimento di registro di cui al comma 1,
lettera f);
d) nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione
derivi da una singola unita' di ammissione con anni di maturazione
diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la
proporzione di materiali relativa a ciascun anno.
(omissis)
7. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto
corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma
6, lettera b), non e' stato incluso, gli organismi ufficiali possono
autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo
acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui
al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerita'.
(omissis)".
Comma 5
3) Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 10 novembre 2003
n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla
commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di
moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 8
1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione
sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unita' di
ammissione. Ciascuna partita di materiale di propagazione deve essere
identificata tramite i seguenti elementi:
a) codice partita di materiale e numero del certificato principale,
utilizzando i codici indicati nella Parte B dell'allegato al
Regolamento (CE) n. 1597/2002;
b) nome botanico;
c) categoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l);
d) destinazione;
e) tipo di materiale di base;
f) riferimento di registro o codice d'identita' relativo alla regione
di provenienza;
g) regione di provenienza per i materiali di propagazione:
identificati alla fonte e selezionati, o se del caso, per altri
materiali di moltiplicazione;
h) origine del materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non
indigena oppure sconosciuta;
i) nel caso di unita' seminali, l'anno di maturazione;
l) eta' e tipo di postime semenzale o talea e tipo di pratica
utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o
containerizzazione);
m) se e' geneticamente modificata.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 10, comma
4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva
propagazione vegetativa di una singola unita' di ammissione nelle
categorie: selezionati, qualificati e controllati. In tale caso, i
materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, gli organismi ufficiali
possono autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione
nell'ambito delle categorie: identificato alla fonte e selezionato, in
particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unita' di
ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della
stessa unita' di ammissione, ma raccolti in annate diverse. In caso di
mescolanza, gli organismi ufficiali rilasciano un nuovo certificato
principale d'identita' e provvedono affinche' siano identificabili i
riferimenti sul registro nazionale dei materiali di base dei relativi
componenti, di cui all'articolo 10, secondo la seguente casistica:
a) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito
di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e
soprassuoli nella categoria: identificati alla fonte, la partita
risultante viene certificata come materiali di moltiplicazione
provenienti da una fonte di semi;
b) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti
da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di
origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: di
origine sconosciuta;
c) laddove la mescolanza venga effettuata in conformita' alle lettere
a) e b) il codice d'identita' relativo alla regione di provenienza
puo' essere costituito dal riferimento di registro di cui al comma 1,
lettera f);
d) nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione
derivi da una singola unita' di ammissione con anni di maturazione
diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la
proporzione di materiali relativa a ciascun anno.
4. I materiali di moltiplicazione oggetto del presente decreto
legislativo sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee,
muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purche'
integri e ben leggibili, conformi ai requisiti di cui al presente
articolo. Nel caso delle gementi, la commercializzazione puo' avvenire
esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui dispositivo di chiusura
diventi inservibile una volta aperto.
5. La etichetta o il cartellino riportano, per ogni partita omogenea,
le seguenti informazioni:
a) numero del certificato principale o di altro documento
d'identificazione o del codice partita di materiale di moltiplicazione
di cui al comma 1, lettera a), mediante il quale e' possibile risalire
a tutti i dati relativi del certificato principale, produttore, eta'
del materiale, nome botanico, vivaio di provenienza;
b) il nome o il codice del fornitore;
c) il quantitativo fornito;
d) il nome botanico e in lingua corrente;
e) la regione di provenienza, almeno per i materiali: identificati
alla fonte e selezionati;
f) i termini: ammissione provvisoria, per i materiali di
moltiplicazione: controllati;
g) se il materiale e' stato propagato per via vegetativa;
h) se il materiale e' geneticamente modificato.
6. Nel caso delle sementi, l'etichetta o il documento del fornitore di
cui al comma 1 include, oltre alle informazione di cui al comma 1,
lettere a), b), c), d), e) ed f), le seguenti informazioni
supplementari:
a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e
materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di
sementi;
b) la percentuale di germinazione del seme puro o, laddove la
valutazione di questo risulti impossibile o poco pratica, la
percentuale di semi vitali valutata sulla base di un metodo
specifico;
c) il peso di 1000 unita' di seme puro;
d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto
commercializzato come seme o, laddove la valutazione di tale numero
risulti impossibile o poco pratica, il numero di semi vitali per
chilogrammo.
7. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto
corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma
6, lettera b), non e' stato incluso, gli organismi ufficiali possono
autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo
acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui
al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerita'.
8. Nel caso di piccoli quantitativi di sementi, definiti per ciascuna
specie di cui all'allegato I dalla commissione tecnica, i requisiti di
cui al comma 6, lettere b) e d), non si applicano. I quantitativi e le
condizioni possono essere determinati secondo la procedura prevista
dalla decisione 1999/468/CE.
9. Nel caso di Populus spp. le parti di piante possono essere
commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del
fornitore presentino i numeri di classificazione CE di cui al punto 2,
lettera b) dell'allegato VII, parte C.
10. Se in relazione a una qualunque categoria di materiali forestali
di moltiplicazione viene utilizzata un'etichetta, o altro elemento
identificativo colorato, il documento di cui ai commi 4, 5 e 6 deve
avere le seguenti colorazioni:
a) giallo: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione
identificati alla fonte;
b) verde: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione
selezionati;
c) rosa: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione
qualificati;
d) blu: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione
controllati.
11. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da
materiali di base costituiti da organismi geneticamente modificati,
autorizzati con le modalita' di cui all'articolo 7, tutti i cartellini
e i documenti ufficiali:
a) recano la dicitura: Questo prodotto contiene organismi
geneticamente modificati;
b) indicano la denominazione dell' evento di trasformazione o un
codice unico di identificazione conforme alle disposizioni impartite
in sede comunitaria.
12. I codici da attribuire ai diversi materiali di base per
l'iscrizione ai registri sono i codici indicati nella Parte B
dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002, eventualmente con
l'aggiunta di altri stabiliti dalla commissione tecnica. I codici
delle regioni di provenienza sono individuati con metodi omogenei,
idonei a descrivere il territorio, in particolare dal punto di vista
ecologico, definiti dalla commissione tecnica.".
4) Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 10 novembre 2003
n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla
commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di
moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 9
1. I materiali di moltiplicazione forestale possono essere
commercializzati solo se conformi ai requisiti di cui all'allegato
VII.
2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a
decorrere dal 1 gennaio 2003, si possono utilizzare, per l'ammissione,
precedentemente non disciplinata, dei materiali di base destinati alla
produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di
prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell' allegato
V, purche' tali prove siano iniziate anteriormente al 10 gennaio 2003
e attestino l'elevata qualita' dei materiali di moltiplicazione
provenienti dai materiali di base.
3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano
successivamente aggiunti all' elenco dell' allegato I, il periodo
transitorio di cui al comma 2, e' determinato secondo la procedura
prevista dalla decisione 1999/468/CE.
4. Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove
comparative e genetiche, previa autorizzazione della Commissione
europea, richiesta dagli organismi ufficiali tramite il Ministero,
possono essere utilizzati secondo la procedura prevista dalla
decisione 1999/468/CE.".
NOTE ART. 7
Comma 1
1) ll testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003
n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla
commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di
moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 10
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono
un registro dei materiali di base delle specie elencate nell'allegato
I presenti nel proprio territorio. In detto registro, sono inseriti i
dati specifici relativi a ciascuna unita' di ammissione unitamente al
riferimento unico del registro. I popolamenti gia' iscritti al Libro
nazionale dei boschi da seme sono iscritti nel registro, salvo parere
contrario della regione o provincia autonoma competente per
territorio.
2. Il registro di cui al comma l e' trasmesso al Ministero entro tre
mesi dalla data della sua istituzione.
3. Sulla base dei registri regionali e provinciali, il Ministero
redige un registro nazionale dei materiali di base. Il Ministero
redige, inoltre, una sintesi del registro nazionale sotto forma di
elenco, redatto in formato standard per ciascuna unita' di ammissione,
e lo rende disponibile alla Commissione europea, agli altri Stati
membri, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Per i materiali: identificati alla fonte e: selezionati e': consentita
una sintesi delle informazioni dei materiali di base in funzione delle
regioni di provenienza recante le seguenti informazioni:
a) il nome botanico;
b) la categoria;
c) la destinazione;
d) il tipo di materiale di base;
e) il riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o
il codice d'identita' relativo alla regione di provenienza;
f) l'ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonche' uno dei
seguenti insiemi di dati:
1) per la categoria: identificati alla fonte, regione di provenienza
ed estensione latitudinale e longitudinale;
2) per la categoria: selezionati, regione di provenienza e posizione
geografica definita da latitudine e longitudine o estensione
latitudinale e longitudinale;
3) per la categoria: qualificati, la posizione o le posizioni
geografiche esatte dei materiali di base;
4) per la categoria: controllati, la posizione o le posizioni
geografiche esatte dei materiali di base;
g) l'altitudine o estensione altimetrica;
h) la superficie: le dimensioni di una o piu' fonti di semi, uno o
piu' soprassuoli o uno o piu' arboreo da seme;
i) origine: occorre inoltre dichiarare se i materiali di base sono
autoctoni/indigeni, non autoctoni/non indigeni o di origine
sconosciuta. Per i materiali di base non autoctoni/non indigeni,
l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata;
l) nel caso di materiali: controllati, occorre indicare se sono
geneticamente modificati.
4. La demarcazione delle regioni di provenienza deve essere indicata
dagli organismi ufficiali, singolarmente o d'intesa tra di loro,
tramite la redazione e pubblicazione di apposite cartografie,
realizzate secondo criteri omogenei definiti dalla Commissione di cui
all'articolo 14, di concerto con gli organismi ufficiali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera n). Le cartografie vengono inviate al
Ministero e, tramite questo, alla Commissione europea e agli altri
Stati membri.
5. I requisiti minimi per l'ammissione all'iscrizione sui registri
ufficiali dei materiali di base destinati alla produzione di materiali
di moltiplicazione certificati come identificati alla fonte,
selezionati, qualificati e controllati, sono individuati negli
allegati II, III, IV , V.
Comma 7
2) Il testo dell'articolo 11, comma 4) del decreto legislativo 10
novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE
relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali
forestali di moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 11
(omissis)
4. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al registro nazionale dei
materiali di base, e' competente la Commissione nazionale per il
pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con
decreto del Presidente della Repubblica in data 1° agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969, che
riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Il registro
nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante
del registro nazionale dei materiali di base.".
NOTE ART. 9
Comma1
1) Il testo dell'articolo 15, del decreto legislativo 10 novembre 2003
n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla
commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di
moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 15
1. Le modalita' di controllo sono definite dagli organismi ufficiali,
in conformita' con il modello predisposto dalla commissione tecnica e
adottato a livello nazionale. Attraverso tale sistema di controllo, e'
assicurato che il materiale di moltiplicazione proveniente da singole
unita' di ammissione o partite, sia chiaramente identificabile durante
l'intero processo, dalla raccolta alla consegna all'utilizzatore
finale e che siano effettuate regolari ispezioni ufficiali sui
fornitori registrati.
2. Per le attivita' di controllo, gli organismi ufficiali possono
avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'Istituto sperimentale
per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la
pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la
conservazione della biodiversita' forestale e di altri istituti di
ricerca e sperimentazione.
3. Per le attivita' di controllo di cui al presente articolo, il
personale addetto ha la facolta' di introdursi nei siti produttivi,
nei locali di commercializzazione e nei mezzi di trasporto, nonche' di
provvedere al prelevamento dei campioni necessari.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 10
novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE
relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali
forestali di moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 15
(omissis)
2. Per le attivita' di controllo, gli organismi ufficiali possono
avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'Istituto sperimentale
per la selvicoltura di Arezzo, dell'Istituto di sperimentazione per la
pioppicoltura di Casale Monferrato, dei Centri nazionali per la
conservazione della biodiversita' forestale e di altri istituti di
ricerca e sperimentazione.
(omissis)".
NOTE ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 16, del decreto legislativo 10 novembre 2003
n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE relativa alla
commercializzazione e l'utilizzazione di materiali forestali di
moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 16
1. Chiunque produce, detiene per vendere, pone in vendita o mette
altrimenti in circolazione materiale forestale di propagazione senza
la licenza prescritta dall'articolo 4 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da
euro 1000 a euro 6000.
2. Chiunque omette di tenere il registro di cui all'articolo 5 e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma da euro 500 a euro 3000.
3. Chiunque tiene irregolarmente il registro di cui all'articolo 5, od
omette la comunicazione alle competenti autorita' territoriali della
consistenza del materiale di propagazione presente nelle proprie
unita' produttive, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1200.
4. Chiunque acquista, distribuisce, commercia, trasporta materiali di
moltiplicazione non separati in lotti identificati, o comunque senza
poterne dimostrare la provenienza o l'identita' clonale come
prescritto dagli articoli 6 e, e' punito con, la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da
euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di 100 euro, per ogni
kg o frazione di kg di sementi, e per ogni centinaia o frazione di
centinaia di piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di
piante, trasportate per la vendita, vendute o altrimenti
commercializzate.
5. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione
vegetativa, appartenente ai cloni iscritti nel Registro nazionale,
senza l'autorizzazione delle autorita' territoriali prevista
all'articolo 10, si applica ai trasgressori una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300, con un minimo in ogni
caso di 100 euro, per ogni centinaia o frazione di centinaia di
piantine, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante
rimosse.
6. Il personale addetto alle funzioni di controllo, che accerta
l'infrazione, puo' procedere al sequestro ed alla distruzione, a
carico della ditta incriminata, del materiale forestale di
moltiplicazione. A carico del trasgressore vanno poste anche le
eventuali spese di analisi effettuate dagli istituti incaricati.
7. Nel caso di mancanza di licenza o del registro o del certificato di
cui ai commi 1, 2, e 4, l'organo competente, nel pronunciare il
provvedimento definitivo di accertamento delle infrazioni, dispone che
il provvedimento venga comunicato all'organismo ufficiale competente e
tramite questo, al Ministero, il quale provvede a pubblicare su sito
internet l'elenco di tali provvedimenti e dei trasgressori, e a
renderlo disponibile a chi ne fa richiesta.
8. Nel caso di reiterazione delle violazioni indicate ai commi 2, 3 e
4, l'organismo ufficiale puo' disporre la sospensione della licenza
per un periodo compreso tra 2 e 5 anni.
9. Chiunque produce, detiene, commercializza o distribuisce, oltre il
periodo di transizione di 10 anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, materiale di propagazione delle specie
indicate nell'allegato I, non conforme ai requisiti stabiliti dal
presente decreto legislativo, e' soggetto alla sospensione della
licenza di cui alll articolo 3 per un periodo di 5 anni.
10. Per le violazioni amministrative contenute nel presente decreto
legislativo si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla
sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
NOTA ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 10
novembre 2003 n. 386 (che concerne "Attuazione della direttiva 1999/CE
relativa alla commercializzazione e l'utilizzazione di materiali
forestali di moltiplicazione delle specie arboree") e' il seguente:
"Art. 18
(omissis)
2. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge n.
269 del 1973, in produzione o deposito alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, potra' essere utilizzato entro un
termine massimo di dieci anni.
(omissis)".