REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2007, n. 10

NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIA- LIZZAZIONE DELLE PIANTE FORESTALI E DEI RELATIVI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, in applicazione
del d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della Direttiva
1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali
di moltiplicazione), di seguito denominato "decreto", disciplina la
produzione, la commercializzazione e l'utilizzazione di materiali
forestali di moltiplicazione delle specie arboree indicate
nell'allegato I del decreto.
2. La presente legge persegue le seguenti finalita':
a) promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali
autoctone e indigene del territorio regionale;
b) salvaguardare e tutelare la biodiversita' vegetale e il patrimonio
genetico forestale, con particolare riferimento agli ecotipi, del
territorio regionale;
c) migliorare e controllare la qualita' genetica del materiale di
moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;
d) favorire la produzione di piante forestali di qualita' per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali
regionali.
Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge si applica alle specie di cui all'allegato I del
decreto. La Giunta regionale, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino Ufficiale della Regione, puo' estendere in tutto o in parte
le misure previste dalla presente legge ad altre specie autoctone o
naturalizzate e ad ibridi artificiali di interesse regionale.
2. La Regione, anche su segnalazione delle Comunita' montane, delle
Province e degli Enti di gestione dei Parchi, sentito il parere della
Commissione regionale di cui all'articolo 8, puo' proporre al
Ministero competente la modifica dell'allegato I del decreto.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale
forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque
distribuito all'interno del territorio regionale per tutte le
attivita' relative all'imboschimento e al rimboschimento,
all'arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attivita' di
impianto, con esclusione dell'arboricoltura da frutto, nell'ambito del
territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione
e programmazione territoriale regionale.
4. La presente legge non si applica alle talee prelevate e
reimpiantate in loco, esclusivamente nell'ambito di interventi di
ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati
con tecniche di ingegneria naturalistica.
5. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni e le
classificazioni di cui all'articolo 2 del decreto.
Art. 3
Organismo ufficiale
1. La Regione, quale organismo ufficiale cosi' come definito
dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto, provvede,
attraverso i propri servizi competenti, al controllo della
commercializzazione e della qualita' del materiale forestale di
moltiplicazione.
Art. 4
Autorizzazione regionale
1. Chiunque intenda produrre, conservare, immettere in commercio e
distribuire a qualsiasi titolo piante forestali e relativi materiali
di moltiplicazione soggetti alla presente legge, compreso il
costitutore di nuovi cloni, deve essere in possesso
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge
regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31).
2. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione di cui
al comma 1, oltre agli Enti e gli Istituti di cui all'articolo 4,
comma 4, del decreto, le strutture produttive gestite direttamente
dalla Regione.
3. Nell'ambito del Registro regionale dei produttori, di cui
all'articolo 4 della legge regionale n. 3 del 2004, e' istituito il
Registro ufficiale dei fornitori di materiali forestali di
moltiplicazione, al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
Art. 5
Registro di carico e scarico
1. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1,
devono tenere presso ogni centro aziendale un registro di carico e
scarico.
2. Il dirigente regionale competente per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' vivaistica definisce
i modelli del registro di carico e scarico e ne disciplina le
modalita' di tenuta sotto forma cartacea o informatica, sentita la
Commissione regionale di cui all'articolo 8 della presente legge,
sulla base dei modelli predisposti dalla Commissione tecnica di cui
all'articolo 14 del decreto.
3. La denuncia effettuata alla Regione Emilia-Romagna ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2004 assolve
gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto.
Art. 6
Certificati di provenienza
e certificati di identita' clonale
1. Per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali
di base iscritti nel Registro regionale di cui all'articolo 7 della
presente legge e' rilasciato un certificato in conformita' a quanto
previsto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto.
2. I certificati di identita' clonale relativi al materiale forestale
di moltiplicazione vegetativa appartenente ai cloni iscritti al
Registro nazionale, nella sezione "cloni forestali", vengono
rilasciati entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Per il rilascio dei certificati di cui ai commi 1 e 2 la Regione
puo' avvalersi delle Province, delle Comunita' montane, dei Comuni,
anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa
intesa con le amministrazioni interessate, nonche' del Corpo forestale
dello Stato, previa specifica convenzione.
4. Le fasi della produzione e le modalita' di movimentazione ed
identificazione dei materiali di moltiplicazione sono soggette a
quanto previsto dall'articolo 8, commi 2, 3 e 7, del decreto.
5. I materiali di moltiplicazione forestali possono essere
commercializzati solo se conformi a quanto previsto dagli articoli 8 e
9 del decreto.
Art. 7
Registro dei materiali di base
1. E' istituito il Registro regionale dei materiali di base (boschi,
popolazioni, piante parentali, arboreti da seme e cloni) delle specie
elencate nell'allegato I del decreto e di quelle eventualmente
aggiunte in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della
presente legge e presenti nel territorio della regione Emilia-Romagna,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto. Il
Registro dovra' riportare, ove possibile, per ciascuna specie anche i
diversi ecotipi di riferimento presenti nel territorio regionale. Il
Registro e' approvato e aggiornato con determinazione del dirigente
responsabile della struttura competente in materia forestale.
2. La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione nei
popolamenti o piante parentali di cui al Registro regionale dei
materiali di base e' consentita ai soli titolari, o incaricati dagli
stessi, dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 e alle strutture di
cui all'articolo 4, comma 2.
3. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in
materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui
all'articolo 8, iscrive d'ufficio o su istanza degli interessati i
materiali di base nel Registro. Ai fini dell'istruttoria, la Regione,
previa intesa, puo' avvalersi delle Province competenti per territorio
ed informa i proprietari tramite pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione e sull'Albo pretorio del Comune competente per
territorio.
4. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in
materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui
all'articolo 8, definisce i disciplinari o i piani per la gestione dei
materiali di base iscritti nel Registro.
5. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente in
materia forestale, sentita la Commissione regionale di cui
all'articolo 8, disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta e
la cancellazione dei materiali di base dal Registro.
6. La Regione, sentita la Commissione regionale di cui all'articolo 8,
promuove gli interventi per la tutela ed il miglioramento dei
materiali di base di cui al comma 1 del presente articolo, anche
attraverso l'adozione di misure di incentivazione, a valere sulle
risorse di cui alla legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi
per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali con
particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed
integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio
1975, n. 6).
7. Per l'iscrizione dei cloni di pioppo al Registro nazionale dei
materiali di base, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
11, comma 4, del decreto.
8. La Giunta regionale con propri provvedimenti puo' stabilire le
disposizioni applicative della presente legge.
Art. 8
Commissione regionale
1. La Giunta regionale istituisce una Commissione regionale
tecnico-consultiva per la produzione e la commercializzazione delle
piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione.
2. La Commissione regionale fornisce il supporto tecnico-scientifico
alle strutture regionali competenti in materia.
3. La Commissione regionale e' composta da esperti in materia
forestale, fitosanitaria e di produzione vivaistica-forestale, ed
esprime pareri:
a) sulla proposta di modifica dell'allegato I del decreto, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della presente legge;
b) sui modelli del registro di carico e scarico, ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
c) sull'ammissibilita' dell'iscrizione dei materiali di base al
Registro regionale, ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 5;
d) sulla definizione dei disciplinari o dei piani per la gestione dei
materiali di base iscritti nel Registro regionale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4;
e) sulla proposta di interventi ritenuti opportuni per la tutela ed il
miglioramento dei materiali di base, ai sensi dell'articolo 7, comma
6;
f) sul sistema di controllo regionale, conformemente a quanto previsto
dall'articolo 15, comma 1, del decreto.
Art. 9
Vigilanza e controllo
1. La vigilanza e il controllo del materiale forestale di
moltiplicazione, di cui all'articolo 15 del decreto, e le relative
ispezioni ufficiali sui fornitori autorizzati sono svolte dalla
struttura regionale competente in materia fitosanitaria.
2. Per le attivita' di controllo, oltre agli Enti di cui all'articolo
15, comma 2, del decreto, la Regione puo' avvalersi delle Province,
delle Comunita' montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli
Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni
interessate, nonche' del Corpo forestale dello Stato  previa specifica
convenzione.
Art. 10
Sanzioni
1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge si
applicano le sanzioni previste dalla legge regionale n. 3 del 2004 e,
per quanto in essa non previsto, quelle stabilite dall'articolo 16 del
decreto.
2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).
3. L'ente competente alla irrogazione delle sanzioni e' la Regione.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni applicate affluiscono nel
bilancio della Regione Emilia-Romagna.
Art. 11
Norme transitorie e finali
1. Il materiale di moltiplicazione certificato ai sensi della legge 22
maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di
sementi e piante da rimboschimento), in produzione o deposito alla
data di entrata in vigore della presente legge, potra' essere
utilizzato entro i termini fissati dall'articolo 18, comma 2, del
decreto.
2. Per quanto non contemplato dalla presente legge si applicano le
disposizioni del decreto.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 luglio 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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